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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 27/03/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2777 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto risarcimento danni, trattenuta in decisione all'udienza del 12/09/2024 e vertente
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Domenico De Sciscio, che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato a margine dell'atto introduttivo;
Ricorrente
E
(c.f. , nato a [...] il [...], rapp.to CP_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. Elena Bianchi ed elett.te dom.to presso il suo studio, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
Resistente
FATTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, riportati a seguito delle prestazioni odontoiatriche cui il predetto lo aveva sottoposto, a partire dalla data del 03.05.2014, nel suo studio dentistico in Torrecuso (BN), senza avere nè il titolo professionale né la necessaria conoscenza e/o preparazione medica specifica.
Tale procedimento veniva promosso all'esito di un precedente giudizio ex art. 696 bis c.p.c
(iscritto al n. 907/2017 RG), nel quale aveva proposto domanda di accertamento della Pt_1 responsabilità di per imperizia e negligenza nell'esecuzione degli interventi di CP_1
estrazioni dentarie e collocamento di un impianto di protesi che questi gli aveva praticato, che gli avevano provocato gravi danni alla masticazione e dolore nel cavo orale.
Già in sede di ATP, il eccepiva di non aver mai effettuato alcun trattamento sanitario CP_1
1 e chiamava in causa la Compagnia quale impresa OP
che lo garantiva per la RC, e il dott. quale medico che aveva - a Controparte_3
suo dire - avuto in cura il paziente, i quali si costituivano in giudizio eccependo la loro estraneità ai fatti e chiedendo l'estromissione dalla controversia.
La CTU espletata riconosceva la responsabilità di (privo, tra l'altro, del titolo CP_1
di odontoiatra) nei confronti del sig. quantificando il danno biologico dallo stesso Pt_1
patito a causa del suo operato nella misura del 4%, considerata la preesistenza della parodontite.
Estinto il procedimento per ATP e fallito il tentativo di mediazione dallo stesso promosso, per la mancata partecipazione del , il sig. depositava ricorso ex art. 702 bis c.p.c. CP_1 Pt_1
con il quale chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento del danno biologico nella misura del 4 % stabilita dal CTU, la cui relazione veniva allegata in atti, o nella diversa misura che sarebbe stata eventualmente accertata in giudizio;
chiedeva, inoltre, la liquidazione del danno morale ed alla vita di relazione ed ogni altro danno patrimoniale e non da lui subito a causa delle terapie mediche praticategli dal , senza averne le necessarie abilitazioni né CP_1
le conoscenze e/o competenze professionali del caso, oltre alla restituzione delle seguenti somme: € 2.550,00, corrisposta a titolo di acconto per la dannosa terapia praticatagli e per l'impianto di protesi dentali inidonee all'uso; € 1.098,00, per le spese di CTU del procedimento di ATP oltre le spese e le competenze del procedimento stesso;
€ 48,80, per la procedura di mediazione fallita, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Si costituiva in giudizio , il quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità CP_1 del ricorso ex art.702 bis c.p.c., per violazione dell'art. 8 legge n. 24/2017, quindi deduceva la inammissibilità dell'elaborato peritale reso nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, formulando istanza di rinnovazione della CTU, previa adozione di ordinanza di mutamento del rito, ex art 703 ter comma 3 c.p.c., ritenendo necessaria una istruzione approfondita sui fatti di causa.
Nel merito, contestava la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente, sostenendo che CP_1
le cure protesiche a cui era stato sottoposto il paziente presso il CMO, fossero state eseguite per recuperare la estesa edentulia che egli presentava, a seguito di trattamenti odontoiatrici a cui era stato sottoposto in precedenza presso altri studi dentistici e che – in ogni caso - il sig. non era stato trattato da lui, bensì, dal Direttore sanitario della dott. Pt_1 Parte_2
(come da cartella clinica che produceva in giudizio), mentre lui - all'epoca Controparte_3
dei fatti - era un semplice socio del centro medico odontoiatrico.
Russo, infine, evidenziava anche la mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del
2 costo del trattamento concordato, evidenziando che il preventivo del CMO era pari a €
5.150,00 e che di tale somma il sig. aveva corrisposto solo € 600,00, chiedendo – in Pt_1
ogni caso - di essere autorizzato alla chiamata in causa della OP
(che lo garantiva in virtù di polizza n. 1/35032/81689278) e del dott.
[...] CP_3
[...]
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, si costituivano in giudizio la
[...]
(eccependo l'inoperatività della polizza assicurativa invocata dal OP
, in quanto limitata alla copertura della “Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)” della CP_1
Parte_ sola struttura sanitaria di Sant'Agata dei Goti) e il dott. , che Controparte_3
evidenziava come la CTU espletata in sede di ATP avesse già acclarato la propria estraneità ai fatti ed imputato ogni responsabilità al , contestando di essere stato il Direttore sanitario CP_1
del centro odontoiatrico di Torrecuso (ove il ricorrente dichiarava di aver ricevuto le prestazioni) ed evidenziando di esserlo stato solo del centro odontoiatrico sito in Sant'Agata dei Goti, nel periodo che va dal 01.01.2014 al 27.07.2015. Il dott. inoltre, negava di CP_3
aver sottoscritto la cartella clinica relativa a cure mediche a cui sarebbe stato sottoposto il sig.
evidenziando di aver già disconosciuto in sede di ATP, all'udienza del 18.01.2018, le Pt_1
firme con le sue generalità poste in calce alla citata cartella clinica e alla nomina a Direttore sanitario del centro odontoiatrico CMO di Torrecuso (BN) e riconoscendo un unico contatto con il sig. relativo ad un intervento di ritrattamento endodontico di un dente già trattato Pt_1
in precedenza da altro dottore e sul quale era stata già costruita protesi inamovibile, sempre da altro professionista, ragion per cui chiedeva la sua immediata estromissione dal giudizio.
In via subordinata, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della
Compagnia con la quale era assicurato per la RC Controparte_4
professionale, per esserne manlevato in caso di condanna.
Autorizzata la chiamata in causa della impresa Controparte_4
questa, nel costituirsi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda trasversale proposta dal nei confronti del proprio assicurato ed eccepiva, comunque, l'intervenuta CP_1
decadenza della copertura assicurativa.
Con ordinanza dell'08.03.2020, il precedente Giudice, formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., con la quale invitava a corrispondere al ricorrente la somma CP_1 di € 5.500,00, oltre interessi legali, e spese legali sostenute, ivi comprese quelle per il precedente giudizio di ATP, per la somma complessiva di € 4.400,00, oltre oneri di legge.
Invitava, altresì, al pagamento delle spese legali sostenute dalla CP_1 [...]
anche per il giudizio di ATP, per complessivi € 3.000,00, oltre oneri di OP
3 legge, con compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le altre parti del giudizio coinvolte.
Il sig. dichiarava di non voler aderire alla predetta proposta. CP_1
Il dott. dal canto suo, insisteva per l'addebito alla delle CP_3 Parte_3
spese di lite da lui sostenute.
Il Giudice, preso atto del fallimento del tentativo di composizione della lite, con ordinanza del 29.11.2020 rigettava le eccezioni preliminari proposte dalle parti (con argomentazioni che qui si intendono integralmente richiamate, in quanto condivise) e disponeva il mutamento di rito, ai sensi dell'art. 702 ter, comma 3 c.p.c..
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la sottoscritta (che nelle more ereditava il ruolo) disponeva preliminarmente una CTU grafologica, stante l'istanza di verificazione formulata dal sig. sui documenti allegati alla propria produzione di parte, disconosciuti CP_1
dal dott. Controparte_3
Espletata la CTU grafologica (che accertava l'apocrifia delle firme), la il dott. CP_2
e l' insistevano per la loro estromissione dal Controparte_3 Controparte_4
giudizio, ragion per cui la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni solo sul punto, e con la sentenza parziale n. 2414 del 12.12.2023, i predetti venivano estromessi.
Espletata la prova testimoniale, come articolata dalle parti rimaste nel giudizio nelle rispettive memorie istruttorie (con l'esclusione della prova articolata con il CTU nominato in sede di ATP), e ritenute insussistenti le ragioni per il rinnovo della CTU, come invocato dal convenuto, all'udienza del 12.09.2024, la causa veniva introitata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., previa precisazione delle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi atti.
DIRITTO
La domanda è fondata e, per l'effetto, merita accoglimento nei termini che si vanno a precisare.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità della CTU medica espletata nel procedimento per ATP e acquisita nel giudizio de quo sollevata nelle memorie conclusionali da parte resistente.
Il giudizio ex art. 696 bis c.p.c. (n. 907/2017 RG), nell'ambito del quale è stata espletata detta CTU, infatti, è stato introdotto con ricorso depositato in data 24.02.2017.
La legge (l. n. 24 del 2017), invece, è entrata in vigore in data 01.04.2017, di Parte_4
talchè non è applicabile al caso di specie l'art. 15 della suddetta legge, che stabilisce l'obbligatorietà della perizia o consulenza collegiale nei procedimenti civili aventi ad oggetto
4 la responsabilità sanitaria.
Trattandosi, infatti, di norma processuale e non di norma sostanziale essa non ha efficacia retroattiva, ma dispone solo per il futuro (cfr. Cass. ordinanza n. 13060 del 13.05.20241), di talchè la relazione peritale effettuata nel procedimento di ATP è utilizzabile nel presente giudizio.
Non ci si può esimere dall'evidenziare, inoltre, che nel caso in esame, vertendosi in materia di esercizio abusivo della professione, non può trovare applicazione la disciplina relativa alla responsabilità sanitaria.
Passando al merito, sin dal proprio ricorso introduttivo spiegava domanda risarcitoria Pt_1
nei confronti del evidenziando che egli aveva agito mediante esercizio abusivo della CP_1
professione medica.
Per giurisprudenza di legittimità consolidata che si condivide, quindi, il rapporto contrattuale che era intercorso tra le parti deve considerarsi nullo (cfr. sentenza n. 12996 del 20162, ex multis), di talchè la domanda risarcitoria deve essere vagliata ai sensi dell'art. 2043 c.c. con consequenziale onere del danneggiato di dimostrare gli elementi costitutivi del fatto dedotto, il nesso di causalità, il danno ingiusto, nonchè l'imputabilità soggettiva (cfr., ex multis, Cass.
n. 191/1996; Cass. n. 17152/2002; Cass. n. 390/2008; Cass. 11946/2013).
Orbene, all'esito dell'istruttoria espletata può ritenersi raggiunta detta prova.
In primo luogo, infatti, era il medesimo attore ad aver sempre dichiarato - sin dal giudizio di
ATP – di essersi rivolto esclusivamente all'odierno convenuto, ritenendolo un odontoiatra;
nessuna domanda – invece – veniva spiegata contro il o contro terzi. Parte_2
L'attore, inoltre, aveva sempre dichiarato di essersi recato e di essere stato curato in uno studio sito in Torrecuso alla via Pantano snc, luogo nel quale il dichiarava essere CP_1
residente (cfr. comparsa di costituzione e risposta) e dove non risulta essere presente alcuna sede della come può chiaramente evincersi anche dalla documentazione Parte_2
5 bancaria depositata il 5.7.2021 da parte del , nella cui intestazione era dato leggere che CP_1
il Centro Medico Odontoiatrico srl aveva sede c/o alla via Ten. Filippo Tedesco CP_1
1, sua residenza;
dalla medesima documentazione bancaria – inoltre – si apprendeva di bonifici in favore di terzi per compensi professionali presso il C.M.O., ma con indicazione solo della Banca destinataria o del medesimo quale beneficiario;
solo in CP_1
occasione del bonifico del 9.2.2015 veniva precisato il nome del beneficiario del compenso come direttore sanitario della struttura di Torrecuso, ma lo stesso veniva identificato in
. Persona_1
Non ci si può esimere dall'evidenziare – del resto – che già nella sentenza n. 2414/2023 si era evidenziato “appare incontestata la circostanza che il dott. fu Direttore CP_3
Sanitario della sita in Sant'Agata De'Goti alla via Santisi Pco. Florio n. 1 dal Parte_2
01.01.2014 al 27.07.2015, così come si evince dalle dimissioni presentate da costui in tal data ed allegate alla sua produzione di parte” ed, inoltre, già in quella sede era stata accertata la apocrifia della firma recante le generalità del dott. posta in calce alla c.d. cartella CP_3
clinica del allegata dal alla propria produzione di parte e disconosciuta dal Pt_1 CP_1
predetto professionista.
Alla luce di tale documentazione, quindi, possono ritenersi attendibili le dichiarazioni rese dai testi attorei che hanno riferito di aver assistito alle cure mediche poste in essere proprio da
, nel suo studio dentistico, in Torrecuso (BN) alla via Pantano snc, al piano terra CP_1
della sua abitazione (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 18.7.2024 da e da Testimone_1
che non solo riferiva di aver assistito, in più occasioni, agli interventi eseguiti Tes_2
dal sulla persona del padre, ma anche di essersi sottoposto anch'egli alle cure CP_1
odontoiatriche del presunto dentista).
A fronte di tali evidenze probatorie, appaiono irrilevanti invece le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta che riferivano anche della presenza del dott. nello studio, nonché CP_3 di essere stati da lui curati, non avendo detti testi preso parte agli interventi subiti dall'attore
(cfr. dichiarazioni testimoniali raccolte il 18.7.2024 ed il 12.9.2024).
La CTU espletata in sede di ATP, inoltre, accertava in modo compiuto anche la sussistenza sia del nesso causale tra il fatto illecito e il danno ingiusto, che la sussistenza di quest'ultimo.
L'elaborato peritale, infatti, seguiva una accurata disamina della documentazione prodotta dalle parti e dei fatti in contestazione nonché l'esame obiettivo del cavo orale del ricorrente e risulta elaborata con criteri corretti e con iter logico ineccepibile, condivisi dalla sottoscritta.
Nel citato elaborato peritale, infatti, il CTU ha rilevato come dall'analisi della documentazione e dall'anamnesi raccolta dal risulterebbe che, nei primi mesi del 2014, Pt_1
6 il gli avrebbe effettuato molteplici estrazioni dentali che, per quanto verificato CP_1 radiograficamente, interessavano premolari e molari, sia all'arcata superiore, in numero di sei elementi, che a quella inferiore, in numero di cinque, per un totale di undici estrazioni.
Seguiva la messa in opera di quattro manufatti protesici fissi in metallo-ceramica, uno per ogni emiarcata, che “presentano particolare irregolarità, sia di ordine funzionale che morfo-strutturale, dal momento che, da una parte, non consentono un buon affrontamento della dentatura superiore con quella inferiore (intercuspidazione) con conseguente mal occlusione dentale, che potrebbe costituire, verosimilmente, la causa principale dei rumori di scroscio articolare apprezzati bilateralmente alle articolazioni temporo-mandibolari, e dall'altra, una irregolarità morfologica di alcuni tratti protesici, sia nel versante occlusale che in quello del colletto. In tal senso, infatti, più elementi protesici non ripetono la pregressa dentatura e presentano un ancoraggio imperfetto al corpo gengivale per cui da tutto ciò rilevato consegue una inadeguata copertura della mucosa sottostante che rimane, pertanto, esposta a continui stimoli irritativi.
Tutto ciò, quindi, sembra essere responsabile della inevitabile costante dolorabilità che il paziente apprezza alla masticazione ed alla stessa chiusura della bocca e, costituendo un continuo stimolo irritativo sulla mucosa gengivale, sostiene e rafforza la costante flogosi della mucosa gengivale, che oltre a presentarsi arrossata, lascia apprezzare tratti di mucosa di colore bianco-giallastro e di aspetto patinoso, ad indicare un netto viraggio- evidentemente già sostenuto dalla preesistente condizione locale- verso una paradontosi, in cui domina l'aspetto degenerativo cronico rispetto a fatti flogistici occasionali”.
In definitiva, stando alle risultanze della CTU, il - nel trattare la parodontopatia del CP_1
- gli praticava, senza averne titolo e, di conseguenza, in spregio ai dovuti criteri di Pt_1
diligenza medica, degli interventi odontoiatrici che non portavano alcun risultato in termini di ripresa della funzione masticatoria né di bonifica del cavo orale, ma finivano solo per pregiudicarlo ulteriormente, cagionandogli un danno biologico quantificato nella misura del
4%.
Considerato che non risultano allegate o documentate da parte di circostanze CP_1
nuove e/o sopravvenute idonee a privare di valenza o attendibilità la richiamata CTU medica,
i danni lamentati da debbono considerarsi, per quanto tecnicamente esposto in Parte_1
perizia, con ragionevole probabilità logica, conseguenza diretta della condotta tenuta dal resistente e la loro quantificazione appare congrua a quanto stabilito nella CTU.
Passando alla quantificazione dei danni, quindi, in presenza di un esercizio abusivo dell'attività, non si ritiene di poter applicare le tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice
7 delle assicurazioni private (richiamate dall'art. 7 della lg. 24 del 2017 – cfr. sentenza della
Cassazione n. 28990 del 11/11/20193), dovendosi – piuttosto – procedere alla liquidazione del danno in applicazione delle Tabelle di Milano, che oramai da tempo vengono regolarmente utilizzate da questo Tribunale così come dalla maggior parte degli uffici giudiziari italiani e la cui applicazione è resa ormai obbligatoria dalla sentenza n. 12408/2011 della Suprema Corte4, ragion per cui all'attore va riconosciuta la complessiva somma di € 4.964,00, a titolo didanno non patrimoniale derivante da lesione permanente dell'integrità psico-fisica (considerando 4 punti per una persona di 51 anni, all'epoca dell'intervento).
Alla luce delle note pronunzie della Cassazione a Sezioni Unite (nn. 26972 e ss dell'11.11.2008, ribadite da ultimo anche da Cass., sez. III, del 26.5.2011 n. 11609), il danno biologico ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva5 (confermata dalla definizione normativa adottata dal d.lg. n. 209/2005 “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell'integrità psico – fisica della persona, suscettibile di valutazione medico – legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico – relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), per cui le Sezioni Unite
(citate) hanno più volte sottolineato l'importanza di una adeguata personalizzazione delle note tabelle nella liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza (cfr. in particolare il punto 4.9 comune alle sentenze, che in realtà richiama
8 le precedenti pronunzie della sezione III, quali la n. 8292 del 31.3.2008).
Nel caso in esame, non può dirsi provata la sussistenza di ulteriori danni;
se da un lato – infatti – i testi di parte attorea riferivano di limitazioni alla vita sociale, dall'altra i testi di parte convenuta riferivano – con dovizia di particolari – della persistenza di una attiva vita sociale dell'attore anche nel periodo di interesse e non sussistono ragioni per ritenere inattendibili dette dichiarazioni;
non ci si può esimere dall'evidenziare, del resto, che parte attrice ometteva di depositare le comparse conclusionali, ragion per cui non prendeva specifica posizione sul punto, e il CTU aveva già dato atto della preesistenza della parodontite.
A detta somma, infine, non sono da aggiungere spese mediche, giacchè in atti non sono presenti documenti relativi a spese sanitarie sostenute.
Per quanto riguarda i danni patrimoniali richiesti dal ricorrente, lo stesso non ha prodotto alcuna fattura o ricevuta fiscale idonea a giustificarne il rimborso (tali non potendosi ritenere le due ricevute non sottoscritte da alcuno – cfr. allegato al ricorso), ragion per cui gli si può riconoscere solo il rimborso dell'acconto di € 600,00, unica somma che il ammetteva di CP_1
aver ricevuto, oltre al rimborso delle spese sostenute per la mediazione pari a € 48,80.
Le spese del procedimento di ATP e le relative spese di CTU (€ 1.098,00) sono da porsi definitivamente a carico del resistente e sono liquidate direttamente in CP_1
dispositivo ex D.M. 55/14.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo ex
D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) In accoglimento della domanda, CONDANNA al pagamento in favore di CP_1 di € 4.964,00, a titolo di risarcimento del danno biologico, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria dal dì dell'evento dannoso fino all'effettivo soddisfo, nonché di €
1.098,00 a titolo di restituzione delle spese di CTU del procedimento di ATP, di € 600,00,
a titolo di restituzione dell'acconto versato e di € 48,80 per spese di mediazione, oltre interessi come per legge;
2) CONDANNA il resistente al pagamento, direttamente in favore dell'Avv. Domenico De
Sciscio, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite del procedimento di ATP che liquida in complessivi € 2.225,00 (di cui € 540,00 per la fase di studio, € 675,00 per la fase introduttiva ed € 1.010,00 per la fase istruttoria) oltre C.U. e diritti, se versati, e IVA, CPA
9 e rimborso spese forfettario come per legge, nonché delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 264,00 per contributo unificato e diritti ed € 4.227,00 per compensi (di cui
€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed € 851,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 25/03/2025
Il Giudice
(dott.ssa. Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della dott. ssa , funzionaria addetta all'Testimone_3 CP_5
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 15 della l. n. 24 del 2017, che stabilisce l'obbligatorietà della perizia o consulenza collegiale nei procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, non è applicabile ai processi pendenti, trattandosi di norma processuale e non sostanziale che dispone solo per il futuro, non avendo efficacia retroattiva. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza d'appello fondata su una c.t.u. espletata, prima dell'entrata in vigore della norma citata, da un medico legale senza l'ausilio di uno specialista). 2 “la consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass., 12 ottobre 2007, n. 21495; Cass., 11 giugno 2010, n. 14085) è nel senso che l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi degli articoli 1418 e 2231 cod. civ., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto”. Sempre la Suprema Corte, con particolare riferimento alla figura dell'odontotecnico, ha specificato che “la progettazione, preparazione e collocazione nel cavo orale del cliente di una protesi dentaria implicano l'esecuzione di operazioni e manovre vietate agli odontotecnici dal Regio Decreto 31 maggio 1928, n. 1334, articolo 11 perché riservate ai sanitari iscritti negli albi professionali dei medici chirurghi o degli odontoiatri. Con la conseguenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2229 e 2231 cod. civ. e in relazione all'articolo 1418 cod. civ., della nullità assoluta del rapporto contrattuale intercorso al riguardo tra odontotecnico e cliente, che deve essere rilevata anche d'ufficio dal giudice (Cass., 16 ottobre 1995, n. 10769)” 3 In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma
3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l.
n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul "quantum"), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno. 4 “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari.
Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito”. 5 Ragion per cui, significativamente, la tabella ha cambiato anche il nome, non più “Tabella per la liquidazione del danno biologico”, ma “Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica”.