Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 2392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2392 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa ordinaria di cognizione iscritta al n. R.G. 7134/2022 promossa da
(C.F. ), residente a [...] C.F._1
Melchiorre Gioia n.82, difeso dagli avvocati Paolo Marra e Marco Camillo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in corso Italia n. 13, Milano
OPPONENTE contro
C.F. , con sede a Bergamo, con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Simone Benelli, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in via Crispi n.5, Crema OPPOSTA CONCLUSIONI Per l'opponente:
“Voglia il Tribunale di Milano, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare: In via preliminare, in rito: non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.22298/2021, emesso in data 29.12.2021, dal Tribunale di Milano, essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che il signor non è Parte_1 debitore di per gli importi azionati con il Decreto Ingiuntivo Controparte_1 opposto e conseguentemente dichiarare tale decreto nullo e/o annullarlo e comunque revocarlo;
pagina 1 di 8
In ogni caso: con vittoria di spese del giudizio, incluso rimborso spese forfettario 15%, oltre CPA e IVA come per legge.
Per l'opposta:
“In via principale: Rigettare tutte le domande ex adverso formulate con atto di citazione in opposizione per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e per l'intervenuta decadenza per violazione dei termini di cui all'art. 1667 c.c., per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n.22298/2021 Trib. Milano, emesso il 7.2.2021 nell'ambito del R.G. 22298/2021, condannando il sig. al pagamento a favore della Società esponente Parte_1 delle somme ivi indicate o comunque nella misura che risulterà dovuta in corso di causa. Compensi e spese del giudizio rifusi. In via subordinata nel merito:
- rigettare tutte le domande ex adverso formulate con atto di citazione in opposizione, e, per l'effetto, condannare il sig. al pagamento a favore della Società Parte_1 esponente della somma di €26.235, e/o della maggiore o inferiore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi al tasso moratorio. In via ulteriormente subordinata: Nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenesse di accogliere la precedente domanda dell'opposta per ragioni legate alla ritenuta insussistenza, in tutto o in parte, di un adeguato e diverso titolo, o per qualsiasi altro motivo, condannare il sig.
[...]
a indennizzare ex art. 2041 c.c. nella misura che Parte_1 Controparte_1 risulterà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo. In via istruttoria: Ammettersi prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze: 1) “Vero che il Direttore dei Lavori per la ristrutturazione dell'abitazione sita in Milano, via Melchiorre Gioia n. 82 fu scelto e nominato dal sig. nella Parte_1 persona dell'arch. . Per_1
2) “Vero che il preventivo doc. D1 (che mi si rammostra) indica i lavori inizialmente commissionati dal sig. a;
Parte_1 CP_1
3) “Vero che solo in un secondo momento il committente e/o il direttore lavori chiedeva a di fornire le piastrelle e i sanitari (e, in generale, il materiale attualmente incluso nel preventivo doc. D3 che mi si rammostra)”; pagina 2 di 8 4) “Vero che, durante i lavori, il sig. sceglieva i prodotti (sanitari, Parte_1 rubinetteria, termoarredo, piastrelle, etc., inclusi nel preventivo doc. D3, che mi si rammostra, e i macchinari di condizionamento di cui al preventivo doc. D2 che, altresì, mi si rammostra) direttamente presso i rivenditori con l'accordo che poi avrebbe acquistato, fornito, posato e fatturato questo materiale”; CP_1
5) “Vero che nel corso dei lavori, il sig. era quotidianamente presente in Parte_1 cantiere e/o reperibile a mezzo Whatsapp”;
6) “Vero che la Direzione Lavori e/o referente della stessa era spesso presente in cantiere e/o facilmente reperibile”;
7) “Vero che durante i lavori il sig. e/o la Direzione Lavori (nella persona Parte_1 dell'arch. chiedevano di volta in volta a di fornire materiale, Per_1 CP_1 effettuare interventi e lavorazioni aggiuntive rispetto a quelle originariamente previste (doc. D1) e dettagliate nei preventivi docc. D2, D3 e D4 (che mi si rammostrano)”;
8) Vero che il sig. e/o la Direzione Lavori chiedevano a di fornire Parte_1 CP_1
i prodotti e realizzare le opere extra indic mi si rammostrano)”;
9) “Vero che il sig. e/o la Direzione Lavori chiedevano a di Parte_1 CP_1 realizzare le opere extra indicate nei verbali dei sopralluoghi docc. E4-E5-E6-E7- E8 (che mi si rammostrano)”;
10)“Vero che dava inizio ai lavori commissionatile in data 3.6.2022”; CP_1
11) “Vero che acquistava, posava e includeva nelle fatture emesse i prodotti CP_1 scelti (di cui ai preventivi docc. D2 e D3 che mi si rammostrano) dal sig.
[...]
presso i vari rivenditori”; Pt_1
12)“Vero che il prezzo del materiale fornito (piastrelle, sanitari, rubinetteria, arredo bagno, etc. inclusi nel preventivo doc. D3 che mi si rammostra) era noto al sig.
[...]
in quanto tali prodotti venivano da lui scelti personalmente presso i vari Pt_1 rivenditori”; 13) “Vero che i compensi per le opere extra capitolato commissionate venivano via via concordate tra il sig. e/o l'arch. e;
Parte_1 Per_1 CP_1
14) “Vero che eseguiva tutti i lavori e/o le forniture di cui ai preventivi docc. D1- D2-D3-D4 (che mi si rammostrano) nonché quelle contenute nei verbali dei sopralluoghi docc. E4-E5-E6-E7-E8 (che mi si rammostrano)”;
15) “Vero che il sig. durante la realizzazione dei vari interventi mai si Parte_1 lamentava dei lavori eseguiti e/o dei prodotti forniti da in quanto mai CP_1 richiesti/ordinati e/o commissionati”
pagina 3 di 8 16) “Vero che le chiavi dell'appartamento venivano consegnate al sig. Parte_1 prima della fine dei lavori, per consentirgli di effettuare il trasloco dal momento che doveva lasciare la vecchia abitazione;
17) “Vero che consegnava il giorno 21 luglio 2021 le chiavi dell'appartamento CP_1 al sig. con l'impegno a riconsegnarle all'impresa a trasloco Parte_1 eseguito per consentire gli ultimi ritocchi”;
18) “Vero che il sig. , una volta effettuato il trasloco tratteneva le chiavi Parte_1 non autorizzando l'accesso gli operai”;
19) “Vero che in diverse occasioni il sig. cambiava idea sulla scelta dei Parte_1 prodotti da installare (es. vasca free standing, sanitari, rubinetteria, condizionatore più potente);
20) “Vero che il Direttore Lavori suggeriva l'acquisto di un piatto doccia di lunghezza pari a 120 cm, invece, il sig. ne acquistava uno di 140 cm, Parte_1 sicchè lo spazio per i sanitari si riduceva proporzionalmente”;
21) “Vero che il sig. , stante le sue esigenze personali ordinava a di Parte_1 CP_1 installare i sanitari/arredo bagno a un'altezza differente rispetto a quella standard”;
22) “Vero che il sig. chiedeva all'impresa di installare il calorifero Parte_1 sotto la finestra al posto che sopra il bidet come da progetto dell'arch. ; Per_1
23) “Vero che l'impresa al momento della consegna delle chiavi il 21 luglio 2021 lasciava la casa con la pulizia di fine cantiere effettuata”;
24) “Vero che dopo il 21 luglio 2021 il personale di chiedeva a più CP_1 riprese la restituzione delle chiavi per poter ultimare i lavori”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 22298/2021, emesso in data Controparte_1
29.12.2021 dal Tribunale di Milano con cui, in accoglimento della sua domanda, è stato ingiunto a il pagamento di €26.235,00 portato dalle fatture nn 118/E del Parte_1
21.7.21 119/E 178/E del 30.9.21, oltre interessi e spese del procedimento, quale residuo prezzo del contratto di appalto stipulato tra le parti nel maggio 2021 per la ristrutturazione dell'appartamento di proprietà di , sito in Milano, via Parte_1
Melchiorre Gioia n.82. In data 19.2.2022, con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n.22298/2021, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 esponendo che: - il 17.5.2021 ha affidato all'opposta la ristrutturazione dell'appartamento di sua proprietà, pattuendo un corrispettivo di €29.000 + IVA, per totali 31.900,00 - fin da subito l'opposta ha maturato ritardi nell'esecuzione dei lavori,
pagina 4 di 8 non ottemperando neppure all'ultimo termine del 22.7.2021 assegnatole dal committente per la consegna dell'appartamento; - le opere eseguite, inoltre, presentano gravi difetti, per rimediare ai quali l'opponente si è dovuto rivolgere ad altre imprese, sostenendo il costo di €7.771, oltre IVA;
- ha pagato le fatture emesse da , per un totale di €43.065,00, IVA inclusa, importo aumentato in considerazione dei lavori extra pattuiti, relativi all'impianto elettrico;
- il 3.9.2021 ha contestato l'inadempimento mediante lettera inviata a mezzo pec, a seguito della quale l'opposta ha respinto tutti gli addebiti. Ha instaurato il presente giudizio, chiedendo al Tribunale di Milano di non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 22298/2021; di accertare e dichiarare la non debenza degli importi e annullare e/o revocare il decreto opposto;
in via riconvenzionale, di accertare i danni subiti dall'attore, di condannare l'opposta a rifondere l'importo di € 8548,10 pagato per opere di emenda e a rimborsargli la somma di € 11.165,00 pagata in eccedenza per opere extracontrattuali non concordate, il tutto per complessivi € 19.713,20.
si è costituita allegando che: - nel contratto concluso il 17.5.2021, Controparte_1 con un corrispettivo di € 31.900,00 IVA inclusa non era prevista la data di fine lavori;
- durante l'esecuzione sono stati richiesti dal committente lavori extra rispetto a quelli pattuiti, tali da far crescere il corrispettivo di ulteriori € 37.400,00 IVA compresa e far dilatare i tempi di esecuzione delle opere;
- a fronte delle fatture per un totale di € 69.300,00, sono stati pagati € 43.065,00 e sono rimaste impagate le ultime 3 fatture;
- nel luglio 2021, nella fase finale dei lavori, per soddisfare le ripetute richieste del committente lo ha messo in condizione di trasferirsi nell'appartamento per abitarvi e, a quel punto non ha più autorizzato l'ingresso degli operai, impedendo Parte_1 all'appaltatrice di portare a termine le opere;
- in data 3.9.2021 l'opponente ha inviato le prime contestazioni mediante pec. Ha contestato i vizi lamentati e ha eccepito la decadenza dalla denuncia ex art. 1667 c.c. e ha concluso per il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo o comunque la condanna di al pagamento della somma ingiunta o in subordine Parte_1 di un indennizzo ex art. 2041 c.c.
In esito all'udienza di prima comparizione delle parti, il giudice non ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in considerazione della non liquidità di parte del credito e della tempestiva denunzia dei vizi. Concessi i termini di cui all'art. 183.6 n.1,2,3 c.p.c., con ordinanza dell'11.5.2023 è stata disposta CTU.
pagina 5 di 8 All'esito, non sono stati ammessi i mezzi di prova indicati dall'opposta nella memoria ex art. 183.6 n 2) c.p.c.; precisate le conclusioni, la causa è entrata nella fase decisoria.
Va, allora, premesso che deve essere rigettata l'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c., considerato che la scoperta dei vizi è databile al luglio/agosto 2021 quando si Parte_1
è trasferito ad abitare con la sua famiglia nell'appartamento; la prima contestazione è del 3.9.2021 (doc. 19 opponente), seguita dalla risposta dell'appaltatrice, che si è offerta di ripristinare eventuali vizi e concludere i lavori, previa autorizzazione del committente ad accedere all'immobile (mediante pec del 14.9.2021 doc. 20 opponente). Con riguardo ai vizi denunciati, il CTU, all'esito dei sopralluoghi effettuati e delle indagini esperite, con elaborato motivato e coerente cui il Tribunale condivide, ha accertato l'effettiva esistenza di parte dei vizi la presenza dei vizi lamentati dall'opponente, descritti alle pagg.
6-12 della relazione, cui si rimanda e precisamente: l'asta della doccia per la cui sostituzione è stata quantificata una spesa di € 40,00 e le sbavature nel silicono sulle piastrelle per la cui rimozione e sostituzione è stata quantificata la spesa di € 30,00; i lamentati vizi della tinteggiatura sono stati considerati difetti meramente estetici, risolvibili mediante la pulizia dei serramenti e della corda della tapparella, mentre l'imprecisione nel montaggio della vasca da bagno rientra nella tolleranza. Sono state escluse le altre criticità di cui si duole , Parte_1 così come tutti i danni, conseguenza di vizi e difformità. Quanto ai costi sostenuti da per complessivi € 8.548,10: il committente non Parte_1 ha documentato l'esecuzione dei lavori da parte delle altre due imprese cui si è rivolto, il CTU non trova giustificazione del fatto che sia stata nuovamente eseguita la tinteggiatura, la scelta di sostituire il piatto doccia del bagno e la porta scorrevole è frutto di unilaterale decisione del committente. L'importo non può pertanto essere riconosciuto all'opponente. Nella tabella riepilogativa alla pag. 12 della CTU le opere realizzate e le forniture eseguite sono state quantificate in € 62.082,00 compresi i lavori extra contratto e varianti;
l'importo comprende la somma di € 3.650,00 per i mobili ordinati dal committente e rimasti depositati presso la sede dell'appaltatrice perché - la circostanza non è contestata - quando , con la sua famiglia, è entrato nell'appartamento Parte_1 per abitarvi, nel luglio 2021, non ha più consentito a di accedere all'immobile per ultimare le consegne. (docc D1,2,3,4 opposta). Invero, rispetto al preventivo del 13 Maggio 2021, sono stati realizzati tutti i lavori indicati, ad eccezione di: - montaggio mobile bagno principale - montaggio lavabo bagno piccolo - montaggio lavabo bagno grande - posa n. 5 split aria condizionata invece che 6 split;
- diminuzione assistenza muraria per posa split aria condizionata. Si è provveduto inoltre al rifacimento dell'impianto elettrico: sono state poi eseguite le seguenti ulteriori pagina 6 di 8 opere: “Riquadratura porte interne per consentire la posa delle nuove porte più larghe di quelle esistenti;
Modifiche impianto CDZ;
Integrazione zoccolino in marmo ed in legno per disimpegno;
Levigatura e lucidatura pavimento in parquet camera da letto;
Impermeabilizzazione doccia e vasca da bagno;
Forniture materiale idraulico, in parte ancora presso magazzino Fornitura piastrelle CP_1 gress porcellanato;
Fornitura e posa mobili bagno – parte del materiale è ancora presso il magazzino;
Minuterie impianto idraulico;
Fornitura e posa porte a battente per interni, comprese le maniglie;
Fornitura e posa paraspigoli”. Il CTU ha stimato in € 3.271,75 il valore delle forniture non effettuate e opere non eseguite - dettagliate alle pagg 7-12 della relazione. Quanto al ritardo nella chiusura del cantiere, il CTU, alla pag. 3 della relazione, ha rilevato che il committente ha ritardato la decisione e cambiato idea a proposito dei sanitari e che, nel preventivo accettato dal committente, è scritto: “durata dei lavori da concordare” (doc D1 opposta). In definitiva, alla luce delle suesposte risultanze istruttorie, l'opposizione merita solo parziale accoglimento, per cui il committente, che ha già versato l'importo di €39.150,00
+ IVA deve essere condannato a versare il saldo quantificato in € 19.590,25 + IVA, importo risultante dalla differenza tra il valore delle opere realizzate e forniture eseguite (€ 62.082,00 detratti € 3.341,75) e l'importo già versato, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo. L'opponente, comunque rimasto soccombente, va condannato a rifondere all'opposta le spese processuali - liquidate in dispositivo con i criteri di cui ai DM 55/14 e 147/22. Visto l'esito della CTU, il relativo costo, già liquidato con decreto del 24.10.23, resta definitivamente a carico solidale delle parti. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione VII civile in composizione monocratica, ogni altra istanza, eccezione e domanda respinta, definitivamente pronunziando in ordine all'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da , Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 22298/2021 del Tribunale di Milano emesso in favore di
Controparte_1 condanna a pagare a € 19.590,25 + IVA, a titolo Parte_1 Controparte_1 di saldo del prezzo dell'appalto stipulato tra le parti, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;
rigetta per il resto le domande.
pagina 7 di 8 Condanna l'opponente a rifondere all' opposta le spese processuali liquidate in € 5.077,00 per compenso, oltre al rimborso per spese generali in misura del 15%, oltre CPA e IVA. Pone il costo della CTU definitivamente a carico solidale delle parti. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 21.3.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
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