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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/07/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Terza sezione civile
La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore GRILLO Presidente dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere avv. Michele TROISI Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. 427/2025 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Parte_1 CodiceFiscale_1
GAROFALO e dall'avv. Giuseppe Chiaia Noya, unitamente ai quali è elettivamente do- miciliato in Bari, alla via Manzoni, n°15 appellante contro
(P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Angela DE NA-
POLI, unitamente alla quale è elettivamente domiciliato in Bari, alla Via F. Crispi n°85/A, presso la sede dell'Avvocatura dell'Agenzia appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°5129/2024 emessa dal Tribunale di Bari il 18.12.2024
(Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso abitativo), sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza di discussione del 2.7.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
È controversa la legittimità del subentro nell'assegnazione di un alloggio E.R.P. ubicato in Bari, alla via Crispi, n°85, pal. A, già assegnato alla sig.ra , Parte_2 da parte del sig. . Parte_1
Pag. 1 a 6 Detto alloggio è rimasto nella disponibilità dell'attuale appellante, fratello convi- vente, al seguito del decesso dell'assegnataria, verificatosi in data 13.6.2019.
Il sig. , dopo la dipartita della sorella, ha richiesto il subentro nell'asse- Pt_1 gnazione della casa popolare, ma l'A.R.C.A. Puglia Centrale di Bari, con decreto prot. n.
265 del 29.1.2021, ha rigettato l'istanza di subentro in quanto “a) La S.V. è stata auto- rizzata da questa Agenzia ad una ospitalità temporanea nell'alloggio in oggetto specifi- cato” e, perché, in conseguenza, egli non era mai stato inserito in pianta stabile nel nucleo familiare della de cuius.
Il sig. ha, quindi, impugnato il decreto di rigetto, sostenendo di avere Pt_1 diritto al subentro, nella qualità di erede della sorella, ed ha dedotto una serie di ele- menti, di fatto e di diritto, a sostegno delle proprie ragioni.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita l' , la quale ha Controparte_1 resistito alla domanda, chiedendone il rigetto.
Il processo di primo grado è stato istruito sulla sola base documentale.
Il Tribunale di Bari, con la decisione qui appellata, ha rigettato il ricorso rilevando che “Risulta, quindi, evidente che nel caso di specie sussista un'oggettiva impossibilità di procedere al subentro nell'alloggio ai sensi dell'art. 13 L.R. n. 10/2014 poiché Tra- versa non faceva parte del nucleo familiare dell'assegnataria Pt_1 Parte_3
essendo stato, invece, autorizzato a convivere solo temporaneamente, per la du-
[...] rata di un anno, con la sorella nell'alloggio” (cfr. pagg. 5 e 6).
Avverso la decisione di primo grado propone appello il sig. , il Parte_1 quale si affida a più motivi di gravame con i quali ripropone, sostanzialmente, i motivi di primo grado, concernenti l'interpretazione degli articoli 3 e 13 della L. Reg. Puglia,
n°10/2014.
Chiede, pertanto, l'annullamento del decreto con il quale l'Agenzia ha rigettato la sua domanda di subentro nell'assegnazione e chiede, in ogni caso, l'accertamento del proprio diritto a proseguire nella conduzione dell'alloggio.
Si è costituita in giudizio l' , che resiste all'appello e chiede Controparte_1 la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, ad avviso della Corte, non è fondato.
Con il primo motivo di appello il sig. offre una propria interpretazione Pt_1 del combinato disposto degli artt. 13 e 3, co. 3, della L. Reg. Puglia n°10/2014.
Più specificamente, l'appellante sostiene che “(…) in base alla previsione dell'art.
13, comma I, in relazione all'art. 3, comma 3, della L.R. n. 10/14, il sig. Pt_1
Pag. 2 a 6 aveva diritto al subentro in quanto componente del nucleo familiare (ai sensi Pt_1 dell'art. 3, comma 3) dell'assegnataria , al momento del decesso di Parte_2 quest'ultima, avvenuto il 13.06.19” (cfr. appello, pag.9).
L'assunto dell'appellante non è condivisibile.
Il sig. , confondendoli, le risultanze dell'anagrafe nazionale, Parte_4 che tengono conto dei legami naturali di parentela, con l'istituto del “nucleo familiare”, così come definito dall'art. 3, co. 3, della L. 10/2014 che ha, quale faro guida, il possesso dei requisiti per l'assegnazione dell'alloggio.
La rigida procedura disciplinata dalla norma regionale stabilisce che, ai fini dell'as- segnazione dell'alloggio, oppure dell'eventuale subentro nell'assegnazione, è priorita- riamente necessario che l'aspirante venga inserito nel nucleo familiare dell'assegnatario e ciò, necessariamente, mediante un formale provvedimento di autorizzazione.
La composizione del nucleo familiare, si badi bene, è un elemento essenziale della fattispecie in quanto determina il calcolo del punteggio da attribuire ai concorrenti (art. 5, L.R. 10/2014); l'accertamento del reddito complessivo (art. 6); nonché l'individua- zione della superficie utile dell'alloggio da assegnare (art. 10).
Per tali evidenti ragioni la composizione del nucleo familiare, di cui alla Legge regionale, non può essere confusa con il nucleo familiare definito dall'anagrafe, come vorrebbe l'appellante, poiché risponde alle logiche sottese alla formazione di graduatoria per l'assegnazione dell'alloggio alle famiglie di non abbienti.
Non a caso i requisiti di cui all'art. 3, co. 1, della legge regionale devono essere posseduti non solo dal richiedente, ma anche dagli altri componenti il nucleo familiare
“(…) al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell'assegna- zione e devono permanere in costanza del rapporto” (art. 3, co. 4), sia pure limitata- mente alle lettere c), d), e f) del medesimo art. 3, co. 1.
In altri termini, le procedure di individuazione e di ampliamento del nucleo fami- liare del soggetto assegnatario, e dei componenti del nucleo familiare, rispondono alle ferree logiche dalla legge regionale che ha l'unico scopo di assegnare un tetto alle fa- miglie non abbienti.
È fin troppo facile osservare che, seguendo il ragionamento del sig. , Pt_1 all'atto del decesso dell'assegnatario potrebbero subentrare nella conduzione dell'allog- gio anche gli eredi che non siano in possesso dei requisiti di legge per l'assegnazione (o che magari siano già proprietari di altro immobile ad uso residenziale), con conseguente frustrazione della funzione sociale dell'alloggio E.R.P. che, giova ribadirlo ulteriormente,
è quello di fornire un tetto, a prezzi accessibili, a chi non può accedere al mercato
Pag. 3 a 6 immobiliare.
L'individuazione e la composizione del “nucleo familiare”, nella accezione dell'isti- tuto previsto dalla L. Reg. Puglia n°10/2014, rappresenta, dunque, il presupposto im- prescindibile per il subentro in caso di morte dell'assegnatario.
Venendo al caso di specie, è accaduto che il sig. abbia con- Parte_1 vissuto per anni con la sorella , pur non avendo mai fatto domanda di “stabile” Pt_2 inserimento nel nucleo familiare dell'assegnataria.
In conseguenza, l non ha mai esaminato la sua posizione né ha consen- CP_1 tito l'ampliamento del nucleo familiare della de cuius, nei termini anzidetti.
Nessun rilievo giuridico hanno, ai fini che ci occupano, le circostanze dedotte dall'appellante, vale a dire, che egli sia nato in [...] casa, che vi abbia vissuto per lungo tempo, che vi abbia fatto ritorno quando la sorella si è ammalata al fine di pre- starle amorevole assistenza, che abbia ripreso a viverci stabilmente dal 2015, che vi abbia trasferito la propria residenza anagrafica, che non abbia la disponibilità di altri alloggi.
Né ha alcun rilievo giuridico il fatto che egli sia l'erede universale della sig.ra
. Parte_2
L'appellante, affinché potesse reclamare il titolo al subentro nella conduzione dell'alloggio, avrebbe dovuto presentare la domanda di inserimento nel nucleo familiare ed ottenere la relativa autorizzazione dall'Agenzia.
E questo, si badi bene, prima del decesso della sorella.
L'art. 13, co. 1, della L. Reg. 10/2014, del resto, è chiaro nello stabilire che, in caso di decesso dell'assegnatario, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all'art. 3, co. 3, della medesima legge.
Cioè, subentrano solo coloro che già fanno stabilmente parte del nucleo familiare dell'assegnatario, come definito ed autorizzato all'atto dell'assegnazione.
Non i componenti del nucleo familiare anagrafico.
In conclusione, ai fini che ci occupano la qualità di erede universale è irrilevante ed il subentro di un “parente” nella conduzione dell'alloggio, al posto dell'assegnatario deceduto, non è un diritto trasmissibile iure hederitatis, ma soggetto alla specifica di- sciplina di legge (id est, l'autorizzazione dell'Agenzia).
In altri e più precisi termini, la Legge regionale esclude che il subentro mortis causa sia un automatismo in favore degli eredi anagrafici, ma àncora l'evenienza al dato formale del provvedimento di ampliamento del nucleo familiare, che ne rappresenta il presupposto imprescindibile.
Pag. 4 a 6 La modifica della composizione del nucleo familiare è oggetto di controllo da parte dell'Agenzia, la quale può concedere il proprio preventivo (ed imprescindibile) assenso solo nel caso in cui il richiedente sia in possesso dei requisiti per l'assegnazione dell'al- loggio.
Sta di fatto che non vi è, agli atti di causa, un formale provvedimento in tal senso e, dunque, il nucleo familiare della sig.ra non è mai stato modificato Parte_2
(rectius “ampliato”) ai sensi della normativa regionale.
Le considerazioni sin qui svolte portano a ritenere infondato anche il secondo motivo di gravame, con il quale il sig. si duole che il Tribunale, nella pienezza Pt_1 della propria cognizione di diritti soggettivi, non abbia accertato, nel caso concreto, la sussistenza dei requisiti in capo all'erede dell'assegnataria deceduta.
Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, il Tribunale ha correttamente esa- minato la documentazione in atti ed altro non ha potuto fare che accertare la mancanza di un formale atto di ampliamento del nucleo familiare originario dell'assegnataria Pt_3
mediante l'inserimento anche del fratello Parte_3 Pt_1
Anche nella stesura del secondo motivo di gravame, infatti, l'appellante omette di considerare che l'art. 13 L. Reg. 10/2014 consente il subentro di chi sia già parte del nucleo familiare, come formalmente definito ed autorizzato dall' . CP_1
Giova, al riguardo, ulteriormente ribadire che non vi è prova, agli atti di causa, che l'appellante abbia fatto domanda per essere inserito nel nucleo familiare della so- rella, pur essendo astrattamente in possesso dei requisiti per accedervi.
Solo la tempestiva presentazione di una domanda, ed il mancato riscontro oppure il rigetto della stessa, avrebbe consentito al giudice di accertare se, in concreto, il sig.
fosse stato in possesso di tutti i requisiti, previsti dagli artt. 3 e 4 della L. Reg. Pt_1
10/2014, per ottenere l'ampliamento del nucleo familiare ed avesse avuto diritto all'as- segnazione dell'alloggio.
L'appello va conclusivamente rigettato.
Restano, ovviamente, salvi i poteri dell' di rivalutare, nella Controparte_1 pienezza e discrezionalità dei propri poteri di autotutela, la posizione dell'appellante.
Il rigetto del gravame comporta la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che seguono la soccombenza e che sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori minimi della tariffa ex D.M. n°55/2014, nello scaglione di valore dichiarato dall'appellante nell'atto di gravame (indeterminabile di bassa complessità), tenendo conto dell'assenza di specifiche e particolari questioni di fatto e di diritto, della semplicità delle questioni trattate e del tenore delle difese
Pag. 5 a 6 espletate dalle parti.
Sussistono, altresì, i presupposti affinché il sig. versi all'Erario Parte_1 un importo pari al contributo unificato già versato per l'iscrizione al ruolo del presente gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione Parte_5 Controparte_1 disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.996,00 per compensi, il tutto oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater d.P.R. n°115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'iscrizione al ruolo del presente gravame, se dovuto a norma dell'art.
1-bis dell'art. 13 cit.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 2.7.2025.
Il Presidente dott. Salvatore GRILLO
Il Consigliere Relatore avv. Michele TROISI
Pag. 6 a 6