TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/06/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2092/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Laura Cantore Presidente rel.
Dr.ssa Sandra Moselli Giudice
Dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione consensuale iscritto al n. 2092/2024 del Registro Generale affari di volontaria giurisdizione, promosso con ricorso congiunto, depositato in data 31.10.2024, da:
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Loconte, giusta mandato in atti Parte_1
ricorrente
E
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Loconte, giusta mandato in atti Controparte_1
ricorrente
E
presso il Tribunale di Trani intervenuta Controparte_2
FATTO
I coniugi e con ricorso congiunto per separazione, ex Parte_1 Controparte_1 art. 473 bis 51 c.p.c., ritualmente sottoscritto e con autentica del difensore, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni meglio indicate nel detto ricorso, contenente le condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri posti a carico delle parti, nonché la documentazione di cui all'art. 473 bis 51 III c.p.c.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c., disposte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno rinunciato espressamente a comparire, ribadendo la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
E' pervenuto parere favorevole all'accoglimento del ricorso da parte del P.M.
DIRITTO
La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti è fondata, per cui merita accoglimento, avendo gli stessi dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, anche in considerazione del fatto che con riferimento ai due figli minori della coppia (Antonio, nato in [...] 11 Per_ Agosto 2009, e nato in data [...], essendo l'altra figlia, , nata il [...], Per_2 economicamente indipendente) è stato previsto l'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, ed è stato previsto un contributo per il mantenimento degli stessi a carico del padre nella misura di €
200,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, come regolate dal Protocollo siglato tra il Tribunale e il COA di Trani, e aggiornamento secondo gli indici Istat, con attribuzione alla madre nella misura del 100% dell'assegno unico universale, con rinuncia dei coniugi al reciproco mantenimento, prendendosi atto degli ulteriori accordi patrimoniali dei coniugi.
Nulla per le spese, stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi, e Parte_1 Controparte_1
(matrimonio concordatario contratto in Trani il giorno 25 luglio 2008, trascritto presso lo Stato Civile del
Comune di Trani al n. 183, parte II serie A – Anno 2008) alle condizioni di cui al ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
3) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio del 3.06.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Laura Cantore Presidente rel.
Dr.ssa Sandra Moselli Giudice
Dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione consensuale iscritto al n. 2092/2024 del Registro Generale affari di volontaria giurisdizione, promosso con ricorso congiunto, depositato in data 31.10.2024, da:
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Loconte, giusta mandato in atti Parte_1
ricorrente
E
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Loconte, giusta mandato in atti Controparte_1
ricorrente
E
presso il Tribunale di Trani intervenuta Controparte_2
FATTO
I coniugi e con ricorso congiunto per separazione, ex Parte_1 Controparte_1 art. 473 bis 51 c.p.c., ritualmente sottoscritto e con autentica del difensore, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni meglio indicate nel detto ricorso, contenente le condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri posti a carico delle parti, nonché la documentazione di cui all'art. 473 bis 51 III c.p.c.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c., disposte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno rinunciato espressamente a comparire, ribadendo la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
E' pervenuto parere favorevole all'accoglimento del ricorso da parte del P.M.
DIRITTO
La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti è fondata, per cui merita accoglimento, avendo gli stessi dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, anche in considerazione del fatto che con riferimento ai due figli minori della coppia (Antonio, nato in [...] 11 Per_ Agosto 2009, e nato in data [...], essendo l'altra figlia, , nata il [...], Per_2 economicamente indipendente) è stato previsto l'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, ed è stato previsto un contributo per il mantenimento degli stessi a carico del padre nella misura di €
200,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, come regolate dal Protocollo siglato tra il Tribunale e il COA di Trani, e aggiornamento secondo gli indici Istat, con attribuzione alla madre nella misura del 100% dell'assegno unico universale, con rinuncia dei coniugi al reciproco mantenimento, prendendosi atto degli ulteriori accordi patrimoniali dei coniugi.
Nulla per le spese, stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi, e Parte_1 Controparte_1
(matrimonio concordatario contratto in Trani il giorno 25 luglio 2008, trascritto presso lo Stato Civile del
Comune di Trani al n. 183, parte II serie A – Anno 2008) alle condizioni di cui al ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
3) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio del 3.06.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Laura Cantore