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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/09/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 321/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra con l'avv. STRULLATO ARTURO Parte_1
Contro
+ 1 Controparte_1
Oggi 17/09/2025 sono comparsi l'avv. Strullato e la sig. Parte_1
Preliminarmente il giudice , verificata la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza ai convenuti, dichiara la contumacia degli stessi
Liberamente interrogata la ricorrente si riporta al contenuto del ricorso che conferma
L'avv. Strullato discute la causa riportandosi al ricorso ed insistendo per l'accoglimento delle istanze, deduzioni e conclusioni rassegnate.
Dichiara inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo nel caso in cui il giudice ritenesse la causa matura per la decisione
Il giudice si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
- 1 - REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con domanda depositata in data 28.4.2025 da
difesa e rappresentata dall'avv. Arturo Strullato, Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
e in qualità di eredi di Controparte_2 Controparte_3 Persona_1
[...]
- convenuti contumaci -
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente nel merito ed in via principale:
- accertati i fatti e previe le declaratorie del caso, accertare e dichiarare la legittimità delle dimissioni per gusta causa rassegnate dalla ricorrente in data 13.12.2024;
- accertati i fatti e previe le declaratorie del caso, dichiarare dovute alla Sig.ra Parte_1 le seguenti somme:
[...]
€ 639,87 netti per la retribuzione di dicembre 2023;
€ 679,09 netti per la tredicesima 2023;
€ 4.231,12 lordi per ferie maturate e non godute;
€ 20.266,23 per Trattamento di fine rapporto
- 2 - o le diverse somme ritenute di giustizia, oltre all'indennità di mancato preavviso come prevista dal CCNL;
- per l'effetto, condannare e/o , in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_3 pagamento delle somme di cui sopra, o dei diversi importi accertati in giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
Con vittoria di spese e competenze di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con atto depositato in data 28.4.2025 conveniva avanti al Tribunale di Parte_1
NT e , in qualità di eredi di Controparte_2 Controparte_3 ER
, per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe
[...]
Il procuratore della ricorrente, in sintesi, esponeva: che ha lavorato come collaboratrice domestica dal 01.09.2004, inquadrata nel Parte_1 livello BS CCNL Collaboratori domestici alle dipendenze del Sig. ; Persona_2 che l'orario di lavoro presso l'abitazione del Sig. era di 18 ore settimanali, dalle 9.00 alle CP_2
12,00 dal lunedì al sabato e le mansioni svolte erano quelle tipiche di una collaboratrice domestica, pulizia e riassetto della casa, preparazione dei pasti, ecc.; che il Sig. decedeva in data 19.12.2023 ma i figli e Persona_2 Controparte_2
non interrompevano il rapporto di lavoro ed hanno accettato l'eredità del padre, come Controparte_3 risulta dalle allegate visure catastali;
che entrambi i figli, alla morte del padre, pur comunicando alla ricorrente in data 02.04.2024 la cessazione del rapporto di lavoro non formalizzavano il licenziamento presso il Centro per l'Impiego competente e l'INPS; che la ricorrente si vedeva quindi costretta a diffidare gli eredi con racc. a/r in data 16.07.2024 che i convenuti non ritiravano e ritornavano al mittente per compiuta giacenza;
che ad oggi il credito della ricorrente è pari a:
- € 639,87 netti per la retribuzione di dicembre 2023
- €679,09 netti per la tredicesima 2023
- € 4.231,12 lordi per ferie maturate e non godute;
- € 20.266,23 per Trattamento di fine rapporto;
che in ragione della condotta omissiva degli eredi del datore di lavoro, in data 13.12.2024 la Sig.ra rassegnava le dimissioni per giusta causa Parte_1
Tanto premesso rivendicava , con articolate argomentazioni giuridiche, il pagamento delle competenze retributive sopra indicate dagli eredi del defunto . Persona_1
- 3 - I convenuti non si costituivano e , pertanto, verificata la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, entrambi venivano dichiarati contumaci
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dal ricorrente , all'odierna udienza veniva discussa e decisa.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento .
Il ricorrente ha provato documentalmente la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso con il padre dei due convenuti dimettendo le buste paga , i CU e l'estratto conto Controparte_4 previdenziale , nonché la qualità di eredi del datore di lavoro di e Controparte_3 [...]
responsabili pro quota , in quanto tali , delle obbligazioni assunte dal de cuius (cfr. CP_2 visure catastali dimesse)
Vi è da aggiungere che nessuno si è presentato a rendere il libero interrogatorio e che da detta circostanza il giudice puo' dedurre argomenti di prova in ordine ai fatti allegati e, quindi, circa la fondatezza delle pretese azionate .
Era onere degli eredi del datore di lavoro dimostrare di aver corrisposto alla ricorrente la retribuzione relativa alla busta paga di gennaio 2023 nonché la tredicesima portata dalla busta paga di dicembre 2023 in atti , di aver erogato alla il TFR ed infine che la lavoratrice ha Parte_1 goduto delle ferie previste dalla legge .
e , optando per la “non costituzione” , non hanno assolto Controparte_3 Controparte_2 all'onere a loro carico .
E' superfluo valutare la giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro poiché la ricorrente non ha chiesto l'indennità sostitutiva del preavviso e , pertanto, non vi sono elementi che consentano di comprendere l'interesse ad agire sotteso alla domanda di accertamento della giusta causa di dimissioni .
C'è da aggiungere in ogni caso che dal doc 6 emerge che , sia pure informalmente, i convenuti hanno comunicato alla ricorrente la volontà di interrompere il rapporto alla data del 17.4.2024, molto verosimilmente a causa del decesso del padre anche se poi al suddetto atto non sono seguite le comunicazioni di legge al Centro per l'Impiego e all'INPS .
La quantificazione delle pretese è corretta in quanto la retribuzione del dicembre 2023 e l'importo della tredicesima del medesimo anno risultano dalle buste paga in atti (cfr. doc. 8 e 9) , il TFR è stato calcolato senza errori dal consulente del lavoro sulla scorta dell'orario di lavoro svolto dalla
- 4 - ricorrente in costanza di rapporto ( cfr. doc. 10) e l'indennità sostitutiva delle ferie e' frutto di un mero calcolo matematico sulla scorta del numero di giorni di ferie maturate e non godute risultanti dalle due ultime buste paga in atti , dalle declaratorie contrattual-collettive nonché del regolamento contrattuale pattuito
Appare accertato , quindi , che la ricorrente vanta nei confronti dei convenuti un credito per i seguenti titoli :
- € 639,87 netti per la retribuzione di dicembre 2023
- €679,09 netti pera la tredicesima 2023
- € 4.231,12 lordi per ferie maturate e non godute;
- € 20.266,23 per Trattamento di fine rapporto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza
P.Q.M.
definitivamente pronunciando , così provvede: accoglie il ricorso e , per l'effetto, condanna e Controparte_2 CP_3
al pagamento, , pro quota , in favore di delle seguenti somme :
[...] Parte_1
- € 639,87 netti a titolo di retribuzione di dicembre 2023
- € 679,09 netti a titolo di tredicesima 2023
- € 4.231,12 lordi a titolo di ferie maturate e non godute;
- € 20.266,23 lordi a titolo di TFR
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condanna altresì i due convenuti alla rifusione, pro quota , delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in complessivi euro 2.108,00 , oltre contr. forf. Iva e CPA di legge
Così deciso in NT, il 17.9.25
Il giudice
Dott. Simona Gerola
- 5 -
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra con l'avv. STRULLATO ARTURO Parte_1
Contro
+ 1 Controparte_1
Oggi 17/09/2025 sono comparsi l'avv. Strullato e la sig. Parte_1
Preliminarmente il giudice , verificata la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza ai convenuti, dichiara la contumacia degli stessi
Liberamente interrogata la ricorrente si riporta al contenuto del ricorso che conferma
L'avv. Strullato discute la causa riportandosi al ricorso ed insistendo per l'accoglimento delle istanze, deduzioni e conclusioni rassegnate.
Dichiara inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo nel caso in cui il giudice ritenesse la causa matura per la decisione
Il giudice si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
- 1 - REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con domanda depositata in data 28.4.2025 da
difesa e rappresentata dall'avv. Arturo Strullato, Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
e in qualità di eredi di Controparte_2 Controparte_3 Persona_1
[...]
- convenuti contumaci -
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente nel merito ed in via principale:
- accertati i fatti e previe le declaratorie del caso, accertare e dichiarare la legittimità delle dimissioni per gusta causa rassegnate dalla ricorrente in data 13.12.2024;
- accertati i fatti e previe le declaratorie del caso, dichiarare dovute alla Sig.ra Parte_1 le seguenti somme:
[...]
€ 639,87 netti per la retribuzione di dicembre 2023;
€ 679,09 netti per la tredicesima 2023;
€ 4.231,12 lordi per ferie maturate e non godute;
€ 20.266,23 per Trattamento di fine rapporto
- 2 - o le diverse somme ritenute di giustizia, oltre all'indennità di mancato preavviso come prevista dal CCNL;
- per l'effetto, condannare e/o , in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_3 pagamento delle somme di cui sopra, o dei diversi importi accertati in giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
Con vittoria di spese e competenze di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con atto depositato in data 28.4.2025 conveniva avanti al Tribunale di Parte_1
NT e , in qualità di eredi di Controparte_2 Controparte_3 ER
, per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe
[...]
Il procuratore della ricorrente, in sintesi, esponeva: che ha lavorato come collaboratrice domestica dal 01.09.2004, inquadrata nel Parte_1 livello BS CCNL Collaboratori domestici alle dipendenze del Sig. ; Persona_2 che l'orario di lavoro presso l'abitazione del Sig. era di 18 ore settimanali, dalle 9.00 alle CP_2
12,00 dal lunedì al sabato e le mansioni svolte erano quelle tipiche di una collaboratrice domestica, pulizia e riassetto della casa, preparazione dei pasti, ecc.; che il Sig. decedeva in data 19.12.2023 ma i figli e Persona_2 Controparte_2
non interrompevano il rapporto di lavoro ed hanno accettato l'eredità del padre, come Controparte_3 risulta dalle allegate visure catastali;
che entrambi i figli, alla morte del padre, pur comunicando alla ricorrente in data 02.04.2024 la cessazione del rapporto di lavoro non formalizzavano il licenziamento presso il Centro per l'Impiego competente e l'INPS; che la ricorrente si vedeva quindi costretta a diffidare gli eredi con racc. a/r in data 16.07.2024 che i convenuti non ritiravano e ritornavano al mittente per compiuta giacenza;
che ad oggi il credito della ricorrente è pari a:
- € 639,87 netti per la retribuzione di dicembre 2023
- €679,09 netti per la tredicesima 2023
- € 4.231,12 lordi per ferie maturate e non godute;
- € 20.266,23 per Trattamento di fine rapporto;
che in ragione della condotta omissiva degli eredi del datore di lavoro, in data 13.12.2024 la Sig.ra rassegnava le dimissioni per giusta causa Parte_1
Tanto premesso rivendicava , con articolate argomentazioni giuridiche, il pagamento delle competenze retributive sopra indicate dagli eredi del defunto . Persona_1
- 3 - I convenuti non si costituivano e , pertanto, verificata la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, entrambi venivano dichiarati contumaci
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dal ricorrente , all'odierna udienza veniva discussa e decisa.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento .
Il ricorrente ha provato documentalmente la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso con il padre dei due convenuti dimettendo le buste paga , i CU e l'estratto conto Controparte_4 previdenziale , nonché la qualità di eredi del datore di lavoro di e Controparte_3 [...]
responsabili pro quota , in quanto tali , delle obbligazioni assunte dal de cuius (cfr. CP_2 visure catastali dimesse)
Vi è da aggiungere che nessuno si è presentato a rendere il libero interrogatorio e che da detta circostanza il giudice puo' dedurre argomenti di prova in ordine ai fatti allegati e, quindi, circa la fondatezza delle pretese azionate .
Era onere degli eredi del datore di lavoro dimostrare di aver corrisposto alla ricorrente la retribuzione relativa alla busta paga di gennaio 2023 nonché la tredicesima portata dalla busta paga di dicembre 2023 in atti , di aver erogato alla il TFR ed infine che la lavoratrice ha Parte_1 goduto delle ferie previste dalla legge .
e , optando per la “non costituzione” , non hanno assolto Controparte_3 Controparte_2 all'onere a loro carico .
E' superfluo valutare la giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro poiché la ricorrente non ha chiesto l'indennità sostitutiva del preavviso e , pertanto, non vi sono elementi che consentano di comprendere l'interesse ad agire sotteso alla domanda di accertamento della giusta causa di dimissioni .
C'è da aggiungere in ogni caso che dal doc 6 emerge che , sia pure informalmente, i convenuti hanno comunicato alla ricorrente la volontà di interrompere il rapporto alla data del 17.4.2024, molto verosimilmente a causa del decesso del padre anche se poi al suddetto atto non sono seguite le comunicazioni di legge al Centro per l'Impiego e all'INPS .
La quantificazione delle pretese è corretta in quanto la retribuzione del dicembre 2023 e l'importo della tredicesima del medesimo anno risultano dalle buste paga in atti (cfr. doc. 8 e 9) , il TFR è stato calcolato senza errori dal consulente del lavoro sulla scorta dell'orario di lavoro svolto dalla
- 4 - ricorrente in costanza di rapporto ( cfr. doc. 10) e l'indennità sostitutiva delle ferie e' frutto di un mero calcolo matematico sulla scorta del numero di giorni di ferie maturate e non godute risultanti dalle due ultime buste paga in atti , dalle declaratorie contrattual-collettive nonché del regolamento contrattuale pattuito
Appare accertato , quindi , che la ricorrente vanta nei confronti dei convenuti un credito per i seguenti titoli :
- € 639,87 netti per la retribuzione di dicembre 2023
- €679,09 netti pera la tredicesima 2023
- € 4.231,12 lordi per ferie maturate e non godute;
- € 20.266,23 per Trattamento di fine rapporto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza
P.Q.M.
definitivamente pronunciando , così provvede: accoglie il ricorso e , per l'effetto, condanna e Controparte_2 CP_3
al pagamento, , pro quota , in favore di delle seguenti somme :
[...] Parte_1
- € 639,87 netti a titolo di retribuzione di dicembre 2023
- € 679,09 netti a titolo di tredicesima 2023
- € 4.231,12 lordi a titolo di ferie maturate e non godute;
- € 20.266,23 lordi a titolo di TFR
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condanna altresì i due convenuti alla rifusione, pro quota , delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in complessivi euro 2.108,00 , oltre contr. forf. Iva e CPA di legge
Così deciso in NT, il 17.9.25
Il giudice
Dott. Simona Gerola
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