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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/03/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3118/2021 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Anguillara Parte_1 C.F._1
Sabazia, Via Salvo D'Acquisto n.2, con l'avv. RISTORI PIERPAOLO ), C.F._2 dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CRATILO DI ATENE, 31 00124 ROMA con l'avv.
VIZZONE DOMENICO ), dal quale rappresentato e difeso giusta C.F._3 procura speciale in atti
CONVENUTO
OGGETTO: Assicurazione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuti in giudizio al fine di sentirla Parte_1 Controparte_1 condannare al pagamento in suo favore della somma di € 40.000,00 a titolo di indennizzo per il furto di oggetti subito all'interno del proprio appartamento in Canale Monterano (RM) Via dei
Prati Lunghi 1174 ad opera di ignoti, giusta polizza n. 390538423.
A sostegno della domanda, ha dedotto che il 12.2.2019, rientrando in casa, si accorgeva che ignoti si erano introdotti nel suo appartamento asportando i seguenti oggetti: computer portatile marca Sony;
euro 2.000,00 in contanti;
la carta di identità; 3 anelli d'oro giallo;
1 catenina
1 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
d'oro giallo con pendete un piccolo crocifisso;
1 macchina fotografica marca Canon
1DXMARKII; 1 macchina fotografica marca Canon 5DMARKIV; 1 macchina fotografica marca
Canon 7DMARKIV; 1 obiettivo marca Canon EF 70-200 MM F/2.8 L IS II USM;
1 obiettivo marca Canon EF 300 MM F/2.8 L IS II USM;
1 obiettivo marca Canon EF 500 MM F/4 L IS II
USM; 1 obiettivo marca Canon EF 247 OMM F/2.8 L USM;
1 obiettivo marca Canon EF 70-
200 MM F/2.8 L IS II USM;
6 schede modello Sandiskc fast 2.0; Extreme pro 128; compact flash card 2.0 per uso video professionali;
tre borse contenenti le attrezzature video e foto su indicate;
i pelliccia in tessuto volpe colore bianco scuro. Per introdursi nell'immobile e per poi darsi alla fuga danneggiavano l'inferriata della porta finestra che dava sulla camera da letto e la porta interna, oltre la recinzione in ferro posta lateralmente all'abitazione.
Si è costituita contestando la veridicità delle allegazioni dell'attrice Controparte_1 circa il verificarsi del furto, appena 9 giorni dopo la stipula della polizza per cui è causa, e circa la presenza di oggetti di valore all'interno dell'abitazione, in realtà costituita da un manufatto sito in luogo non urbanizzato in aperta campagna, privo di illuminazione e di qualsiasi barriera di deterrenza;
ha eccepito l'annullabilità del contratto assicurativo ai sensi dell'art. 1892 c.c. e, comunque, la non indennizzabilità del sinistro per dichiarazioni inesatte e reticenti in sede di stipula della polizza;
inoltre, ha eccepito l'inoperatività della polizza per inosservanza dei mezzi di protezione e per grave colpa dell'assicurato.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione di testi;
espletata una CTU, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 5.12.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. La domanda attorea ha ad oggetto il pagamento dell'indennizzo per il furto di oggetti all'interno dell'abitazione dell'odierna attrice, verificatosi il pomeriggio del 12.2.2019 ad opera di ignoti, in virtù della polizza in atti.
Nel contratto di assicurazione contro i danni – come è stato più volte evidenziato anche in giurisprudenza di merito - il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, così che è onere dell'assicurato dimostrare che si è realizzato proprio quel rischio coperto dalla garanzia assicurativa.
In proposito, deve tenersi conto del principio parimenti ribadito in giurisprudenza in vicende processuali, quali quella in esame, aventi ad oggetti indennizzi assicurativi per furto - secondo cui "la denuncia del furto è atto di parte e che (…) non implica necessariamente l'avvenuto furto ad opera di terzi " (così tra le altre, in motivazione, Cassazione civile sez. III n. 8198 del 4/04/2013).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Il rigore probatorio sopra tratteggiato, tuttavia, non può non tener conto della natura e peculiarità dell'evento assicurato laddove esso sia costituito da furto del veicolo, e ciò in relazione soprattutto alle concrete possibilità per il danneggiato di dare adeguata dimostrazione dell'effettivo suo verificarsi, trattandosi di un accadimento fenomenico di tipo negativo.
In tali ipotesi, si ritiene che la dichiarazione del danneggiato possa e anzi debba essere vagliata alla luce di ogni elemento indiziario deducibile ed eventualmente allegato dall'assicurazione convenuta allo scopo di porre in dubbio la valenza dichiarativa della denuncia.
Nel caso di specie, va anzitutto evidenziato che le dichiarazioni di parte attrice, contenute nella denuncia di furto svolta ai Carabinieri di Manziana, risultano corroborate in base alle affermazioni del perito assicurativo, il quale in sede di sopralluogo ha riscontrato la presenza di segni di effrazione, precisamente sulla finestra della camera da letto.
La compagnia assicurativa ha messo in dubbio il verificarsi dell'evento lesivo come narrato, rappresentando le seguenti circostanze:
- la polizza assicurativa per cui è causa è stata stipulata solo 9 giorni prima del denunciato furto;
- i premi assicurativi successivi al pagamento delle prime due rate sono rimasti insoluti.
Tali elementi indiziari non sono tuttavia significativi della falsità della denuncia, non potendo essere qualificati come “gravi, precisi e concordanti” in relazione al fatto da provare. In particolare, il mancato pagamento dei premi da parte della odierna attrice non è in alcun modo logicamente correlato con l'assunto della falsità della denuncia, potendo al più significare che l'attrice non poteva o non voleva dar seguito al rapporto assicurativo. Pertanto, non può ritenersi integrata la prova presuntiva della falsità della denuncia di furto sporta dall'odierna attrice.
In altre parole, la veridicità della denuncia, corroborata da elementi oggettivi di riscontro, non può essere messa in discussione sol perché intervenuta dopo un breve lasso di tempo dalla stipula della polizza.
Deve quindi ritenersi che il furto sia avvenuto nelle modalità indicate dall'attrice.
3. Le eccezioni sollevate dalla compagnia convenuta in ordine alla annullabilità e inoperatività della polizza sono infondate.
In primo luogo, non risultano divergenze tra quanto dichiarato dalla odierna attrice in sede di stipula della polizza e la realtà dei fatti.
In particolare, parte attrice non ha mai dichiarato di essere la proprietaria dell'immobile assicurato (di cui gode in virtù del contratto di locazione versato in atti), a nulla rilevando la titolarità del diritto di proprietà ai fini della polizza contro il furto di cui si tratta.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Inoltre, la compagnia convenuta ha sostenuto che il fabbricato, definito in polizza come
“abitazione civile”, sarebbe in realtà “un manufatto in blocchetti di tufo accatastato come categoria C/2 depositi o locali di sgombero come magazzino, che in modo improprio è stato utilizzato come abitazione”, ma di tale circostanza non ha fornito alcuna prova.
In secondo luogo, i mezzi di protezione riscontrati dal perito assicurativo risultano conformi rispetto a quanto previsto dalle condizioni di assicurazione.
In particolare, l'art 4.3 - Mezzi di chiusura dei locali - prevede: “I mezzi posti a protezione e chiusura (quali porte, tapparelle, serramenti in genere, ecc.) delle aperture dell'abitazione devono essere almeno quelli usualmente installati nelle abitazioni private. Qualora le aperture dell'abitazione siano poste a meno di 4 metri di altezza dal suolo o da superfici praticabili e l'abitazione medesima rimanga incustodita, i mezzi posti a protezione e chiusura devono essere chiusi con idonei congegni apribili solo dall'interno, oppure chiusi con serrature o lucchetti”. Nel caso di specie, il perito assicurativo ha riferito che le finestre e porte finestre sono poste a meno di metri 4 dal suolo e sono costituite da telaio in alluminio e vetro semplice protette da persiane in alluminio chiuse con gancetti interni in plastica rigida.
Le finestre dell'abitazione dell'attrice risultano quindi provviste di un meccanismo di chiusura dall'interno, quale mezzo di protezione richiesto dalla polizza.
Peraltro, è irrilevante la circostanza che la finestra del bagno non fosse dotata di persiana in alluminio, atteso che il furto si è verificato mediante l'effrazione della finestra della camera da letto. La stessa compagnia assicurativa ha infatti dedotto che “I ladri entravano prima nel terreno dell'assicurata, dopo aver tagliato la rete metallica della recinzione, e successivamente giunti nei pressi del fabbricato, dopo aver divelto un listello della persiana in alluminio sbloccavano il fermo in plastica rigida e, rompendo anche il vetro semplice della finestra, penetravano all'interno del rischio assicurato”. Pertanto, il furto non è avvenuto mediante la rottura del vetro semplice della finestra del bagno, bensì attraverso l'effrazione del meccanismo di chiusura della persiana in alluminio della finestra della camera da letto (che quindi era correttamente chiusa).
In base alle modalità di accadimento del furto, inoltre, non sono riscontrabili profili di colpa in capo alla danneggiata.
4. Passando all'esame dei danni risarcibili, parte attrice ha fornito prova documentale dell'acquisto di materiale tecnico (scontrini), la cui effettiva presenza nella sua abitazione al momento del furto deve ritenersi dimostrata in base agli ulteriori elementi acquisiti a processo, quali le fotografie che mostrano l'utilizzo della strumentazione fotografica da parte dell'odierna attrice e le dichiarazioni dei testi e Testimone_1 Testimone_2
Devono invece escludersi dal danno indennizzabile tutti quei beni per i quali non è stata fornita alcuna prova. Trattasi in particolare del denaro contante, dei gioielli, della pelliccia e della
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ulteriore strumentazione fotografica per la quale non esistono scontrini né fotografie. Sul punto, devono ritenersi irrilevanti le dichiarazioni testimoniali, atteso che le due testimoni non sono state in grado di riferire precisamente circa la marca e il modello della strumentazione fotografica e delle borse porta oggetti, né circa le caratteristiche della pelliccia.
Inoltre, non risulta documentata la spesa occorrente per la riparazione degli infissi e della recinzione danneggiati dagli ignoti ladri.
Pertanto, in base alle valutazioni del CTU (pienamente condivisibili in quanto congruamente motivate ed esenti da vizi logico-giuridici) il valore dei beni sottratti va quantificato come segue:
1) Canon modello 1DX € 2800.00
2) Canon modello 5DX € 2000.00
3) Canon obiettivo modello EF70-200 € 1250.00
4) Canon modello EF 300 mm € 3500.00
5) Canon modello EF 500mm € 5000.00
6) Computer Sony portatile mod. Spectre 15/6200V 8gb 256 Ultra slim € 300.00.
L'indennizzo va quindi liquidato nell'importo di € 14.850,00.
Su tale importo decorrono gli interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia, determinato in base alla somma liquidata anziché a quella richiesta, in ossequio al disposto dell'art. 5 del citato decreto (da € 5.201 ad € 26.000,00).
Le spese così liquidate devono essere distratte in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta, risultata soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore Controparte_1 di della somma di € 14.850,00, oltre interessi legali dalla domanda al Parte_1 saldo effettivo;
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- condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 4.782,00, Controparte_1 di cui € 4.237,00 per compensi ed € 545,00 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Pierpaolo Ristori quale antistatario;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Civitavecchia, 17 marzo 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3118/2021 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Anguillara Parte_1 C.F._1
Sabazia, Via Salvo D'Acquisto n.2, con l'avv. RISTORI PIERPAOLO ), C.F._2 dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CRATILO DI ATENE, 31 00124 ROMA con l'avv.
VIZZONE DOMENICO ), dal quale rappresentato e difeso giusta C.F._3 procura speciale in atti
CONVENUTO
OGGETTO: Assicurazione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuti in giudizio al fine di sentirla Parte_1 Controparte_1 condannare al pagamento in suo favore della somma di € 40.000,00 a titolo di indennizzo per il furto di oggetti subito all'interno del proprio appartamento in Canale Monterano (RM) Via dei
Prati Lunghi 1174 ad opera di ignoti, giusta polizza n. 390538423.
A sostegno della domanda, ha dedotto che il 12.2.2019, rientrando in casa, si accorgeva che ignoti si erano introdotti nel suo appartamento asportando i seguenti oggetti: computer portatile marca Sony;
euro 2.000,00 in contanti;
la carta di identità; 3 anelli d'oro giallo;
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d'oro giallo con pendete un piccolo crocifisso;
1 macchina fotografica marca Canon
1DXMARKII; 1 macchina fotografica marca Canon 5DMARKIV; 1 macchina fotografica marca
Canon 7DMARKIV; 1 obiettivo marca Canon EF 70-200 MM F/2.8 L IS II USM;
1 obiettivo marca Canon EF 300 MM F/2.8 L IS II USM;
1 obiettivo marca Canon EF 500 MM F/4 L IS II
USM; 1 obiettivo marca Canon EF 247 OMM F/2.8 L USM;
1 obiettivo marca Canon EF 70-
200 MM F/2.8 L IS II USM;
6 schede modello Sandiskc fast 2.0; Extreme pro 128; compact flash card 2.0 per uso video professionali;
tre borse contenenti le attrezzature video e foto su indicate;
i pelliccia in tessuto volpe colore bianco scuro. Per introdursi nell'immobile e per poi darsi alla fuga danneggiavano l'inferriata della porta finestra che dava sulla camera da letto e la porta interna, oltre la recinzione in ferro posta lateralmente all'abitazione.
Si è costituita contestando la veridicità delle allegazioni dell'attrice Controparte_1 circa il verificarsi del furto, appena 9 giorni dopo la stipula della polizza per cui è causa, e circa la presenza di oggetti di valore all'interno dell'abitazione, in realtà costituita da un manufatto sito in luogo non urbanizzato in aperta campagna, privo di illuminazione e di qualsiasi barriera di deterrenza;
ha eccepito l'annullabilità del contratto assicurativo ai sensi dell'art. 1892 c.c. e, comunque, la non indennizzabilità del sinistro per dichiarazioni inesatte e reticenti in sede di stipula della polizza;
inoltre, ha eccepito l'inoperatività della polizza per inosservanza dei mezzi di protezione e per grave colpa dell'assicurato.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione di testi;
espletata una CTU, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 5.12.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. La domanda attorea ha ad oggetto il pagamento dell'indennizzo per il furto di oggetti all'interno dell'abitazione dell'odierna attrice, verificatosi il pomeriggio del 12.2.2019 ad opera di ignoti, in virtù della polizza in atti.
Nel contratto di assicurazione contro i danni – come è stato più volte evidenziato anche in giurisprudenza di merito - il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, così che è onere dell'assicurato dimostrare che si è realizzato proprio quel rischio coperto dalla garanzia assicurativa.
In proposito, deve tenersi conto del principio parimenti ribadito in giurisprudenza in vicende processuali, quali quella in esame, aventi ad oggetti indennizzi assicurativi per furto - secondo cui "la denuncia del furto è atto di parte e che (…) non implica necessariamente l'avvenuto furto ad opera di terzi " (così tra le altre, in motivazione, Cassazione civile sez. III n. 8198 del 4/04/2013).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Il rigore probatorio sopra tratteggiato, tuttavia, non può non tener conto della natura e peculiarità dell'evento assicurato laddove esso sia costituito da furto del veicolo, e ciò in relazione soprattutto alle concrete possibilità per il danneggiato di dare adeguata dimostrazione dell'effettivo suo verificarsi, trattandosi di un accadimento fenomenico di tipo negativo.
In tali ipotesi, si ritiene che la dichiarazione del danneggiato possa e anzi debba essere vagliata alla luce di ogni elemento indiziario deducibile ed eventualmente allegato dall'assicurazione convenuta allo scopo di porre in dubbio la valenza dichiarativa della denuncia.
Nel caso di specie, va anzitutto evidenziato che le dichiarazioni di parte attrice, contenute nella denuncia di furto svolta ai Carabinieri di Manziana, risultano corroborate in base alle affermazioni del perito assicurativo, il quale in sede di sopralluogo ha riscontrato la presenza di segni di effrazione, precisamente sulla finestra della camera da letto.
La compagnia assicurativa ha messo in dubbio il verificarsi dell'evento lesivo come narrato, rappresentando le seguenti circostanze:
- la polizza assicurativa per cui è causa è stata stipulata solo 9 giorni prima del denunciato furto;
- i premi assicurativi successivi al pagamento delle prime due rate sono rimasti insoluti.
Tali elementi indiziari non sono tuttavia significativi della falsità della denuncia, non potendo essere qualificati come “gravi, precisi e concordanti” in relazione al fatto da provare. In particolare, il mancato pagamento dei premi da parte della odierna attrice non è in alcun modo logicamente correlato con l'assunto della falsità della denuncia, potendo al più significare che l'attrice non poteva o non voleva dar seguito al rapporto assicurativo. Pertanto, non può ritenersi integrata la prova presuntiva della falsità della denuncia di furto sporta dall'odierna attrice.
In altre parole, la veridicità della denuncia, corroborata da elementi oggettivi di riscontro, non può essere messa in discussione sol perché intervenuta dopo un breve lasso di tempo dalla stipula della polizza.
Deve quindi ritenersi che il furto sia avvenuto nelle modalità indicate dall'attrice.
3. Le eccezioni sollevate dalla compagnia convenuta in ordine alla annullabilità e inoperatività della polizza sono infondate.
In primo luogo, non risultano divergenze tra quanto dichiarato dalla odierna attrice in sede di stipula della polizza e la realtà dei fatti.
In particolare, parte attrice non ha mai dichiarato di essere la proprietaria dell'immobile assicurato (di cui gode in virtù del contratto di locazione versato in atti), a nulla rilevando la titolarità del diritto di proprietà ai fini della polizza contro il furto di cui si tratta.
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Inoltre, la compagnia convenuta ha sostenuto che il fabbricato, definito in polizza come
“abitazione civile”, sarebbe in realtà “un manufatto in blocchetti di tufo accatastato come categoria C/2 depositi o locali di sgombero come magazzino, che in modo improprio è stato utilizzato come abitazione”, ma di tale circostanza non ha fornito alcuna prova.
In secondo luogo, i mezzi di protezione riscontrati dal perito assicurativo risultano conformi rispetto a quanto previsto dalle condizioni di assicurazione.
In particolare, l'art 4.3 - Mezzi di chiusura dei locali - prevede: “I mezzi posti a protezione e chiusura (quali porte, tapparelle, serramenti in genere, ecc.) delle aperture dell'abitazione devono essere almeno quelli usualmente installati nelle abitazioni private. Qualora le aperture dell'abitazione siano poste a meno di 4 metri di altezza dal suolo o da superfici praticabili e l'abitazione medesima rimanga incustodita, i mezzi posti a protezione e chiusura devono essere chiusi con idonei congegni apribili solo dall'interno, oppure chiusi con serrature o lucchetti”. Nel caso di specie, il perito assicurativo ha riferito che le finestre e porte finestre sono poste a meno di metri 4 dal suolo e sono costituite da telaio in alluminio e vetro semplice protette da persiane in alluminio chiuse con gancetti interni in plastica rigida.
Le finestre dell'abitazione dell'attrice risultano quindi provviste di un meccanismo di chiusura dall'interno, quale mezzo di protezione richiesto dalla polizza.
Peraltro, è irrilevante la circostanza che la finestra del bagno non fosse dotata di persiana in alluminio, atteso che il furto si è verificato mediante l'effrazione della finestra della camera da letto. La stessa compagnia assicurativa ha infatti dedotto che “I ladri entravano prima nel terreno dell'assicurata, dopo aver tagliato la rete metallica della recinzione, e successivamente giunti nei pressi del fabbricato, dopo aver divelto un listello della persiana in alluminio sbloccavano il fermo in plastica rigida e, rompendo anche il vetro semplice della finestra, penetravano all'interno del rischio assicurato”. Pertanto, il furto non è avvenuto mediante la rottura del vetro semplice della finestra del bagno, bensì attraverso l'effrazione del meccanismo di chiusura della persiana in alluminio della finestra della camera da letto (che quindi era correttamente chiusa).
In base alle modalità di accadimento del furto, inoltre, non sono riscontrabili profili di colpa in capo alla danneggiata.
4. Passando all'esame dei danni risarcibili, parte attrice ha fornito prova documentale dell'acquisto di materiale tecnico (scontrini), la cui effettiva presenza nella sua abitazione al momento del furto deve ritenersi dimostrata in base agli ulteriori elementi acquisiti a processo, quali le fotografie che mostrano l'utilizzo della strumentazione fotografica da parte dell'odierna attrice e le dichiarazioni dei testi e Testimone_1 Testimone_2
Devono invece escludersi dal danno indennizzabile tutti quei beni per i quali non è stata fornita alcuna prova. Trattasi in particolare del denaro contante, dei gioielli, della pelliccia e della
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ulteriore strumentazione fotografica per la quale non esistono scontrini né fotografie. Sul punto, devono ritenersi irrilevanti le dichiarazioni testimoniali, atteso che le due testimoni non sono state in grado di riferire precisamente circa la marca e il modello della strumentazione fotografica e delle borse porta oggetti, né circa le caratteristiche della pelliccia.
Inoltre, non risulta documentata la spesa occorrente per la riparazione degli infissi e della recinzione danneggiati dagli ignoti ladri.
Pertanto, in base alle valutazioni del CTU (pienamente condivisibili in quanto congruamente motivate ed esenti da vizi logico-giuridici) il valore dei beni sottratti va quantificato come segue:
1) Canon modello 1DX € 2800.00
2) Canon modello 5DX € 2000.00
3) Canon obiettivo modello EF70-200 € 1250.00
4) Canon modello EF 300 mm € 3500.00
5) Canon modello EF 500mm € 5000.00
6) Computer Sony portatile mod. Spectre 15/6200V 8gb 256 Ultra slim € 300.00.
L'indennizzo va quindi liquidato nell'importo di € 14.850,00.
Su tale importo decorrono gli interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia, determinato in base alla somma liquidata anziché a quella richiesta, in ossequio al disposto dell'art. 5 del citato decreto (da € 5.201 ad € 26.000,00).
Le spese così liquidate devono essere distratte in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta, risultata soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore Controparte_1 di della somma di € 14.850,00, oltre interessi legali dalla domanda al Parte_1 saldo effettivo;
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 4.782,00, Controparte_1 di cui € 4.237,00 per compensi ed € 545,00 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Pierpaolo Ristori quale antistatario;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Civitavecchia, 17 marzo 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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