Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 gennaio 1993 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 8 gennaio 1993 |
Commentari • 10
- 1. Giusatizia e comunicazione:11) La problematica attuazione della direttiva UE 2016/343 sulla presunzione di innocenza di Edmondo Bruti LiberatiEdmondo Bruti Liberati · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Dopo aver indagato il tema della comunicazione, oggetto della rubrica della Rivista presentata con l'editoriale del 18 maggio 2021 attraverso il pensiero della magistratura di legittimità e di merito (si rimanda ai contributi di Gianni Canzio, Giovanni Melillo, Claudio Castelli) ed aver approfondito il valore della comunicazione e della parola quale mezzo di emancipazione dell'individuo e della società grazie allo scritto di Francesco Messina passando per un'analisi del tema del linguaggio dell'Accademia con Marina Castellaneta e della questione cruciale della comprensibilità e della conoscibilità dell'attività giurisdizionale attraverso il pensiero di Marcello Basilico, Giustizia …
Leggi di più… - 2. Art. 42https://www.filodiritto.com/
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Leggi di più… - 5. Informazione GiuridicaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
Di Luigi Spina. La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 15 ottobre 2025 offre l'occasione per tornare su un tema che, negli ultimi anni, ha generato un contenzioso costante: il rapporto tra regolarità urbanistica e classamento catastale. Una relazione spesso sottovalutata, ma che la giurisprudenza continua a considerare decisiva. Il caso. La vicenda nasce da un accertamento catastale ... Leggi tutto… Di Claudia Trani. Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) è quel procedimento introdotto dalla L. 180/1978, c. d. Legge Basaglia, che, oltre ad aver previsto la chiusura definitiva degli Ospedali Psichiatrici, consente un nuovo approccio alla malattia mentale. …
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Giurisprudenza • 46
- 1. Trib. Velletri, sentenza 16/07/2024, n. 1143Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI Sezione Lavoro in persona del giudice Pietro Gerardo Tozzi ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 1450 del ruolo generale dell'anno 2021, promossa DA , elettivamente domiciliato in Velletri via Privata Jori n. 17, presso lo Parte_1 studio del procuratore Avv. Daniele Pietrosanti, che lo rappresenta e difende RICORRENTE CONTRO con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Monte Compatri via Giuseppe Ciaffei n. 2, presso lo studio dell'Avv. Alessia Brandolini, rappresentato e difeso dai procuratori Avv. Massimiliano …Leggi di più...
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- 2. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 08/05/2025, n. 6234Provvedimento: Sentenza n. 6234/2025 Depositato il 08/05/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 20/12/2024 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: MAFFEI CORRADO, Presidente FALASCHI MILENA, Relatore BAJARDI LAURA, Giudice in data 20/12/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. r/2024 depositato il 25/03/2024 proposto da Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore 1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Ariccia - Piazza San Nicola 1 00072 Ariccia RM Difeso da Difensore 2 - CF_Difensore_2 ed …Leggi di più...
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- 3. Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/03/2025, n. 80Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati: Dott. Marcella Angelini Presidente Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 524/2024 R.G.A. avverso l'ordinanza del Tribunale di Piacenza n.1060/2024 pubblicata in data 12 luglio 2024 promossa con ricorso depositato in data 9 agosto 2024 da: Parte_1 In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a Bologna via Gramsci n.6/8 presso l'ufficio legale della sede provinciale dell' rappresentato e difeso dagli avv. …Leggi di più...
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- 4. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 24/04/2025, n. 5673Provvedimento: Sentenza n. 5673/2025 Depositato il 24/04/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 20/12/2024 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: MAFFEI CORRADO, Presidente FALASCHI MILENA, Relatore BAJARDI LAURA, Giudice in data 20/12/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 6204/2024 depositato il 25/03/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Ariccia - Piazza San Nicola 1 00072 Ariccia RM Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed …Leggi di più...
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- 5. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 08/05/2025, n. 6241Provvedimento: Sentenza n. 6241/2025 Depositato il 08/05/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 20/12/2024 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: MAFFEI CORRADO, Presidente FALASCHI MILENA, Relatore BAJARDI LAURA, Giudice in data 20/12/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. r/2024 depositato il 25/03/2024 proposto da Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore 1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Ariccia - Piazza //7 Ariccia RM Difeso da Difensore 2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. Nell' articolo 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Trasferimenti)", e i commi quarto e quinto sono abrogati.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1:
- La legge 26 luglio 1975, n. 354 , reca: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'". I commi quarto e quinto dell'art. 42 della sopracitata legge n. 354/75 cosi' recitavano:
"4. Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti vengono eseguite, nel tempo piu' breve possibile, dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con le modalita' stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile.
5. Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti dalla curiosita' del pubblico e da ogni specie di pubblicita', nonche' per ridurne i disagi. E' consentito solo l'uso di manette tranne che ragioni di sicurezza impongano l'uso di altri mezzi. Nei casi indicati dal regolamento e' consentito l'uso di abiti civili.". - Art. 2. 1. Dopo l' articolo 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e' inserito il seguente:
"Art. 42-bis (Traduzioni). - 1. Sono traduzioni tutte le attivita' di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un altro, di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizione di restrizione della liberta' personale.
2. Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti sono eseguite, nel tempo piu' breve possibile, dal Corpo di polizia penitenziaria, con le modalita' stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile.
3. Le traduzioni di soggetti che rientrano nella competenza dei servizi dei centri per la giustizia minorile possono essere richieste, nelle sedi in cui non sono disponibili contingenti del Corpo di polizia penitenziaria assegnati al settore minorile, ad altre forze di polizia.
4. Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosita' del pubblico e da ogni specie di pubblicita', nonche' per evitare ad essi inutili disagi. L'inosservanza della presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari.
5. Nelle traduzioni individuali l'uso delle manette ai polsi e' obbligatorio quando lo richiedono la pericolosita' del soggetto o il pericolo di fuga o circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione. In tutti gli altri casi l'uso delle manette ai polsi o di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica e' vietato. Nel caso di traduzioni individuali di detenuti o internati la valutazione della pericolosita' del soggetto o del pericolo di fuga e' compiuta, all'atto di disporre la traduzione, dall'autorita' giudiziaria o dalla direzione penitenziaria competente, le quali dettano le conseguenti prescrizioni.
6. Nelle traduzioni collettive e' sempre obbligatorio l'uso di manette modulari multiple dei tipi definiti con decreto ministeriale.
E' vietato l'uso di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica.
7. Nelle traduzioni individuali e collettive e' consentito, nei casi indicati dal regolamento, l'uso di abiti civili. Le traduzioni dei soggetti di cui al comma 3 sono eseguite, di regola, in abiti civili".
2. Per l'assunzione, da parte del Corpo di polizia penitenziaria, del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati si applica l' articolo 4, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 .
Nota all'art. 2:
- Si trascrive il testo dell' art. 4 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , recante: "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria":
"Art. 4 (Organici). - 1. Gli organici del Corpo di polizia penitenziaria sono stabiliti dalla tabella A allegata alla presente legge. Alla copertura degli organici si provvede, per gli anni 1990, 1991 e 1992, secondo il pi- ano di assunzioni del personale risultante dalla tabella B allegata alla presente legge. Per il completamento del contingente stabilito dalla predetta tabella A, si provvede secondo il piano di assunzioni straordinarie per gli anni 1993, 1994 e 1995 risultante dalla tabella C allegata alla presente legge.
2. A decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' assunto, da parte del Corpo di polizia penitenziaria, il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura di cui al comma 2 dell'art. 5, secondo le modalita' e i criteri stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.
3. In concomitanza con il completamento del contingente di personale stabilito nella tabella A allegata alla presente legge, anche il servizio di traduzione dei detenuti ed internati di cui al comma 2 dell'art. 5 e' assunto dal Corpo di polizia penitenziaria, secondo le modalita' e con la gradualita' stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.". - Art. 3. 1. Nell'articolo 20 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 , recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 , come modificato dall' articolo 50 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 , dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1.1. L'autorita' giudiziaria o la direzione penitenziaria competente valutano se ricorre l'esigenza di assicurare, nei confronti dei soggetti minorenni che si trovano in particolari condizioni emotive, l'assistenza psicologica a mezzo dei servizi dei centri per la giustizia minorile.".
Nota all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 20 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 488 , recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 , come modificato dall' art. 50 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 , e dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 20 (Cautele nell'esecuzione dell'arresto e del fermo, nell'accompagnamento e nella traduzione). - 1.
Nell'esecuzione dell'arresto e del fermo, nell'accompagnamento e nella traduzione, sono adottate le opportune cautele per proteggere i minorenni dalla curiosita' del pubblico e da ogni specie di pubblicita' nonche' per ridurne, nei limiti del possibile, i disagi e le sofferenze materiali e psicologiche. E' vietato l'uso di strumenti di coercizione fisica, salvo che ricorrano gravi esigenze di sicurezza.
1- bis. Il minorenne condotto presso gli uffici di polizia giudiziaria in esecuzione di un arresto, di un fermo o di un accompagnamento e' trattenuto in locali separati da quelli dove si trovano maggiorenni arrestati o fermati.
1.1. L'autorita' giudiziaria o la direzione penitenziaria competente valutano se ricorre l'esigenza di assicurare, nei confronti dei soggetti minorenni che si trovano in particolare condizioni emotive, l'assistenza psicologica a mezzo dei servizi dei centri per la giustizia minorile.".