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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 785/2024
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 785/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 13 gennaio 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MO
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 785/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRECO FABIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. FONTANA ANNA PAOLA ( CORSO DUOMO N.20 MO;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in C.SO DUOMO 20 41100 MOpresso il difensore avv. GRECO FABIO
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERNICE PAOLO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SARAGOZZA 92 41123 MO presso il difensore avv. PERNICE PAOLO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha convenuto in giudizio Parte_2 CP_1
per sentirla condannare alla restituzione della soma
[...] indebitamente percetta, pari ad € 854,34, in conseguenza di illegittime trattenute sulla pensione effettuate da parte di in CP_2
pagina 2 di 4 sede di espropriazione presso terzi, oltrechè al risarcimento dei danni ex art. 96, 2° comma, c.p.c.
La convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha rigettato l'addebito.
II. Nel merito, è pacifico che ha illegittimamente CP_2 trattenuto la somma di € 854,34, a seguito di ordinanza di assegnazione di quota della pensione dell'attore, in conseguenza di pignoramento eseguito ad istanza di Controparte_1
Del pari, è incontestato che abbia diritto alla Parte_2 restituzione di tale somma, illegittimamente trattenuta da e CP_2 riversata sul creditore, come da quest'ultimo CP_1 espressamente ammesso (v. p. 4 comparsa), posto che ormai tra le parti era intervenuto atto transattivo (v. docc. 5, 6, 7 e 8).
Consegue, quindi, che la convenuta va condanna a restituire la somma di € 854,34, in quanto indebita.
III. Parte attrice ha richiesto pure il risarcimento dei danni subiti ex art. 96, comma 2°, c.p.c., avendo il creditore intrapreso azione esecutiva in difetto di titolo.
Ebbene, a prescindere dalla fondatezza nel merito della domanda, la stessa si rivela inammissibile in questo giudizio, avente ad oggetto ripetizione d'indebito, posto che la stessa era proponibile unicamente nel giudizio di opposizione all'esecuzione (“La domanda di risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata per la inesistenza del titolo esecutivo in base al quale è stata iniziata la esecuzione, può essere proposta esclusivamente nel giudizio di opposizione alla esecuzione, che all'uopo sia stato instaurato”:
Cass. 15 dicembre 1990, n. 11.936; Cass. 7 dicembre 1999, n. 13.667;
Cass. 16 aprile 2013, n. 9152).
Da ciò consegue il rigetto della domanda.
Le spese processuali stante soccombenza reciproca sono compensate tra le parti.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione notificato in data Parte_1
14 febbraio 2024,
1. dichiara tenuto e condanna la convenuta a restituire la somma di € 854,34;
2. rigetta la domanda avanzata ex art. 96, 2° comma, c.p.c.;
3. dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Modena, 13 gennaio 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 785/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 13 gennaio 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MO
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 785/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRECO FABIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. FONTANA ANNA PAOLA ( CORSO DUOMO N.20 MO;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in C.SO DUOMO 20 41100 MOpresso il difensore avv. GRECO FABIO
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERNICE PAOLO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SARAGOZZA 92 41123 MO presso il difensore avv. PERNICE PAOLO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha convenuto in giudizio Parte_2 CP_1
per sentirla condannare alla restituzione della soma
[...] indebitamente percetta, pari ad € 854,34, in conseguenza di illegittime trattenute sulla pensione effettuate da parte di in CP_2
pagina 2 di 4 sede di espropriazione presso terzi, oltrechè al risarcimento dei danni ex art. 96, 2° comma, c.p.c.
La convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha rigettato l'addebito.
II. Nel merito, è pacifico che ha illegittimamente CP_2 trattenuto la somma di € 854,34, a seguito di ordinanza di assegnazione di quota della pensione dell'attore, in conseguenza di pignoramento eseguito ad istanza di Controparte_1
Del pari, è incontestato che abbia diritto alla Parte_2 restituzione di tale somma, illegittimamente trattenuta da e CP_2 riversata sul creditore, come da quest'ultimo CP_1 espressamente ammesso (v. p. 4 comparsa), posto che ormai tra le parti era intervenuto atto transattivo (v. docc. 5, 6, 7 e 8).
Consegue, quindi, che la convenuta va condanna a restituire la somma di € 854,34, in quanto indebita.
III. Parte attrice ha richiesto pure il risarcimento dei danni subiti ex art. 96, comma 2°, c.p.c., avendo il creditore intrapreso azione esecutiva in difetto di titolo.
Ebbene, a prescindere dalla fondatezza nel merito della domanda, la stessa si rivela inammissibile in questo giudizio, avente ad oggetto ripetizione d'indebito, posto che la stessa era proponibile unicamente nel giudizio di opposizione all'esecuzione (“La domanda di risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata per la inesistenza del titolo esecutivo in base al quale è stata iniziata la esecuzione, può essere proposta esclusivamente nel giudizio di opposizione alla esecuzione, che all'uopo sia stato instaurato”:
Cass. 15 dicembre 1990, n. 11.936; Cass. 7 dicembre 1999, n. 13.667;
Cass. 16 aprile 2013, n. 9152).
Da ciò consegue il rigetto della domanda.
Le spese processuali stante soccombenza reciproca sono compensate tra le parti.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione notificato in data Parte_1
14 febbraio 2024,
1. dichiara tenuto e condanna la convenuta a restituire la somma di € 854,34;
2. rigetta la domanda avanzata ex art. 96, 2° comma, c.p.c.;
3. dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Modena, 13 gennaio 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 4 di 4