TRIB
Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 16/12/2024, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 3730/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice Rel. dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3730/2024, promossa con ricorso depositato il 09/09/2024 da:
1) Parte_1
Nata a Varese il 17.12.1981
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]G con l'Avv. Eleonora Pasquillo
e
2) Parte_2
Nato a Varese il 21.01.1972
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]G
con l'Avv. Elena Frattini
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Varese, in data 4 settembre 2004
(anno 2004 atto n. 134 parte II serie A)
con i seguenti figli:
nata a [...] il [...], maggiorenne ma non ancora economicamente Persona_1
autosufficiente, minorenne, nata a [...] [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 09/09/2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati di letto e mensa con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Regime di affidamento ed esercizio della responsabilità genitoriale.
I genitori concordano per l'affidamento condiviso della figlia minorenne con Per_2
collocamento prevalente della stessa presso il padre, il quale continuerà a vivere nella casa
Per_ coniugale in comproprietà tra i coniugi. Anche la figlia maggiorenne e non ancora economicamente autosufficiente, continuerà a vivere con il padre.
3) Modalità di visita da parte del genitore non collocatario
In considerazione dei propri orari di lavoro, cadenzati su tre turni (7- 14.00 / 14.00 - 21.00 /
21.00 - 7.00), la signora si intratterrà con dalle ore 15.00 sino alle ore 20.00 Pt_1 Per_2
ogni qual volta il suo turno lavorativo sarà di mattina o di notte.
Resta inteso che, compatibilmente con il turno successivo, ove possibile, cenerà e Per_2
pernotterà con la madre.
Inoltre, sempre in considerazione dei turni lavorativi della madre, starà con lei almeno Per_2
un weekend al mese e per i restanti fine settimana il sabato o la domenica.
4) Periodi di vacanza
Salvo migliori statuizioni tra i coniugi, la figlia starà con la madre nel periodo Per_2
natalizio, compatibilmente ai turni lavorativi della stessa, il 25 o il 26 dicembre ed il 31 dicembre o il primo di gennaio.
Per i restanti giorni in cui starà a casa da scuola, verrà seguito il calendario di Per_2
frequentazione ordinaria.
Durante il periodo pasquale starà con la madre il giorno di Pasqua o il lunedì Per_2 dell'Angelo sempre compatibilmente con i turni lavorativi della stessa.
Durante le vacanze estive, coincidenti con il periodo di chiusura della scuola, starà 7 Per_2
giorni consecutivi con ciascun genitore ed in periodi che le parti concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno. Per_ 5) Contributo al mantenimento delle figlie e Per_2
La signora verserà al signor a titolo di contributo per il Parte_1 Parte_2 mantenimento delle figlie, un importo mensile pari ad € 150,00= (centocinquanta/00) per ciascuna, per un totale di € 300,00= (trecento/00) da corrispondersi con bonifico bancario sul conto corrente del signor entro il giorno 5 di ogni mese. Pt_2
Tale importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dall'annualità successiva alla data di emissione della sentenza di separazione.
6) Spese straordinarie
Per_ Le spese straordinarie, tutte da sostenersi nell'interesse di e verranno ripartite tra Per_2
le parti nella misura del 50% ciascuno secondo i criteri e le modalità di cui al Protocollo in uso alla data del presente atto presso il Tribunale di Varese.
7) Autorizzazioni rilascio e/o rinnovo documenti
I coniugi acconsentono sin d'ora al reciproco rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità equipollenti validi per l'espatrio, anche con riferimento alla figlia minore, stabilendo in ogni caso che la figlia sia sempre munita del proprio documento di identità ogni qual volta resterà con ciascun genitore.
8) Casa coniugale
Entro giorni sette dalla sottoscrizione del presente atto, il signor provvederà Parte_2
ad effettuare le volture delle utenze domestiche a proprio nome le cui spese saranno, pertanto,
d'ora in poi a suo carico.
Volendo, altresì, provvedere alla definizione di tutti i rapporti patrimoniali ed economici tra loro esistenti, i coniugi convengono di effettuare la seguente cessione: la signora Pt_1
titolare della quota di 1/2 del diritto di proprietà dell'immobile sito nel Comune di
[...]
Bardello con AL e NO – località Bardello (VA) –, giusta atto di compravendita del
5 agosto 2015 n. Rep. 76680 e Racc. 19862 a rogito dott. , di seguito meglio Persona_3 descritto, si obbliga, sin d'ora, a trasferire in favore del signor al prezzo di Parte_2
€ 120.500,00= (centoventimilacinqeucento/00), entro e non oltre 60 giorni dall'emissione dell'omologa di sentenza, a mezzo di redigendo atto notarile, la predetta quota secondo le modalità qui di seguito meglio specificate.
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente Parte_1 CodiceFiscale_3
in Bardello con AL e NO – località Bardello (VA) – Via Verdi n. 30/G - promette e si impegna a trasferire al signor C.F. ) nato Parte_2 CodiceFiscale_4
a Varese il 21.01.1972 e residente in Bardello con AL e NO – località Bardello (VA)
– Via Verdi n. 30/G - che si impegna ad accettare, l'intera quota di ½ del diritto di proprietà dell'unità immobiliare sito in Comune di Bardello con AL e NO (VA) in via
Giuseppe Verdi con accesso dal civico n. 30/G e precisamente: fabbricato unifamiliare ad uso civile abitazione posto su due piani, terreno e primo, composto da un locale con angolo cottura, bagno, ripostiglio, disimpegno e portico al piano terreno, da tre locali, ripostiglio, bagno, disimpegno e portico al piano primo con annesse autorimessa pertinenziale ed area esclusiva, il tutto confinante con porzione immobiliare distinta con il subalterno 514 del mappale 2926, ente comune distinto con il subalterno 506 del mappale 2926, porzione immobiliare distinta con il subalterno 509 del mappale 2926, strada comunale Via G.
Pascoli e strada consorziale.
Dette porzioni immobiliari risultano distinte nel Catasto Fabbricati del Comune di Bardello con
AL e NO (VA) alla sez. Urb. BA foglio 3 particella 2926
- sub 512 Via Verdi n. 30 p T-1 interno G Categ. A/2 classe 6 vani 7 rendita euro 542,28
- sub 513 Via Verdi n. 30 p T-1 interno G Categ. C/6 classe 12 mq. 18 rendita euro 47,41
Le parti richiedono sin d'ora che per il citato trasferimento di proprietà vengano applicate le esenzioni fiscali di cui all'art. 19 della Legge n. 74/1987, trattandosi di cessione immobiliare tra coniugi attuata in regime di convenzione matrimoniale.
La cessione di quota di cui sopra costituisce atto necessario ed intimamente connesso al presente procedimento perché in esecuzione di obblighi in esso contenuti e, come tale, ai sensi dell'art. 19 legge 74/1987, sarà esente da imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa, priva d'intento di liberalità.
Le parti concordano sin d'ora che, nel caso in cui il signor per qualsivoglia ragione Pt_2
e/o causa, ivi compresa la mancata concessione del mutuo, non dovesse più addivenire alla stipula del rogito entro il termine di cui sopra, da ritenersi essenziale, la casa coniugale verrà immediatamente posta in vendita ad un prezzo non inferiore ad € 250.000,00=
(duecentocinquantamila/00) ed il ricavato verrà suddiviso al 50% tra le parti.
Conseguentemente, scaduto il termine essenziale sopra indicato, ossia 60 giorni dall'emissione della sentenza di separazione personale per la stipula dell'atto di cessione della quota in suo favore, il signor verserà alla moglie la somma di € 300,00= (trecento/00) mensili a Pt_2
titolo di indennità di occupazione dell'immobile e ciò sino a che la proprietà del bene non verrà formalmente trasferita a terzi. 9) Autovetture
L'autovettura Fiat Grande Punto targata EV319FY formalmente intestata al signor Pt_2
ma di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata, nell'ambito della
[...]
regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, in proprietà esclusiva alla signora che si assumerà il pagamento di ogni onere, senza animo di rivalsa nei Parte_1
confronti del signor Parte_2
Quest'ultimo si impegna, pertanto, sin d'ora a sottoscrivere ogni documentazione necessaria a trasferire la proprietà del mezzo a favore di terzi nel caso in cui la moglie intendesse trasferirlo ad altri soggetti, rinunciando sin d'ora a pretendere il 50% della somma eventualmente incassata dalla signora a titolo di prezzo. Parte_1
L'autovettura Kia RO targata FS487HG, invece, formalmente intestata al signor Pt_2
ma di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata, nell'ambito della
[...]
regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, in proprietà esclusiva al signor Pt_2
che si assumerà il pagamento di ogni onere, senza animo di rivalsa nei confronti della
[...]
signora Parte_1
Quest'ultima si impegna sin d'ora a sottoscrivere ogni documentazione necessaria a trasferire la proprietà del mezzo a favore di terzi qualora il marito intendesse trasferirlo ad altri soggetti, rinunciando sin d'ora a pretendere il 50% della somma eventualmente incassata dal signor a titolo di prezzo. Parte_2
10) Accollo debito pagamento depuratore acqua
I coniugi sono propretari di un depuratore dell'acqua, installato nella casa coniugale per il cui acquisto è stato acceso un finanziamento da parte della sola moglie.
I coniugi stabiliscono pertanto che, a decorrere dal mese di agosto 2024, entro il giorno 5 di ogni mese, il signor rimborserà alla moglie l'importo mensile di € 69,00= Parte_2
sino alla data di estinzione del finanziamento che scadrà nel mese di ottobre 2026.
Il versamento della predetta somma avverrà a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora Parte_1
11) Conti correnti
Ciascun coniuge è titolare di un conto corrente bancario intestato esclusivamente a se stesso.
Le parti stabiliscono che, a seguito dello scioglimento della comunione legale, le somme ivi depositate resteranno nella disponibilità del solo intestatario del conto. 12) Rapporti patrimoniali tra coniugi
I coniugi si dichiarano fra loro reciprocamente autosufficienti sotto il profilo economico e, pertanto, non avanzano, nei rispettivi confronti, alcuna richiesta di contributo al mantenimento e dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che, pertanto, ad eccezione di quanto ivi previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione, riconoscendosi già reciprocamente soddisfatti.
13) Spese procedimento
Le spese relative all'odierno procedimento dovranno intendersi integralmente compensate tra le parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 04.09.2004, in Varese, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Varese (anno 2004 atto n. 134, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 5.12.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice Rel. dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3730/2024, promossa con ricorso depositato il 09/09/2024 da:
1) Parte_1
Nata a Varese il 17.12.1981
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]G con l'Avv. Eleonora Pasquillo
e
2) Parte_2
Nato a Varese il 21.01.1972
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]G
con l'Avv. Elena Frattini
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Varese, in data 4 settembre 2004
(anno 2004 atto n. 134 parte II serie A)
con i seguenti figli:
nata a [...] il [...], maggiorenne ma non ancora economicamente Persona_1
autosufficiente, minorenne, nata a [...] [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 09/09/2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati di letto e mensa con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Regime di affidamento ed esercizio della responsabilità genitoriale.
I genitori concordano per l'affidamento condiviso della figlia minorenne con Per_2
collocamento prevalente della stessa presso il padre, il quale continuerà a vivere nella casa
Per_ coniugale in comproprietà tra i coniugi. Anche la figlia maggiorenne e non ancora economicamente autosufficiente, continuerà a vivere con il padre.
3) Modalità di visita da parte del genitore non collocatario
In considerazione dei propri orari di lavoro, cadenzati su tre turni (7- 14.00 / 14.00 - 21.00 /
21.00 - 7.00), la signora si intratterrà con dalle ore 15.00 sino alle ore 20.00 Pt_1 Per_2
ogni qual volta il suo turno lavorativo sarà di mattina o di notte.
Resta inteso che, compatibilmente con il turno successivo, ove possibile, cenerà e Per_2
pernotterà con la madre.
Inoltre, sempre in considerazione dei turni lavorativi della madre, starà con lei almeno Per_2
un weekend al mese e per i restanti fine settimana il sabato o la domenica.
4) Periodi di vacanza
Salvo migliori statuizioni tra i coniugi, la figlia starà con la madre nel periodo Per_2
natalizio, compatibilmente ai turni lavorativi della stessa, il 25 o il 26 dicembre ed il 31 dicembre o il primo di gennaio.
Per i restanti giorni in cui starà a casa da scuola, verrà seguito il calendario di Per_2
frequentazione ordinaria.
Durante il periodo pasquale starà con la madre il giorno di Pasqua o il lunedì Per_2 dell'Angelo sempre compatibilmente con i turni lavorativi della stessa.
Durante le vacanze estive, coincidenti con il periodo di chiusura della scuola, starà 7 Per_2
giorni consecutivi con ciascun genitore ed in periodi che le parti concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno. Per_ 5) Contributo al mantenimento delle figlie e Per_2
La signora verserà al signor a titolo di contributo per il Parte_1 Parte_2 mantenimento delle figlie, un importo mensile pari ad € 150,00= (centocinquanta/00) per ciascuna, per un totale di € 300,00= (trecento/00) da corrispondersi con bonifico bancario sul conto corrente del signor entro il giorno 5 di ogni mese. Pt_2
Tale importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dall'annualità successiva alla data di emissione della sentenza di separazione.
6) Spese straordinarie
Per_ Le spese straordinarie, tutte da sostenersi nell'interesse di e verranno ripartite tra Per_2
le parti nella misura del 50% ciascuno secondo i criteri e le modalità di cui al Protocollo in uso alla data del presente atto presso il Tribunale di Varese.
7) Autorizzazioni rilascio e/o rinnovo documenti
I coniugi acconsentono sin d'ora al reciproco rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità equipollenti validi per l'espatrio, anche con riferimento alla figlia minore, stabilendo in ogni caso che la figlia sia sempre munita del proprio documento di identità ogni qual volta resterà con ciascun genitore.
8) Casa coniugale
Entro giorni sette dalla sottoscrizione del presente atto, il signor provvederà Parte_2
ad effettuare le volture delle utenze domestiche a proprio nome le cui spese saranno, pertanto,
d'ora in poi a suo carico.
Volendo, altresì, provvedere alla definizione di tutti i rapporti patrimoniali ed economici tra loro esistenti, i coniugi convengono di effettuare la seguente cessione: la signora Pt_1
titolare della quota di 1/2 del diritto di proprietà dell'immobile sito nel Comune di
[...]
Bardello con AL e NO – località Bardello (VA) –, giusta atto di compravendita del
5 agosto 2015 n. Rep. 76680 e Racc. 19862 a rogito dott. , di seguito meglio Persona_3 descritto, si obbliga, sin d'ora, a trasferire in favore del signor al prezzo di Parte_2
€ 120.500,00= (centoventimilacinqeucento/00), entro e non oltre 60 giorni dall'emissione dell'omologa di sentenza, a mezzo di redigendo atto notarile, la predetta quota secondo le modalità qui di seguito meglio specificate.
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente Parte_1 CodiceFiscale_3
in Bardello con AL e NO – località Bardello (VA) – Via Verdi n. 30/G - promette e si impegna a trasferire al signor C.F. ) nato Parte_2 CodiceFiscale_4
a Varese il 21.01.1972 e residente in Bardello con AL e NO – località Bardello (VA)
– Via Verdi n. 30/G - che si impegna ad accettare, l'intera quota di ½ del diritto di proprietà dell'unità immobiliare sito in Comune di Bardello con AL e NO (VA) in via
Giuseppe Verdi con accesso dal civico n. 30/G e precisamente: fabbricato unifamiliare ad uso civile abitazione posto su due piani, terreno e primo, composto da un locale con angolo cottura, bagno, ripostiglio, disimpegno e portico al piano terreno, da tre locali, ripostiglio, bagno, disimpegno e portico al piano primo con annesse autorimessa pertinenziale ed area esclusiva, il tutto confinante con porzione immobiliare distinta con il subalterno 514 del mappale 2926, ente comune distinto con il subalterno 506 del mappale 2926, porzione immobiliare distinta con il subalterno 509 del mappale 2926, strada comunale Via G.
Pascoli e strada consorziale.
Dette porzioni immobiliari risultano distinte nel Catasto Fabbricati del Comune di Bardello con
AL e NO (VA) alla sez. Urb. BA foglio 3 particella 2926
- sub 512 Via Verdi n. 30 p T-1 interno G Categ. A/2 classe 6 vani 7 rendita euro 542,28
- sub 513 Via Verdi n. 30 p T-1 interno G Categ. C/6 classe 12 mq. 18 rendita euro 47,41
Le parti richiedono sin d'ora che per il citato trasferimento di proprietà vengano applicate le esenzioni fiscali di cui all'art. 19 della Legge n. 74/1987, trattandosi di cessione immobiliare tra coniugi attuata in regime di convenzione matrimoniale.
La cessione di quota di cui sopra costituisce atto necessario ed intimamente connesso al presente procedimento perché in esecuzione di obblighi in esso contenuti e, come tale, ai sensi dell'art. 19 legge 74/1987, sarà esente da imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa, priva d'intento di liberalità.
Le parti concordano sin d'ora che, nel caso in cui il signor per qualsivoglia ragione Pt_2
e/o causa, ivi compresa la mancata concessione del mutuo, non dovesse più addivenire alla stipula del rogito entro il termine di cui sopra, da ritenersi essenziale, la casa coniugale verrà immediatamente posta in vendita ad un prezzo non inferiore ad € 250.000,00=
(duecentocinquantamila/00) ed il ricavato verrà suddiviso al 50% tra le parti.
Conseguentemente, scaduto il termine essenziale sopra indicato, ossia 60 giorni dall'emissione della sentenza di separazione personale per la stipula dell'atto di cessione della quota in suo favore, il signor verserà alla moglie la somma di € 300,00= (trecento/00) mensili a Pt_2
titolo di indennità di occupazione dell'immobile e ciò sino a che la proprietà del bene non verrà formalmente trasferita a terzi. 9) Autovetture
L'autovettura Fiat Grande Punto targata EV319FY formalmente intestata al signor Pt_2
ma di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata, nell'ambito della
[...]
regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, in proprietà esclusiva alla signora che si assumerà il pagamento di ogni onere, senza animo di rivalsa nei Parte_1
confronti del signor Parte_2
Quest'ultimo si impegna, pertanto, sin d'ora a sottoscrivere ogni documentazione necessaria a trasferire la proprietà del mezzo a favore di terzi nel caso in cui la moglie intendesse trasferirlo ad altri soggetti, rinunciando sin d'ora a pretendere il 50% della somma eventualmente incassata dalla signora a titolo di prezzo. Parte_1
L'autovettura Kia RO targata FS487HG, invece, formalmente intestata al signor Pt_2
ma di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata, nell'ambito della
[...]
regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, in proprietà esclusiva al signor Pt_2
che si assumerà il pagamento di ogni onere, senza animo di rivalsa nei confronti della
[...]
signora Parte_1
Quest'ultima si impegna sin d'ora a sottoscrivere ogni documentazione necessaria a trasferire la proprietà del mezzo a favore di terzi qualora il marito intendesse trasferirlo ad altri soggetti, rinunciando sin d'ora a pretendere il 50% della somma eventualmente incassata dal signor a titolo di prezzo. Parte_2
10) Accollo debito pagamento depuratore acqua
I coniugi sono propretari di un depuratore dell'acqua, installato nella casa coniugale per il cui acquisto è stato acceso un finanziamento da parte della sola moglie.
I coniugi stabiliscono pertanto che, a decorrere dal mese di agosto 2024, entro il giorno 5 di ogni mese, il signor rimborserà alla moglie l'importo mensile di € 69,00= Parte_2
sino alla data di estinzione del finanziamento che scadrà nel mese di ottobre 2026.
Il versamento della predetta somma avverrà a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora Parte_1
11) Conti correnti
Ciascun coniuge è titolare di un conto corrente bancario intestato esclusivamente a se stesso.
Le parti stabiliscono che, a seguito dello scioglimento della comunione legale, le somme ivi depositate resteranno nella disponibilità del solo intestatario del conto. 12) Rapporti patrimoniali tra coniugi
I coniugi si dichiarano fra loro reciprocamente autosufficienti sotto il profilo economico e, pertanto, non avanzano, nei rispettivi confronti, alcuna richiesta di contributo al mantenimento e dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che, pertanto, ad eccezione di quanto ivi previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione, riconoscendosi già reciprocamente soddisfatti.
13) Spese procedimento
Le spese relative all'odierno procedimento dovranno intendersi integralmente compensate tra le parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 04.09.2004, in Varese, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Varese (anno 2004 atto n. 134, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 5.12.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.