Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/01/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 22735/2023 promossa da già C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 tiv ta in rea, 7 20121 Milano presso il difensore OPPONENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dio in e Regina Margherita 43 è elettivamente domiciliata OPPOSTA
Con note scritte depositate ex art. 127ter c.p.c. le parti hanno precisato le rispettive, seguenti CONCLUSIONI Per l'opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria: Nel merito:
1. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2952, 2° comma c.c, dei presunti ed asseriti crediti indicati nelle fatture depositate con il ricorso per decreto ingiuntivo n. 7836/2023, con rigetto di tutte le domande proposte dalla Controparte_1
e sua condanna alla rifusione delle spese di lite;
[...] nullo/inefficace/inammissibile il Decreto Ingiuntivo n. 7836/2023 per essere stato pagina 1 di 5
3. in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ora alla Parte_2 Parte_1
per tutte le ste tto, Controparte_1 revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 7836/2023 - R.G. N. 11905/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 27.04.2023 e notificato in data 11.05.2023 alla ora assolvendo in toto Parte_2 Parte_1
l'attrice-opponente da tutte le tro 4. con vittoria di spese legali, oltre accessori di legge.”
Per l'opposta:
“Voglia il Tribunale di Milano, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria del caso in rito e nel merito, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE Rilevato che l'opposizione non risulta fondata su idonea prova scritta, concedere la provvisoria esecutorietà al Decreto opposto. NEL MERITO Respingere le domande di e confermare il decreto opposto. Pt_1
IN SUBORDINE Dichiarare tenuta e per l'effetto condannare al pagamento in favore di Pt_1 [...] della somma capitale di Euro 52.754,66 oltre interessi di Parte_4
D.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole obbligazioni al saldo effettivo. IN OGNI CASO Con vittoria di compensi e spese, oltre 15% spese generali e oneri di legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 7836/2023 del Tribunale di Milano, già (società che svolge attività di Parte_1 Parte_2 intermediazione consulenza e assistenza in campo assicurativo, con gestione e liquidazione dei sinistri) ha convenuto in giudizio (per Controparte_1 brevità , esponendo che: -in data 7.3.2013 ha stipulato un contratto, tacitamente Pt_3 rinnova i anno, in forza del quale l'opposta ha svolto un servizio consistente nell'installazione, riparazione e sostituzione di cristalli di autoveicoli e veicoli industriali in favore degli assicurati muniti di polizza cristalli, per il tramite dei riparatori Glassdrive;
- il contratto prevede che, una volta ricevuta la documentazione pagina 2 di 5 necessaria da parte di Glassdrive e di liquidi il corrispettivo per Pt_3 Parte_1 conto delle compagnie assicuratrici, al netto delle franchigie a carico degli assicurati;
- nel corso del contratto, l'opposta non ha gestito correttamente l'incarico, costringendola a ripetuti controlli sulla copertura dei sinistri e sulla documentazione inviata, che è risultata spesso carente ed errata: - in data 5.8.2021 l'opposta ha comunicato il recesso dal contratto con decorrenza 5.11.2021 ; - il ricorso per decreto ingiuntivo era volto ad ottenere il pagamento di 99 fatture relative al periodo gennaio 2019-agosto 2021 di complessivi € 52.754,66 oltre interessi di mora ex art. 5 d.lgs. 231/2002 per un totale di
€ 63.154,66 ma è stato erroneamente ingiunto il pagamento di € 63.154,66 oltre interessi di mora. Ha eccepito la prescrizione ex art. 2952.2 c.c. dei crediti indicati nelle fatture, l'avvenuto pagamento di € 14.614,14 di cui alle fatture elencate alle pagg 6,7 della citazione, al netto delle franchigie e quanto al residuo di € 38.140,52 ne ha sostenuto la non debenza per assenza della necessaria documentazione prescritta dalla convenzione;
in relazione a 6 fatture ha osservato altresì che la franchigia assorbe il corrispettivo di Pt_3
Ha chiesto al Tribunale di Milano di dichiarare il credito prescritto, di revocare e/o dichiarare nullo/inefficace/inammissibile il decreto ingiuntivo per essere stato emesso per un importo errato, di dichiarare che nulla è dovuto alla Pt_3
L'opposta si è costituita allegando che: - ha assunto l'impe procedere ai servizi di installazione, riparazione e sostituzione dei cristalli di autovetture e veicoli industriali in favore degli assicurati di (per cui non ha pregio l'eccezione di prescrizione ex
Pt_1 art. 2952.2 c.c.); - in virtù del rapporto contrattuale, ha emesso fatture intestate direttamente ai clienti di già calcolate al netto della franchigia a carico del
Pt_1 cliente;
- relativamente alle fatture di complessivi € 14.614,14 che eccepisce di
Pt_1 aver paga altà tenta di dedurre due volte la franchigia (già applicata in sede di fattura) - per più di dieci anni non si è lamentata della documentazione inviata e
Pt_1 ne ha denunziato la carenza s la notifica del decreto ingiuntivo;
- non ha
Pt_1 adempiuto alla sua obbligazione di pagare le 99 fatture azionate, per un importo complessivo di € 52.754,66, oltre interessi di mora, per un totale di € 63.154,66; - Pt_3 ha pertanto richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo per quella somma e poiché il titolo è stato erroneamente emesso per l'importo di € 63.154,66, oltre interessi, in sede di notifica ha indicato che la somma ingiunta era quella di € 52.754,66 oltre interessi moratori. Ha concluso per la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, per la condanna di al pagamento di € 52.754,66 oltre interessi di
Pt_1 mora dalla scadenza al saldo. Le parti hanno depositato le rispettive memorie ex art 171ter c.p.c.
pagina 3 di 5 In sede di prima udienza, parte opposta ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto di tutte le istanze istruttorie avversarie e la fissazione dell'udienza per la rimessione della causa in decisione;
l'opponente ha chiesto il rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c., l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e l'ammissione dei mezzi di prova indicati nella memoria ex art. 171-ter n.2 c.p.c. Con ordinanza del 17.2.2024 e per le ragioni ivi illustrate non è stata ammessa la prova testimoniale indicata dall' opponente e non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
l'udienza per la rimessione in decisione della causa ex art. 281 quinquies.
1-189 cp.c. è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Ciò premesso, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è infondata perchè non si verte in tema di contratto di assicurazione;
invero, il rapporto tra le parti consiste in un appalto di servizi di installazione, riparazione e sostituzione di cristalli di autoveicoli e veicoli industriali (art 2 doc. 1 monitorio). Merita invece accoglimento il motivo di opposizione afferente alla emissione del decreto ingiuntivo per somma maggiore rispetto a quella richiesta dalla creditrice in sede di ricorso ex art 633 c.p.c., a nulla rilevando che, poi, nel notificare il titolo abbia Pt_3 ridotto la somma a quella chiesta nel ricorso;
invero, la creditrice avre vuto chiedere al giudice del monitorio la correzione dell'errore materiale contenuto nel titolo emesso. Non è fondata, invece, la doglianza relativa all'asserita omessa detrazione della somma pagata di € 14.614,14 perchè ocumenta di aver detratto già la franchigia a carico Pt_3 del cliente in sede di emissione delle fatture (doc. 4 opposta). Quanto al motivo di opposizione inerente alla carenza di documentazione prescritta dall'iter procedimentale di cui all'art 3.0 della convenzione tariffaria, prima in allegato alla comparsa di risposta (docc. 5-9) e poi nel termine di cui all'art. 171ter n 2 c.p.c. (docc 14-66), a suo dire, ha prodotto la documentazione prevista dalla convenzione Pt_3 relativa tture elencate alle pagg da 7 a 10 della citazione (fattura intestata al cliente, denuncia di sinistro, cessione di credito;
email di trasmissione a Pt_1 contenente il numero di sinistro e la targa del mezzo). Trattasi di produzione effettuata senza indicare (tranne che per le posizioni nn. 53,55, 56,62,63) una precisa corrispondenza con le 73 fatture in relazione alle quali l'opponente lamenta carenza dell'indispensabile documentazione e che non soddisfa le specifiche richieste di integrazione della documentazione in base alle condizioni di polizza da applicare (doc 37 opponente) provenienti da e di cui ai suoi documenti nn. Pt_1
13,36,38,39,40 (ad esempio: documento di ide pia fronte e retro del libretto di circolazione, modulo di chek in e chek out firmato dall'assicurato). La stessa SGAI con email 11 marzo 2021 ha ammesso di non aver “trovato la quadra nella gestione dei sinistri” e se ne è addossata la responsabilità (doc. 10 opp.te).
pagina 4 di 5 Ne consegue che, a mente degli artt.
3.0 e 4.0 della convenzione tariffaria, on ha Pt_3 maturato il diritto al corrispettivo per le citate 73 fatture del complessivo importo di euro 38.140,52. Infine, con riguardo al motivo di opposizione inerente all'assorbimento del corrispettivo da parte della franchigia per le 4 fatture elencate a pag. 10 dell'atto di citazione (invero delle 6 elencate, una è ripetuta e una non è azionata) (doc 14 opponente), per una fattura non era prevista la franchigia (doc. 10 opposta) e per le altre la franchigia è già stata detratta (docc 11-13 opposta). In definitiva, l'opponente deve pagare all'opposta € 14.614,14, oltre interessi ex d.lgs. 231/02 dalle scadenze al saldo. L'opponente va condannata a rifondere all'opposta le spese processuali della fase di opposizione in misura di 1/3, restando compensati gli altri 2/3; la liquidazione è effettuata in dispositivo ex D.M. 55/14 e 147/22, con riduzione della fase istruttoria in proporzione all'attività ivi espletata. La sentenza è provvisoriamente esecutiva a mente dell'art 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione VII civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, accoglie parzialmente l'opposizione proposta da già al Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 7836/2023 del Tribunale di Milano;
revoca il decreto ingiuntivo n. 7836/2023 emesso dal Tribunale di Milano in favore di
Controparte_1
a pagare a Parte_1 Parte_2 Controparte_1
€ 14.614,14, oltre interessi ex d.lgs. 231/02 dalle scadenze al saldo;
[...] ta per il resto la pretesa creditoria di parte opposta;
liquida le spese processuali in € 4.237,00 oltre 15% per spese generali, oltre CPA e IVA e condanna l'opponente a rifonderne all'opposta 1/3, restando compensati gli ulteriori 2/3. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 13 gennaio 2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
Cass 66/
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