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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/02/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6364/2024
Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE TERZA CIVILE
All'udienza del 12 febbraio 2025, alle ore 9:52, dinanzi al giudice dott.ssa Angela Notaro, è
comparso l'avv. Matteo Orlando, anche in sostituzione dell'avv. Fabio Tulone, per quest'ultimo, il quale discute oralmente la causa riportandosi ai propri atti difensivi e in particolare alle note conclusive.
Il Giudice
si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio.
all'esito della camera di consiglio, dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti:
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela Notaro, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6364/24 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
AVV. FABIO TULONE, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso da sé stesso,
congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Matteo Orlando, presso il cui studio, sito in Palermo,
Via Resuttana n. 360, è elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio, giusta procura speciale in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, (c.f.
[...]
) in persona del suo legale rappresentante pro tempore. P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: liquidazione di compenso professionale di avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile.
2 Il Tribunale
definitivamente pronunciando nella contumacia della resistente, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in accoglimento della domanda proposta dall'avv. Fabio Tulone
contro l' alla Controparte_1
criminalità organizzata con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato il 05.08.2024:
1) liquida, in favore dell'avv. Fabio Tulone, la somma di € 6.739,64 (incluso rimborso spese generali), oltre i.v.a. e c.p.a., nonché oltre interessi legali con decorrenza dal 08.11.2022 fino al soddisfo;
2) condanna la resistente dei beni Controparte_1
confiscati alla criminalità organizzata al pagamento in favore dell'avv. Fabio Tulone della somma di € 6.739,64 (incluso rimborso spese generali), oltre i.v.a. e c.p.a., nonché oltre interessi legali con decorrenza dal 08.11.2022 fino al soddisfo;
3) condanna la resistente dei beni Controparte_1
confiscati alla criminalità organizzata al pagamento delle spese del presente procedimento sostenute dal ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.818,50, di cui € 118,50 per esborsi ed € 1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 20.05.2024 e debitamente notificato il
05.08.2024 alla controparte, l'Avv. Fabio Tulone chiedeva la condanna dell'
[...]
dei beni confiscati alla criminalità organizzata (d'ora innanzi Controparte_1
denominata soltanto al pagamento della somma di € 6.739,64, oltre i.v.a., Controparte_1
c.p.a. ed interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di compenso dovuto per l'attività
giudiziale da lui svolta nell'interesse della Amministrazione giudiziaria della quota di capitale sociale della appartenente al socio di minoranza Controparte_2 CP_3
[...] oggetto del sequestro disposto dal Tribunale di Palermo, Sezione Misure di
[...]
Prevenzione, con provvedimento del 14.10.2009 nell'ambito della procedura n° 278/09.
Deduceva, infatti:
1) che aveva assistito e difeso l'Amministrazione giudiziaria, in persona dell'amministratore giudiziario nominato, avv. : Controparte_4
a) nel procedimento per l'accertamento delle cause di scioglimento, ex art. 2484 n. 3
(impossibilità di funzionamento e continuata inattività dell'assemblea) e n. 4 (riduzione del capitale al di sotto del minimo legale senza l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2482 c.c.), della società e per la conseguente nomina di Controparte_2
un liquidatore, conclusosi, dopo il deposito del ricorso, con una dichiarazione di cessazione della materia del contendere perché la aveva provveduto a CP_2
depositare copia della delibera assembleare del 29.05.2011, con la quale erano stati approvati i bilanci dal 2006 al 2010, nonché di quella del 09.06.2011 di presa d'atto dello scioglimento della società e di nomina del liquidatore nella persona di Persona_1
, fratello del proposto e socio di maggioranza (59%) della
[...] CP_2
b) nel giudizio di impugnazione delle predette delibere assembleari della
[...]
del 29.05.2011 e del 09.06.2011, conclusosi con sentenza n. 3179 del Controparte_5
2015 del Tribunale di Palermo, dichiarativa della nullità della delibera di approvazione dei bilanci, ma di rigetto delle altre domande giudiziali, con condanna della società
convenuta al pagamento della metà delle spese di lite, pari ad € 5.300,00, di cui € 300,00
per spese vive, oltre accessori;
c) nella procedura esecutiva presso terzi iscritta al n. 1098/2018 R.G. Esecuzioni mob per il recupero delle somme, conclusasi con ordinanza di assegnazione del 12.03.2018.
2) che, con decreto emesso dal Tribunale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione,
nell'ambito del Proc. N. 278/2009 RMP il 14.10.2014 (divenuto definitivo il 06.02.2018), era stata disposta la confisca dei beni, ai sensi dell'art. 2 ter della Legge n.575/65 e d.lgs.
4 159/2011 e ss., in danno di e, richiesti i compensi con istanza Controparte_3
rivolta all'Amministratore Giudiziario, avv. , nella misura di € 3.189, 64 Controparte_4
per il giudizio di scioglimento della e di euro 3.550,00, al netto dell'acconto di € CP_2
2.200,00 per il giudizio di impugnazione delle delibere, il G.D. della procedura, con decreto del 10.11.2021, aveva dichiarato il non luogo a provvedere ritenendo che il pagamento del compenso andava posto a carico dell , stante l'intervenuta confisca;
CP_6
3) che, trasmessa l'istanza all , questa, con nota, Prot. Uscita N.0073424 del 10.11.2022, CP_6
aveva invitato la a provvedere Controparte_7
al pagamento dei suddetti compensi, stante l'incapienza della procedura, e, a seguito di sollecito del difensore, aveva rinnovato l'invito all'Ufficio di Competenza a provvedere al pagamento;
4) tuttavia, nonostante il riconoscimento del debito, l' mai aveva provveduto al CP_6
pagamento dei compensi.
La resistente, cui il ricorso con il pedissequo decreto veniva ritualmente notificato, non si costituiva in giudizio, sicché, all'udienza del 27.11.2024, ne veniva dichiarata la contumacia.
Ciò premesso, in primo luogo, va precisato che grava sulla parte ricorrente l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto di credito fatto valere e che la contumacia non può assumere il valore di non contestazione delle allegazioni della controparte (vedi Cass. civ. n. 42035/2021;
conformi Cass. n.21096/2016 e S.U. n. 2951/2016).
Nel caso di specie, il ricorrente ha dato prova del conferimento del mandato nell'ambito di entrambi i giudizi promossi nell'interesse dell'Amministrazione giudiziaria di scioglimento della società e impugnative delle delibere.
Invero:
- con riferimento al giudizio di accertamento delle cause di scioglimento della società
e di nomina di un liquidatore, il contratto di mandato può desumersi Controparte_2
presuntivamente dalla combinazione di alcuni atti, e precisamente, dall'istanza di autorizzazione
5 a promuovere il giudizio presentata dall'Amministratore Giudiziario, avv. , al Controparte_4
G.D., dal provvedimento di autorizzazione di quest'ultimo del 18.03.2011 con autorizzazione all'Amministratore giudiziario ad avvalersi dell'assistenza di un legale di fiducia, dal contenuto del ricorso con carta intestata dello Studio dell'avv. Fabio Tulone, in cui questi è indicato come procuratore dell'Amministrazione giudiziaria, e dal provvedimento ivi richiamato della nota di conferimento dell'incarico del 25.03.2011 (si vedano gli allegati n. 2 e 3 del ricorso introduttivo del presente giudizio);
- con riguardo al giudizio di impugnazione delle delibere assembleari, il ricorrente ha fornito prova del contratto di mandato professionale mediante produzione dell'autorizzazione del G.D. del 17.06.2011 e della nota di conferimento dell'incarico del 28.06.2011 (si veda l'allegato n. 5 del ricorso introduttivo del presente giudizio).
Il ricorrente ha, inoltre, provato lo svolgimento dell'attività giudiziale per entrambi i procedimenti (si vedano, a tal fine, il ricorso introduttivo del giudizio di accertamento delle cause di scioglimento e, per il giudizio di impugnazione delle delibere, il contenuto della sentenza conclusiva emessa dal Tribunale di Palermo n. 3179 del 2015, sub, rispettivamente, allegati nn.3 e
6 del ricorso introduttivo).
Per di più, la prova del credito azionato nel presente procedimento può dirsi raggiunta anche in forza della nota dell del 10.11.2022, con la quale l ha CP_6 Controparte_1
autorizzato la al pagamento di quanto CP_7 Controparte_7 Controparte_7
richiesto dall'avv. , n.q. di coadiutore nominato, in favore dell'avv. Fabio Tulone Controparte_4
per l'assistenza legale dallo stesso prestata nell'ambito dei giudizi più volte indicati,
riconoscendone la debenza nella misura richiesta (si veda allegato n. 11 del ricorso).
Passando alla determinazione del quantum, ai fini della liquidazione del compenso per l'attività svolta nell'ambito del menzionato giudizio di accertamento delle cause di scioglimento,
trova applicazione la tariffa forense di cui al D.M. n.127/2004 perché l'attività si è conclusa con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere all'udienza del 08.07.2011.
6 Per quanto concerne, poi, il valore della controversia, questo può essere ritenuto indeterminabile di complessità media e, quindi, valutata l'attività giudiziale in concreto svolta dall'avv. Tulone, appare congruo liquidare quanto richiesto a titolo di competenze e compenso dal ricorrente, in conformità alla notula inviata alla del 03.03.2017, pari ad € 3.189, 64, CP_6
incluso rimborso spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a..
Con riguardo, poi, alla attività svolta dal difensore nell'ambito del giudizio di impugnazione delle delibere assembleari della appare parimenti Controparte_5
congruo liquidare il compenso nella misura richiesta dal ricorrente, come da notula del
03.03.2017, pari a quanto liquidato dal Giudice nella sentenza n. 3179 del 2015 del Tribunale di
Palermo, ossia € 5.000,00, oltre rimborso spese generali e accessori;
somma dalla quale andrà
sottratto l'importo di € 2.200,00 già corrisposto all'avv. Tulone a titolo di acconto sul compenso,
pervenendo così alla somma complessiva di € 3.550,00 (incluso rimborso spese generali), oltre i.v.a. e c.p.a..
Sulle somme come sopra liquidate di complessivi € 6.739,64, oltre i.v.a. e c.p.a. vanno calcolati poi gli interessi legali dalla data della richiesta stragiudiziale ricevuta dall'Agenzia il
08.11.2022, (come si desume dalla nota di risposta dell Prot. Uscita N.0073424 del CP_6
10.11.2022) fino al soddisfo (infatti, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte di
Cassazione – condiviso da questo Collegio – “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di
compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art.
1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della
domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva
data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento
sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la
liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.”; in termini la massima di Cass. n.24973/2022; conforme Cass. n.8611/2022).
7 Infine, va rilevato che il procedimento giudiziale di liquidazione di cui alla L. 794/1942 non si sottrae alle regole generali dettate dagli art. 91 e 92 c.p.c., sicché il giudice deve sempre provvedere sulle spese del suddetto procedimento speciale, attenendosi al principio della soccombenza, salvo che non ravvisi motivi per una totale o parziale compensazione (così Cass.
civ. n. 13570/2008).
In base al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pertanto, la resistente va condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. Giustizia n.
147/2022, paragrafo 2, con riferimento allo scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00 (in cui rientra il valore della domanda accolta), applicando i parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la semplicità della causa anche in considerazione della contumacia della resistente.
Si comunichi.
Così deciso in Palermo il 12 febbraio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Angela Notaro
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritta con firma digitale dal Giudice
Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel
rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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