Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/01/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
RG. n. 4621/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
- composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente Rel.- est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice-
Dott.ssa Nadia Zampogna -Giudice-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al numero 10070 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto ricorso per separazione giudiziale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Sena Consiglia, (C.F. , presso il cui studio in Napoli alla Via C.F._2
Spartaco n. 25/A, elettivamente domicilia;
- Ricorrente-
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura alle CP_1 C.F._3 liti in atti, dall'avv. Castaldo Anna (C.F. , presso il cui studio in C.F._4
Frattamaggiore (NA), via XXXI Magio, n. 29, elettivamente domicilia;
- Resistente –
NONCHE'
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Fissato termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il 14 gennaio 2025, le parti hanno depositato note scritte congiunte, alle quali e stato allegato l'accordo raggiunto dai coniugi sulle condizioni della separazione, nonche nonche della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la cui richiesta di declaratoria e stata formulata dal resistente in via riconvenzionale.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole all'accordo in data 20 gennaio 2025.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
-Con ricorso depositato in data 17 novembre 2023 la ricorrente epigrafata deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con il , in Napoli, in data 25 giugno 1999, CP_1 scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni, dalla cui unione erano nati due figli, e , entrambi maggiorenni seppur non economicamente indipendenti;
che Per_1 Persona_2 la casa coniugale era stata fissata in Arzano (NA), alla via C. Colombo n. 84, in un immobile di proprieta di parte resistente;
che il rapporto matrimoniale si era deteriorato, essendo venuto meno tra essi coniugi, a causa di insuperabili contrasti, l'“affectio maritalis”, tale da rendere intollerabile la prosecuzione dello stesso;
tanto premesso chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal coniuge , con addebito allo stesso, e, previa assegnazione della CP_1 casa coniugale, disporre a carico del resistente l'obbligo di corresponsione, in favore della ricorrente, di un assegno mensile di importo pari ad € 800,00, a titolo di mantenimento di entrambi i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, oltre ISTAT, nonche del
50% delle spese straordinarie, nonche porsi a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, in misura non inferiore ad € 400,00 mensili.
-Con comparsa depositata in data 24 gennaio 2024 si costituiva in giudizio il resistente, il quale chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, nonche , cumulativamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis. 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio al verificarsi dei presupposti. RG. n. 4621/2024
Il resistente formulava, altresì , previa contestazione in fatto e in diritto delle avverse pretese, domanda di addebito della separazione alla moglie, e concludeva chiedendo porsi a suo carico l'assegno di mantenimento dei figli maggiorenni e non economicamente indipendenti, in misura di complessivi € 600,00, oltre ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
-A seguito di rinvio per bonario componimento all'udienza del 2 luglio 2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter, onde consentire il deposito dell'accordo, le parti dichiaravano di non aver raggiunto l'accordo; indi alla successiva udienza, tenutasi il 19 novembre 2024, il Presidente relatore, all'esito di un confronto con le parti, formulava una proposta conciliativa, concedendo alle parti il termine sino all'udienza del 14 gennaio 2025, al fine di consentire l'esame della stessa.
- Con istanza depositata in data 5/12/24 i difensori delle parti rappresentavano che i coniugi avevano raggiunto un accordo su entrambe le domande, di separazione personale e di divorzio,
e chiedevano sostituirsi l'udienza del 14 gennaio 2025 con il deposito di note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c. .
- Disposta la sostituzione dell'udienza predetta ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, le parti depositavano, entro il termine perentorio fissato al 14 gennaio 2025, note scritte congiunte nelle quali, rinunciate le reciproche richieste di addebito, ribadivano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione personale dei coniugi, nonche , della cessazione degli effetti civili del matrimonio, cumulativamente richiesta ai sensi dell'all'art. 473-bis. 49 c.p.c.
-Il Presidente relatore, preso atto dei suddetti accordi, debitamente sottoscritti e depositati unitamente alle suddette note si riservava di riferire al Collegio per la decisione, onerando la cancelleria di comunicare l'accordo al PM per il parere.
-In data 20 gennaio 2025 il PM esprimeva parere favorevole.
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-La domanda di separazione personale dei coniugi e fondata e va, pertanto, accolta.
-Ed infatti le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non piu tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione. RG. n. 4621/2024
-La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, cod. civile, stante la rinuncia delle parti alle reciproche domande di addebito come indicato nell'accordo in atti.
-In ordine alle statuizioni accessorie, va preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e prodotto in atti in data 10 gennaio 2025, che qui per brevita si ha per ripetuto e trascritto, e che va recepito in quanto non contrastante con norme imperative e adeguato agli interessi della prole.
-Considerata la domanda di divorzio formulata in via riconvenzionale da parte resistente, sulla quale parimenti le parti hanno raggiunto un accordo, non essendo tale domanda, allo stato, procedibile, la causa, con separata ordinanza va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della citata legge 898/1970 alle condizioni stabilite in ricorso.
-La regolamentazione delle spese va differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Non definitivamente pronunciando nella controversia civile iscritta indicata in epigrafe, così provvede:
-PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
E (C.F. ), alle condizioni tra C.F._1 CP_1 C.F._3 loro concordate nell'accordo, riportate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
-ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia conforme, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli ove in data 25 giugno 2019 veniva contratto matrimonio concordatario tra i suddetti coniugi(Atto n.17, parte II, serie A, Sez. Z1, anno 1999), affinche proceda alla trascrizione, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (artt. 134 R. D. del 09/07/1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) del D.P.R. del 03/11/2000 n. 396, Ordinamento
Stato Civile);
- Spese al definitivo;
- Dispone il prosieguo del giudizio con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2025 . RG. n. 4621/2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Tabarro