TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 22/12/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 499/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 499/2025, introdotta da:
(c.f. , nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. CATTANEO AMANDA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
15/10/1976 Con il patrocinio dell'Avv. MARCONE FRANCESCO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) I coniugi avranno l'affido condiviso del figlio minore che dimorerà e risiederà con la Persona_1 madre;
Per_ 2) La figlia , maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, continuerà a vivere con la madre presso l'immobile sito in Novara, via Perrone 14 e gestirà autonomamente il periodo di permanenza presso ciascuno dei due genitori;
Pag. 1 3) Ogni eventuale cambio di dimora/residenza del figlio minore dovrà essere concordato con il padre;
Per_1
4) Il padre terrà con sé il figlio minore a week end alternati dalle ore 18,00 del venerdì sino alla domenica sera alle ore 18,00 (durante il periodo scolastico) e sino alle ore 21,00 della domenica sera durante il periodo estivo e/o comunque nei periodi in cui per festività e/o ponti non avrà scuola il giorno successivo;
4a) nelle settimane in cui il padre terrà con sé il figlio nel week end, potrà vederlo e tenerlo con sè tutti i mercoledì dalle ore 18,00 sino alle ore 21,30 (durante il periodo scolastico), quando il minore non avrà scuola il giorno successivo, potrà rimanere a pernottare presso il padre, che avrà cura di riaccompagnarlo presso la madre per le ore 10,00 del mattino successivo;
4b) nelle settimane in cui il padre non avrà con sé il figlio durante il week end, potrà vedere e tenere con sé il minore per due giorni infrasettimanali, il lunedì e il mercoledì, negli stessi orari sopra indicati e con le medesime modalità, a seconda che il giorno successivo vada o meno a scuola;
4c) durante le vacanze natalizie il minore rimarrà, alternativamente, dal 24 al 30/12 con un genitore e/o dal 31/12 al 6/1 con l'altro genitore;
per le vacanze pasquali a disposizione del figlio, quest'ultimo trascorrerà un egual numero di giorni con il padre e con la madre nel rispetto del principio dell'alternanza con riferimento al giorno di Pasqua;
4d) il padre terrà inoltre il figlio per due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31.5 di ogni anno durante le vacanze estive;
4e) è fatto salvo, in ogni caso, ogni più ampio e diverso accordo tra i coniugi in merito a quanto sopra pattuito nell'esclusivo interesse del figlio minore, tenuto conto delle necessità, delle esigenze e degli impegni di quest'ultimo e degli impegni lavorativi dei coniugi;
5) il padre verserà a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, a partire dal deposito del presente ricorso l'importo mensile di euro 1.100,00= entro il 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente tra i coniugi e da documentare, come da prospetto seguente: Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
- scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori sede, di eventuali università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola, baby- sitter;
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSNN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è prevista la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSNN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
5a) Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro (anche tramite sms), dovrà esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di cinque giorni. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
5b) il rimborso delle spese anticipate da un genitore dovrà avvenire entro quindici giorni dalla richiesta del soggetto anticipatario;
Per_ 5c) le parti concordano che la quota spettante al padre per le rette universitarie di , l'abbonamento dell'autobus e del treno, la scuola privata di verrà da lui versata entro il 5 di ogni mese di scadenza;
Per_1 5d) il sig. ad ebitore della sig.ra dell'importo complessivo di E 2.982,70 così CP_1 Pt_1 determinati: E 2.400,00 per arretrato mantenimento da luglio a tutto dicembre 2024 (E 400,00 x 6), E 281,63 quale differenza rivalutazione assegno da luglio 2022 a giugno 2023, E 301,07 quale differenza rivalutazione assegno da luglio 2023 a dicembre 2024.
Pag. 2 Il sig. verserà l'importo di cui sopra, a mezzo bonifico, con le seguenti modalità: E 1.000,00 entro il CP_1
28.2.2025, E 1.000,00 entro il 31.3.2025 ed E 982,70 entro il 30.4.2025;
6) le parti rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile essendo economicamente autosufficienti;
7) i ricorrenti dichiarano per il resto di aver definito ogni questione patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per nessun titolo e/o ragione;
8) i ricorrenti si prestano reciprocamente il consenso a che i figli minori siano dotati di passaporto e/o di altro documento equipollente valido per l'espatrio.
9) i ricorrenti, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto del minore”.
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in NA (NO) in data 29/6/2002 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 93, parte II, serie A, anno 2002. Per_ Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (9.5.2005) e (14.5.2012). Per_1
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento Parte_1 Controparte_1 del Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NA (NO) in data 29/6/2002 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 93, parte II, serie A, anno 2002;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
Pag. 3 4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 18.12.2025.
Il Presidente Andrea Ghinetti
Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 499/2025, introdotta da:
(c.f. , nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. CATTANEO AMANDA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
15/10/1976 Con il patrocinio dell'Avv. MARCONE FRANCESCO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) I coniugi avranno l'affido condiviso del figlio minore che dimorerà e risiederà con la Persona_1 madre;
Per_ 2) La figlia , maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, continuerà a vivere con la madre presso l'immobile sito in Novara, via Perrone 14 e gestirà autonomamente il periodo di permanenza presso ciascuno dei due genitori;
Pag. 1 3) Ogni eventuale cambio di dimora/residenza del figlio minore dovrà essere concordato con il padre;
Per_1
4) Il padre terrà con sé il figlio minore a week end alternati dalle ore 18,00 del venerdì sino alla domenica sera alle ore 18,00 (durante il periodo scolastico) e sino alle ore 21,00 della domenica sera durante il periodo estivo e/o comunque nei periodi in cui per festività e/o ponti non avrà scuola il giorno successivo;
4a) nelle settimane in cui il padre terrà con sé il figlio nel week end, potrà vederlo e tenerlo con sè tutti i mercoledì dalle ore 18,00 sino alle ore 21,30 (durante il periodo scolastico), quando il minore non avrà scuola il giorno successivo, potrà rimanere a pernottare presso il padre, che avrà cura di riaccompagnarlo presso la madre per le ore 10,00 del mattino successivo;
4b) nelle settimane in cui il padre non avrà con sé il figlio durante il week end, potrà vedere e tenere con sé il minore per due giorni infrasettimanali, il lunedì e il mercoledì, negli stessi orari sopra indicati e con le medesime modalità, a seconda che il giorno successivo vada o meno a scuola;
4c) durante le vacanze natalizie il minore rimarrà, alternativamente, dal 24 al 30/12 con un genitore e/o dal 31/12 al 6/1 con l'altro genitore;
per le vacanze pasquali a disposizione del figlio, quest'ultimo trascorrerà un egual numero di giorni con il padre e con la madre nel rispetto del principio dell'alternanza con riferimento al giorno di Pasqua;
4d) il padre terrà inoltre il figlio per due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31.5 di ogni anno durante le vacanze estive;
4e) è fatto salvo, in ogni caso, ogni più ampio e diverso accordo tra i coniugi in merito a quanto sopra pattuito nell'esclusivo interesse del figlio minore, tenuto conto delle necessità, delle esigenze e degli impegni di quest'ultimo e degli impegni lavorativi dei coniugi;
5) il padre verserà a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, a partire dal deposito del presente ricorso l'importo mensile di euro 1.100,00= entro il 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente tra i coniugi e da documentare, come da prospetto seguente: Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
- scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori sede, di eventuali università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola, baby- sitter;
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSNN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è prevista la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSNN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
5a) Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro (anche tramite sms), dovrà esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di cinque giorni. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
5b) il rimborso delle spese anticipate da un genitore dovrà avvenire entro quindici giorni dalla richiesta del soggetto anticipatario;
Per_ 5c) le parti concordano che la quota spettante al padre per le rette universitarie di , l'abbonamento dell'autobus e del treno, la scuola privata di verrà da lui versata entro il 5 di ogni mese di scadenza;
Per_1 5d) il sig. ad ebitore della sig.ra dell'importo complessivo di E 2.982,70 così CP_1 Pt_1 determinati: E 2.400,00 per arretrato mantenimento da luglio a tutto dicembre 2024 (E 400,00 x 6), E 281,63 quale differenza rivalutazione assegno da luglio 2022 a giugno 2023, E 301,07 quale differenza rivalutazione assegno da luglio 2023 a dicembre 2024.
Pag. 2 Il sig. verserà l'importo di cui sopra, a mezzo bonifico, con le seguenti modalità: E 1.000,00 entro il CP_1
28.2.2025, E 1.000,00 entro il 31.3.2025 ed E 982,70 entro il 30.4.2025;
6) le parti rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile essendo economicamente autosufficienti;
7) i ricorrenti dichiarano per il resto di aver definito ogni questione patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per nessun titolo e/o ragione;
8) i ricorrenti si prestano reciprocamente il consenso a che i figli minori siano dotati di passaporto e/o di altro documento equipollente valido per l'espatrio.
9) i ricorrenti, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto del minore”.
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in NA (NO) in data 29/6/2002 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 93, parte II, serie A, anno 2002. Per_ Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (9.5.2005) e (14.5.2012). Per_1
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento Parte_1 Controparte_1 del Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NA (NO) in data 29/6/2002 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 93, parte II, serie A, anno 2002;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
Pag. 3 4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 18.12.2025.
Il Presidente Andrea Ghinetti
Pag. 4