Sentenza 27 agosto 1999
Massime • 2
La disposizione di cui all'art.445, primo comma, cod.proc.pen., secondo la quale la sentenza di patteggiamento non ha efficacia nei giudizi civili ed amministrativi, si applica anche con riferimento al procedimento disciplinare, pur quando esso non abbia natura giurisdizionale (come nel caso di specie, con riferimento alla fase innanzi al Consiglio provinciale dell'Ordine degli architetti ed ingegneri, che ha natura amministrativa). Ne consegue che, nel giudizio disciplinare, l'accertamento dei fatti addebitati al professionista, allo scopo di valutarne la rilevanza in sede disciplinare avviene in modo del tutto autonomo rispetto alla sentenza di patteggiamento emessa nei confronti dello stesso in relazione ai medesimi fatti. Tale accertamento può, bensì, avvalersi degli elementi che risultano dal contenuto della predetta sentenza, ma esige che non si tragga da essa la esclusiva prova della sussistenza dei fatti costituenti illecito disciplinare, richiedendo l'affermazione di responsabilità disciplinare che, in esito a cognizione piena, l'accertamento a contenuto negativo del giudice penale (assenza degli estremi per il proscioglimento) si trasformi in un accertamento positivo sulla sussistenza dei fatti, con conseguente necessità dell'esame, quanto meno, della posizione che l'incolpato ha assunto sul punto sia in sede penale, che nel corso del procedimento disciplinare.
Nel giudizio disciplinare a carico di un professionista in ordine ai medesimi atti in relazione ai quali sia in corso un procedimento penale in fase anteriore a quella dibattimentale, gli atti compiuti durante le indagini preliminari cui può attribuirsi efficacia probatoria piena sono soltanto quelli per i quali è previsto l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431 cod.proc.pen., mentre la utilizzazione degli altri, che trovano collocazione nel fascicolo del pubblico ministero ex art. 433 cod.proc.pen., presuppone che il Consiglio dell'Ordine professionale (nella specie, degli Architetti ed Ingegneri) ne accerti direttamente la esistenza, traendola, se del caso, anche dai predetti atti,esprimendo, peraltro, le ragioni del proprio convincimento, che deve valutare anche le tesi difensive sostenute dall'incolpato. (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha annullato la decisione del Consiglio Nazionale degli Architetti ed Ingegneri che aveva motivato la ritenuta sussistenza dei fatti addebitati al professionista incolpato, facendo genericamente richiamo alla circostanza che questi risultavano "dal mandato di cattura, dalle richieste di rinvio a giudizio e da altri atti istruttori").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/08/1999, n. 8993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8993 |
| Data del deposito : | 27 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - rel. Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI IL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 97, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GIANNI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GIAMPIERO AZZALI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ORD ARCHITETTI MILANO & LODI, PROCURATORE GENERALE PRESSO TRIBUNALE MILANO;
CONS NAZ ARCHITETTI;
- intimati -
avverso la decisione n. 22/97 del Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti e ingegneri di ROMA, emessa il 18/07/97 e depositata il 29/09/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/99 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Giampiero AZZALI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Il Consiglio dell'Ordine degli architetti di Milano e Lodi, con delibera del 18 settembre 1996, applicava all'architetto IP TA la sanzione disciplinare della cancellazione dall'albo, essendo venuta meno la specchiatezza e illibatezza della sua condotta morale, in relazione alle risultanze di due processi penali instaurati nel suoi confronti per i reati continuati di corruzione e di finanziamento illecito al partiti, commessi nella qualità di incaricato di pubblico servizio in quanto consigliere di amministrazione della SEA s.p.a. (di gestione degli aeroporti milanesi) e dell'A.T.M. s.p.a.. Il primo processo si era concluso con sentenza di patteggiamento ed il secondo era ancora in corso. Avverso la delibera del Consiglio dell'Ordine IP TA ha proposto ricorso al Consiglio nazionale degli architetti, che lo ha respinto con decisione depositata il 29 settembre 1997. Il Consiglio ha osservato, in ordine alla sussistenza dei fatti, che la sentenza di patteggiamento "non può non costituire un valido ed ineludibile riferimento per l'Ordine al fine di chiarire la condotta del professionista" e che gli atti del procedimento penale ancora In corso (mandato di cattura, richieste di rinvio a giudizio, "atti istruttori) erano sufficienti a "determinare la gravità della condotta dell'iscritto e la sanzionabilità" della stessa. Il Consiglio ha, poi, affermato che a nulla rileva che i fatti oggetto dei processi penali non siano stati commessi nell'esercizio della professione, poiché la condotta morale va al di là del mero esercizio della professione, e qualsiasi fatto che ne mena in dubbio la specchiatezza e la illibatezza deve essere perseguito ed adeguatamente sanzionato, perché incide, comunque, sulla categoria complessivamente considerata.
Avverso la decisione del Consiglio nazionale degli architetti IP TA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Nessuno è comparso per gli intimati.
Motivi della decisione.
1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione dell'art.445 c.p.p. e dell'art. III, primo comma, Cost.. Eccesso di potere. Difetto di motivazione, difetto di istruttoria, sviamento, travisamento dei fatti, manifesta contraddittorietà, illogicità". Il ricorrente censura la decisione impugnata che ha ritenuto che l'applicazione di pena a norma dell'art.444 c.p.c. comporti un accertamento ed una affermazione di responsabilità impliciti, perché ciò contrasta con l'art.445 dello stesso codice, secondo cui tale sentenza "non ha efficacia nel giudizi civili o amministrativi". Occorreva, quindi, che fossero compiuti accertamenti sulla responsabilità del professionista in ordine ai reati ascrittigli in sede penale, anche perché il ricorrente ha sempre radicalmente respinto ogni addebito e protestato la propria innocenza. Per quanto attiene al processo penale ancora in corso (deve iniziare il dibattimento di primo grado), il ricorrente lamenta che la decisione impugnata ha dato rilievo a meri atti interni al procedimento, "molti dei quali contestati. . . .se non revocati dalla stessa Autorità". Il ricorrente osserva, infine, che la motivazione della decisione impugnata, oltre che viziata per violazione di legge, è meramente apparente.
2.- Il motivo di ricorso è fondato.
Come si è detto, all'architetto IP TA è stata inflitta la sanzione disciplinare della cancellazione dall'albo sulla base dei fatti costituenti oggetto di due processi penali. Il primo definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), il secondo ancora in corso (in attesa dell'inizio del dibattimento), la decisione impugnata ha ritenuto sussistenti i fatti criminosi, contestati dall'incolpato, sulla base di una motivazione che, per più aspetti, è giuridicamente errata. È opportuno, per chiarezza espositiva, considerare separatamente la parte della motivazione relativa a ciascuno dei due processi penali.
3.- In ordine al processo concluso con sentenza di patteggiamento, il Consiglio nazionale, dopo avere espresso in linea astratta il principio corretto che essa "può formare oggetto di valutazione da parte dell'Ordine, specie quando vi sia stata in sede penale ammissione di fatti da parte del professionista", ha, nella considerazione del caso concreto, fatto esclusivo riferimento alla avvenuta pronunzia della sentenza di patteggiamento per trarne la prova esclusiva della sussistenza dei fatti ascritti al TA, senza alcun riferimento agli atti del procedimento penale ed allo stesso contenuto di detta sentenza (al fine di accertare, ad esempio, se vi fosse stata una ammissione dei fatti in sede penale da parte del professionista).
Siffatta motivazione, come ha rilevato il ricorrente, contrasta con Vart.445, comma 1, c.p.p., secondo cui la sentenza di patteggiamento non ha efficacia nel giudizi civili o amministrativi. Tale disposizione contrariamente a quanto ha affermato questa sezione con la sentenza 8 luglio 1997 n. 6151, la quale l'ha ritenuta inapplicabile In sede disciplinare va riferita anche al procedimento disciplinare, pur quando esso non abbia natura giurisdizionale (come nei caso di specie, con riferimento alla fase davanti al Consiglio dell'Ordine provinciale, che ha natura amministrativa). Con l'espressione "giudizio disciplinare", infatti, l'art.653 c.p.p. si riferisce a tutti i casi di "responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità", qualunque sia la forma prevista dall'ordinamento per fare valere questa responsabilità (un procedimento amministrativo ovvero un processo). L'autonoma previsione dell'art.653 rispetto all'articolo precedente si spiega, poi, con le diverse condizioni previste dalle due norme per l'efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare o nel giudizio amministrativo di danno, onde da tale distinzione di articoli non può trarsi la esclusione del giudizio disciplinare (inteso nel senso ampio dell'art.653) dall'ambito dei giudizi amministrativi, come è reso chiaro anche dalla limitazione al giudizio "amministrativo di danno" contenuta nell'art.652. Ed infatti i due articoli come risulta dalla relazione illustrativa riferita all'art.644 del progetto preliminare del codice, che è poi divenuto il vigente art.653 - derivano dall'art.615 del progetto preliminare del 1978, in cui essi si trovavano riuniti sotto la rubrica di "efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo, senza la specificazione "di danno", aggiunta nella rubrica dell'art.652 quando il disposto dell'unico articolo originariamente previsto (art.615) è stato suddiviso (per ragioni estranee alla questione qui posta) nei due articoli che sono poi divenuti gli artt.652 e 653 del codice vigente. D'altro canto, poiché la fase del controllo giurisdizionale su una sanzione disciplinare applicata in via amministrativa rientra inequivocamente nella espressione di giudizi amministrativi impiegata dall'art.445 c.p.p., sarebbe illogico sostenere che la sentenza di patteggiamento,
pur non potendo avere efficacia nella fase giurisdizionale, la abbia invece nel procedimento amministrativo.
Una volta che si affermi che la sentenza di patteggiamento non ha efficacia nel procedimento disciplinare, non può soltanto da essa trarsi la prova della sussistenza dei fatti costituenti illecito disciplinare, come ha fatto la decisione impugnata. Occorre, invece, un autonomo accertamento di tale illecito in sede disciplinare. Tale accertamento può avvalersi degli elementi di fatto emersi in sede penale (secondo i criteri qui precisati nel prossimo paragrafo), e quindi anche di quelli che risultano dal contenuto della sentenza di patteggiamento, la quale presuppone che, sia pure in esito ad una cognizione sommaria, il giudice penale abbia escluso la possibilità di prosciogliere l'imputato a norma dell'art. 129 c.p.p. (art.444, comma 2, c.p.p.). L'affermazione di responsabilità disciplinare per gli stessi fatti oggetto di una sentenza di patteggiamento richiede che, in esito ad una cognizione piena, si trasformi l'accertamento a contenuto negativo del giudice penale (assenza degli estremi per il proscioglimento) in un accertamento positivo della sussistenza dei fatti. Ciò esige almeno l'esame della posizione che l'incolpato ha assunto sul punto sia in sede penale, sia nel corso del procedimento disciplinare.
Nel caso di specie, è mancato qualunque autonomo accertamento da parte del Consiglio nazionale, che, come si è detto, si è limitato a richiamare la sentenza di patteggiamento per i fatti che ne sono stati oggetto, senza compiere alcun diretto accertamento sulla sussistenza degli stessi, che il ricorrente ha qui affermato di avere contestato.
4. In ordine al processo penale in corso, la sentenza impugnata ha fatto richiamo generico ai fatti "risultanti dal mandato di cattura, dalle richieste di rinvio a giudizio e dagli atti istruttori", fatti che senza alcun altra precisazione sono stati ritenuti sussistenti. Tale motivazione, oltre ad essere del tutto generica, contrasta con la normativa processuale;
sull'efficacia probatoria degli atti delle indagini preliminari, quali sono gli atti considerati dal Consiglio nazionale (non "atti istruttori", poiché nel nuovo c.p.p. sono così qualificabili solo gli atti della "istruzione dibattimentale": artt.496 ss.).
Gli atti compiuti durante le indagini preliminari vanno distinti, per quanto attiene alla loro efficacia probatoria, tra atti che hanno un effetto limitato all'interno del procedimento penale ed atti che hanno efficacia probatoria (quelli per i quali è previsto l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento: art.431 c.p.p.). Rispetto ad un processo penale in corso e prima che si proceda a dibattimento, può, per l'applicazione di una sanzione disciplinare, attribuirsi efficacia probatoria piena soltanto a questa seconda categoria di atti, mentre per ali altri atti, che trovano collocazione nel fascicolo del pubblico ministero (art.433 c.p.p.), la loro utilizzazione a fini probatori (prima che si sia formata la prova in dibattimento attraverso le specifiche procedure all'uopo previste) deve tenere conto del fatto che si tratta, di norma, di atti compiuti da una parte del processo penale e che sugli stessi non si è ancora avuto il contraddittorio dibattimentale, onde occorre valutare il tipo di atto e la posizione che sul suo contenuto abbia assunto l'incolpato. La parificazione a fini probatori di tutti gli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari, invero, verrebbe a contraddire le principali caratteristiche innovative del nuovo processo penale e soprattutto la separazione della fase procedimentale (a cui appartengono le indagini preliminari) dal processo e dal dibattimento (in cui si forma, in linea di principio, la prova).
Quindi anche per i fatti risultanti dal processo penale in corso, occorre che il Consiglio nazionale ne accerti direttamente la esistenza, con la possibilità di trarla anche dagli atti già indicati nella decisione impugnata, ma esprimendo le ragioni del proprio convincimento che deve valutare anche le tesi difensive sostenute dall'incolpato.
5. Poiché, in accoglimento del primo motivo del ricorso, la decisione impugnata va cassata, rimane assorbito il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono altri vizi di motivazione della stessa decisione.
6. La causa va rinviata al Consiglio nazionale degli architetti che deciderà nuovamente sul ricorso proposto dall'architetto IP TA, accertando la sussistenza dei fatti addebitatigli come illeciti disciplinari sulla base dei criteri giuridici in precedenza indicati.
7. Sussistono giusti motivi tali che giustificherebbero la compensazione totale delle spese del giudizio di cassazione. Poiché, però, nessun intimato si è costituito, non sussistono i presupposti per un provvedimento di compensazione tra le parti, essendo state le spese processuali sostenute dal solo ricorrente. Deve, perciò, disporsi con provvedimento formalmente più appropriato che le spese del ricorrente restino a suo carico.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa al Consiglio nazionale degli architetti, Le spese del giudizio di cassazione restano a carico del ricorrente.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 1999