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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 15/09/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1009/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1009/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CESERANI GUIDO Parte_1 C.F._1 FERDINANDO ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA STATO Controparte_1 P.IVA_1 MILANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2 RICCIO ANTONELLO CONVENUTE
CONCLUSIONI
Per l'attore IN VIA PRELIMINARE Dichiarare legittima ed ammissibile la presente domanda e, per l'effetto, autorizzare la chiamata in causa di INPS e del Comune di Bergamo, entrambi in persona del legale rappresentante pro-tempore IN VIA PRINCIPALE Nel merito Accertare e dichiarare, che il sig. non è mai stato titolare della omonima società sita in via Pt_1 Gaverina Terme (BG), via Vittoria 14, attiva nel settore edilizio, iscritta alla CCIOAA di Bergamo al numero 430011, Albo Imprese n.159295. Accertare e dichiarare che il sig. non ha mai assunto dipendenti nella società sita in via Gaverina Pt_1 Terme (BG), via Vittoria 14, attiva nel settore edilizio, iscritta alla CCIOAA di Bergamo al numero 430011, Albo Imprese n.159295; Accertare e dichiarare che il sig. non è mai stato intestatario/possessore/detentore dell'auto Pt_1 targata CP566ZK. Condannare l' e l' , in via solidale tra loro, in Controparte_1 Controparte_2 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, alla rifusione delle spese processuali e dei compensi ex D.M 55/2014, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e c.p.a., con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Per l Controparte_1 In via preliminare: pagina 1 di 4 - Dichiarare l'inammissibilità della opposizione e/o comunque il difetto di giurisdizione ordinaria in considerazione della giurisdizione in tale ambito della Corte di Giustizia Tributaria di Como in relazione alle questioni sostanziali di merito anteriori alla notifica delle cartelle di pagamento;
- Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di di Controparte_3 Bergamo;
- Nel merito:
- rigettare la domanda ex adverso sollevata, in quanto destituita di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale.
- Condannare l'opponente alla refusione integrale delle spese degli onorari di lite.
- Condannare, in caso di accoglimento della dispiegata opposizione all'esecuzione, alla refusione CP_4 integrale delle spese di lite, o comunque emettere provvedimenti in forza dei quali l'
[...] di Bergamo sia tenuta indenne dalle conseguenze processuali Controparte_3 riconducibili unicamente all'attività espletata dall' CP_4
Per l' Controparte_2
• dichiarare la carenza di giurisdizione della AGO in relazione ai crediti aventi natura tributaria di cui alle cartelle 01920160007118366000 – 01920160028708421000 – 01920170010340803000 – 01920180001548238001.
• dichiarare la incompetenza del tribunale in relazione i crediti per sanzioni a seguito di violazioni al C.d.S di cui alle cartelle 01920160037411706000 - 01920170011410202000 – 01920180002611367000 in favore del Giudice di Pace territorialmente competente.
• dichiarare la incompetenza del tribunale adito in favore del Giudice del Lavoro in relazione ai crediti di natura previdenziale di cui agli avvisi di addebito in citazione.
• dichiarare la carenza di legittimazione passiva di la inammissibilità della domanda, ovvero la CP_4 carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cpc per i motivi di cui sopra.
• solo occorrendo, quanto ai crediti aventi natura previdenziale, autorizzare la chiamata in causa dell'INPS ex art. 39 D. Lvo 112/1999.
• rigettare comunque la domanda svolta nei confronti di e del suo operato CP_4
• con vittoria si spese da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ai sensi dell'art. 93 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1
e l' perché accertato (come già emerso nel procedimento
[...] Controparte_2 penale aperto a suo carico e poi archiviato) che il 26/1/2015 ignoti malfattori, utilizzando contro la sua volontà e a sua insaputa, il proprio documento di identità, avevano costituito una ditta individuale, con sede in via Vittoria 14, Gaverina Terme (BG) - attiva nel settore edilizio, con diversi dipendenti, alcuni senza permesso di soggiorno, che aveva operato illegalmente, non avendo pagato tesse e imposte, né versato i contributi previdenziali, di cui aveva appreso l'esistenza quando l'Inps gli aveva notificato un verbale di primo accesso ispettivo, con richiesta di documentare la regolarità del personale iscritto nel libro unico del lavoro - venisse dichiarata l'inesistenza e/o illegittimità e/o l'irriferibilità alla sua persona delle tasse e delle imposte connesse e conseguenti all'attività imprenditoriale posta in essere apparentemente dall'impresa a suo nome, con la condanna dell' allo sgravio totale Controparte_1 di tutte le imposizioni connesse e conseguenti alla suddetta attività imprenditoriale e l' CP_1
pagina 2 di 4 alla liberazione dei terzi pignorati e alla cancellazione di ogni eventuale trascritta Controparte_2 iscrizione pregiudizievole dai ruoli esattoriali oggetto di sgravio, a lui riferiti per detta attività imprenditoriale.
Si costituiva l' che eccepiva in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Controparte_1 giudice ordinario, in quanto le contestazioni svolte con l'atto di citazione in riferimento alle 14 cartelle di pagamento, essendo volte a contrastare la stessa sussistenza delle pretese tributarie, avrebbero dovuto costituire oggetto di un giudizio davanti al giudice tributario, nei termini e modi previsti dalla legge (artt. 2, 19 e 47 D. Lgs. 546/1992). Contestava inoltre, l'inammissibilità della citazione, ove intesa come opposizione all'esecuzione, in quanto le cartelle di pagamento, regolarmente notificate all'attore, non erano state mai impugnata davanti al giudice tributario, come previsto dall'art 19 co 1 D
Lgs 546/1992 e comunque, il proprio difetto di legittimazione per 10 delle 14 cartelle notificate, relative a crediti diversi da quelli tributari.
Si costituiva anche l' che eccepiva la carenza di giurisdizione del Controparte_2 giudice ordinario per i crediti di natura tributaria, l'incompetenza del Tribunale per quelle relative a crediti per sanzioni amministrative e la carenza di legittimazione passiva per gli avvisi di addebito notificati dall'Inps.
All'udienza del 10/9/2025 su invito del giudice, le parti discutevano la causa, che veniva trattenuta in decisione.
Nell'atto di citazione l'attore ha riconosciuto che gli erano state addebitate 14 cartelle di Pt_1 pagamento (in realtà solo sette, perché le prime sette non sono cartelle di pagamento, ma avvisi di addebito Inps), però ingiustamente, perché i relativi crediti si riferivano all'attività svolta da un'impresa individuale solo apparentemente costituita a suo nome, essendo rimasto vittima di un furto d'identità ad opera di un certo poi resosi irreperibile, a cui si era rivolto per ottenere il Persona_1 ricongiungimento familiare, consegnandogli i propri documenti.
Ha svolto quindi la domanda di accertamento negativo dei crediti oggetto delle cartelle/avvisi di addebito in quanto tutti riferibili all'attività di tale impresa, a cui era rimasto totalmente estraneo, avendo sempre lavorato come cuoco, con un contratto di lavoro subordinato.
Per superare le eccezioni svolte da entrambe le Agenzie convenute di carenza di giurisdizione, per i crediti di natura tributaria, e di competenza per materia, per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione del codice della strada, l'attore con la prima memoria ex art 171-ter cpc, ha modificato la domanda originaria, precisando di volerla limitare al solo accertamento del fatto di non essere mai stato titolare dell'omonima società, con sede in via Vittoria 14, Gaverina Terme (BG), attiva nel settore edilizio, e di non aver mai assunto i suoi dipendenti.
L'attore quindi, non ha più chiesto di accertare un fatto storico quale presupposto dell'accertamento pagina 3 di 4 negativo dei crediti vantati nei suoi confronti, oggetto dei titoli indicati in citazione, cioè gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti, ma solo il fatto storico della propria totale estraneità all'impresa commerciale costituita a suo nome.
Così facendo però, ha chiesto l'accertamento di un fatto ma non più al fine di tutelare un proprio diritto concreto ed attuale, quale il non essere ingiustamente obbligato a pagare un debito, che non gli era assolutamente riferibile.
Posto che secondo la giurisprudenza, “l'azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto, ma deve tendere all'accertamento di un diritto già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale e non meramente potenziale” (Cass.
30510/2023, conf. 28821/2017), la domanda di accertamento, fine a se stesso, del fatto dedotto dall'attore, deve ritenersi inammissibile.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 2, V scaglione, senza le fasi 3 e 4 non svolte, valore medio, ridotto del 50% per la scarsa complessità della questione), seguono la soccombenza dell'attore.
PQM
1. dichiara inammissibile la domanda di accertamento del solo fatto storico dedotto dall'attore,
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate, in € 2.090,00 oltre il Parte_1
15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa, per ciascuna delle parti convenute, ma da distrarre in favore del difensore dell' ex art 93 cpc. Controparte_2
Como, 15/9/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1009/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CESERANI GUIDO Parte_1 C.F._1 FERDINANDO ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA STATO Controparte_1 P.IVA_1 MILANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2 RICCIO ANTONELLO CONVENUTE
CONCLUSIONI
Per l'attore IN VIA PRELIMINARE Dichiarare legittima ed ammissibile la presente domanda e, per l'effetto, autorizzare la chiamata in causa di INPS e del Comune di Bergamo, entrambi in persona del legale rappresentante pro-tempore IN VIA PRINCIPALE Nel merito Accertare e dichiarare, che il sig. non è mai stato titolare della omonima società sita in via Pt_1 Gaverina Terme (BG), via Vittoria 14, attiva nel settore edilizio, iscritta alla CCIOAA di Bergamo al numero 430011, Albo Imprese n.159295. Accertare e dichiarare che il sig. non ha mai assunto dipendenti nella società sita in via Gaverina Pt_1 Terme (BG), via Vittoria 14, attiva nel settore edilizio, iscritta alla CCIOAA di Bergamo al numero 430011, Albo Imprese n.159295; Accertare e dichiarare che il sig. non è mai stato intestatario/possessore/detentore dell'auto Pt_1 targata CP566ZK. Condannare l' e l' , in via solidale tra loro, in Controparte_1 Controparte_2 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, alla rifusione delle spese processuali e dei compensi ex D.M 55/2014, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e c.p.a., con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Per l Controparte_1 In via preliminare: pagina 1 di 4 - Dichiarare l'inammissibilità della opposizione e/o comunque il difetto di giurisdizione ordinaria in considerazione della giurisdizione in tale ambito della Corte di Giustizia Tributaria di Como in relazione alle questioni sostanziali di merito anteriori alla notifica delle cartelle di pagamento;
- Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di di Controparte_3 Bergamo;
- Nel merito:
- rigettare la domanda ex adverso sollevata, in quanto destituita di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale.
- Condannare l'opponente alla refusione integrale delle spese degli onorari di lite.
- Condannare, in caso di accoglimento della dispiegata opposizione all'esecuzione, alla refusione CP_4 integrale delle spese di lite, o comunque emettere provvedimenti in forza dei quali l'
[...] di Bergamo sia tenuta indenne dalle conseguenze processuali Controparte_3 riconducibili unicamente all'attività espletata dall' CP_4
Per l' Controparte_2
• dichiarare la carenza di giurisdizione della AGO in relazione ai crediti aventi natura tributaria di cui alle cartelle 01920160007118366000 – 01920160028708421000 – 01920170010340803000 – 01920180001548238001.
• dichiarare la incompetenza del tribunale in relazione i crediti per sanzioni a seguito di violazioni al C.d.S di cui alle cartelle 01920160037411706000 - 01920170011410202000 – 01920180002611367000 in favore del Giudice di Pace territorialmente competente.
• dichiarare la incompetenza del tribunale adito in favore del Giudice del Lavoro in relazione ai crediti di natura previdenziale di cui agli avvisi di addebito in citazione.
• dichiarare la carenza di legittimazione passiva di la inammissibilità della domanda, ovvero la CP_4 carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cpc per i motivi di cui sopra.
• solo occorrendo, quanto ai crediti aventi natura previdenziale, autorizzare la chiamata in causa dell'INPS ex art. 39 D. Lvo 112/1999.
• rigettare comunque la domanda svolta nei confronti di e del suo operato CP_4
• con vittoria si spese da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ai sensi dell'art. 93 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1
e l' perché accertato (come già emerso nel procedimento
[...] Controparte_2 penale aperto a suo carico e poi archiviato) che il 26/1/2015 ignoti malfattori, utilizzando contro la sua volontà e a sua insaputa, il proprio documento di identità, avevano costituito una ditta individuale, con sede in via Vittoria 14, Gaverina Terme (BG) - attiva nel settore edilizio, con diversi dipendenti, alcuni senza permesso di soggiorno, che aveva operato illegalmente, non avendo pagato tesse e imposte, né versato i contributi previdenziali, di cui aveva appreso l'esistenza quando l'Inps gli aveva notificato un verbale di primo accesso ispettivo, con richiesta di documentare la regolarità del personale iscritto nel libro unico del lavoro - venisse dichiarata l'inesistenza e/o illegittimità e/o l'irriferibilità alla sua persona delle tasse e delle imposte connesse e conseguenti all'attività imprenditoriale posta in essere apparentemente dall'impresa a suo nome, con la condanna dell' allo sgravio totale Controparte_1 di tutte le imposizioni connesse e conseguenti alla suddetta attività imprenditoriale e l' CP_1
pagina 2 di 4 alla liberazione dei terzi pignorati e alla cancellazione di ogni eventuale trascritta Controparte_2 iscrizione pregiudizievole dai ruoli esattoriali oggetto di sgravio, a lui riferiti per detta attività imprenditoriale.
Si costituiva l' che eccepiva in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Controparte_1 giudice ordinario, in quanto le contestazioni svolte con l'atto di citazione in riferimento alle 14 cartelle di pagamento, essendo volte a contrastare la stessa sussistenza delle pretese tributarie, avrebbero dovuto costituire oggetto di un giudizio davanti al giudice tributario, nei termini e modi previsti dalla legge (artt. 2, 19 e 47 D. Lgs. 546/1992). Contestava inoltre, l'inammissibilità della citazione, ove intesa come opposizione all'esecuzione, in quanto le cartelle di pagamento, regolarmente notificate all'attore, non erano state mai impugnata davanti al giudice tributario, come previsto dall'art 19 co 1 D
Lgs 546/1992 e comunque, il proprio difetto di legittimazione per 10 delle 14 cartelle notificate, relative a crediti diversi da quelli tributari.
Si costituiva anche l' che eccepiva la carenza di giurisdizione del Controparte_2 giudice ordinario per i crediti di natura tributaria, l'incompetenza del Tribunale per quelle relative a crediti per sanzioni amministrative e la carenza di legittimazione passiva per gli avvisi di addebito notificati dall'Inps.
All'udienza del 10/9/2025 su invito del giudice, le parti discutevano la causa, che veniva trattenuta in decisione.
Nell'atto di citazione l'attore ha riconosciuto che gli erano state addebitate 14 cartelle di Pt_1 pagamento (in realtà solo sette, perché le prime sette non sono cartelle di pagamento, ma avvisi di addebito Inps), però ingiustamente, perché i relativi crediti si riferivano all'attività svolta da un'impresa individuale solo apparentemente costituita a suo nome, essendo rimasto vittima di un furto d'identità ad opera di un certo poi resosi irreperibile, a cui si era rivolto per ottenere il Persona_1 ricongiungimento familiare, consegnandogli i propri documenti.
Ha svolto quindi la domanda di accertamento negativo dei crediti oggetto delle cartelle/avvisi di addebito in quanto tutti riferibili all'attività di tale impresa, a cui era rimasto totalmente estraneo, avendo sempre lavorato come cuoco, con un contratto di lavoro subordinato.
Per superare le eccezioni svolte da entrambe le Agenzie convenute di carenza di giurisdizione, per i crediti di natura tributaria, e di competenza per materia, per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione del codice della strada, l'attore con la prima memoria ex art 171-ter cpc, ha modificato la domanda originaria, precisando di volerla limitare al solo accertamento del fatto di non essere mai stato titolare dell'omonima società, con sede in via Vittoria 14, Gaverina Terme (BG), attiva nel settore edilizio, e di non aver mai assunto i suoi dipendenti.
L'attore quindi, non ha più chiesto di accertare un fatto storico quale presupposto dell'accertamento pagina 3 di 4 negativo dei crediti vantati nei suoi confronti, oggetto dei titoli indicati in citazione, cioè gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti, ma solo il fatto storico della propria totale estraneità all'impresa commerciale costituita a suo nome.
Così facendo però, ha chiesto l'accertamento di un fatto ma non più al fine di tutelare un proprio diritto concreto ed attuale, quale il non essere ingiustamente obbligato a pagare un debito, che non gli era assolutamente riferibile.
Posto che secondo la giurisprudenza, “l'azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto, ma deve tendere all'accertamento di un diritto già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale e non meramente potenziale” (Cass.
30510/2023, conf. 28821/2017), la domanda di accertamento, fine a se stesso, del fatto dedotto dall'attore, deve ritenersi inammissibile.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 2, V scaglione, senza le fasi 3 e 4 non svolte, valore medio, ridotto del 50% per la scarsa complessità della questione), seguono la soccombenza dell'attore.
PQM
1. dichiara inammissibile la domanda di accertamento del solo fatto storico dedotto dall'attore,
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate, in € 2.090,00 oltre il Parte_1
15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa, per ciascuna delle parti convenute, ma da distrarre in favore del difensore dell' ex art 93 cpc. Controparte_2
Como, 15/9/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
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