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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/07/2025, n. 2471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2471 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
n. 5210/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5210/2019 promossa da:
, rapp.to e difeso dall'avv. Pasqualino De Lucia, presso il cui studio Parte_1 elett.te domicilia in Caserta, alla via R. Leonetti n. 27/A
-attore- nei confronti di in persona del procuratore speciale dott. Controparte_1 Parte_2 rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Malatesta, presso il cui studio elett.te domicilia in Caserta, al Corso
Trieste n. 55
-convenuta-
e di
Controparte_2
-convenuto contumace-
OGGETTO: sinistro
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare 22.04.2025
pagina 1 di 3 IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il sig. conveniva in giudizio la Parte_1
e il sig. per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_1 Controparte_2 conclusioni: “accertare e dicharare che l'incidente di cui in premessa è avvenuto per fatto e colpa esclusiva del conducente del veicolo tg. CF844NF di proprietà del sig. e per l'effetto Controparte_2 condannare quest'ultimo in solido con la società in persona del Controparte_1
l.r.p.t., al risarcimento in favore dell'istante delle lesioni tutte dallo stesso patite nel sinistro de quo, da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo CTU medico-legale, comprensivo del danno morale, spese mediche ed interessi legali dal fatto al soddisfo o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, il tutto entro la competenza per valore del Giudice di pace adito, oltre al 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a norma dell'art. 93 c.p.c. al procuratore antistatario per anticipazione fattane”.
La si costituiva contestando la fondatezza della domanda e concludendo per il suo rigetto. CP
, nonostante la regolarità del rinnovo della notifica, restava contumace. Controparte_2
La causa, istruita documentalmente, all'udienza del 22.04.2025, celebrata in modalità cartolare, viste le note di trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
****
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale si osserva quanto segue.
A fondamento della domanda, l'attore riferiva che in data 21.09.2012, alle ore 09:00 circa, mentre si trovava alla guida della propria bicicletta, in San Felice a Cancello (CE), in via Largo Lagno snc, percorrendo la carreggiata sulla destra, in un tratto di strada privo di pista ciclabile, veniva urtato e travolto da dietro dal veicolo Renault Megane tg. CF844NF di proprietà del sig. e Controparte_2 dallo stesso condotto ed assicurato con la che procedeva nello stesso senso di Controparte_1 marcia, a velocità sostenuta. A seguito del sinistro, l'attore avrebbe riportato lesioni che avevano reso necessario l'intervento del 118 e per il cui risarcimento aveva azionato il presente giudizio.
La domanda non può essere accolta per mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo all'attore.
Si osserva, sul punto, che, nonostante siano stati concessi i termini ex art. 183 comma VI cpc, nessuna delle parti ha depositato le memorie istruttorie. Seppur parte attrice avesse già articolato dei capitoli di prova in sede di costituzione, tuttavia, con le note di trattazione scritta per l'udienza del 24.05.2022, fissata per l'ammissione dei mezzi istruttori, non si riportava alle richieste articolate nell'atto introduttivo, ma si limitava a reiterare la richiesta di concessione dei termini ex art. 183 comma VI cpc, termini già concessi e scaduti. pagina 2 di 3 All'udienza successiva, fissata per la precisazione delle conclusioni, parte attrice non depositava note di trattazione scritta, pertanto, omettendo di reiterare le sue richieste istruttorie, decadeva dalle stesse, come precisato dalla Suprema Corte, secondo cui <l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata>> (Cass.
Sez. III Civ., sent. n. 16886/16). In pratica, secondo l'orientamento degli Ermellini, sia le istanze istruttorie disattese sia quelle sulle quali il giudice istruttore non ha comunque provveduto, devono essere reiterate nell'udienza di precisazione delle conclusioni, per evitare che le stesse vengano ritenute abbandonate.
Tra l'altro, nel caso in esame, parte attrice non ha nemmeno depositato le comparse conclusionali né ha mai chiesto di essere rimessa in termini per impedimenti alla stessa non imputabili.
Pertanto, sulla base della giurisprudenza di legittimità richiamata, le richieste istruttorie articolate in citazione devono ritenersi rinunciate e, per l'effetto, la domanda, rimasta priva di riscontro probatorio, non può che essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei valori minimi, data la semplicità delle questioni trattate, del d.m. 55/2014 e succ. mod., tenendo conto del valore della domanda (indeterminabile -complessità bassa- scaglione fino ad € 26.000,00) e dell'attività espletata (con esclusione della fase decisionale per mancato deposito di comparse ex art. 190 cpc)
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Caoua Vetere, sez. III civile, definitivamente pronunciando, ogni eccezione disattesa, così provvede:
-Rigetta la domanda;
-condanna parte attrice al pagamento, in favore della , delle spese di lite, Controparte_1 che liquida in € 1689,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge
S.M.C.V., 21/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5210/2019 promossa da:
, rapp.to e difeso dall'avv. Pasqualino De Lucia, presso il cui studio Parte_1 elett.te domicilia in Caserta, alla via R. Leonetti n. 27/A
-attore- nei confronti di in persona del procuratore speciale dott. Controparte_1 Parte_2 rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Malatesta, presso il cui studio elett.te domicilia in Caserta, al Corso
Trieste n. 55
-convenuta-
e di
Controparte_2
-convenuto contumace-
OGGETTO: sinistro
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare 22.04.2025
pagina 1 di 3 IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il sig. conveniva in giudizio la Parte_1
e il sig. per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_1 Controparte_2 conclusioni: “accertare e dicharare che l'incidente di cui in premessa è avvenuto per fatto e colpa esclusiva del conducente del veicolo tg. CF844NF di proprietà del sig. e per l'effetto Controparte_2 condannare quest'ultimo in solido con la società in persona del Controparte_1
l.r.p.t., al risarcimento in favore dell'istante delle lesioni tutte dallo stesso patite nel sinistro de quo, da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo CTU medico-legale, comprensivo del danno morale, spese mediche ed interessi legali dal fatto al soddisfo o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, il tutto entro la competenza per valore del Giudice di pace adito, oltre al 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a norma dell'art. 93 c.p.c. al procuratore antistatario per anticipazione fattane”.
La si costituiva contestando la fondatezza della domanda e concludendo per il suo rigetto. CP
, nonostante la regolarità del rinnovo della notifica, restava contumace. Controparte_2
La causa, istruita documentalmente, all'udienza del 22.04.2025, celebrata in modalità cartolare, viste le note di trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
****
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale si osserva quanto segue.
A fondamento della domanda, l'attore riferiva che in data 21.09.2012, alle ore 09:00 circa, mentre si trovava alla guida della propria bicicletta, in San Felice a Cancello (CE), in via Largo Lagno snc, percorrendo la carreggiata sulla destra, in un tratto di strada privo di pista ciclabile, veniva urtato e travolto da dietro dal veicolo Renault Megane tg. CF844NF di proprietà del sig. e Controparte_2 dallo stesso condotto ed assicurato con la che procedeva nello stesso senso di Controparte_1 marcia, a velocità sostenuta. A seguito del sinistro, l'attore avrebbe riportato lesioni che avevano reso necessario l'intervento del 118 e per il cui risarcimento aveva azionato il presente giudizio.
La domanda non può essere accolta per mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo all'attore.
Si osserva, sul punto, che, nonostante siano stati concessi i termini ex art. 183 comma VI cpc, nessuna delle parti ha depositato le memorie istruttorie. Seppur parte attrice avesse già articolato dei capitoli di prova in sede di costituzione, tuttavia, con le note di trattazione scritta per l'udienza del 24.05.2022, fissata per l'ammissione dei mezzi istruttori, non si riportava alle richieste articolate nell'atto introduttivo, ma si limitava a reiterare la richiesta di concessione dei termini ex art. 183 comma VI cpc, termini già concessi e scaduti. pagina 2 di 3 All'udienza successiva, fissata per la precisazione delle conclusioni, parte attrice non depositava note di trattazione scritta, pertanto, omettendo di reiterare le sue richieste istruttorie, decadeva dalle stesse, come precisato dalla Suprema Corte, secondo cui <l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata>> (Cass.
Sez. III Civ., sent. n. 16886/16). In pratica, secondo l'orientamento degli Ermellini, sia le istanze istruttorie disattese sia quelle sulle quali il giudice istruttore non ha comunque provveduto, devono essere reiterate nell'udienza di precisazione delle conclusioni, per evitare che le stesse vengano ritenute abbandonate.
Tra l'altro, nel caso in esame, parte attrice non ha nemmeno depositato le comparse conclusionali né ha mai chiesto di essere rimessa in termini per impedimenti alla stessa non imputabili.
Pertanto, sulla base della giurisprudenza di legittimità richiamata, le richieste istruttorie articolate in citazione devono ritenersi rinunciate e, per l'effetto, la domanda, rimasta priva di riscontro probatorio, non può che essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei valori minimi, data la semplicità delle questioni trattate, del d.m. 55/2014 e succ. mod., tenendo conto del valore della domanda (indeterminabile -complessità bassa- scaglione fino ad € 26.000,00) e dell'attività espletata (con esclusione della fase decisionale per mancato deposito di comparse ex art. 190 cpc)
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Caoua Vetere, sez. III civile, definitivamente pronunciando, ogni eccezione disattesa, così provvede:
-Rigetta la domanda;
-condanna parte attrice al pagamento, in favore della , delle spese di lite, Controparte_1 che liquida in € 1689,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge
S.M.C.V., 21/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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