Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/02/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1019 RUOLO GENERALE ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere
Dott. Irene Lupo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
DA
(C.F. e P.IVA , rappresentata e Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 difesa dall'avv. BARBARA LENTINI (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso il suo studio in CORSO CAVALLOTTI, 40, NOVARA,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. GUIDO CP_1 C.F._3
MARIA RANZANI (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4 studio in VIA MAZENTA, 15, MAGENTA,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2537/2023 emessa dal Tribunale di Milano, Giudice dott. Giovanni Grassi del
06.03.2024 pubblicata il giorno 06.03.2024, notificata in pari data, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, Nel merito in via principale:
1
- si chiede sin d'ora ammettersi CTU che possa accertare e confermare che la ditta in CP_2 persona del titolare (CF - PI ) ha compiuto e Pt_1 C.F._1 P.IVA_2 terminato i lavori di ristrutturazione della casa, tetto, rustico (box), cortile e lavori elettrico, nell'abitazione della signora corrente in Magenta via Lomeni 16; CP_1
- si chiede di essere ammessi a provare le circostanze di cui ai capi da 1 a 10 dell'atto di citazione preceduti dalla locuzione “Vero Che”, con riserva di indicare i testi nel corso del giudizio e delle prove documentali in atti, con I termini di cui all'art. 183 cpc che sin da ora si chiedono;
Infine, si fa riserva di formulare ulteriori richieste istruttorie e di produrre altri documenti anche in conseguenza del comportamento processuale di controparte. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.” conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”. IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste per l'ammissione di CTU tesa a confermare la congruità dei corrispettivi richiesti alle opere effettivamente eseguite, al fine di confermare la legittimità della richiesta di pagamento avanzata da parte appellante, anche ai sensi dell'Art. 1657 C.C.. Si insiste, altresì, per l'escussione dei testimoni indicati nell'atto di citazione e nelle memorie istruttorie ex art. 183 c. VI c.p.c. depositate nel giudizio di primo grado sui tutti i capitoli di prova erroneamente esclusi dal Giudice di prime cure, con particolare riferimento all'escussione del teste Ing. , Direttore dei Lavori. Testimone_1
IN SUBORDINE: accertata, anche in quanto non contestata, l'esecuzione di tutte le opere riportate nel preventivo allegato sub doc. 1 (fascicolo primo grado), rimodulare la condanna e ridurre il quantum della somma dovuta dalla sig.ra nei limiti del giusto e del provato, e comunque in misura non CP_1 inferiore a € 6.923,84, somma pari alla differenza tra il preventivo allegato dalla stessa parte appellata e gli importi effettivamente versati, come dettagliato in narrativa;
IL TUTTO: con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfetario per spese generali al 15%, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio
Per CP_1 Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, richiesta o domanda, così giudicare:
Nel merito: dichiarata inammissibile la nuova produzione documentale di controparte;
dichiarata inammissibile la domanda nuova formulata da controparte che mai aveva chiesto il pagamento di un importo a titolo di iva prima dell'instaurazione del presente grado di appello;
dichiarati infondati in fatto ed in diritto i motivi di appello, respingere l'impugnazione e confermare in ogni sua parte la sentenza n. 2537/2024 resa dal Tribunale di Milano in data 06/03/2024, con ogni conseguenza di legge.
In via istruttoria: dichiarate inammissibili le richieste istruttorie formulate dall'appellante, respingerle trattenendo la causa in decisione.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, in persona del titolare , conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, Parte_1 Pt_1
, chiedendone la condanna al pagamento del residuo corrispettivo dell'appalto per la CP_1 ristrutturazione dell'intera proprietà della committente (abitazione, rustico e cortile), pari a €
34.722,00, dato dalla differenza tra il corrispettivo concordato e indicato nei preventivi lavori rispettivamente per il rustico, l'abitazione e il cortile pari a € 99.281,64 (doc. 2, fasc. attrice), e la somma di € 64.559,64, già corrisposta dalla a saldo delle fatture indicate in citazione. CP_1
tempestivamente costituitasi in giudizio, eccepiva la carenza di prova del credito CP_1 azionato, negando l'esistenza di qualsiasi accordo sui prezzi così come indicati nel documento prodotto come doc. 2 dall'attrice, e allegando, piuttosto, che il prezzo pattuito per l'intera opera di ristrutturazione era stato sin dall'inizio pari a € 68.924,40, da preventivo formato dall'attrice Pt_2 medesima (doc. 3, fasc. convenuta), il quale, peraltro, era comprensivo di tutti i lavori inerenti all'abitazione, al rustico e al cortile.
Documentava, inoltre, di aver versato acconti per fatture emesse dall'appaltatrice la cui somma ammontava ad euro 68.893,00 (importo comprensivo dell'iva al 10%) e che, dunque, non residuava alcun credito dell'appaltatrice.
Non contestava l'esecuzione dei lavori come indicati nel preventivo prodotto al doc 3, contestava, invece, gli ulteriori preventivi predisposti dal in quanto non accettati . Pt_1
Eccepiva, inoltre, la presenza di vizi e difetti dell'opera.
Su tali basi, concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Respinte le istanze di prova orale dedotte dalle parti nonché la CTU, in quanto ritenuta esplorativa, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2537/2023, rigettava la domanda di pagamento del prezzo svolta da per non avere l'attrice medesima fornito la prova attestante “il titolo Parte_1 dell'obbligazione pecuniaria azionata, i.e. il compimento di un'opera di valore maggiore rispetto al corrispettivo pagatogli dalla convenuta e mai contestato ante causam” con conseguente sua condanna “alla refusione delle spese legali, liquidate in € 6.872,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge”.
In particolare, secondo il Tribunale, “a fronte dell'omessa prova e richiesta di prova di un accordo sul prezzo, in considerazione della vaga e generica descrizione dell'opera compiuta, oltre che del documentato pagamento di € 68.893,00 in suo favore, l'attore ha mancato di indicare alcun elemento da cui possa inferirsi che la somma a lui pagata dalla convenuta sia insufficiente rispetto al valore di quanto compiuto: in questo quadro, difettano evidentemente i presupposti per una determinazione giudiziale del corrispettivo ai sensi dell'art. 1657 c.c., se del caso tramite nomina di CTU, che risulterebbe del tutto esplorativa appunto perché non è stato nemmeno dedotto che
l'applicazione delle tariffe esistenti condurrebbe a una valorizzazione dell'opera maggiore di quella sostenuta in giudizio da parte della convenuta.”, né avrebbe offerto “alcun Parte_1 elemento dimostrativo in punto di eventuali opere aggiuntive, solo vagamente evocate negli atti processuali e nel doc. 2 attore”.
3 Ha statuito, inoltre, che “A ciò deve poi aggiungersi che, come correttamente eccepito dalla convenuta, la ricostruzione contabile offerta dall'attore -imprenditore commerciale- è del tutto approssimativa e contraddittoria e, anzi, manifesta essa stessa l'inesistenza di alcun credito a suo favore”, evidenziando poi che “l'attore ha persino mancato di produrre le fatture «emesse, non pagate ma prive di note di credito» (n. 19, 33 e 60/2020) … La convenuta ha prodotto due di tali documenti come propri doc. 25 e 26, da cui si evince addirittura che trattasi di note di credito, e non di fatture. Pertanto esse, se mai, documentano un credito della convenuta, e non un suo debito.
Inoltre, l'attore ha dichiarato di avere emesso nota di credito in relazione ad altre fatture non pagate, condotta che, rimasta immotivata, manifesta chiaramente l'inesistenza del credito incorporato da tali documenti fiscali”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , deducendone l'erroneità per avere Parte_1 il Tribunale, nella sostanza:
- considerato non dettagliate le opere di ristrutturazione eseguite in forza dell'appalto, evidenziando, al contrario, che le lavorazioni sarebbero state analiticamente indicate nel doc. 1 allegato all'atto di citazione. Sul punto l'appellante ha, altresì, dedotto che la committente non avrebbe neppure mai CP_1 contestato l'esecuzione delle opere, né la presenza di vizi o difetti e che “pertanto tutte le opere indicate nel preventivo posto a fondamento della richiesta di pagamento, nonché dalla documentazione prodotta (doc. da 1 a 4) devono considerarsi confermate e accettate dalla committente”, con conseguente diritto di a ottenere il corrispettivo per l'esecuzione Parte_1 delle medesime;
- valutato non adeguatamente i preventivi rispettivamente prodotti da (doc. 2, fasc. Parte_1 attrice) e dalla (doc. 3, fasc. convenuta). A tal riguardo, parte appellante ha spiegato CP_1 che, in un primo momento, l'incarico di ristrutturazione aveva riguardato solo l'immobile principale della committente, e che, solo successivamente, esso incarico era stato esteso anche al rustico in cortile, motivo per il quale sarebbe poi scaturita una differenza considerevole tra i totali di spesa riportati in ciascun documento;
- in ogni caso, valutato erroneamente il valore probatorio dei pagamenti eseguiti dalla CP_1
Sul punto, ha esposto che tali pagamenti, pari a complessivi € 69.893,00, non corrisponderebbero nemmeno all'importo del preventivo prodotto dalla medesima, CP_1 ammottante ad € 68.924,40 oltre ad iva del 10%, e, quindi, ad € 75.816,84, con la conseguenza che “tra il preventivo che produce la difesa avversaria e l'importo complessivo dei versamenti eseguiti, esiste in ogni caso, una differenza di € 6.923,84 non corrisposti dalla sig.ra ”; CP_1
- erroneamente valutato la ricostruzione contabile dell'appaltatrice;
- erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti per la determinazione giudiziale del corrispettivo ex art. 1657 c.c., anche tramite la nomina di CTU, nonostante, a dire dell'appellante, fosse stata raggiunta la prova dell'esecuzione delle opere, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Sul punto, l'appellante ha prodotto per la prima volta in appello una relazione tecnica attestante,
a suo dire, la congruità dei costi prospettati da (doc. 1), insistendo nella richiesta di Parte_1
CTU.
4 Costituitasi, ha chiesto, preliminarmente, dichiararsi inammissibile la nuova CP_1 produzione documentale della controparte nonché la domanda al pagamento dell'iva sull'importo di cui al preventivo prodotto dalla stessa (doc. 3), in quanto svolta per la prima volta in CP_1 appello, e, nel merito, la reiezione del gravame, con conferma dell'avversata sentenza.
Sulle conclusioni precisate dalle parti la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata inammissibile la nuova produzione documentale di ex art. 345 cpc. Parte_1
Ritiene la Corte che le doglianze, così come sopra riassunte, meritino accoglimento nei limiti delle motivazioni che seguono.
Con un primo profilo di doglianza, l'appellante censura il Tribunale per non aver tenuto in considerazione, ai fini del positivo accertamento del (preteso) credito di al pagamento del Parte_1 compenso residuo, del fatto che mai la commettente avrebbe contestato l'esecuzione dei CP_1 lavori di ristrutturazione sull'intero suo immobile, ossia: del tetto, della casa, del rustico (box), della fogna e del giardino.
Effettivamente, la già nel proprio atto di costituzione in primo grado, scriveva che CP_1
l'incarico di ristrutturazione riguardò sin dal principio “la sistemazione dell'intera proprietà, comprensiva di rustico e di cortile, poiché era ferma intenzione della sig.ra di ricavare nel CP_1 rustico prima adibito a deposito un disimpegno riscaldato e munito di locale bagno” e che, sulla base degli accordi presi, l'appaltatrice presentò un preventivo per complessivi € 68.924,40 (doc. 3, fasc. convenuta).
La stessa inoltre, dimostrava, con la seconda memoria ex art.183 comma 6 c.p.c., di aver CP_1 eseguito pagamenti per un totale di € 68.893,001 ( comprensivi di iva).
Occorre, dunque, verificare se, come lamentato da nell'appello, il preventivo invocato Parte_1 dalla ricomprendesse effettivamente tutti i lavori o meno. CP_1
Infatti, la prospettazione dell'appellante è che, in un primo momento, l'incarico di ristrutturazione aveva riguardato solo l'abitazione principale e il tetto, e che, solo in un secondo momento, lo stesso era stato esteso anche al cortile con l'impianto fognario e al rustico, dove era stato ricavato un ulteriore bagno. Riferisce, quindi, che proprio per tale ragione il totale di spesa di cui al primo preventivo, prodotto dalla committente, pari a € 68.924,40, (doc. 3, fasc. convenuta), si sarebbe rivelato inferiore rispetto a quello oggetto del secondo, prodotto, invece, dall'appaltatrice medesima, per complessivi € 99.281,64 (doc. 2, fasc. attrice).
La censura è in parte fondata.
Infatti, esaminando il preventivo prodotto dalla emerge che lo stesso ricomprende oltre CP_1 all'abitazione principale e al tetto, anche il cortile e la fognatura (punto 43); inoltre non possono essere riconosciuti i richiesti “lavori extra dell'elettricista ”, vagamente evocati negli atti processuali, atteso che risultano inclusi nel preventivo (voci 37 e 38).
Dunque, il preventivo prodotto dalla rappresenta i prezzi e le opere concordate dalle parti CP_1 con riferimento all'abitazione principale , al tetto, al cortile , alla fognatura e all'impianto elettrico.
Né parte appellante ha dimostrato di aver specificamente eseguito lavori ulteriori su incarico della committente in base a prezzi concordati, essendo i capitoli di prova dedotti generici e, dunque, inammissibili e profilandosi, pertanto, la richiesta ctu del tutto esplorativa.
Viceversa, e su questo punto l'appello merita accoglimento, deve ritenersi che il preventivo non ricomprendesse il rustico.
Infatti, dal preventivo per euro 68.924,40 non emerge alcun riferimento ai lavori sul rustico e, anzi,
i conteggi evidenziano che sono stati effettuati su una metratura di 74 mq pacificamente2 corrispondenti alla metratura della sola casa ( corrispondente a circa 235 mc considerate le altezze)3.
Giacchè è pacifico che i lavori sul rustico sono stati eseguiti, non essendo gli importi richiesti specificamente contestati, all'importo di cui al preventivo predetto di euro 68.924,40 deve essere aggiunto l'ulteriore importo di euro 14.748,00 per opere eseguite sul rustico.
Infine, con l'ultimo profilo di censura, l'appellante critica la sentenza anche nella parte in cui il
Tribunale avrebbe omesso di considerare che la committente non aveva neppure integralmente saldato l'importo indicato nel preventivo sub doc. 3, fasc. convenuta, per € 68.924,40, poiché, applicata l'iva del 10%, esso importo ammontava, in realtà, ad € 75.816,84. Sicché, a parere dell'appellante, esisterebbe, in ogni caso, un credito residuo di di € Parte_1
6.923,84, a titolo di differenza tra il corrispettivo lordo (€ 75.816,84) e i pagamenti effettivamente eseguiti dalla (€ 68.893,00). CP_1
Sul punto, parte appellata ha replicato che solo nel giudizio di secondo grado, per la prima volta,
l'appellante ha introdotto la richiesta di condanna della committente al pagamento dell'iva sull'importo preventivato nel primo consuntivo (doc. 3, fasc. convenuta), ossia € 6.923,84, formulando poi la relativa domanda come subordinata rispetto alla principale.
Tanto premesso, la Corte osserva quanto segue.
Nelle conclusioni della citazione in primo grado e in appello ha chiesto il pagamento Parte_1 della somma di euro 34.722,00 o di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa.
Dal raffronto tra le fatture emesse e il primo preventivo risulta che gli importi indicati nel preventivo non includevano l'iva, che è dovuta per legge.
Pertanto al corrispettivo lordo (€ 75.816,84) del preventivo, va aggiunto l'importo ulteriore dovuto al lordo per il rustico ( euro 16.262,4) per un totale di euro 92079,24 e dedotti i pagamenti effettivamente eseguiti dalla (€ 68.893,00) residua un credito dell'impresa di euro CP_1
€23.186,24 , ancora dovuto dalla CP_1
L'appello deve, dunque, essere accolto nei limiti predetti. La condanna alle spese del giudizio di primo e secondo grado deve tener conto dell'esito complessivo della lite (Cass n. 11423/16, n. 1757/17, n. 9064/18, n. 14916/20) che vede
[...] prevalentemente soccombente e, pertanto, l'appellata è tenuta al pagamento delle spese del CP_1 grado che si liquidano in dispositivo nella misura di 2/3 sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti, compensate per il resto
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Milano n.2537/23 del 6-3-24, condanna a pagare a l'importo di € 23.186,24 oltre interessi CP_1 Parte_1 legali dalla domanda al saldo;
condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del giudizio che liquida, già compensate per 1/3 in euro 3300,00 per il primo grado e in euro 2.600,00 per il secondo grado oltre spese generali e oneri di legge.
Così deciso in Milano, 29/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Lupo Alberto Massimo Vigorelli
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 I pagamenti riguardavano le seguenti fatture: n. 29/2019 del 13/11/2019 per € 16.500,00 (doc. 011) pagata con bonifico (doc. 012); n. 06/2020 del 12/02/2020 per € 12.100,00 (doc. 013) pagata con bonifico (doc. 014); n. 13/2020 del 01/06/2020 per € 11.000,00 (doc. 015) pagata con bonifico (doc. 016); n. 20/2020 del 15/07/2020 per € 5.500,00 (doc. 017) pagata con bonifico (doc. 018); n. 58/2020 del 06/12/2020 per € 12.100,00 (doc. 019) pagata con bonifico (doc. 020); n. 61/2020 del 17/12/2020 per € 6.193,00 (doc. 021) pagata con bonifico (doc. 022); n. 17/2021 del 24/05/2021 per € 5.500,00 (doc. 023) pagata con bonifico (doc. 024).
5 2 Pag 3 comparsa di risposta primo grado 3 Misurando il rustico di altri 40 mq circa
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