TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/10/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
DIVORZIO FIGLI MINORI/NON AUTONOMI
R.G. N. 3973/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G. N. _______/______,
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AR Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 29.11.2023, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Elisabetta Bressan
e
2) CP_1
Nato a Tradate (VA) l'8.09.1972
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
1 residente in [...]
con l'Avv. Alessandra Calabrò
i quali hanno contratto in data 16.06.2002, matrimonio concordatario in Mozzate (CO), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mozzate (CO) - Anno 2022 - n. 11 - Parte II - Serie A e del Comune di
Carbonate (CO) – Anno 2002 - n. 5 Parte II – Serie B, scegliendo il regime di separazione dei beni;
SEPARAZIONE:
separazione consensuale, iscritto nel registro generale al n. 8115/2014, omologato con decreto del
Tribunale di Como n. 7172/2015 del 05.05.2015
con i seguenti FIGLI MINORI:
nato a [...], il [...] Pt_2
, nato a [...], il [...] Pt_3
FATTO
I coniugi nelle more del giudizio di divorzio hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
1. I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Pt_2 Pt_3
presso la madre e vivranno nell'abitazione coniugale sita in Carbonate (CO), Via Cattaneo, 33.
2. La casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra viene assegnata alla stessa con tutto Pt_1
quanto l'arreda poiché luogo in cui i minori continueranno a vivere.
3. Il padre potrà vedere i figli quanto lo desidera, previo accordo con i figli e la sig.ra e, Pt_1
comunque, averli con sé: - a fine settimana alternati dal venerdì dal pomeriggio fino al lunedì successivo;
due giorni infrasettimanali – martedì e giovedì- in cui il padre terrà con sé i figli dalle 19.00 fino alla mattina successiva;
durante le vacanze estive, i figli e trascorreranno con la madre i primi quindici giorni Pt_2 Pt_3
del mese di agosto e con il padre la seconda metà, oltre ad una settimana da individuarsi tra i mesi di giugno,
luglio e settembre;
le vacanze natalizie verranno trascorse una settimana con ciascun genitore seguendo il calendario scolastico, alternativamente di anno in anno;
il genitore che trascorrerà con i figli il periodo di gennaio potrà comunque stare con i ragazzi dalle ore 18.oo del giorno 24 alle ore 11.00 del giorno 25; la settimana di Pasqua ad anni alterni tra i genitori: i c.d. “ponti” seguiranno i fine settimana di spettanza;
2 4. Il sig. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , la somma CP_1 Pt_2 Pt_3
mensile complessiva di €. 656,00.- (328,00.- euro per ciascun figlio) da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra e sarà rivalutata Pt_1
annualmente in base agli indici ISTAT costo della vita a far tempo dal gennaio 2026.
5. I genitori sosterranno rispettivamente in misura del 60% il padre e del 40% la madre con applicazione del protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Como;
divisione a metà tra i genitori del costo dell'abbigliamento e dell'attrezzatura sportiva dei ragazzi legati al calcio (o alla diversa attività sportiva che in futuro dovessero praticare);
6. I coniugi concordano che a far tempo dalla sentenza di divorzio, l'assegno unico sarà riconosciuto in misura integrale alla madre ed a tal fine il Sig. si impegna a sottoscrivere la documentazione CP_1
che si rendesse eventualmente necessaria;
7. I coniugi si danno reciprocamente atto di avere definito ogni ulteriore questione di natura patrimoniale e di non avere quindi più nulla a che pretendere e/o rivendicare reciprocamente ivi compresi i rimborsi relativi alle spese straordinarie eventualmente da ciascuno sostenute sino alla data dell'8 ottobre 2025.
8. Spese del giudizio compensate con conferma dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato a favore della Sig.ra come da provvedimento di ammissione n. 356/2022 depositata Parte_1
il 16.12.2022
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi
3 definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in Mozzate (CO),
dalla Signora e il Signor in data 16.06.2002, trascritto nel Parte_1 CP_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Mozzate al n. 11 Parte II Serie A e del Comune di
Carbonate (CO) al n. 5 Parte II – Serie B, ordinando al competente Ufficiale dello Stato civile dei predetti Comuni di annotare la sentenza, a margine dell'atto di matrimonio;
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mozzate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Carbonate dove l'atto è
stato parimenti trascritto.
Così deciso in Como, il 16.10.2025 Il Presidente
Dott.ssa AR Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
4
R.G. N. 3973/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G. N. _______/______,
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AR Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 29.11.2023, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Elisabetta Bressan
e
2) CP_1
Nato a Tradate (VA) l'8.09.1972
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
1 residente in [...]
con l'Avv. Alessandra Calabrò
i quali hanno contratto in data 16.06.2002, matrimonio concordatario in Mozzate (CO), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mozzate (CO) - Anno 2022 - n. 11 - Parte II - Serie A e del Comune di
Carbonate (CO) – Anno 2002 - n. 5 Parte II – Serie B, scegliendo il regime di separazione dei beni;
SEPARAZIONE:
separazione consensuale, iscritto nel registro generale al n. 8115/2014, omologato con decreto del
Tribunale di Como n. 7172/2015 del 05.05.2015
con i seguenti FIGLI MINORI:
nato a [...], il [...] Pt_2
, nato a [...], il [...] Pt_3
FATTO
I coniugi nelle more del giudizio di divorzio hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
1. I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Pt_2 Pt_3
presso la madre e vivranno nell'abitazione coniugale sita in Carbonate (CO), Via Cattaneo, 33.
2. La casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra viene assegnata alla stessa con tutto Pt_1
quanto l'arreda poiché luogo in cui i minori continueranno a vivere.
3. Il padre potrà vedere i figli quanto lo desidera, previo accordo con i figli e la sig.ra e, Pt_1
comunque, averli con sé: - a fine settimana alternati dal venerdì dal pomeriggio fino al lunedì successivo;
due giorni infrasettimanali – martedì e giovedì- in cui il padre terrà con sé i figli dalle 19.00 fino alla mattina successiva;
durante le vacanze estive, i figli e trascorreranno con la madre i primi quindici giorni Pt_2 Pt_3
del mese di agosto e con il padre la seconda metà, oltre ad una settimana da individuarsi tra i mesi di giugno,
luglio e settembre;
le vacanze natalizie verranno trascorse una settimana con ciascun genitore seguendo il calendario scolastico, alternativamente di anno in anno;
il genitore che trascorrerà con i figli il periodo di gennaio potrà comunque stare con i ragazzi dalle ore 18.oo del giorno 24 alle ore 11.00 del giorno 25; la settimana di Pasqua ad anni alterni tra i genitori: i c.d. “ponti” seguiranno i fine settimana di spettanza;
2 4. Il sig. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , la somma CP_1 Pt_2 Pt_3
mensile complessiva di €. 656,00.- (328,00.- euro per ciascun figlio) da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra e sarà rivalutata Pt_1
annualmente in base agli indici ISTAT costo della vita a far tempo dal gennaio 2026.
5. I genitori sosterranno rispettivamente in misura del 60% il padre e del 40% la madre con applicazione del protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Como;
divisione a metà tra i genitori del costo dell'abbigliamento e dell'attrezzatura sportiva dei ragazzi legati al calcio (o alla diversa attività sportiva che in futuro dovessero praticare);
6. I coniugi concordano che a far tempo dalla sentenza di divorzio, l'assegno unico sarà riconosciuto in misura integrale alla madre ed a tal fine il Sig. si impegna a sottoscrivere la documentazione CP_1
che si rendesse eventualmente necessaria;
7. I coniugi si danno reciprocamente atto di avere definito ogni ulteriore questione di natura patrimoniale e di non avere quindi più nulla a che pretendere e/o rivendicare reciprocamente ivi compresi i rimborsi relativi alle spese straordinarie eventualmente da ciascuno sostenute sino alla data dell'8 ottobre 2025.
8. Spese del giudizio compensate con conferma dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato a favore della Sig.ra come da provvedimento di ammissione n. 356/2022 depositata Parte_1
il 16.12.2022
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi
3 definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in Mozzate (CO),
dalla Signora e il Signor in data 16.06.2002, trascritto nel Parte_1 CP_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Mozzate al n. 11 Parte II Serie A e del Comune di
Carbonate (CO) al n. 5 Parte II – Serie B, ordinando al competente Ufficiale dello Stato civile dei predetti Comuni di annotare la sentenza, a margine dell'atto di matrimonio;
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mozzate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Carbonate dove l'atto è
stato parimenti trascritto.
Così deciso in Como, il 16.10.2025 Il Presidente
Dott.ssa AR Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
4