Articolo 11 della Legge 6 marzo 1976, n. 51
Articolo 10Articolo 12
Versione
4 aprile 1976
Art. 11.
L' articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e' sostituito dal seguente:
"Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18 della presente legge le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:
a) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione entro 6 miglia dalla costa;
b) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa;
c) imbarcazioni a motore con potenza superiore a 20 CV per la navigazione entro 6 miglia dalla costa;
d) imbarcazioni a motore con potenza superiore a 20 CV per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa.
Per il comando delle navi da diporto e per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto sono previste apposite abilitazioni.
L'abilitazione al comando o alla condotta delle imbarcazioni da diporto puo' essere congiunta con l'abilitazione alla condotta del motore.
La composizione delle commissioni, nonche' i programmi e le modalita' di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere b) e d) del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.
I programmi e le modalita' di svolgimento di esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere a) e c) del primo comma del presente articolo, sono stabiliti dal Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti".
Entrata in vigore il 4 aprile 1976
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