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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 16/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di Lecce Seconda Sezione CS
N. R.G. 450/2024
La Corte riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati: dott. Antonio F. Esposito - presidente dott. Patrizia Evangelista - consigliere dott. Amedeo Citarella - giudice ausiliario rel. ha pronunciato il seguente: DECRETO
Nel procedimento n. 450/2024 R.G.V.G., promosso da:
( , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Ennio Abrusci, presso cui è elettivamente domiciliato in Acquaviva delle Fonti, Via S. Ventura, 20, come da procura allegata al ricorso in opposizione - ricorrente contro
, in persona del Ministro in carica, c.f. Controparte_1 P.IVA_2 vocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, pre domicilia ope legis - resistente Fatto e motivi della decisione
1. Preliminarmente si dà atto della composizione obbligata del Collegio con i magistrati indicati in epigrafe e della designazione quale relatore del giudice ausiliario dott. Amedeo Citarella.
2. Con ricorso iscritto sub n. 340/2024 VG, il
[...]
chiedeva alla Corte d'appello di L Parte_1 diritto, ex art. 2, l. 89/01, all'equa riparazione per l'eccessiva durata della procedura concorsuale aperta con sentenza del Tribunale di Taranto n. 74/2001 del 28.11.2001, chiusa con decreto del 17.1.2024, in cui a seguito di insinuazione del 21.1.2002 era stata ammessa allo stato passivo, dichiarato esecutivo in data 19.3.2003, per un credito chirografario di € 51.243,22.
3. Il ricorrente deduceva una durata complessiva di anni 21 (ventuno) e mesi 11(undici) decorrente dalla data di deposito della insinuazione (21.1.2002) alla data del decreto di chiusura (17.1.2024), con una durata irragionevole di anni 16 (sedici) per la quale gli sarebbe spettato un indennizzo annuo di € 700,00 per i primi tre anni, di € 840,00 per gli anni dal quarto al sesto e di € 980,00 per i successivi dieci anni, per un totale di € 14.420,00. 4. Con decreto del 25.10.2024, il magistrato designato, valutata la complessità del caso, riteneva che nella specie sarebbe risultata ragionevole una durata di anni sette;
determinata quindi in anni 21, mesi 11 e giorni 26, la durata complessiva del procedimento presupposto e, rilevato dalla documentazione che la durata della procedura fallimentare era stata caratterizzata da tentativi di vendita di beni mobili ed immobili andati deserti e che il periodo di tempo dal 28.09.12 (prima vendita deserta) al 17.07.2015, pari ad anni 2, mesi 9 e giorni, richiamata sul punto Corte di Cassazione n. 8540 del 27.04.2015, dovesse essere sottratto dal tempo complessivo della procedura, per un periodo residuo di anni 19 (diciannove), mesi 2 (due) e giorni 7 (sette).
5. Detratti dal periodo residuo come sopra determinato i sette anni di ritenuta durata ragionevole della procedura fallimentare, esclusa dal computo la frazione di anno inferiore al semestre, pertanto, il magistrato designato riteneva che per il ricorrente il giudizio avesse avuto una durata irragionevole di anni 12 (dodici); liquidava quindi in favore dell'istante la complessiva somma di € 5.360,00, [(€ 400,00 x 3 = € 1.200,00) + (€ 440,00 x 4 = € 1.760,00) + (€ 480,00 x 5 = € 2.400,00)], oltre gli interessi come richiesti e le spese della procedura monitoria.
6. Con ricorso del 25.11.2024 il Parte_1 ha proposto opposizione avverso il co. 2 bis della l.89/2001, che fissa in anni sei la durata ragionevole delle procedure concorsuali, nonché per avere sottratto dalla durata complessiva il periodo di tempo dal 28.09.2012 al 17.07.2015 occorso per la vendita dei beni fallimentari, circostanze che incrementerebbero di ulteriori quattro anni il periodo risarcibile, per un totale complessivo di € 7.280,00 [(€ 400,00 x 3 = € 1.200,00) + (€ 440,00 x 4 = € 1.760,00) + (€ 480,00 x 9 = € 4.320,00)], tenuto conto dell'indennizzo annuo base considerato dal primo giudice.
7. Il Ministero opposto, costituitosi in giudizio, condiviso l'impianto motivazionale del primo giudice sia con riferimento alla durata ragionevole, sia con riferimento alla detrazione del periodo necessario alla vendita dei beni fallimentari, ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto.
8. All'udienza del 5.6.2025, svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata riservata sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
9. L'opposizione è infondata.
10. Come correttamente rilevato dal primo giudice, “nel caso di specie, la procedura è risultata particolarmente complessa in ragione dell'entità del passivo di oltre 4 milioni di euro, oltre che del consistente attivo conseguito, attesi i numerosi beni della massa fallimentare, e del numero particolarmente elevato dei creditori (n. 203).”
La particolarità del caso, contrariamente a quanto ritenuto dall'opponente consente di ritenere ragionevole una durata di anni 7 (sette).
Il principio risulta confermato anche di recente dalla S.C. con gli arresti n. 20340/24 e n. 23908/24.
pag. 2 di 4 Secondo i richiamati arresti, è ben vero che la soglia dei sei anni prevista dall'art 2, co. 2bis della l. 89/2001 deve essere ordinariamente rispettata;
tuttavia anche “secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte EDU si può tenere conto della particolare complessità della procedura concorsuale ai fini di un temperamento di un anno detta soglia (fino a sette anni)” sempre che, come verificatosi nella vicenda in scrutinio, siano state specificamente valutate la sussistenza di particolari circostanze che abbiano reso eccezionalmente complessa la procedura fallimentare presupposta, dal primo giudice individuate nella “entità del passivo di oltre 4 milioni di euro, oltre che del consistente attivo conseguito, attesi i numerosi beni della massa fallimentare, e del numero particolarmente elevato dei creditori (n. 203).”
11. Quanto alla detrazione del periodo necessario alla vendita dei beni fallimentari dalla durata complessiva del procedimento presupposto, in analogia a quanto previsto pe le procedure espropriative, questa corte aderisce al principio della Suprema Corte di cassazione già richiamato nel provvedimento impugnato, secondo cui la durata dell'espropriazione immobiliare non include il tempo necessario a reiterare il tentativo di vendita andato deserto per mancanza di offerenti, trattandosi di un evento di mercato che non rientra nel controllo dell'autorità giudiziaria, di tal che il tempo degli esperimenti di vendita, se correttamente e tempestivamente effettuati, deve essere sottratto dal tempo complessivo della procedura espropriativa sul quale operare il giudizio di ragionevole durata (così Cassazione n. 8540 del 2015).
Nulla osta, invero, all'applicazione di tali principi anche alle procedure concorsuali.
La dilazione dei tempi di liquidazione dei beni del fallito dovuta alle variabili del mercato immobiliare, infatti, non possono essere poste a carico dell'organizzazione giudiziaria. La mancanza di offerenti per le dinamiche del mercato immobiliare non è etiologicamente collegabile (secondo le consuete regole dell'equivalenza causale adeguata) agli eventuali ritardi accumulati dalla procedura anche fallimentare prima della fase di liquidazione, di talché l'indennizzabilità del ritardo pregresso non è ragione per ammettere l'indennizzo di quello successivo a prescindere dalle relative cause.
I ritardi nella vendita non solo collegabili né all'attività del giudice, né a quella delle parti o dei terzi, ma al difetto di interesse di quanti avrebbero potuto acquistare il bene. Il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001 non si fonda sull'automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, a prescindere dalla condotta dell'amministrazione della giustizia, potendo le sanzioni riparatorie essere riconosciute allorquando la durata non ragionevole sia in qualche modo riconducibile al Giudice e sia frutto dell'inosservanza di norme d'azione imposte all'apparato giudiziario statuale dall'art. 6, par. 1 CEDU e dall'art. 111 Cost., comma 2.
La Convenzione e la Costituzione impongono in tempi ragionevoli l'effettività e non il risultato ultimo della tutela, il quale può dipendere da fattori terzi non dominabili dallo Stato stesso.
Mette conto osservare, peraltro, che ai fini della liquidazione degli immobili della società, nel periodo dal 28.9.2012 al 17.7.2015 si sono avuti ben quattro tentativi di vendita e che,
pag. 3 di 4 dopo un'ulteriore asta andata deserta il 18.12.2017, aggiornato il valore di stima dell'intero compendio immobiliare in ragione del periodo di tempo già trascorso, si giungeva alla vendita solo il 12.11.2020.
Tenuto conto della rilevanza del compendio immobiliare (area di complessivi mq 56.215 con presenza di edifici, capannoni, area parcheggio ed ulteriori quattro aree adiacenti di complessivi 23.820 mq con un prezzo base d'asta iniziale di € 1.785.476,60: vedi relazione curatore) e dell'arco temporale in cui si è proceduto alla sua vendita, consegue che, pur non escludendo dalla durata il periodo dal 17.7.2015 al 12.11.2020, non può certo ritenersi che il difetto di interesse di quanti avrebbero potuto acquistare il compendio sin dai primi tentativi possa essere imputato al G.D. ed al sistema giustizia.
Anche sotto tale profilo, pertanto, il decreto impugnato deve essere confermato.
12. Le spese di questa fase seguono la soccombenza e vanno poste a carico del
. Controparte_2
Alla loro liquidazione si procede come da dispositivo ex DM 55/2014 e s.m.i., applicati i parametri previsti per le controversie di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00#, esclusa la fase istruttoria (Cass., ord. n. 7343/2025; cfr. Cass. n. 29077/2024; Cass. n. 10206/2021).
p.q.m.
La corte, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto n. 340/2024 VG;
condanna il al pagamento delle spese Parte_1 della presente fase in favore del resistente, che liquida in complessivi € 962,00 CP_1 oltre accessori di legge e di tariffa ra del 15 % se dovuti.
Così deciso in Lecce in data 11 giugno 2025
Il giudice ausiliario est.re Il presidente dott. Amedeo Citarella dott. Antonio F. Esposito
pag. 4 di 4
N. R.G. 450/2024
La Corte riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati: dott. Antonio F. Esposito - presidente dott. Patrizia Evangelista - consigliere dott. Amedeo Citarella - giudice ausiliario rel. ha pronunciato il seguente: DECRETO
Nel procedimento n. 450/2024 R.G.V.G., promosso da:
( , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Ennio Abrusci, presso cui è elettivamente domiciliato in Acquaviva delle Fonti, Via S. Ventura, 20, come da procura allegata al ricorso in opposizione - ricorrente contro
, in persona del Ministro in carica, c.f. Controparte_1 P.IVA_2 vocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, pre domicilia ope legis - resistente Fatto e motivi della decisione
1. Preliminarmente si dà atto della composizione obbligata del Collegio con i magistrati indicati in epigrafe e della designazione quale relatore del giudice ausiliario dott. Amedeo Citarella.
2. Con ricorso iscritto sub n. 340/2024 VG, il
[...]
chiedeva alla Corte d'appello di L Parte_1 diritto, ex art. 2, l. 89/01, all'equa riparazione per l'eccessiva durata della procedura concorsuale aperta con sentenza del Tribunale di Taranto n. 74/2001 del 28.11.2001, chiusa con decreto del 17.1.2024, in cui a seguito di insinuazione del 21.1.2002 era stata ammessa allo stato passivo, dichiarato esecutivo in data 19.3.2003, per un credito chirografario di € 51.243,22.
3. Il ricorrente deduceva una durata complessiva di anni 21 (ventuno) e mesi 11(undici) decorrente dalla data di deposito della insinuazione (21.1.2002) alla data del decreto di chiusura (17.1.2024), con una durata irragionevole di anni 16 (sedici) per la quale gli sarebbe spettato un indennizzo annuo di € 700,00 per i primi tre anni, di € 840,00 per gli anni dal quarto al sesto e di € 980,00 per i successivi dieci anni, per un totale di € 14.420,00. 4. Con decreto del 25.10.2024, il magistrato designato, valutata la complessità del caso, riteneva che nella specie sarebbe risultata ragionevole una durata di anni sette;
determinata quindi in anni 21, mesi 11 e giorni 26, la durata complessiva del procedimento presupposto e, rilevato dalla documentazione che la durata della procedura fallimentare era stata caratterizzata da tentativi di vendita di beni mobili ed immobili andati deserti e che il periodo di tempo dal 28.09.12 (prima vendita deserta) al 17.07.2015, pari ad anni 2, mesi 9 e giorni, richiamata sul punto Corte di Cassazione n. 8540 del 27.04.2015, dovesse essere sottratto dal tempo complessivo della procedura, per un periodo residuo di anni 19 (diciannove), mesi 2 (due) e giorni 7 (sette).
5. Detratti dal periodo residuo come sopra determinato i sette anni di ritenuta durata ragionevole della procedura fallimentare, esclusa dal computo la frazione di anno inferiore al semestre, pertanto, il magistrato designato riteneva che per il ricorrente il giudizio avesse avuto una durata irragionevole di anni 12 (dodici); liquidava quindi in favore dell'istante la complessiva somma di € 5.360,00, [(€ 400,00 x 3 = € 1.200,00) + (€ 440,00 x 4 = € 1.760,00) + (€ 480,00 x 5 = € 2.400,00)], oltre gli interessi come richiesti e le spese della procedura monitoria.
6. Con ricorso del 25.11.2024 il Parte_1 ha proposto opposizione avverso il co. 2 bis della l.89/2001, che fissa in anni sei la durata ragionevole delle procedure concorsuali, nonché per avere sottratto dalla durata complessiva il periodo di tempo dal 28.09.2012 al 17.07.2015 occorso per la vendita dei beni fallimentari, circostanze che incrementerebbero di ulteriori quattro anni il periodo risarcibile, per un totale complessivo di € 7.280,00 [(€ 400,00 x 3 = € 1.200,00) + (€ 440,00 x 4 = € 1.760,00) + (€ 480,00 x 9 = € 4.320,00)], tenuto conto dell'indennizzo annuo base considerato dal primo giudice.
7. Il Ministero opposto, costituitosi in giudizio, condiviso l'impianto motivazionale del primo giudice sia con riferimento alla durata ragionevole, sia con riferimento alla detrazione del periodo necessario alla vendita dei beni fallimentari, ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto.
8. All'udienza del 5.6.2025, svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata riservata sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
9. L'opposizione è infondata.
10. Come correttamente rilevato dal primo giudice, “nel caso di specie, la procedura è risultata particolarmente complessa in ragione dell'entità del passivo di oltre 4 milioni di euro, oltre che del consistente attivo conseguito, attesi i numerosi beni della massa fallimentare, e del numero particolarmente elevato dei creditori (n. 203).”
La particolarità del caso, contrariamente a quanto ritenuto dall'opponente consente di ritenere ragionevole una durata di anni 7 (sette).
Il principio risulta confermato anche di recente dalla S.C. con gli arresti n. 20340/24 e n. 23908/24.
pag. 2 di 4 Secondo i richiamati arresti, è ben vero che la soglia dei sei anni prevista dall'art 2, co. 2bis della l. 89/2001 deve essere ordinariamente rispettata;
tuttavia anche “secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte EDU si può tenere conto della particolare complessità della procedura concorsuale ai fini di un temperamento di un anno detta soglia (fino a sette anni)” sempre che, come verificatosi nella vicenda in scrutinio, siano state specificamente valutate la sussistenza di particolari circostanze che abbiano reso eccezionalmente complessa la procedura fallimentare presupposta, dal primo giudice individuate nella “entità del passivo di oltre 4 milioni di euro, oltre che del consistente attivo conseguito, attesi i numerosi beni della massa fallimentare, e del numero particolarmente elevato dei creditori (n. 203).”
11. Quanto alla detrazione del periodo necessario alla vendita dei beni fallimentari dalla durata complessiva del procedimento presupposto, in analogia a quanto previsto pe le procedure espropriative, questa corte aderisce al principio della Suprema Corte di cassazione già richiamato nel provvedimento impugnato, secondo cui la durata dell'espropriazione immobiliare non include il tempo necessario a reiterare il tentativo di vendita andato deserto per mancanza di offerenti, trattandosi di un evento di mercato che non rientra nel controllo dell'autorità giudiziaria, di tal che il tempo degli esperimenti di vendita, se correttamente e tempestivamente effettuati, deve essere sottratto dal tempo complessivo della procedura espropriativa sul quale operare il giudizio di ragionevole durata (così Cassazione n. 8540 del 2015).
Nulla osta, invero, all'applicazione di tali principi anche alle procedure concorsuali.
La dilazione dei tempi di liquidazione dei beni del fallito dovuta alle variabili del mercato immobiliare, infatti, non possono essere poste a carico dell'organizzazione giudiziaria. La mancanza di offerenti per le dinamiche del mercato immobiliare non è etiologicamente collegabile (secondo le consuete regole dell'equivalenza causale adeguata) agli eventuali ritardi accumulati dalla procedura anche fallimentare prima della fase di liquidazione, di talché l'indennizzabilità del ritardo pregresso non è ragione per ammettere l'indennizzo di quello successivo a prescindere dalle relative cause.
I ritardi nella vendita non solo collegabili né all'attività del giudice, né a quella delle parti o dei terzi, ma al difetto di interesse di quanti avrebbero potuto acquistare il bene. Il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001 non si fonda sull'automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, a prescindere dalla condotta dell'amministrazione della giustizia, potendo le sanzioni riparatorie essere riconosciute allorquando la durata non ragionevole sia in qualche modo riconducibile al Giudice e sia frutto dell'inosservanza di norme d'azione imposte all'apparato giudiziario statuale dall'art. 6, par. 1 CEDU e dall'art. 111 Cost., comma 2.
La Convenzione e la Costituzione impongono in tempi ragionevoli l'effettività e non il risultato ultimo della tutela, il quale può dipendere da fattori terzi non dominabili dallo Stato stesso.
Mette conto osservare, peraltro, che ai fini della liquidazione degli immobili della società, nel periodo dal 28.9.2012 al 17.7.2015 si sono avuti ben quattro tentativi di vendita e che,
pag. 3 di 4 dopo un'ulteriore asta andata deserta il 18.12.2017, aggiornato il valore di stima dell'intero compendio immobiliare in ragione del periodo di tempo già trascorso, si giungeva alla vendita solo il 12.11.2020.
Tenuto conto della rilevanza del compendio immobiliare (area di complessivi mq 56.215 con presenza di edifici, capannoni, area parcheggio ed ulteriori quattro aree adiacenti di complessivi 23.820 mq con un prezzo base d'asta iniziale di € 1.785.476,60: vedi relazione curatore) e dell'arco temporale in cui si è proceduto alla sua vendita, consegue che, pur non escludendo dalla durata il periodo dal 17.7.2015 al 12.11.2020, non può certo ritenersi che il difetto di interesse di quanti avrebbero potuto acquistare il compendio sin dai primi tentativi possa essere imputato al G.D. ed al sistema giustizia.
Anche sotto tale profilo, pertanto, il decreto impugnato deve essere confermato.
12. Le spese di questa fase seguono la soccombenza e vanno poste a carico del
. Controparte_2
Alla loro liquidazione si procede come da dispositivo ex DM 55/2014 e s.m.i., applicati i parametri previsti per le controversie di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00#, esclusa la fase istruttoria (Cass., ord. n. 7343/2025; cfr. Cass. n. 29077/2024; Cass. n. 10206/2021).
p.q.m.
La corte, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto n. 340/2024 VG;
condanna il al pagamento delle spese Parte_1 della presente fase in favore del resistente, che liquida in complessivi € 962,00 CP_1 oltre accessori di legge e di tariffa ra del 15 % se dovuti.
Così deciso in Lecce in data 11 giugno 2025
Il giudice ausiliario est.re Il presidente dott. Amedeo Citarella dott. Antonio F. Esposito
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