Articolo 52 della Legge 8 marzo 1968, n. 257
Articolo 51Articolo 53
Versione
16 aprile 1968
Art. 52.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966, risultano stabiliti, dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'e-
sercizio 1966 (articolo 48).................. L. 5.049.969
Somme rimaste da riscuotere sui residui de-
gli esercizi precedenti (articolo 50)........ " 3.792.555
Somme riscosse e non versate in tesoreria
(colonna p del riepilogo dell'entrata)....... " 3
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Residui attivi al 31 dicembre 1966... L. 8.842.527

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Entrata in vigore il 16 aprile 1968