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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 10/07/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2861/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO SETTORE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 2.07.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2861/2018 RG.L. TRA
, nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Giuseppe Gallitiello e Angela Romanelli, con i quali elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
Vito Dinoia, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA n. 277, 85100 POTENZA;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. Con ricorso depositato in data 28.12.2018, il ricorrente in epigrafe indicato, dichiarato invalido all'80% già nel 2014, deduceva di aver inoltrato all' in data CP_1
23.05.2018, domanda tesa al riconoscimento del diritto alla pensione di re ilità della defunta madre (nata il [...] e deceduta il 03.01.2018), titolare Persona_1 di pensione n nota del 28.06.2018, l'istituto previdenziale comunicava il rigetto della domanda presentata, non riconoscendo l'istante inabile alla data della morte del familiare. Avverso detto provvedimento di diniego veniva proposto ricorso amministrativo in data 27.08.2018, con esito infruttuoso. L'odierno ricorrente ritenendo di essere affetto da “insufficienza respiratoria cronica, sindrome dell'apnea ostruttiva da sonno, diabete mellito tipo 2, obesità grave, ipertensione arteriosa, etc.” al momento del decesso del genitore, adiva l'intestato Tribunale. In particolare, previo esperimento della CTU medico-legale e ammissione di prova per testi, formulava le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare che il sig. a causa delle infermità da cui Parte_1
è affetto, era inabile alla data di morte della madre (03.01.2018); - per l'effetto, Persona_1 dichiarare il diritto del sig. alla pensione di reversibilità in qualità di figlio inabile della Parte_1 sig.ra (titolare della pensione INPS n. ; - conseguentemente, condannare Persona_1 NumeroDi_1
l' della pensione di reversibilità in f ed al pagamento dei CP_1 Parte_1 ratei maturati e maturandi con la decorrenza e nella misura di legge, oltre interessi e rivalutazione”, con vittoria di spese. 1.1. L' si costituiva in giudizio eccependo l'insussistenza, al momento del CP_1 decesso della us, dei requisiti previsti dalla legge ai fini del riconoscimento della provvidenza richiesta. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso e si opponeva all'ammissione della prova testimoniale richiesta. 1.2. All'udienza del 22.09.2020 il GdL disponeva l'audizione di uno dei testi indicati da parte ricorrente, onerandola, altresì, al deposito della domanda amministrativa o, in alternativa, della certificazione della situazione reddituale di relativa al Persona_1 periodo di riferimento. 1.3. All'udienza del 13.04.2022 veniva escusso il teste . Testimone_1
All'udienza del 10.05.2023 l'avv. Gallitiello rinunciava all'audizione i provvedeva, quindi al conferimento dell'incarico al CTU, dott.ssa la Persona_2 quale provvedeva al deposito della relazione di consulenza in data 31.
1.4. Esaurita l'istruttoria e acquisita la documentazione prodotta, alla udienza del
2.07.2025, previa sostituzione della scrivente sul ruolo assegnato alla dott.ssa Persona_3 assente dal servizio, per la trattazione e la definizione dei procedimenti pendenti, giusta decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, la causa è stata decisa con la presente sentenza, depositata ex art. 127 ter c.p.c. 2. Il ricorso è infondato e dev'essere rigettato. È noto che ai sensi dell'art, 13 RDL 636/1939, modificato dagli artt. 2 l.218/52 e 22 l. 903/65, e della l. 335/1995 la pensione in esame va riconosciuta in caso di morte del pensionato al solo soggetto che versi in particolari condizioni soggettive. Occorre, innanzitutto, che il beneficiario sia:
- vedovo non separato legalmente per propria colpa o vedovo divorziato, se titolare di assegno divorzile;
- orfano minore o studente fino a 26 anni (se iscritto a regolare corso di laurea) o, se in età superiore, inabile al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso;
- genitore di età superiore ai 65 anni che non sia titolare di pensione e risulti a carico del pensionato alla data della morte;
- fratello non coniugato, che non sia titolare di pensione e risulti permanentemente inabile e a carico del dante causa. Quanto, poi, al requisito della c.d. “vivenza a carico”, richiesto per alcuni aventi diritto, la L. 21 luglio 1965, n. 903, art. 22, dispone: “Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro … si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”. Tale requisito è stato interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione nel senso che il contributo economico continuativo, del titolare della pensione, al mantenimento dell'inabile, deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque, prevalente (Cass. nr. 15440 del 2004; Cass. nr. 14346 del 2016) al sostentamento del discendente;
in particolare, secondo Cass. nr. 2630 del 2008, la nozione di vivenza a carico è definita dal D.P.R. 30 giugno 1965, nr. 1124, art. 106 (T.U.), sia pure riferita alla diversa posizione degli ascendenti e dei collaterali, nei seguenti termini: «Agli effetti dell'art. 85, la vivenza a carico è provata quando risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti ed al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto»” (Cass., 23058/2020). Tale requisito della prevalenza, va ulteriormente precisato, al fine di evitare possibili risultati contraddittori, a parità di reddito personale tra
Pag. 2 di 5 inabili, nel senso di riconoscere la pensione di reversibilità a favore degli inabili con maggior benessere a causa della maggiore e perciò prevalente (nel senso tradizionale) contribuzione paterna o materna, e di negarla a quelli con minor contributo e minor reddito complessivo. Ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) richiedono criteri quantitativamente certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili. Tali criteri sono stati forniti dall'istituto previdenziale, che con propria Delib. (31 ottobre 2000, n. 478) ha stabilito di fare riferimento ad indici stabiliti per legge e di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale. Il giudice – come confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 14996/2007 – adotta e fa propria questa determinazione quantitativa del criterio di prevalenza, in quanto ancorata a criteri di legge certi e validi per tutti i figli maggiorenni inabili, provvista di intrinseca razionalità perché fa riferimento ad un dato normativo pertinente allo stato di inabilità del soggetto (v. L. 28 febbraio 1986, n. 41, art. 24, comma 6). Quanto agli altri requisiti per la prestazione in esame, occorre altresì che:
- il dante causa sia titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità o di inabilità ovvero sia assicurato deceduto nel corso del mese della presentazione della domanda di pensione di inabilità e per il quale, al momento del decesso, risultano maturati i requisiti contributivi e sanitari per il diritto alla pensione anche se perfezionati dopo la domanda, ma prima del decesso ed anche se al momento del decesso non era avvenuta la cancellazione dagli elenchi o albi di cui all'art. 2 L. 222/84;
- ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per le prestazioni di invalidità previsti dalla legge 222 e, quindi, l'accredito di 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio, ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia e pari a 15 anni, a prescindere dall'età pensionabile. 2.1. Orbene, va segnalato che è irrilevante che il rigetto della domanda, in fase amministrativa, sia intervenuto per soli motivi sanitari, atteso che la parte ricorrente ha l'onere di allegare e provare tutti i requisiti previsti dalla normativa per il riconoscimento del beneficio in esame. L'onere della prova del suddetto fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità incombe su chi tale diritto ha fatto valere in giudizio, a norma dell'art. 2697 cod. civ., mentre il giudice non può sopperire alle carenze probatorie imputabili alle parti, in quanto il suo potere di ammettere d'ufficio mezzi di prova a norma dell'art. 421 cod. proc. civ. è solo finalizzato ad integrare un quadro probatorio già tempestivamente delineato dalle parti. Non ricorrono, pertanto, i suddetti presupposti allorché la parte sia incorsa in decadenze e non sussista, quindi, alcun elemento, già acquisito al processo, tale da poter offrire lo spunto per l'esercizio dei poteri integrativi (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. 4 maggio 2012, n. 6753; id. 11 marzo 2011, n. 5878; 22 luglio 2009, n. 17102; 10 gennaio 2006, n. 154; si veda anche Cass. Sez. U. 20 aprile 2005, n. 8202). Dunque, anche nello speciale rito del lavoro e in particolare nella materia della previdenza ed assistenza, l'attribuzione del giudice di poteri istruttori d'ufficio, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., comma 2, incontra un duplice limite, poiché, da una parte, deve rispettare il principio della domanda e dell'onere di deduzione in giudizio dei fatti costitutivi, impeditivi o estintivi del diritto controverso e, dall'altra, deve rispettare il divieto di utilizzazione del sapere privato da parte del giudice, sicché – in sostanza – la norma dispensa la parte dall'onere della formale richiesta della prova e dagli oneri relativi alle modalità di formulazione dell'oggetto della prova, ma richiede pur sempre che, dall'esposizione dei fatti compiuta dalle parti o dall'assunzione degli altri mezzi di prova,
Pag. 3 di 5 siano dedotti, sia pure implicitamente, quei fatti e quei mezzi di prova idonei a sorreggere le ragioni della parte e a decidere la controversia, e cioè che sussistano significative “piste probatorie” emergenti dagli atti di causa. Nel caso in esame, lo status di figlio rispetto al dante causa ( , Persona_1 deceduta il 03.01.2018) risulta dimostrato dal certificato di famig l ricorrente al momento del deposito del ricorso, dal quale risulta che lo stesso, al momento del decesso, conviveva con la madre nell'abitazione sita in Sala Consilina, alla C. da San Nicola n.
7. La sussistenza, poi, della vivenza a carico è stata oggetto di contestazione da parte dell' ed ha reso necessaria l'attività istruttoria espletata, dalla quale è emerso che il CP_1 gen grazie al trattamento pensionistico in godimento, provvedeva alle necessità dell'istante, il quale è risultato titolare, nel periodo di riferimento di redditi esigui, non idonei a garantire una esistenza dignitosa. In relazione all'anno 2018, in cui si è rilevato il possesso di un reddito pari ad euro 8.236,00, il difensore di parte ricorrente ha chiarito che tale incremento rispetto alle annualità precedenti (cfr. certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate il 27.11.2019) è stato determinato dalla devoluzione dei beni della de cuius in conseguenza della successione ereditaria. Ad ogni buon conto, anche a prescindere da ogni valutazione sulla sussistenza del requisito della vivenza a carico, non sussiste, comunque, il requisito sanitario. 2.2. Il consulente incaricato, dott.ssa , all'esito dell'esame Persona_2 peritale, con relazione depositata il 31.08. omplesso morboso dell'istante è caratterizzato da: “OSAS in CPAP- OBESITA' GRAVE- DIABETE MELLITO TIPO 2.” In risposta al quesito posto, ha concluso che all'epoca del decesso della madre il ricorrente era primariamente affetto da patologia metabolica e che non si configurava uno stato di totale inabilità lavorativa. Ha evidenziato che la documentazione clinica agli atti è piuttosto scarna e che non si evidenziano particolari patologie cliniche all'epoca del decesso della madre. Pertanto, ha escluso la sussistenza del presupposto per la corresponsione della pensione di reversibilità. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. La parte ricorrente non ha formulato osservazioni al consulente entro i termini disposti dal Giudice in udienza. Le contestazioni mosse dalla parte ricorrente avverso la relazione di consulenza, nelle note di udienza, non risultano determinanti e decisive. Quanto al requisito sanitario, va richiamato l'indirizzo espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità (si veda, Cass. n. 10953/2016 e da ultimo Cass. 17809/2022), secondo cui la L. n. 222 del 1984, art. 8 ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di "inabilità" alla cui stregua si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Tale requisito è più restrittivo di quello richiesto in precedenza dal D.P.R. 26 aprile 1957 n. 818, art. 39 - che considerava inabili le persone che per gravi infermità fisiche o mentali si trovassero nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad "un proficuo lavoro", in quanto la L. n. 222 del 1984, art. 8, attribuisce viceversa rilevanza, ai fini del riconoscimento della prestazione, al criterio oggettivo della "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa" nel senso che questa deve essere determinata esclusivamente dall'infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità ed alle generali attitudini del soggetto (in tal senso, pur dopo qualche oscillazione giurisprudenziale, è ormai attestata la Suprema Corte: si vedano Cass. 8 maggio 2014, n.
Pag. 4 di 5 9946; Cass. 29 aprile 2009, n. 9970; Cass. 26 agosto 2004, n. 16955 nonché, da ultimo, Cass., Sez. lav., Ord. n. 8678/2018; negli stessi termini C. App. Bari 30/01/2023, n. 66). Alla luce dei principi di cui sopra, la valutazione del CTU risulta corretta in quanto si evince che il ricorrente era affetto da un complesso morboso realizzante l'80% sicuramente esistente all'epoca del decesso della madre. La documentazione presente agli atti è datata 2013/2014 e conferma pienamente il giudizio già espresso in precedenza. La domanda, anche sotto questo ulteriore profilo, va rigettata, non risultando provati i fatti costitutivi della pretesa azionata. La mancata ricorrenza delle condizioni di legge, pertanto, comporta il rigetto del ricorso. 3. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326; le spese della consulenza tecnica, esperita nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già provvisoriamente liquidate con separato decreto, CP_ devono essere definitivamente poste a carico dell'
P.Q.M
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente le spese di lite;
3. pione le spese di CTU a carico dell' definitivamente. CP_1
Lagonegro, 9.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
MP
Pag. 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO SETTORE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 2.07.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2861/2018 RG.L. TRA
, nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Giuseppe Gallitiello e Angela Romanelli, con i quali elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
Vito Dinoia, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA n. 277, 85100 POTENZA;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. Con ricorso depositato in data 28.12.2018, il ricorrente in epigrafe indicato, dichiarato invalido all'80% già nel 2014, deduceva di aver inoltrato all' in data CP_1
23.05.2018, domanda tesa al riconoscimento del diritto alla pensione di re ilità della defunta madre (nata il [...] e deceduta il 03.01.2018), titolare Persona_1 di pensione n nota del 28.06.2018, l'istituto previdenziale comunicava il rigetto della domanda presentata, non riconoscendo l'istante inabile alla data della morte del familiare. Avverso detto provvedimento di diniego veniva proposto ricorso amministrativo in data 27.08.2018, con esito infruttuoso. L'odierno ricorrente ritenendo di essere affetto da “insufficienza respiratoria cronica, sindrome dell'apnea ostruttiva da sonno, diabete mellito tipo 2, obesità grave, ipertensione arteriosa, etc.” al momento del decesso del genitore, adiva l'intestato Tribunale. In particolare, previo esperimento della CTU medico-legale e ammissione di prova per testi, formulava le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare che il sig. a causa delle infermità da cui Parte_1
è affetto, era inabile alla data di morte della madre (03.01.2018); - per l'effetto, Persona_1 dichiarare il diritto del sig. alla pensione di reversibilità in qualità di figlio inabile della Parte_1 sig.ra (titolare della pensione INPS n. ; - conseguentemente, condannare Persona_1 NumeroDi_1
l' della pensione di reversibilità in f ed al pagamento dei CP_1 Parte_1 ratei maturati e maturandi con la decorrenza e nella misura di legge, oltre interessi e rivalutazione”, con vittoria di spese. 1.1. L' si costituiva in giudizio eccependo l'insussistenza, al momento del CP_1 decesso della us, dei requisiti previsti dalla legge ai fini del riconoscimento della provvidenza richiesta. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso e si opponeva all'ammissione della prova testimoniale richiesta. 1.2. All'udienza del 22.09.2020 il GdL disponeva l'audizione di uno dei testi indicati da parte ricorrente, onerandola, altresì, al deposito della domanda amministrativa o, in alternativa, della certificazione della situazione reddituale di relativa al Persona_1 periodo di riferimento. 1.3. All'udienza del 13.04.2022 veniva escusso il teste . Testimone_1
All'udienza del 10.05.2023 l'avv. Gallitiello rinunciava all'audizione i provvedeva, quindi al conferimento dell'incarico al CTU, dott.ssa la Persona_2 quale provvedeva al deposito della relazione di consulenza in data 31.
1.4. Esaurita l'istruttoria e acquisita la documentazione prodotta, alla udienza del
2.07.2025, previa sostituzione della scrivente sul ruolo assegnato alla dott.ssa Persona_3 assente dal servizio, per la trattazione e la definizione dei procedimenti pendenti, giusta decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, la causa è stata decisa con la presente sentenza, depositata ex art. 127 ter c.p.c. 2. Il ricorso è infondato e dev'essere rigettato. È noto che ai sensi dell'art, 13 RDL 636/1939, modificato dagli artt. 2 l.218/52 e 22 l. 903/65, e della l. 335/1995 la pensione in esame va riconosciuta in caso di morte del pensionato al solo soggetto che versi in particolari condizioni soggettive. Occorre, innanzitutto, che il beneficiario sia:
- vedovo non separato legalmente per propria colpa o vedovo divorziato, se titolare di assegno divorzile;
- orfano minore o studente fino a 26 anni (se iscritto a regolare corso di laurea) o, se in età superiore, inabile al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso;
- genitore di età superiore ai 65 anni che non sia titolare di pensione e risulti a carico del pensionato alla data della morte;
- fratello non coniugato, che non sia titolare di pensione e risulti permanentemente inabile e a carico del dante causa. Quanto, poi, al requisito della c.d. “vivenza a carico”, richiesto per alcuni aventi diritto, la L. 21 luglio 1965, n. 903, art. 22, dispone: “Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro … si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”. Tale requisito è stato interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione nel senso che il contributo economico continuativo, del titolare della pensione, al mantenimento dell'inabile, deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque, prevalente (Cass. nr. 15440 del 2004; Cass. nr. 14346 del 2016) al sostentamento del discendente;
in particolare, secondo Cass. nr. 2630 del 2008, la nozione di vivenza a carico è definita dal D.P.R. 30 giugno 1965, nr. 1124, art. 106 (T.U.), sia pure riferita alla diversa posizione degli ascendenti e dei collaterali, nei seguenti termini: «Agli effetti dell'art. 85, la vivenza a carico è provata quando risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti ed al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto»” (Cass., 23058/2020). Tale requisito della prevalenza, va ulteriormente precisato, al fine di evitare possibili risultati contraddittori, a parità di reddito personale tra
Pag. 2 di 5 inabili, nel senso di riconoscere la pensione di reversibilità a favore degli inabili con maggior benessere a causa della maggiore e perciò prevalente (nel senso tradizionale) contribuzione paterna o materna, e di negarla a quelli con minor contributo e minor reddito complessivo. Ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) richiedono criteri quantitativamente certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili. Tali criteri sono stati forniti dall'istituto previdenziale, che con propria Delib. (31 ottobre 2000, n. 478) ha stabilito di fare riferimento ad indici stabiliti per legge e di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale. Il giudice – come confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 14996/2007 – adotta e fa propria questa determinazione quantitativa del criterio di prevalenza, in quanto ancorata a criteri di legge certi e validi per tutti i figli maggiorenni inabili, provvista di intrinseca razionalità perché fa riferimento ad un dato normativo pertinente allo stato di inabilità del soggetto (v. L. 28 febbraio 1986, n. 41, art. 24, comma 6). Quanto agli altri requisiti per la prestazione in esame, occorre altresì che:
- il dante causa sia titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità o di inabilità ovvero sia assicurato deceduto nel corso del mese della presentazione della domanda di pensione di inabilità e per il quale, al momento del decesso, risultano maturati i requisiti contributivi e sanitari per il diritto alla pensione anche se perfezionati dopo la domanda, ma prima del decesso ed anche se al momento del decesso non era avvenuta la cancellazione dagli elenchi o albi di cui all'art. 2 L. 222/84;
- ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per le prestazioni di invalidità previsti dalla legge 222 e, quindi, l'accredito di 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio, ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia e pari a 15 anni, a prescindere dall'età pensionabile. 2.1. Orbene, va segnalato che è irrilevante che il rigetto della domanda, in fase amministrativa, sia intervenuto per soli motivi sanitari, atteso che la parte ricorrente ha l'onere di allegare e provare tutti i requisiti previsti dalla normativa per il riconoscimento del beneficio in esame. L'onere della prova del suddetto fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità incombe su chi tale diritto ha fatto valere in giudizio, a norma dell'art. 2697 cod. civ., mentre il giudice non può sopperire alle carenze probatorie imputabili alle parti, in quanto il suo potere di ammettere d'ufficio mezzi di prova a norma dell'art. 421 cod. proc. civ. è solo finalizzato ad integrare un quadro probatorio già tempestivamente delineato dalle parti. Non ricorrono, pertanto, i suddetti presupposti allorché la parte sia incorsa in decadenze e non sussista, quindi, alcun elemento, già acquisito al processo, tale da poter offrire lo spunto per l'esercizio dei poteri integrativi (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. 4 maggio 2012, n. 6753; id. 11 marzo 2011, n. 5878; 22 luglio 2009, n. 17102; 10 gennaio 2006, n. 154; si veda anche Cass. Sez. U. 20 aprile 2005, n. 8202). Dunque, anche nello speciale rito del lavoro e in particolare nella materia della previdenza ed assistenza, l'attribuzione del giudice di poteri istruttori d'ufficio, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., comma 2, incontra un duplice limite, poiché, da una parte, deve rispettare il principio della domanda e dell'onere di deduzione in giudizio dei fatti costitutivi, impeditivi o estintivi del diritto controverso e, dall'altra, deve rispettare il divieto di utilizzazione del sapere privato da parte del giudice, sicché – in sostanza – la norma dispensa la parte dall'onere della formale richiesta della prova e dagli oneri relativi alle modalità di formulazione dell'oggetto della prova, ma richiede pur sempre che, dall'esposizione dei fatti compiuta dalle parti o dall'assunzione degli altri mezzi di prova,
Pag. 3 di 5 siano dedotti, sia pure implicitamente, quei fatti e quei mezzi di prova idonei a sorreggere le ragioni della parte e a decidere la controversia, e cioè che sussistano significative “piste probatorie” emergenti dagli atti di causa. Nel caso in esame, lo status di figlio rispetto al dante causa ( , Persona_1 deceduta il 03.01.2018) risulta dimostrato dal certificato di famig l ricorrente al momento del deposito del ricorso, dal quale risulta che lo stesso, al momento del decesso, conviveva con la madre nell'abitazione sita in Sala Consilina, alla C. da San Nicola n.
7. La sussistenza, poi, della vivenza a carico è stata oggetto di contestazione da parte dell' ed ha reso necessaria l'attività istruttoria espletata, dalla quale è emerso che il CP_1 gen grazie al trattamento pensionistico in godimento, provvedeva alle necessità dell'istante, il quale è risultato titolare, nel periodo di riferimento di redditi esigui, non idonei a garantire una esistenza dignitosa. In relazione all'anno 2018, in cui si è rilevato il possesso di un reddito pari ad euro 8.236,00, il difensore di parte ricorrente ha chiarito che tale incremento rispetto alle annualità precedenti (cfr. certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate il 27.11.2019) è stato determinato dalla devoluzione dei beni della de cuius in conseguenza della successione ereditaria. Ad ogni buon conto, anche a prescindere da ogni valutazione sulla sussistenza del requisito della vivenza a carico, non sussiste, comunque, il requisito sanitario. 2.2. Il consulente incaricato, dott.ssa , all'esito dell'esame Persona_2 peritale, con relazione depositata il 31.08. omplesso morboso dell'istante è caratterizzato da: “OSAS in CPAP- OBESITA' GRAVE- DIABETE MELLITO TIPO 2.” In risposta al quesito posto, ha concluso che all'epoca del decesso della madre il ricorrente era primariamente affetto da patologia metabolica e che non si configurava uno stato di totale inabilità lavorativa. Ha evidenziato che la documentazione clinica agli atti è piuttosto scarna e che non si evidenziano particolari patologie cliniche all'epoca del decesso della madre. Pertanto, ha escluso la sussistenza del presupposto per la corresponsione della pensione di reversibilità. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. La parte ricorrente non ha formulato osservazioni al consulente entro i termini disposti dal Giudice in udienza. Le contestazioni mosse dalla parte ricorrente avverso la relazione di consulenza, nelle note di udienza, non risultano determinanti e decisive. Quanto al requisito sanitario, va richiamato l'indirizzo espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità (si veda, Cass. n. 10953/2016 e da ultimo Cass. 17809/2022), secondo cui la L. n. 222 del 1984, art. 8 ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di "inabilità" alla cui stregua si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Tale requisito è più restrittivo di quello richiesto in precedenza dal D.P.R. 26 aprile 1957 n. 818, art. 39 - che considerava inabili le persone che per gravi infermità fisiche o mentali si trovassero nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad "un proficuo lavoro", in quanto la L. n. 222 del 1984, art. 8, attribuisce viceversa rilevanza, ai fini del riconoscimento della prestazione, al criterio oggettivo della "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa" nel senso che questa deve essere determinata esclusivamente dall'infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità ed alle generali attitudini del soggetto (in tal senso, pur dopo qualche oscillazione giurisprudenziale, è ormai attestata la Suprema Corte: si vedano Cass. 8 maggio 2014, n.
Pag. 4 di 5 9946; Cass. 29 aprile 2009, n. 9970; Cass. 26 agosto 2004, n. 16955 nonché, da ultimo, Cass., Sez. lav., Ord. n. 8678/2018; negli stessi termini C. App. Bari 30/01/2023, n. 66). Alla luce dei principi di cui sopra, la valutazione del CTU risulta corretta in quanto si evince che il ricorrente era affetto da un complesso morboso realizzante l'80% sicuramente esistente all'epoca del decesso della madre. La documentazione presente agli atti è datata 2013/2014 e conferma pienamente il giudizio già espresso in precedenza. La domanda, anche sotto questo ulteriore profilo, va rigettata, non risultando provati i fatti costitutivi della pretesa azionata. La mancata ricorrenza delle condizioni di legge, pertanto, comporta il rigetto del ricorso. 3. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326; le spese della consulenza tecnica, esperita nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già provvisoriamente liquidate con separato decreto, CP_ devono essere definitivamente poste a carico dell'
P.Q.M
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente le spese di lite;
3. pione le spese di CTU a carico dell' definitivamente. CP_1
Lagonegro, 9.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
MP
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