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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/06/2024, n. 6834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6834 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 33946 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'udienza del giorno 11.6.2024 e vertente
TRA in persona del legale rapp. pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Ostia Lido, Viale Paolo Orlando n. 58 presso lo studio degli avv.ti Libero Petrucci e Marco Petrucci che lo rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Paola Tortato
RESISTENTE E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Benevento al Viale Antonio Mellusi, 93, presso l'Avv. Ernesto Canelli che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.10.2023 la società ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro chiedendo l'annullamento del preavviso di iscrizione ipotecaria ( ) notificato il 21.9.23 e relativo – PartitaIVA_1 tra l'altro - a quattro avvisi di addebito per crediti contributivi e la CP_1 declaratoria della non debenza delle somme relative, ovvero la riduzione dell'importo dovuto per quanto di ragione e giustizia. Deduceva la mancata notifica degli avvisi di addebito in questione e quindi la prescrizione quinquennale del credito contributivo;
che in ogni caso anche volendo ritenere che i detti avvisi fossero stati notificati tra il 13 gennaio e il 13 novembre 2015, come dedotto dall' sarebbe comunque di nuovo maturata la CP_1 prescrizione quinquennale, anche tenuto conto del periodo di sospensione legale per la normativa emergenziale da Covid-19. Si costituivano in giudizio tempestivamente l' e Controparte_2 tardivamente l' contestando il difetto di legittimazione passiva, CP_1
l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Istruita solo documentalmente la causa era decisa all'udienza dell'11.6.2024 con la pubblica lettura della sentenza.
L'opposizione non può essere accolta per i motivi di seguito illustrati. Il preavviso di iscrizione ipotecaria oggetto della presente impugnazione (09776202300002465000) riguarda, tra l'altro, i seguenti avvisi: 1) Avviso di addebito n. 39720140021462264000, relativo a contributi Modello DM 10, somme aggiuntive e spese di notifica per l'anno 2013, ruolo emesso dall' sede di Roma Ostia Lido, per la complessiva somma di euro CP_1
178.635,88;
2) Avviso di addebito n. 39720150001787285000, relativo a , CP_3 somme aggiuntive e spese di notifica per l'anno 2014, ruolo emesso dall' CP_1 sede di Ostia Lido Roma, per la complessiva somma di euro 123.877,28;
3) Avviso di addebito n. 39720150002759240000, relativo a , CP_3 somme aggiuntive e spese di notifica per l'anno 2015, ruolo emesso dall' CP_1 sede di Ostia Lido Roma, per la complessiva somma di euro 12.468,92;
4) Avviso di addebito n. 397201500169720640000, relativo a 10, somme CP_3 aggiuntive e spese di notificazione per l'anno 2015, ruolo emesso dall' CP_1 sede di ostia Lido Roma, per complessivi euro 25.943,29. Premettendo che il preavviso di iscrizione ipotecaria è atto autonomamente impugnabile, sostiene il ricorrente che esso sarebbe invalido perché i quattro avvisi di addebito in esso richiamati non gli sono mai stati notificati con conseguente estinzione dei crediti contributivi per prescrizione quinquennale. La contestazione è infondata in punto di fatto: l' costituendosi in giudizio, sia CP_1 pure tardivamente, ha depositato documentazione attestante la ritualità della notifica dei suddetti avvisi (docc.
1-4bis, da cui emerge che il primo avviso è stato notificato in data 13/01/2015; il secondo il 10/07/2015; il terzo il 05/08/2015; il quarto il 13/11/2015), produzione documentale che è stata acquisita d'ufficio ai sensi dell'art. 421 c.c. in applicazione del principio per cui il processo del lavoro tende dell'accertamento della verità materiale dei fatti e tenendo conto che i documenti in parola sono indispensabili ai fini della decisione (cfr. Cass. 19228/2018; Corte di Appello Roma sent. 2853/22; Corte Appello Roma sent. 4665/2023).
2 Il ricorrente ha, altresì dedotto che in ogni caso la prescrizione dei crediti contributivi sarebbe maturata dopo la notifica degli avvisi non essendo stato compiuto alcun atto interruttivo. Anche tale contestazione è infondata: l' Controparte_4 costituendosi in giudizio, ha depositato la prova di plurimi atti interruttivi del corso della prescrizione, con specifico riferimento ai 4 avvisi di addebito oggetto del contendere. Segnatamente i 4 avvisi in oggetto sono contenuti nell'intimazione di pagamento n. 09720189022727605000 notificata dal concessionario a mezzo pec alla società ricorrente in data 10.4.2028 (docc. 6, 7 fasc. ; nell'intimazione di pagamento CP_5
n. 09720229003986918000, notificata a mezzo pac il 2.3.2022 (docc. 8, 9); nell'intimazione di pagamento n. 09720239046828660000 notificata a mezzo pec il 23.6.2023 (docc. 10,11). Queste intimazioni di pagamento hanno avuto efficacia interruttiva del corso della prescrizione e dunque i crediti contributivi non sono affatto prescritti. La domanda va quindi rigettata nel merito e non dichiarata inammissibile: si rammenta sul punto che la doglianza con la quale si sostenga la prescrizione del credito sopravvenuta alla formazione e alla notificazione del titolo esecutivo è proponibile in ogni tempo essendo riconducibile all'alveo dell'art. 615 c.p.c.. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al d.m. 55/14 e ss. mm., del fatto che vi è stata istruttoria documentale e che quindi va riconosciuto il compenso per ciascuna delle quattro fasi, tenuto conto dello scaglione di valore della controversia previsto per le cause previdenziali.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti che liquida per ciascuna in euro 4.050,00 oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge.
Roma 11.6.2024 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
3
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 33946 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'udienza del giorno 11.6.2024 e vertente
TRA in persona del legale rapp. pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Ostia Lido, Viale Paolo Orlando n. 58 presso lo studio degli avv.ti Libero Petrucci e Marco Petrucci che lo rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Paola Tortato
RESISTENTE E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Benevento al Viale Antonio Mellusi, 93, presso l'Avv. Ernesto Canelli che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.10.2023 la società ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro chiedendo l'annullamento del preavviso di iscrizione ipotecaria ( ) notificato il 21.9.23 e relativo – PartitaIVA_1 tra l'altro - a quattro avvisi di addebito per crediti contributivi e la CP_1 declaratoria della non debenza delle somme relative, ovvero la riduzione dell'importo dovuto per quanto di ragione e giustizia. Deduceva la mancata notifica degli avvisi di addebito in questione e quindi la prescrizione quinquennale del credito contributivo;
che in ogni caso anche volendo ritenere che i detti avvisi fossero stati notificati tra il 13 gennaio e il 13 novembre 2015, come dedotto dall' sarebbe comunque di nuovo maturata la CP_1 prescrizione quinquennale, anche tenuto conto del periodo di sospensione legale per la normativa emergenziale da Covid-19. Si costituivano in giudizio tempestivamente l' e Controparte_2 tardivamente l' contestando il difetto di legittimazione passiva, CP_1
l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Istruita solo documentalmente la causa era decisa all'udienza dell'11.6.2024 con la pubblica lettura della sentenza.
L'opposizione non può essere accolta per i motivi di seguito illustrati. Il preavviso di iscrizione ipotecaria oggetto della presente impugnazione (09776202300002465000) riguarda, tra l'altro, i seguenti avvisi: 1) Avviso di addebito n. 39720140021462264000, relativo a contributi Modello DM 10, somme aggiuntive e spese di notifica per l'anno 2013, ruolo emesso dall' sede di Roma Ostia Lido, per la complessiva somma di euro CP_1
178.635,88;
2) Avviso di addebito n. 39720150001787285000, relativo a , CP_3 somme aggiuntive e spese di notifica per l'anno 2014, ruolo emesso dall' CP_1 sede di Ostia Lido Roma, per la complessiva somma di euro 123.877,28;
3) Avviso di addebito n. 39720150002759240000, relativo a , CP_3 somme aggiuntive e spese di notifica per l'anno 2015, ruolo emesso dall' CP_1 sede di Ostia Lido Roma, per la complessiva somma di euro 12.468,92;
4) Avviso di addebito n. 397201500169720640000, relativo a 10, somme CP_3 aggiuntive e spese di notificazione per l'anno 2015, ruolo emesso dall' CP_1 sede di ostia Lido Roma, per complessivi euro 25.943,29. Premettendo che il preavviso di iscrizione ipotecaria è atto autonomamente impugnabile, sostiene il ricorrente che esso sarebbe invalido perché i quattro avvisi di addebito in esso richiamati non gli sono mai stati notificati con conseguente estinzione dei crediti contributivi per prescrizione quinquennale. La contestazione è infondata in punto di fatto: l' costituendosi in giudizio, sia CP_1 pure tardivamente, ha depositato documentazione attestante la ritualità della notifica dei suddetti avvisi (docc.
1-4bis, da cui emerge che il primo avviso è stato notificato in data 13/01/2015; il secondo il 10/07/2015; il terzo il 05/08/2015; il quarto il 13/11/2015), produzione documentale che è stata acquisita d'ufficio ai sensi dell'art. 421 c.c. in applicazione del principio per cui il processo del lavoro tende dell'accertamento della verità materiale dei fatti e tenendo conto che i documenti in parola sono indispensabili ai fini della decisione (cfr. Cass. 19228/2018; Corte di Appello Roma sent. 2853/22; Corte Appello Roma sent. 4665/2023).
2 Il ricorrente ha, altresì dedotto che in ogni caso la prescrizione dei crediti contributivi sarebbe maturata dopo la notifica degli avvisi non essendo stato compiuto alcun atto interruttivo. Anche tale contestazione è infondata: l' Controparte_4 costituendosi in giudizio, ha depositato la prova di plurimi atti interruttivi del corso della prescrizione, con specifico riferimento ai 4 avvisi di addebito oggetto del contendere. Segnatamente i 4 avvisi in oggetto sono contenuti nell'intimazione di pagamento n. 09720189022727605000 notificata dal concessionario a mezzo pec alla società ricorrente in data 10.4.2028 (docc. 6, 7 fasc. ; nell'intimazione di pagamento CP_5
n. 09720229003986918000, notificata a mezzo pac il 2.3.2022 (docc. 8, 9); nell'intimazione di pagamento n. 09720239046828660000 notificata a mezzo pec il 23.6.2023 (docc. 10,11). Queste intimazioni di pagamento hanno avuto efficacia interruttiva del corso della prescrizione e dunque i crediti contributivi non sono affatto prescritti. La domanda va quindi rigettata nel merito e non dichiarata inammissibile: si rammenta sul punto che la doglianza con la quale si sostenga la prescrizione del credito sopravvenuta alla formazione e alla notificazione del titolo esecutivo è proponibile in ogni tempo essendo riconducibile all'alveo dell'art. 615 c.p.c.. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al d.m. 55/14 e ss. mm., del fatto che vi è stata istruttoria documentale e che quindi va riconosciuto il compenso per ciascuna delle quattro fasi, tenuto conto dello scaglione di valore della controversia previsto per le cause previdenziali.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti che liquida per ciascuna in euro 4.050,00 oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge.
Roma 11.6.2024 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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