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Decreto 18 aprile 2025
Decreto 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, decreto 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
873/2024 R.G.
TRIBUNALE di PATTI
Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai magistrati:
dott.ssa Serena Andaloro Presidente,
dott.ssa Michela La Porta Giudice relatore,
dott. Gianluca Peluso Giudice,
letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11 Febbraio 2025,
nel procedimento di opposizione allo stato passivo ex artt. 206 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza,
promosso da:
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
col patrocinio dell'Avv. Maria Sinagra;
- parte opponente -
nei confronti di:
c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Curatore Avv. , CP_2
contumace;
- parte opposta -
ha pronunciato il seguente
Pag. 1 a 6 DECRETO
Con ricorso depositato in data 02.08.24 ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo emesso in data
17.07.24, comunicato in data 22.07.24, con cui il G.D., aderendo alla proposta del
Curatore, ha accolto la domanda di ammissione al passivo della Liquidazione Giudiziale
n. 5/24 - - limitatamente alla somma di 4.869,91 Controparte_1
euro al privilegio e 569,05 euro al chirografo (portata dal D.I. n. 80/22 emesso in data
09.06.2022 dal Tribunale di Patti, dichiarato definitivamente esecutivo in data
23.05.23), escludendo la somma di 1.015,42 euro (portata dal D.I. n. 184/21 emesso in data 23.09.201 dal Tribunale di Patti, siccome dichiarato definitivamente esecutivo successivamente all'apertura della liquidazione giudiziale, cui è stato detratto l'acconto ricevuto in data 07.02.22 di 421,27 euro).
Segnatamente, questo è lo stralcio dello stato passivo della Liquidazione Giudiziale n.
5/24 afferente alla domanda presentata da Parte_1
“Il sig. chiede di essere ammesso al passivo e al privilegio della Parte_1
Liquidazione Giudiziale 5.2024 della per la somma Controparte_1 complessiva di €. 6.454,38 portata dal D.I. n.184/2021 e dal D.I. n. 80/2022 emessi dal
Giudice del Lavoro di Patti di cui €. per spese e competenze di cui al procedimento monitorio.
Dalla documentazione prodotta risulta che solo il D.I.80.2022 è stato dichiarato definitivamente esecutivo con provvedimento del 23.05.2023.
Il curatore propone l'ammissione al passivo della L.G.
5-2024 del sig.
[...]
per la somma di €. 4.869,91 al privilegio e di €. 569,05 al chirografo Parte_1
non potendo le spese legali seguire il privilegio del credito del lavoratore.
Il Curatore chiede il rigetto dell'istanza per la somma di €.1323.34 perché non risulta dalla documentazione che il D.I. 184.2021 sia stato dichiarato definitivamente esecutivo con provvedimento del Giudice del Lavoro emesso in data precedente alla dichiarazione di apertura della Liquidazione Giudiziale avvenuta in data 30.04.2024.
Pag. 2 a 6 Cass. 27/01/2014 n.1650 e Cass. 31/01/2014 n.2112.
Si rinvia l'esame della domanda alla data del 17/07/2024 alle ore 12:35.
Oggi 17 luglio 2024 davanti al G.D dr. ssa Concetta ALACQUA sono comparsi tramite
l'applicativo teams: Il Curatore avv. A. BRUNO nonché l'avv. Ottavio Giuseppe per delega dell'avv. Sinagra.
Il Curatore insiste nelle conclusioni di cui al progetto di stato passivo, come da ultimo integrato;
esplicita che l'integrazione documentale prodotta non consente di provare la data certa del credito anteriore al fallimento, atteso che le mail sono stata scambiate con un indirizzo formalmente non riferibile alla fallita;
che in relazione alla posizione della invece nessuna integrazione è stata effettuata. Parte_2
L'avv. Ottavio insiste nell'ammissione.
IL G.D.
Esclude le domande nei limiti delle conclusioni finali del Curatore, le cui motivazioni si recepiscono integralmente e costituiscono parte integrante del presente decreto;
dichiara esecutivo lo stato passivo come formato e dispone che il Curatore entro 15 gg. provveda agli adempimenti di cui all'art. 205 del Nuovo Codice della Crisi, depositando le correlate prove nel fascicolo telematico del fallimento.
IL G.D.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 4.869,91
• Chirografari 569,05
• Escluso 1.015,42
Cronologico n. 00010”.
Avverso il superiore provvedimento ha proposto opposizione Parte_1 chiedendo l'ammissione al passivo della somma portata dal D.I. n. 184/21, cui va detratto l'acconto versato, e quindi della somma di 1.015,42 euro, di cui 746,32 euro al
Pag. 3 a 6 privilegio e 328,30 euro al chirografo, evidenziando che il D.I. non è stato opposto ed è stato dichiarato definitivamente esecutivo con provvedimento del 03.07.24.
L'opponente ha prodotto a sostegno della propria domanda anche la documentazione prodotta in sede monitoria.
La Curatela, seppur regolarmente citata, è rimasta contumace.
Indi, all'udienza dell'11.02.2025, la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
*****
L'opposizione è parzialmente fondata.
Costituisce ius receptum il principio secondo cui è inopponibile alla procedura fallimentare il decreto ingiuntivo non opposto, ma privo della dichiarazione di esecutività di cui all'art. 647 CPC.
Di recente la Suprema Corte ha inoltre precisato che “il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'art. 647
c.p.c.. Tale funzione si differenzia da quella affidata al cancelliere dall'art. 124 o dall'art. 153 disp. att. c.p.c. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all'interno del processo d'ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo, non munito, prima della dichiarazione di fallimento, di esecutorietà, non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell'ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c., venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell'art. 52 L. Fall.” (v. Cassazione civile sez. I - 03/08/2022, n. 24158).
Ne consegue che è inopponibile alla massa il D.I. n. 184/21 emesso in data 23.09.21 dal
Tribunale di Patti, con cui è stato ingiunto a il Controparte_1
pagamento in favore di della somma di Parte_1
1.167,59 euro a titolo di TFR, e di 225,00 euro oltre accessori a titolo di spese legali del
Pag. 4 a 6 procedimento monitorio, essendo il superiore D.I. stato dichiarato definitivamente esecutivo con provvedimento del 03.07.202, successivamente all'apertura della liquidazione giudiziale, avvenuta in data 30.04.2024.
Tuttavia, avendo l'opponente dimostrato mediante ulteriore documentazione, e segnatamente con la Certificazione Unica 2021 relativa all'anno 2020, di aver maturato nei confronti di dal 07.05.19 (data assunzione) sino Controparte_1
al 15.12.20 (data di fine rapporto) un credito di 1.167,59 euro a titolo di TFR, cui va detratto l'acconto di 421,27 euro ricevuto in data 07.02.22; va, limitatamente a detto credito, accolta l'opposizione e ammesso al passivo della Liquidazione Parte_1
Giudiziale n. 5/2024 per la somma di (1.167,59 - 421,27 =) 746,32 euro con il privilegio ex art. 2751 bis CC.
*****
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM55/2014, per scaglione di valore (fino a 1.100 euro), in considerazione del rito, della mancanza di attività istruttoria e della condotta delle parti
(essendo la Curatela rimasta contumace).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento indicato in epigrafe:
- ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto ammette
[...]
al passivo della Liquidazione Giudiziale n. 5/24 di Parte_1
anche per l'ulteriore credito di 746,32 euro Controparte_1
in via privilegiata;
- CONDANNA la Curatela alla refusione delle spese processuali, che si liquidano in euro 332,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al
15%, IVA e CPA ove dovuti come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Sezione Civile svoltasi telematicamente il
17 Aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Pag. 5 a 6 Michela La Porta
Serena Andaloro
Pag. 6 a 6
TRIBUNALE di PATTI
Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai magistrati:
dott.ssa Serena Andaloro Presidente,
dott.ssa Michela La Porta Giudice relatore,
dott. Gianluca Peluso Giudice,
letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11 Febbraio 2025,
nel procedimento di opposizione allo stato passivo ex artt. 206 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza,
promosso da:
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
col patrocinio dell'Avv. Maria Sinagra;
- parte opponente -
nei confronti di:
c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Curatore Avv. , CP_2
contumace;
- parte opposta -
ha pronunciato il seguente
Pag. 1 a 6 DECRETO
Con ricorso depositato in data 02.08.24 ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo emesso in data
17.07.24, comunicato in data 22.07.24, con cui il G.D., aderendo alla proposta del
Curatore, ha accolto la domanda di ammissione al passivo della Liquidazione Giudiziale
n. 5/24 - - limitatamente alla somma di 4.869,91 Controparte_1
euro al privilegio e 569,05 euro al chirografo (portata dal D.I. n. 80/22 emesso in data
09.06.2022 dal Tribunale di Patti, dichiarato definitivamente esecutivo in data
23.05.23), escludendo la somma di 1.015,42 euro (portata dal D.I. n. 184/21 emesso in data 23.09.201 dal Tribunale di Patti, siccome dichiarato definitivamente esecutivo successivamente all'apertura della liquidazione giudiziale, cui è stato detratto l'acconto ricevuto in data 07.02.22 di 421,27 euro).
Segnatamente, questo è lo stralcio dello stato passivo della Liquidazione Giudiziale n.
5/24 afferente alla domanda presentata da Parte_1
“Il sig. chiede di essere ammesso al passivo e al privilegio della Parte_1
Liquidazione Giudiziale 5.2024 della per la somma Controparte_1 complessiva di €. 6.454,38 portata dal D.I. n.184/2021 e dal D.I. n. 80/2022 emessi dal
Giudice del Lavoro di Patti di cui €. per spese e competenze di cui al procedimento monitorio.
Dalla documentazione prodotta risulta che solo il D.I.80.2022 è stato dichiarato definitivamente esecutivo con provvedimento del 23.05.2023.
Il curatore propone l'ammissione al passivo della L.G.
5-2024 del sig.
[...]
per la somma di €. 4.869,91 al privilegio e di €. 569,05 al chirografo Parte_1
non potendo le spese legali seguire il privilegio del credito del lavoratore.
Il Curatore chiede il rigetto dell'istanza per la somma di €.1323.34 perché non risulta dalla documentazione che il D.I. 184.2021 sia stato dichiarato definitivamente esecutivo con provvedimento del Giudice del Lavoro emesso in data precedente alla dichiarazione di apertura della Liquidazione Giudiziale avvenuta in data 30.04.2024.
Pag. 2 a 6 Cass. 27/01/2014 n.1650 e Cass. 31/01/2014 n.2112.
Si rinvia l'esame della domanda alla data del 17/07/2024 alle ore 12:35.
Oggi 17 luglio 2024 davanti al G.D dr. ssa Concetta ALACQUA sono comparsi tramite
l'applicativo teams: Il Curatore avv. A. BRUNO nonché l'avv. Ottavio Giuseppe per delega dell'avv. Sinagra.
Il Curatore insiste nelle conclusioni di cui al progetto di stato passivo, come da ultimo integrato;
esplicita che l'integrazione documentale prodotta non consente di provare la data certa del credito anteriore al fallimento, atteso che le mail sono stata scambiate con un indirizzo formalmente non riferibile alla fallita;
che in relazione alla posizione della invece nessuna integrazione è stata effettuata. Parte_2
L'avv. Ottavio insiste nell'ammissione.
IL G.D.
Esclude le domande nei limiti delle conclusioni finali del Curatore, le cui motivazioni si recepiscono integralmente e costituiscono parte integrante del presente decreto;
dichiara esecutivo lo stato passivo come formato e dispone che il Curatore entro 15 gg. provveda agli adempimenti di cui all'art. 205 del Nuovo Codice della Crisi, depositando le correlate prove nel fascicolo telematico del fallimento.
IL G.D.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 4.869,91
• Chirografari 569,05
• Escluso 1.015,42
Cronologico n. 00010”.
Avverso il superiore provvedimento ha proposto opposizione Parte_1 chiedendo l'ammissione al passivo della somma portata dal D.I. n. 184/21, cui va detratto l'acconto versato, e quindi della somma di 1.015,42 euro, di cui 746,32 euro al
Pag. 3 a 6 privilegio e 328,30 euro al chirografo, evidenziando che il D.I. non è stato opposto ed è stato dichiarato definitivamente esecutivo con provvedimento del 03.07.24.
L'opponente ha prodotto a sostegno della propria domanda anche la documentazione prodotta in sede monitoria.
La Curatela, seppur regolarmente citata, è rimasta contumace.
Indi, all'udienza dell'11.02.2025, la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
*****
L'opposizione è parzialmente fondata.
Costituisce ius receptum il principio secondo cui è inopponibile alla procedura fallimentare il decreto ingiuntivo non opposto, ma privo della dichiarazione di esecutività di cui all'art. 647 CPC.
Di recente la Suprema Corte ha inoltre precisato che “il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'art. 647
c.p.c.. Tale funzione si differenzia da quella affidata al cancelliere dall'art. 124 o dall'art. 153 disp. att. c.p.c. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all'interno del processo d'ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo, non munito, prima della dichiarazione di fallimento, di esecutorietà, non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell'ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c., venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell'art. 52 L. Fall.” (v. Cassazione civile sez. I - 03/08/2022, n. 24158).
Ne consegue che è inopponibile alla massa il D.I. n. 184/21 emesso in data 23.09.21 dal
Tribunale di Patti, con cui è stato ingiunto a il Controparte_1
pagamento in favore di della somma di Parte_1
1.167,59 euro a titolo di TFR, e di 225,00 euro oltre accessori a titolo di spese legali del
Pag. 4 a 6 procedimento monitorio, essendo il superiore D.I. stato dichiarato definitivamente esecutivo con provvedimento del 03.07.202, successivamente all'apertura della liquidazione giudiziale, avvenuta in data 30.04.2024.
Tuttavia, avendo l'opponente dimostrato mediante ulteriore documentazione, e segnatamente con la Certificazione Unica 2021 relativa all'anno 2020, di aver maturato nei confronti di dal 07.05.19 (data assunzione) sino Controparte_1
al 15.12.20 (data di fine rapporto) un credito di 1.167,59 euro a titolo di TFR, cui va detratto l'acconto di 421,27 euro ricevuto in data 07.02.22; va, limitatamente a detto credito, accolta l'opposizione e ammesso al passivo della Liquidazione Parte_1
Giudiziale n. 5/2024 per la somma di (1.167,59 - 421,27 =) 746,32 euro con il privilegio ex art. 2751 bis CC.
*****
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM55/2014, per scaglione di valore (fino a 1.100 euro), in considerazione del rito, della mancanza di attività istruttoria e della condotta delle parti
(essendo la Curatela rimasta contumace).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento indicato in epigrafe:
- ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto ammette
[...]
al passivo della Liquidazione Giudiziale n. 5/24 di Parte_1
anche per l'ulteriore credito di 746,32 euro Controparte_1
in via privilegiata;
- CONDANNA la Curatela alla refusione delle spese processuali, che si liquidano in euro 332,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al
15%, IVA e CPA ove dovuti come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Sezione Civile svoltasi telematicamente il
17 Aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Pag. 5 a 6 Michela La Porta
Serena Andaloro
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