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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/06/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 739/2022 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 6 maggio 2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 739/2022 R.G. avente ad oggetto Ricorso in opposizione e vertente
T R A
(C.F. ), nato il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...] ed ivi elettivamente domiciliato alla Via A. Manzoni, n. 44 presso il suo studio, il quale si rappresenta e difende da sé art. 86 c.p.c., congiuntamente e disgiuntamente all'Avvocato Nicolino Sesto, come da procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, con sede in Roma alla Controparte_1
Via E. Q. Visconti, n. 8 in persona del Presidente Avvocato rappresentata e difesa CP_2 dall'Avvocato Maria Limardo ed elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla Via Sele, n. 33 presso lo studio dell'Avv. Bernardo Marasco, come da mandato in calce
OPPOSTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 1.07.2022, proponeva opposizione avverso la Parte_1 comunicazione con cui respingeva il reclamo Controparte_1 amministrativo recante codice 2022/327 (mecc. 75494490) presentato dal ricorrente avverso la richiesta di regolarizzazione della situazione contributiva del professionista in relazione agli anni
2015-2018 (protocollo 2022/24920) con la quale, si chiedeva al ricorrente, il pagamento della somma di € 3.320,10. Il ricorrente rilevava la violazione e falsa applicazione dell'art. 21, comma 8 e 9 della Legge n.
247/2012 e dell'art. 1 del Regolamento di attuazione eccependo che la comunicazione dell'avvenuta iscrizione obbligatoria alla non fosse mai pervenuta all'indirizzo dell'interessato ma CP_1 solo all'indirizzo del suo commercialista; rilevava, inoltre, la mancata prova della notifica degli atti prodromici, l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva relativamente agli anni 2015-2016 nonché la violazione del divieto del ne bis in idem per gli anni 2014-2015.
Concludeva chiedendo volersi accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in capo alla convenuta, con accoglimento dell'opposizione e vittoria di spese di lite.
2. Con atto del 13.01.2023 , si costituiva la Controparte_1 eccependo, in via preliminare, la validità delle notifiche effettuate a mezzo PEC soprattutto alla luce del raggiungimento del risultato in ordine all'effettiva conoscenza dell'atto e, nel merito,
l'infondatezza della pretesa intervenuta prescrizione dei crediti. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
3. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.05.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Bisogna preliminarmente analizzare la disciplina di cui alla Legge n. 247/2012, con particolare attenzione alla natura della comunicazione prevista dall'art. 1, comma 3 del Regolamento di attuazione di cui all'art. 21, commi e 8 e 9 della Legge stessa.
Per quanto qui rileva, la nuova disciplina dell'ordinamento della Controparte_3 prevede l'obbligatoria e automatica iscrizione alla Controparte_1 per tutti gli iscritti all'albo (cfr. art. 21, comma 8 della Legge n. 247/2012).
In attuazione della suddetta normativa (cfr. art. 21, comma 9, legge cit.) la si è CP_1
dotata di un proprio Regolamento di attuazione (approvato con nota ministeriale del 7 agosto 2014 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 20.08.2014) prevedendo all'art. 1 che “a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, o dalla data di iscrizione all'Albo, se successiva,
l'iscrizione alla è obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti agli Albi professionali forensi”, e CP_1 che la suddetta “iscrizione viene deliberata d'ufficio dalla Giunta Esecutiva della , con la CP_1 decorrenza di cui al comma 1, non appena sia pervenuta comunicazione dell'iscrizione in un Albo forense” e inoltre che “dell'avvenuta iscrizione alla deve essere data immediata CP_1 comunicazione al professionista”.
Dirimente appare, pertanto, ai fini della decisione della presente controversia, la valutazione circa la regolarità o meno della notifica da parte della all'odierno ricorrente della CP_1 comunicazione dell'avvenuta iscrizione d'ufficio alla medesima. CP_1 Orbene, a fronte dell'eccezione relativa alla mancata comunicazione avanzata da parte dell'avvocato ricorrente, la Cassa rilevava che nei Modelli 5 relativi agli anni 2012, 2017, 2018 e
2019 (v. allegati da n. 4 a n. 7), comprendenti dunque anche gli anni oggetto del presente giudizio, il
Professionista ha indicato quale proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) proprio l'indirizzo Email_1
Successivamente e con riferimento al solo Modello 5 inviato nell'anno 2020 (v. allegato n. 8) il ricorrente ha cambiato il suo indirizzo, indicando il seguente :
. Email_2
Sul punto, se è vero che in base a quanto previsto dall'art. 70 del Codice Deontologico Forense
“l'avvocato deve dare comunicazione scritta e immediata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza,
e a quello eventualmente competente per territorio, della costituzione di associazioni o società professionali, dell'apertura di studi principali, secondari e di recapiti professionali e dei successivi eventi modificativi”, dall'analisi documentale emerge chiaramente che nelle comunicazioni riferibili all'Avvocato e negli ulteriori atti il riferimento è sempre, almeno fino all'anno 2020, Pt_1 all'indirizzo PEC Email_3
Ne consegue che la comunicazione e l'intera procedura di iscrizione d'ufficio ex Legge n.
247/2012 dell' Avvocato da parte della deve considerarsi pienamente valida Pt_1 CP_1
con conseguente rigetto delle relative eccezioni.
5. Con riferimento, infine, all'eccepita prescrizione dei crediti relativi alle annualità 2015 e 2016, si precisa che l'art. 66 della Legge n. 247/2012, stabilendo che “la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ” ha Controparte_1
reintrodotto il termine di prescrizione decennale per i contributi e ogni relativo accessorio dovuti dagli iscritti alla e che la suddetta normativa “va applicata unicamente per il futuro” CP_1
quindi per i crediti successivi alla data del 02.02.2013 (di entrata in vigore della sopracitata Legge)
“nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente” (Cass. n. 6729/2013)
Da ciò ne consegue che ai crediti in oggetto, riferiti alle annualità 2015 e 2016, si applica il termine decennale nonché la legislazione di emergenza di cui al D.L. n. 18/2020 tale per cui l'eccezione di prescrizione avanzata da parte ricorrente risulta infondata.
6. Infine, con riferimento all'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem formulata dalla parte ricorrente, la ha correttamente evidenziato come i giudizi menzionati da Controparte_1
controparte erano afferenti a contributi degli anni 2014 e 2015.
Ed infatti, per come emerge dalla documentazione depositata dalla convenuta (v. doc. 11), nei relativi ruoli risultano essere stati iscritti i contributi minimi degli anni 2014 e 2015. Con la nota oggi reclamata (Rif: 75494490/ CONT - 4 ) sono stati, invece, richiesti i contributi minimi degli anni 2016, 2017 e 2018.
Ed infatti, nella stessa si legge: “Le comunico che questo ufficio ha eseguito una verifica sulla regolarità dei versamenti contributivi dovuti in autoliquidazione per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018
(modd. 5/2016, 5/2017, 5/2018 e 5/2019) nonché sulla regolarità dei versamenti connessi al pagamento dei contributi minimi relativi agli anni 2016, 2017 e 2018. Per quanto La riguarda, La informo che l'ufficio, sulla base dei dati acquisiti dalla , ha rilevato delle irregolarità in CP_1
riferimento agli anni indicati in oggetto, che hanno determinato l'avvio del presente accertamento, per un Suo debito complessivo di € 3.320,10, come da prospetti allegati”
Nella tabella allegata alla predetta nota (v. in all. n. 10 della comparsa di costituzione gli all.ti n.1 a e 1 b alla nota impugnata) in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2015 risulta un “ritardato versamento” e un dovuto pari a “zero”.
L'unico riferimento all'annualità 2015 è quello relativo alle sanzioni e agli interessi che, sono maturati dopo che l'originaria richiesta (pari a 40 euro in totale)
Ne consegue il rigetto integrale del ricorso.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 147/22, tenuto conto del valore della causa e della assenza di istruttoria.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così Parte_1
provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 886,00, oltre spese documentate e accessori
[...] se dovuti.
Lamezia Terme, 06.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 6 maggio 2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 739/2022 R.G. avente ad oggetto Ricorso in opposizione e vertente
T R A
(C.F. ), nato il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...] ed ivi elettivamente domiciliato alla Via A. Manzoni, n. 44 presso il suo studio, il quale si rappresenta e difende da sé art. 86 c.p.c., congiuntamente e disgiuntamente all'Avvocato Nicolino Sesto, come da procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, con sede in Roma alla Controparte_1
Via E. Q. Visconti, n. 8 in persona del Presidente Avvocato rappresentata e difesa CP_2 dall'Avvocato Maria Limardo ed elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla Via Sele, n. 33 presso lo studio dell'Avv. Bernardo Marasco, come da mandato in calce
OPPOSTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 1.07.2022, proponeva opposizione avverso la Parte_1 comunicazione con cui respingeva il reclamo Controparte_1 amministrativo recante codice 2022/327 (mecc. 75494490) presentato dal ricorrente avverso la richiesta di regolarizzazione della situazione contributiva del professionista in relazione agli anni
2015-2018 (protocollo 2022/24920) con la quale, si chiedeva al ricorrente, il pagamento della somma di € 3.320,10. Il ricorrente rilevava la violazione e falsa applicazione dell'art. 21, comma 8 e 9 della Legge n.
247/2012 e dell'art. 1 del Regolamento di attuazione eccependo che la comunicazione dell'avvenuta iscrizione obbligatoria alla non fosse mai pervenuta all'indirizzo dell'interessato ma CP_1 solo all'indirizzo del suo commercialista; rilevava, inoltre, la mancata prova della notifica degli atti prodromici, l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva relativamente agli anni 2015-2016 nonché la violazione del divieto del ne bis in idem per gli anni 2014-2015.
Concludeva chiedendo volersi accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in capo alla convenuta, con accoglimento dell'opposizione e vittoria di spese di lite.
2. Con atto del 13.01.2023 , si costituiva la Controparte_1 eccependo, in via preliminare, la validità delle notifiche effettuate a mezzo PEC soprattutto alla luce del raggiungimento del risultato in ordine all'effettiva conoscenza dell'atto e, nel merito,
l'infondatezza della pretesa intervenuta prescrizione dei crediti. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
3. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.05.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Bisogna preliminarmente analizzare la disciplina di cui alla Legge n. 247/2012, con particolare attenzione alla natura della comunicazione prevista dall'art. 1, comma 3 del Regolamento di attuazione di cui all'art. 21, commi e 8 e 9 della Legge stessa.
Per quanto qui rileva, la nuova disciplina dell'ordinamento della Controparte_3 prevede l'obbligatoria e automatica iscrizione alla Controparte_1 per tutti gli iscritti all'albo (cfr. art. 21, comma 8 della Legge n. 247/2012).
In attuazione della suddetta normativa (cfr. art. 21, comma 9, legge cit.) la si è CP_1
dotata di un proprio Regolamento di attuazione (approvato con nota ministeriale del 7 agosto 2014 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 20.08.2014) prevedendo all'art. 1 che “a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, o dalla data di iscrizione all'Albo, se successiva,
l'iscrizione alla è obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti agli Albi professionali forensi”, e CP_1 che la suddetta “iscrizione viene deliberata d'ufficio dalla Giunta Esecutiva della , con la CP_1 decorrenza di cui al comma 1, non appena sia pervenuta comunicazione dell'iscrizione in un Albo forense” e inoltre che “dell'avvenuta iscrizione alla deve essere data immediata CP_1 comunicazione al professionista”.
Dirimente appare, pertanto, ai fini della decisione della presente controversia, la valutazione circa la regolarità o meno della notifica da parte della all'odierno ricorrente della CP_1 comunicazione dell'avvenuta iscrizione d'ufficio alla medesima. CP_1 Orbene, a fronte dell'eccezione relativa alla mancata comunicazione avanzata da parte dell'avvocato ricorrente, la Cassa rilevava che nei Modelli 5 relativi agli anni 2012, 2017, 2018 e
2019 (v. allegati da n. 4 a n. 7), comprendenti dunque anche gli anni oggetto del presente giudizio, il
Professionista ha indicato quale proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) proprio l'indirizzo Email_1
Successivamente e con riferimento al solo Modello 5 inviato nell'anno 2020 (v. allegato n. 8) il ricorrente ha cambiato il suo indirizzo, indicando il seguente :
. Email_2
Sul punto, se è vero che in base a quanto previsto dall'art. 70 del Codice Deontologico Forense
“l'avvocato deve dare comunicazione scritta e immediata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza,
e a quello eventualmente competente per territorio, della costituzione di associazioni o società professionali, dell'apertura di studi principali, secondari e di recapiti professionali e dei successivi eventi modificativi”, dall'analisi documentale emerge chiaramente che nelle comunicazioni riferibili all'Avvocato e negli ulteriori atti il riferimento è sempre, almeno fino all'anno 2020, Pt_1 all'indirizzo PEC Email_3
Ne consegue che la comunicazione e l'intera procedura di iscrizione d'ufficio ex Legge n.
247/2012 dell' Avvocato da parte della deve considerarsi pienamente valida Pt_1 CP_1
con conseguente rigetto delle relative eccezioni.
5. Con riferimento, infine, all'eccepita prescrizione dei crediti relativi alle annualità 2015 e 2016, si precisa che l'art. 66 della Legge n. 247/2012, stabilendo che “la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ” ha Controparte_1
reintrodotto il termine di prescrizione decennale per i contributi e ogni relativo accessorio dovuti dagli iscritti alla e che la suddetta normativa “va applicata unicamente per il futuro” CP_1
quindi per i crediti successivi alla data del 02.02.2013 (di entrata in vigore della sopracitata Legge)
“nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente” (Cass. n. 6729/2013)
Da ciò ne consegue che ai crediti in oggetto, riferiti alle annualità 2015 e 2016, si applica il termine decennale nonché la legislazione di emergenza di cui al D.L. n. 18/2020 tale per cui l'eccezione di prescrizione avanzata da parte ricorrente risulta infondata.
6. Infine, con riferimento all'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem formulata dalla parte ricorrente, la ha correttamente evidenziato come i giudizi menzionati da Controparte_1
controparte erano afferenti a contributi degli anni 2014 e 2015.
Ed infatti, per come emerge dalla documentazione depositata dalla convenuta (v. doc. 11), nei relativi ruoli risultano essere stati iscritti i contributi minimi degli anni 2014 e 2015. Con la nota oggi reclamata (Rif: 75494490/ CONT - 4 ) sono stati, invece, richiesti i contributi minimi degli anni 2016, 2017 e 2018.
Ed infatti, nella stessa si legge: “Le comunico che questo ufficio ha eseguito una verifica sulla regolarità dei versamenti contributivi dovuti in autoliquidazione per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018
(modd. 5/2016, 5/2017, 5/2018 e 5/2019) nonché sulla regolarità dei versamenti connessi al pagamento dei contributi minimi relativi agli anni 2016, 2017 e 2018. Per quanto La riguarda, La informo che l'ufficio, sulla base dei dati acquisiti dalla , ha rilevato delle irregolarità in CP_1
riferimento agli anni indicati in oggetto, che hanno determinato l'avvio del presente accertamento, per un Suo debito complessivo di € 3.320,10, come da prospetti allegati”
Nella tabella allegata alla predetta nota (v. in all. n. 10 della comparsa di costituzione gli all.ti n.1 a e 1 b alla nota impugnata) in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2015 risulta un “ritardato versamento” e un dovuto pari a “zero”.
L'unico riferimento all'annualità 2015 è quello relativo alle sanzioni e agli interessi che, sono maturati dopo che l'originaria richiesta (pari a 40 euro in totale)
Ne consegue il rigetto integrale del ricorso.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 147/22, tenuto conto del valore della causa e della assenza di istruttoria.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così Parte_1
provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 886,00, oltre spese documentate e accessori
[...] se dovuti.
Lamezia Terme, 06.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara