Sentenza 14 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/01/2004, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAVA TREVO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato CLAUDIO TONIOLO VIALE D'ALVIANO 43 VICENZA, (avviso ex art. 135 d.a. C.p.c.), giusto mandato in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 541/99 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 30/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. Cava Trevo ha chiesto il rimborso della tassa sulle società pagata per il periodo dal 1987 al 1992, perché ritenuta in contrasto con la Direttiva Cee n. 335/69.
Il Tribunale ha accolto la domanda per gli anni dal 1988 al 1992 ed ha condannato il Ministero delle Finanze al pagamento di lire 14.000.000 oltre interessi dalla notifica della citazione. La Corte di Appello ha rigettato l'appello principale della società e quello incidentale del Ministero.
Ha proposto ricorso la società. Ha resistito il Ministero delle Finanze con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 11 e 13 d.p.r. n. 641/72, e 2 d.p.r. n. 1191/71, nonché vizi della motivazione in quanto, con riferimento al 1988, non si è verificata alcuna decadenza avendo spedito la raccomandata con richiesta di rimborso il 28.6.1991.
Il Ministero ha sostenuto che il ricorso eccede i limiti posti dall'appello della società, che aveva censurato l'applicazione dell'art. 13 citato, senza alcun riferimento alla data di ricezione della istanza di rimborso.
Ritiene la Corte che la doglianza è inammissibile dal momento che la tassa pagata per il 1988 risulta compresa nel rimborso disposto dal giudice di primo grado confermato dal giudice di appello. Si legge, infatti, a pagina 6 della sentenza impugnata che il giudice di primo grado ha accolto la domanda di rimborso "limitatamente agli anni dal 1988 al 1992", per cui il primo motivo del ricorso, tutto incentrato sul diritto al rimborso relativo alla tassa pagata per il 1988, è inammissibile per carenza di interesse.
Con il secondo motivo la società ha dedotto violazione di legge ed ha formulato l'eccezione di giudicato con riferimento a quanto previsto dall'art. 11 l. n. 448/98 in relazione al tasso di interesse, sostenendo che su questo punto si era formato il giudicato.
Ritiene la Corte che la doglianza è inammissibile poiché il giudice di appello a pagina 17 della sentenza ha affermato che del tasso di interessi previsto dal citato art. 11 "non può farsi applicazione se P impugnazione riguarda solo la decorrenza e non la riduzione del tasso come, nonostante alcune tardive precisazioni, è chiaramente avvento nel caso di specie". La Corte, in effetti, non ha applicato la disciplina dell'art. 11, per cui la richiesta contenuta nel secondo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Con il terzo motivo la società ha dedotto violazione dei principi del diritto Comunitario, sempre con riferimento alla disciplina degli interessi prevista dal citato art. 11. Anche questa doglianza è inammissibile posto che il giudice di appello non ha applicato questa norma. Con il quarto motivo la società ha richiesto la rimessione della questione degli interessi di cui al citato art. 11 alla Corte di Giustizia delle Comunità europee. La richiesta è inammissibile per quanto sin qui detto a proposito del secondo e terzo motivo. Con il quinto motivo la società ha dedotto omessa pronuncia con riferimento alla decorrenza degli interessi, da fare risalire al momento del pagamento della tassa non dovuta, o al momento della presentazione della istanza di rimborso a livello amministrativo. La doglianza è fondata dal momento che il giudice di appello non ha affrontato la questione ne' ha esaminato la disciplina dell'art. 5 della legge n. 29/1961, applicabile nella specie.
Il ricorso va dunque accolto limitatamente a questo ultimo motivo e la sentenza va cassata in relazione allo stesso, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova anche per le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova.
Cosi deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 8 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004