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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/02/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 420 c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 12 del mese di febbraio avanti il dott. Giorgio Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 7628/24 RGAC;
promossa da
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettiv.te domiciliato in P.IVA_1
Catania Via Pola n. 11 presso lo studio dell'Avv. Patrizia Stella Signorello, rappresentato e difeso giusta procura allegata all'atto di citazione dall'Avv. Maria Carla Guasti;
attore
contro
Controparte_1
nata a [...] il [...] (c.f. ) elettiv.te domiciliato in Catania Via CodiceFiscale_1
Coviello n. 4 presso lo studio dell'Avv. Pietro Lipera che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuto;
con intervento di
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettiv.te domiciliato in P.IVA_2
Catania Via Pola n. 11 presso lo studio dell'Avv. Patrizia Stella Signorello, rappresentato e difeso giusta procura allegata all'atto di citazione dall'Avv. Maria Carla Guasti;
interveniente
pagina 1 di 4 OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE.
E' presente l'Avv. Patrizia Stella Signorello in sostituzione dell'Avv. Guasti.
E' presente l'Avv. Lipera per . Controparte_1
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi agli atti di causa e memorie autorizzate.
Quindi
il Giudice
in Nome del Popolo Italiano
pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
Con citazione regolarmente notificata premettendo di avere Parte_1
concesso in locazione per uso ufficio a l'immobile sito in Catania Via Gorizia n. 36 Controparte_3
con contratto dell'11.11.1998 – regolarmente registrato – con prima scadenza 2.11.2003, Esponeva che in data 1.102015 il conduttore aveva comunicato il proprio recesso, salvo poi revocarlo con comunicazione del 18.4.2016. Esponeva che in data 7.11.2019 e 4.11.2022 erano state inviate disdette,
In data 30.3.2023 veniva redatto verbale di mancata riconsegna, alla presenza del conduttore, attesa la presenza di beni all'interno dell'immobile.
Chiedeva pertanto che fosse convalidato l'intimato sfratto per finita locazione con conseguente declaratoria di risoluzione del contratto intercorso tra le parti.
Si costituiva l'intimato opponendosi.
Ordinato l'immediato rilascio dell'immobile e disposto il mutamento di rito, interveniva in giudizio successore a titolo particolare nella proprietà del bene in questione, ed Controparte_2
all'udienza odierna la causa veniva posta in decisione.
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Il conduttore ha semplicemente eccepito di avere già rilasciato l'immobile nel 2013 e quindi di non avere alcuna disponibilità dello stesso.
Tale circostanza è rimasta smentita da diverse circostanze: nel 2015 il conduttore ha comunicato il proprio recesso dal contratto e nel 2016 ha revocato tale recesso. Ciò implica che lo stesso a tali date era nel possesso dell'immobile.
Le note depositate dal conduttore di consegna delle chiavi dell'immobile risultano essere frutto di
Co evidente manipolazione di documenti contabili intestati a e risultano sottoscritti da soggetti mai alle
Co dipendenze di (senza che sul punto sia stata mossa alcuna contestazione).
Ancora. Nel verbale di mancata riconsegna del 30.3.2023 il si impegnava a rilasciare CP_1
l'immobile entro il 15.5.2023: e mai è stata disconosciuta la firma apposta su detto verbale.
A fronte di tali inequivoche circostanze, deve ritenersi che il sia nel possesso CP_1
dell'immobile, a nulla rilevando se lo stesso utilizzi o meno lo stesso.
Ne segue che la disdetta del 4.11.2022 – mai contestata – è idonea a risolvere il contratto, con condanna del conduttore al rilascio dell'immobile ove già non eseguito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in persona del giudice istruttore dott. Giorgio Marino,
udito il procuratore della parte attrice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da contro , con intervento di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
[...]
1) dichiara risolto il contratto di locazione intercorso inter partes e per l'effetto ordina il rilascio pagina 3 di 4 dell'immobile sito in Catania Via Gorizia n. 36 in favore di;
Controparte_2
2) condanna il convenuto al rimborso delle spese del giudizio in favore di parte attrice ed interveniente, liquidate – per ciascuna parte - in complessivi € 1650.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 4 di 4
Quinta Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 420 c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 12 del mese di febbraio avanti il dott. Giorgio Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 7628/24 RGAC;
promossa da
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettiv.te domiciliato in P.IVA_1
Catania Via Pola n. 11 presso lo studio dell'Avv. Patrizia Stella Signorello, rappresentato e difeso giusta procura allegata all'atto di citazione dall'Avv. Maria Carla Guasti;
attore
contro
Controparte_1
nata a [...] il [...] (c.f. ) elettiv.te domiciliato in Catania Via CodiceFiscale_1
Coviello n. 4 presso lo studio dell'Avv. Pietro Lipera che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuto;
con intervento di
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettiv.te domiciliato in P.IVA_2
Catania Via Pola n. 11 presso lo studio dell'Avv. Patrizia Stella Signorello, rappresentato e difeso giusta procura allegata all'atto di citazione dall'Avv. Maria Carla Guasti;
interveniente
pagina 1 di 4 OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE.
E' presente l'Avv. Patrizia Stella Signorello in sostituzione dell'Avv. Guasti.
E' presente l'Avv. Lipera per . Controparte_1
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi agli atti di causa e memorie autorizzate.
Quindi
il Giudice
in Nome del Popolo Italiano
pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
Con citazione regolarmente notificata premettendo di avere Parte_1
concesso in locazione per uso ufficio a l'immobile sito in Catania Via Gorizia n. 36 Controparte_3
con contratto dell'11.11.1998 – regolarmente registrato – con prima scadenza 2.11.2003, Esponeva che in data 1.102015 il conduttore aveva comunicato il proprio recesso, salvo poi revocarlo con comunicazione del 18.4.2016. Esponeva che in data 7.11.2019 e 4.11.2022 erano state inviate disdette,
In data 30.3.2023 veniva redatto verbale di mancata riconsegna, alla presenza del conduttore, attesa la presenza di beni all'interno dell'immobile.
Chiedeva pertanto che fosse convalidato l'intimato sfratto per finita locazione con conseguente declaratoria di risoluzione del contratto intercorso tra le parti.
Si costituiva l'intimato opponendosi.
Ordinato l'immediato rilascio dell'immobile e disposto il mutamento di rito, interveniva in giudizio successore a titolo particolare nella proprietà del bene in questione, ed Controparte_2
all'udienza odierna la causa veniva posta in decisione.
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Il conduttore ha semplicemente eccepito di avere già rilasciato l'immobile nel 2013 e quindi di non avere alcuna disponibilità dello stesso.
Tale circostanza è rimasta smentita da diverse circostanze: nel 2015 il conduttore ha comunicato il proprio recesso dal contratto e nel 2016 ha revocato tale recesso. Ciò implica che lo stesso a tali date era nel possesso dell'immobile.
Le note depositate dal conduttore di consegna delle chiavi dell'immobile risultano essere frutto di
Co evidente manipolazione di documenti contabili intestati a e risultano sottoscritti da soggetti mai alle
Co dipendenze di (senza che sul punto sia stata mossa alcuna contestazione).
Ancora. Nel verbale di mancata riconsegna del 30.3.2023 il si impegnava a rilasciare CP_1
l'immobile entro il 15.5.2023: e mai è stata disconosciuta la firma apposta su detto verbale.
A fronte di tali inequivoche circostanze, deve ritenersi che il sia nel possesso CP_1
dell'immobile, a nulla rilevando se lo stesso utilizzi o meno lo stesso.
Ne segue che la disdetta del 4.11.2022 – mai contestata – è idonea a risolvere il contratto, con condanna del conduttore al rilascio dell'immobile ove già non eseguito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in persona del giudice istruttore dott. Giorgio Marino,
udito il procuratore della parte attrice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da contro , con intervento di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
[...]
1) dichiara risolto il contratto di locazione intercorso inter partes e per l'effetto ordina il rilascio pagina 3 di 4 dell'immobile sito in Catania Via Gorizia n. 36 in favore di;
Controparte_2
2) condanna il convenuto al rimborso delle spese del giudizio in favore di parte attrice ed interveniente, liquidate – per ciascuna parte - in complessivi € 1650.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 4 di 4