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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12001/2017
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12001/2017 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 15 gennaio 2025 ad ore 9.45 innanzi al dott. Nicoletta Leone, sono comparsi:
per l'Avv. Maria Vittoria Carta la quale contesta le note conclusionali di parte avversa;
Parte_1
osserva che la sostituzione del contatore non è provata e non è mai stata data la prova della lettura salvo l'unica fattura a fondamento dell'ingiunzione dove si fa riferimento alla sostituzione del contatore in data 7 giugno 2014; per l'Avv. Silvia Muntoni in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Maciotta la quale rileva CP_1
che la prova è insita nella fattura di pagamento prodotta in atti;
richiama il contenuto della comparsa conclusionale;
contesta l'ammissibilità e la rilevanza delle avverse istanze istruttorie;
chiede che il giudice tenga la causa a decisione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nicoletta Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12001 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017, promossa da nato a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
Perdasdefogu nella via G. Verdi ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv.
Maria Vittoria Carta, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione, opponente contro
in persona del rappresentante legale, p.i. con sede in Nuoro ed CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Macciotta, che lo rappresenta e difende per procura alle liti in atti, opposto
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente: nella memoria 183/1: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione, previo accertamento dei fatti così come narrati nella superiore espositiva:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione, previo accertamento dei fatti così come narrati nella superiore espositiva:
1) In via preliminare/pregiudiziale:
a) Accertare e dichiarare la nullità e/o annullamento, inefficacia , invalidità, inesistenza dell'ingiunzione di pagamento n. 11888/2017, prot. 72162 DG, del 16.11.2017, emessa -ex art. C.F._2
2, primo comma, R.D. 14.4.1910, nr. 639 e art. 229 dlgs 19.02.1998 n. 51 -da Ufficio di CP_1
Cagliari, Viale Diaz,116.
pagina 2 di 13
2)In subordine:
b)accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria indicata e azionata con
l'ingiunzione di pagamento n. 11888/2017, prot. SM/RL 72162 DG, del 16.11.2017, emessa -ex art. 2, primo comma, R.D. 14.4.1910, nr. 639 e art. 229 dlgs 19.02.1998 n. 51 -da Abbanoa SpA Uffico di
Cagliari, Viale Diaz, 116..
3) In via ulteriormente subordinata e nel meritoe nella denegata ipotesi in cui si ritenga di non accogliere le domande formulate nel in via preliminare/pregiudiziale e in subordine:
c) accertare i fatti di cui alla superiore espositiva e per l'effetto rigettare in quanto infondata in fatto e diritto la domanda formulata dalla con l'ingiunzione di pagamento pagamento Parte_2
n. 11888/2017, prot. , del 16.11.2017, emessa -ex art. 2, primo comma, R.D. C.F._3
14.4.1910, nr. 639 e art. 229 dlgs 19.02.1998 n. 51 -da Viale Diaz, Parte_3
116.
4)In via di ulteriore, ulteriore subordine nel merito, nella denegata ipotesi –invero non creduta –si ritenga di non accogliere le domande formulate nei precedenti punti:
d)accertare i fatti di cui alla superiore espositiva e per l'effetto -accertata la esatta quantificazione dei consumi e corretta applicazionedelle tariffe in eccedenza, in applicazione delle regole indicate nella
Carta dei Servizi e nel Regolamento di volta in volta vigente, decurtate le somme già corrisposte dal
Signor nel periodo intercorrente tra il 2006 e il 2016, e decurtate le somme maturate nel Parte_1
quinquennio antecedente per intervenuta prescrizione–e per l'effetto dichiarare il signor Parte_1
tenuto al pagamento della minor somma che verrà determinata in corso di causa;
5) In ogni caso:
e)revocare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento n. 11888/2017, prot. SM/RL
DG, del 16.11.2017, emessa -ex art. 2, primo comma, R.D. 14.4.1910, nr. 639 e art. 229 dlgs C.F._4
19.02.1998 n. 51 -da Uffico di Cagliari, Viale Diaz, 116. CP_1
f)Accertare e dichiarare la nullità e/a annullamento, inefficacia , invalidità, inesistenza
Cod dell'ingiunzione di pagamento n. 11888/2017, prot. 72162 del 16.11.2017, e tutti gli atti C.F._2 presupposti e per l'effetto rigettare la domanda;
g) con vittoria di spese e onorari del giudizio.”. nelle note conclusionali autorizzate: “voglia il Tribunale, disattesa ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa e conclusione:
A) in via subordinata istruttoria: nella denegata ipotesi in cui non si ritenga di accogliere le eccezioni preliminare e pregiudiziali di cui ai successivi punti B), C), D) e F), per le ragioni puntualmente
pagina 3 di 13 esposte, senza inversione degli oneri probatori, si insiste per l'ammissione della prova testimoniale e dell'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'opposta, così come dedotti e capitolati nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, cpc, depositata nell'interesse dell'opponente, disporre
l'integrazione della Ctu, e/o il richiamo a chiarimenti del Ctu nominato, volta a chiarire e verificare
l'incidenza dei lavori di manutenzione straordinaria alla condotta idrica con chiusura e con slaccio del contatore, nella misurazione e rilevazione di un consumo anomalo.
B) In via preliminare/pregiudiziale:per le ragioni esposte nella superiore espositiva e nell'atto di citazione in opposizione, nella prima memoria ex art. 183, VI, comma, cpc: accertare e dichiarare la nullità e/a annullamento, inefficacia , invalidità, inesistenza dell'ingiunzione di pagamento n.
11888/2017, prot. SM/RL 72162 DG, del 16.11.2017, emessa - ex art. 2, primo comma, R.D. 14.4.1910, nr. 639 e art. 229 dlgs 19.02.1998 n. 51 - da Viale Diaz, 116. Parte_3
C) In subordine: per le ragioni esposte nella superiore espositiva e nell'atto di citazione in opposizione, nella prima memoria ex art. 183, VI, comma, cpc accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria indicata e azionata con l'ingiunzione di pagamento n.
11888/2017, prot. SM/RL 72162 DG, del 16.11.2017, emessa - ex art. 2, primo comma, R.D. 14.4.1910, nr. 639 e art. 229 dlgs 19.02.1998 n. 51 - da Cagliari, Viale Diaz, 116; Parte_3
D) In via ulteriormente subordinata e nel merito e nella denegata ipotesi in cui si ritenga di non accogliere le domande formulate, in via preliminare/pregiudiziale e in subordine: accertare i fatti di cui alla superiore espositiva, e all'espositiva dell'atto di citazione in opposizione e nelle memoria ex art. 183, VI comma, nr. 1, cpc e per l'effetto rigettare in quanto infondata in fatto e diritto la domanda formulata dalla con l'ingiunzione di pagamento n. 11888/2017, prot. Parte_2 C.F._2
72162 DG, del 16.11.2017, emessa - ex art. 2, primo comma, R.D. 14.4.1910, nr. 639 e art. 229 dlgs
19.02.1998 n. 51 - da Uffico di Cagliari, Viale Diaz, 116. CP_1
E) In via di ulteriore, ulteriore subordine nel merito, nella denegata ipotesi – invero non creduta – in cui si ritenga di non accogliere le domande formulate nei precedenti punti: accolta la subordinata istruttoria, e accertare i fatti di cui alla superiore espositiva e indicati nell'atto di citazione in opposizione, e nella memoria 183, VI comma, nr. 1, cpc e per l'effetto - accertata la esatta quantificazione dei consumi e corretta applicazione delle tariffe in eccedenza, in applicazione delle regole indicate nella Carta del Servizio idrico integrato e nel Regolamento idrico integrato, di volta in volta vigente, decurtate le somme già corrisposte dal Signor nel periodo intercorrente tra Parte_1
il 2006 e il 2016, e decurtate le somme maturate nel quinquennio antecedente per intervenuta prescrizione – e per l'effetto dichiarare il signor tenuto al pagamento della minor somma Parte_1
che verrà determinata in corso di causa;
pagina 4 di 13 E) In ogni caso:
- revocare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento n. 11888/2017, prot.
SM/RL 72162 DG, del 16.11.2017, emessa - ex art. 2, primo comma, R.D. 14.4.1910, nr. 639 e art. 229 dlgs 19.02.1998 n. 51 - da Abbanoa SpA Uffico di Cagliari, Viale Diaz, 116.
- Accertare e dichiarare la nullità e/a annullamento, inefficacia , invalidità, inesistenza dell'ingiunzione di pagamento n. 11888/2017, prot. SM/RL 72162 DG, del 16.11.2017, e tutti gli atti presupposti e per l'effetto rigettare la domanda;
F) con vittoria di spese e onorari del giudizio.”
Nell'interesse dell'opposta: “voglia il Tribunale, contrariis reiectis,
Nel merito, in via principale: in forza delle considerazioni giuridiche e di fatto che precedono, e per i motivi esposti nel contesto della superiore narrativa, dichiarare infondata e/o non provata l'opposizione proposta e, per l'effetto, rigettarla integralmente condannando l'opponente al pagamento delle somme portate dall'ingiunzione di pagamento opposta;
Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il giudice dovesse comunque accertare in corso di causa la sussistenza di un minor credito vantato da parte di in ragione del titolo opposto, si insiste fin da ora CP_1 affinché l'adito Giudice, previa revoca dell'ingiunzione fiscale opposta e previo accertamento delle somme non contestate, Voglia condannare l'odierna opponente al pagamento della somma dovuta nella misura che verrà accertata.
In ogni caso,
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio secondo le vigenti tariffe, oltre agli accessori di legge, e delle spese per la consulenza tecnica d'ufficio”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il signor ha proposto tempestiva Parte_1
opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 11888/2017 prot. SM/RL 72162DG, del 16.11.2017 emessa ex art. 2, primo comma, R.D. 14 aprile 2010, n. 639 e art. 229, d lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, dalla società quale Gestore del Servizio Idrico integrato sulla base della fattura n. CP_1
5301730173444 del 29 aprile 2017, con scadenza il 23 giugno 2017, relativa al contratto di somministrazione n. 1900-35092997, codice utente n. 36175253.
Si è costituita la società contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto. CP_1
La causa, istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
pagina 5 di 13 1) Eccezione di nullità e/o annullabilità, inefficacia, invalidità, inesistenza dell'ingiunzione di pagamento n. 11888/2017, prot. SM/RL 72162 DG, del 16.11.2017, emessa -ex art. 2, primo comma, R.D. 14.4.1910, nr. 639 e art. 229 d. lgs. 19.02.1998 n. 51 -da Ufficio di CP_1
Cagliari, Viale Diaz, 116
L'opponente ha eccepito l'illegittimità e/o nullità della procedura di recupero del credito azionata da ai sensi del R.D. n. 639/1910 e ss.mm. con conseguente inesistenza e/o nullità di un CP_1
valido titolo esecutivo, poiché non emesso da una persona giuridica pubblica in senso soggettivo.
L'eccezione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
A prescindere dalla natura o meno di ente pubblico di questa - in quanto società per azioni a CP_1
partecipazione pubblica - è legittimata ad emettere ingiunzioni di pagamento e a procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi dell'art. 17, commi 3-bis e 3-ter D. Lgs. 46/1999, avendo ottenuto la prevista autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
In ogni caso, è una società in house e può ricorrere alla procedura di cui al R.D. del 1910 per CP_1
il recupero dei propri crediti anche derivanti da entrate di diritto privato (cfr. tra le altre Cass. civ. Sez.
I, 11-04-2016, n. 7076; Cass. civ. Sez. Unite, 25-05-2009, n. 11992, Cass. civ. Sez. I, 25-08-2004, n.
16855.).
Sotto questo profilo è possibile osservare che è una società a responsabilità limitata costituita CP_1
nel 2005 in seguito alla fusione di tutti i distributori pubblici di acqua precedentemente attivi in
Sardegna. Il capitale di Abbanoa è detenuto per l'85% circa dai comuni sardi e per il 15% circa dalla e la società soddisfa tutti i criteri previsti per la qualifica di società in house Controparte_2
(partecipazione pubblica, controllo analogo e maggioranza (80%) delle attività detenute dall'autorità pubblica di controllo).
2) Istanze istruttorie
E' opportuno partire dall'esame delle istanze istruttorie formulate dall'opponente nella memoria 183/2
e reiterate nelle note conclusionali autorizzate.
L'interrogatorio formale del rappresentante legale della società è inammissibile. CP_1
Questo giudice ritiene di dover aderire all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità laddove afferma che “la natura strumentale dell'interrogatorio formale, in quanto diretto a provocare la confessione giudiziale il cui effetto probatorio ha la sua base giuridica e logica nella conoscenza che il confidente ha del fatto che ne costituisce l'oggetto, comporta la sua inammissibilità ogni volta che sia da escludere che il fatto rientri nella diretta conoscenza dell'interrogando” (Cassazione civile , sez. II,
14 dicembre 1988 , n. 6816).
Quanto alla prova per testi, i capi da 1 a 12 riguardano circostanze già provate documentalmente.
pagina 6 di 13 I capi dal 13 al 17 sono diretti a dimostrare che, a causa dell'esecuzione di lavori nella condotta idrica comunale, si sarebbe verificato il passaggio di aria che avrebbe determinato la rilevazione, da parte del contatore, di consumi in realtà inesistenti.
Part I lavori sulle condotte erano stati eseguiti intorno al 2012 quando l'utenza del signor era servita dal contatore n. 511238, sostituito il 7 giugno 2014.
Come è stato rilevato nell'ordinanza del 18 maggio 2021, il contatore n. 511238 ha registrato dal 31 dicembre 2006 al 7 giugno 2014 consumi per 129 metri cubi.
Detti consumi non presentano anomalie, a differenza dei consumi registrati a far data dal 7 giugno 2014 dal nuovo contatore matricola n. 12TA030280.
L'elevato importo della fattura in contestazione è stato infatti determinato dai consumi rilevati dal secondo contatore nel periodo dal 7 giugno 2014 al 30 marzo 2017.
In un periodo inferiore a tre anni il nuovo contatore ha rilevato consumi per ben 4008 metri cubi, ben superiori ai consumi di 129 metri cubi rilevato nell'arco di circa otto anni dal precedente contatore.
Non vi sono quindi elementi per ritenere che i consumi rilevati in data precedente al 7 giugno 2014 siano anomali.
Per questo motivo è superflua la prova orale dedotta nei capi da 13 a 17, perché non ci sono elementi per ritenere che i lavori eseguiti sulle condotte comunali abbiano falsato la rilevazione da parte del contatore.
Per lo stesso motivo è superfluo il capo 18 riguardante il motivo della sostituzione del contatore.
Come si è detto, i consumi rilevati dal primo contatore non risultano anomali e non c'è motivo di ritenere che fosse guasto.
Per tutti i motivi esposti non è necessario richiamare il consulente tecnico d'ufficio.
3) Eccezione di prescrizione
L'eccezione di prescrizione non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata.
L'articolo 2948 n. 4 del Codice civile stabilisce che “si prescrivono in cinque anni (…)gli interessi
e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” .
Il prezzo della somministrazione di energia pagato annualmente o a scadenze inferiori l'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, e deve, ritenersi, pertanto incluso nella previsione dell'articolo 2948 n. 4 c.c. con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del relativo credito.
Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
pagina 7 di 13 Nel caso in esame, si tratta del diritto del fornitore a ottenere il corrispettivo per la somministrazione della fornitura idrica. Il termine di prescrizione non può decorrere dalla data del consumo;
il fornitore non può far valere il suo diritto dalla data del consumo ma solo dal giorno successivo alla scadenza della fattura. La scadenza della fattura è un termine per il pagamento stabilito nell'interesse del debitore, e pertanto il fornitore non può far valere il suo diritto prima della scadenza di tale termine;
per esempio, il fornitore non potrebbe agire in giudizio per il pagamento prima della scadenza di detto termine. Ne deriva che il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere prima della scadenza di tale termine.
Avuto riguardo alla data di scadenza della fattura, 23 giugno 2017, non è decorso il termine di cinque anni tra la data di scadenza della fattura e la data di notifica dell'ingiunzione, il 29 novembre 2017.
4) Nel merito
L'ingiunzione di pagamento opposta si basa sulla fattura n. 5301730173444 del 29 aprile 2017, con scadenza il 23 giugno 2017, relativa al contratto di somministrazione idrica n. 1900-35092997, codice utente n. 36175253, per l'importo di € 13.728,52.
Si tratta di una fattura di conguaglio basata sui consumi effettivamente rilevati dalla lettura del contatore.
Com'è noto, legittimamente il Gestore del Servizio idrico integrato emette fatture in acconto basate su consumi presunti sulla base dei consumi precedenti e fattura a saldo o a conguaglio sulla base dei consumi rilevati tramite la lettura del contatore.
Le fatture in acconto non sono oggetto di causa.
Solo per completezza espositiva è opportuno osservare che le fatture in acconto recavano l'indicazione del contatore n. 511238 anche per il periodo successivo alla sua sostituzione, fino al 2016, perché erano emesse sulla base di consumi presunti ricavati dalla media dei consumi rilevati da quel contatore.
Il fatto che il Gestore non effettui le letture con la periodicità prescritta dalla Carta del S.I.I. e dal
Regolamento del S.I.I., non esonera l'utente dall'obbligo di pagamento del corrispettivo.
In questo caso, è incontroverso che il signor ha regolarmente ricevuto la fornitura Parte_1 dell'acqua dalla società ma è contestata la quantificazione del credito. CP_1
Come è stato rilevato nell'ordinanza del 18 maggio 2021, nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità e, in caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi
(ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di prova che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con pagina 8 di 13 una diligente custodia dell'impianto ovvero di avere diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi.
La fattura contraddistinta dal numero 2017000530173444 del 29 aprile 2017 è una bolletta di conguaglio relativa al periodo dal 31 dicembre 2006 al 30 marzo 2017.
La predetta fattura si basa sulle seguenti letture: lettura iniziale al 31 dicembre 2006 di mc 3979, lettura di sostituzione del contatore matricola n. 511238 al 7 giugno 2014 di mc 4108, lettura di colloco del contatore matricola n. 12TA030280 alla stessa data di mc 0, lettura al 30 novembre 2015 di mc 3361, lettura al 11 marzo 2016 di mc 3517, lettura al 1 agosto 2016 di mc 3517, lettura al 1° dicembre 2016 di mc 3981 e lettura al 30 marzo 2017 di mc 4008;
In un arco temporale di circa otto anni, dal 31 dicembre 2006 al 7 giugno 2014, sono stati rilevati consumi per mc 129, mentre nel più breve arco temporale (inferiore a tre anni) dal 7 giugno 2014 al 30 marzo 2017 sono stati rilevati consumi per ben 4008 mc.
I consumi rilevati tramite la lettura del contatore n. 511238 non risultano anomali.
Attraverso la consulenza tecnica d'ufficio è stato dimostrato che il contatore matricola n. 12TA030280 era regolarmente funzionante.
La rilevazione di consumi per 4008 metri cubi nell'arco di un triennio non dipende quindi da un cattivo funzionamento del contatore.
Il Gestore del Servizio idrico ha quindi adempiuto all'onere di provare che il contatore era regolarmente funzionante.
Da parte sua, l'utente non ha invece dimostrato che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di avere diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi.
In mancanza di tale prova deve, pertanto, essere affermato l'obbligo in capo all'attore per il pagamento dei consumi effettivamente misurati, anche se esorbitanti rispetto ai propri consumi medi, seppur nei limiti di seguito indicati.
Tanto premesso, va, infatti, ulteriormente osservato che nel caso in esame sono risultate fondate le doglianze dell'attore riguardanti il mancato rispetto da parte della società delle norme del CP_1
Regolamento, che impongono al gestore l'obbligo di emettere le fatture sui consumi con cadenza bimestrale e altresì di porre a base delle stesse letture effettive effettuate almeno due volte l'anno.
pagina 9 di 13 Il Regolamento del Servizio idrico integrato prevede effettivamente che “Il Gestore emette le fatture con periodicità indicata nella Carta del Servizio Idrico Integrato, garantendo il riscontro degli eventuali consumi presunti con un numero di letture non inferiore a due volte all'anno”.
Il punto 6.1. della Carta del Servizio Idrico Integrato dispone, inoltre: “Il Gestore effettua la lettura periodica dei contatori delle utenze idriche attraverso il sistema del “telecontrollo”. Nelle more dell'entrata a regime della “telelettura” rimarrà in vigore il sistema di “lettura tradizionale” con periodicità di almeno due volte l'anno”.
Infine l'art. B 35.1, II comma, del regolamento sancisce l'obbligo per il gestore di “evidenziare in fattura eventuali consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente”
Deve certamente escludersi che il mancato rispetto delle modalità temporali di rilevazione effettiva dei consumi da parte del gestore, ovvero la mancata fatturazione con cadenza bimestrale, ovvero ancora la violazione dell'obbligo di segnalazione in fattura e dell'ulteriore obbligo, sancito dalla Carta dei servizi (che costituisce anch'essa parte integrante del Regolamento), di predisporre procedure per la rilevazione e la segnalazione dei consumi anomali, possano comportare l'assoluta inesigibilità dell'obbligazione di pagamento dei consumi rilevati.
Peraltro, non vi è dubbio che occorra valutare complessivamente il rapporto sinallagmatico alla luce del principio di correttezza e buona fede oggettiva che regola l'esecuzione dei contratti (art. 1375 c.c.) e porre a raffronto i reciproci diritti e doveri delle parti del rapporto.
Accanto agli obblighi gravanti sul gestore, prima richiamati, debbono essere, dunque, analizzate le ulteriori disposizioni del Regolamento che delineano oneri ed obblighi anche a carico dell'utente.
In particolare, in perfetta sintonia con i principi generali, in regolamento prevede:
- l'onere per l'utente di “verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie o consumi eccessivi di acqua derivanti da perdite occulte a valle del contatore stesso”(art.
B35.1, comma II);
- l'onere per l'utente di “ tenere sotto controllo i propri consumi abituali senza attendere il ricevimento della fattura” (art. B35.1, comma II);
- che l'utente debba “accertare le cause della mancata ricezione della fattura e chiedere il duplicato al fine di evitare l'applicazione di mora e di interessi per ritardato pagamento” (art. B16, III comma ).
Si tratta pertanto di valutare quale peso debba essere attribuito, nell'ambito di un rapporto che prevede oneri e obblighi a carico di entrambe le parti, ai doveri gravanti su ciascuna delle parti stesse.
In particolare si tratta di valutare quale valore attribuire nel caso in esame, caratterizzato dall'omessa lettura dei consumi effettivi per un lunghissimo periodo (dal 7 giugno 2014 al 30 marzo 2017, per quasi tre anni) e dall'esistenza di consumi effettivi spropositati rispetto a quelli medi registrati nel periodo pagina 10 di 13 precedente, ai gravi inadempimenti imputabili alla società specie con riferimento CP_1 all'obbligo, di fondamentale importanza per una corretta esecuzione del contratto di somministrazione, di effettuazione delle letture comprovanti i consumi reali almeno due volte all'anno, di procedere alla fatturazione bimestrale, e di “evidenziare in fattura eventuali consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente .
Occorre, in sostanza stabilire se, avendo lo stesso gestore contribuito causalmente, con il proprio grave inadempimento, a far crescere a dismisura i consumi e a rendere spropositata la morosità, il credito debba essere proporzionalmente ridotto, in misura del contributo causale fornito dallo stesso gestore alla causazione dei consumi anomali.
Ritiene questo giudice che la risposta, nel caso di specie, non possa che essere positiva, essendo innegabile che il gestore, omettendo per lungo tempo (quasi tre anni) letture e fatturazioni regolari, e violando l'obbligo di segnalare tempestivamente all'utente l'abnormità dei consumi registrati, abbia contribuito causalmente in maniera determinante a far lievitare il proprio credito fino a farlo diventare di importo assolutamente sproporzionato rispetto ai consumi medi del precedente periodo.
Ritiene pertanto questo giudice che debba procedersi ad un'adeguata diminuzione dell'entità di detto credito in proporzione all'accertata gravità della condotta colposa del gestore in relazione allo smisurato ampliamento delle ragioni creditorie.
Non vi è dubbio, infatti, che la situazione di grave patologia del rapporto di somministrazione verificatasi in ragione delle gravi violazioni imputabili allo stesso gestore (omissione di lettura e di fatturazione per anni), non solo assuma un significato prevalente rispetto alla violazione degli obblighi pur gravanti sull'utente (e dei quali prima si è dato conto), ma abbiano in concreto contribuito in maniera determinante all'accumulo della morosità.
A tale proposito, appare anche utile ricordare che la regolarità delle letture, necessarie per l'accertamento dei reali consumi, e della conseguente fatturazione, trova giustificazione non solo in relazione all'interesse del gestore al puntuale pagamento dei corrispettivi dovuti, ma sono altresì funzionali alla realizzazione dell'interesse dell'utente a tenere sotto controllo i propri consumi e ad avere tempestiva consapevolezza delle eventuali anomalie degli stessi, anche al fine di individuare carenze del proprio impianto, responsabili di perdite d'acqua, spesso non percepibili in quanto occulte.
Non vi è dubbio, pertanto, che il gestore del servizio idrico nel caso in esame abbia concorso ad aggravare la situazione debitoria dell'utente, per avere colposamente omesso di segnalargli tempestivamente gli anomali consumi. Anomali consumi che agevolmente avrebbe potuto rilevare se avesse adempiuto l'obbligo, imposto dalle disposizioni di cui al Regolamento idrico integrato, di pagina 11 di 13 effettuare le letture due volte l'anno e che ben avrebbe potuto segnalare se avesse adempiuto l'obbligo, sempre a suo carico, di regolare fatturazione.
In ragione dell'incidenza causale della condotta inadempiente di in relazione al verificarsi CP_1 dei consumi anomali registrati dall'utenza in questione, il credito vantato dalla stessa deve essere ridotto in ragione della metà.
Per tutte le ragioni esposte, in parziale accoglimento della domanda attrice e in parziale accoglimento della domanda proposta in via riconvenzionale dalla società convenuta, l'ingiunzione di pagamento impugnata deve essere revocata e il credito di deve essere accertato nella misura di euro CP_1
6.864,26, e il signor deve essere condannato al pagamento della predetta somma, oltre Parte_1
interessi in misura legale dalla data della sentenza al saldo.
Sussistono giusti motivi, in ragione della reciproca soccombenza, per disporre la parziale compensazione in ragione della metà delle spese processuali. In considerazione del criterio della soccombenza, l'attore deve essere condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione, in favore della parte convenuta, della restante metà delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.
Ripartisce le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate, nella misura del cinquanta per cento a carico di ciascuna parte, ferma restando la solidarietà nei confronti del c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. Rigetta l'eccezione di nullità e/o annullabilità, inefficacia, invalidità, inesistenza dell'ingiunzione di pagamento n. 11888/2017, prot. 72162 DG, del 16.11.2017, emessa -ex art. C.F._2
2, primo comma, R.D. 14.4.1910, nr. 639 e art. 229 d. lgs. 19.02.1998 n. 51 -da Ufficio CP_1
di Cagliari, Viale Diaz, 116;
2. Rigetta le istanze istruttorie dell'opponente;
3. Rigetta l'eccezione di prescrizione;
4. Revoca l'ingiunzione di pagamento n. 11888/2017, prot. SM/RL 72162 DG, del 16.11.2017 per le ragioni di cui al punto 4 della parte motiva;
5. Accerta il credito della società nei confronti del singor per il titolo per CP_1 Parte_1 cui è causa nella misura di € 6.864,26;
6. Per l'effetto, condanna il signor al pagamento in favore della società di Parte_1 CP_1
€ 6.864,26 oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo;
7. Compensa le spese di lite nella misura della metà;
8. Condanna il signor lai alla rifusione in favore della società delle spese di lite Pt_1 CP_1 nella misura della restante metà, che liquida in € 2.538,50, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a.
pagina 12 di 13 come per legge;
9. Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate, a carico delle parti nella misura del cinquanta per cento ciascuno, ferma restando la solidarietà in favore del c.t.u.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cagliari, 15 gennaio 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12001/2017 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 15 gennaio 2025 ad ore 9.45 innanzi al dott. Nicoletta Leone, sono comparsi:
per l'Avv. Maria Vittoria Carta la quale contesta le note conclusionali di parte avversa;
Parte_1
osserva che la sostituzione del contatore non è provata e non è mai stata data la prova della lettura salvo l'unica fattura a fondamento dell'ingiunzione dove si fa riferimento alla sostituzione del contatore in data 7 giugno 2014; per l'Avv. Silvia Muntoni in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Maciotta la quale rileva CP_1
che la prova è insita nella fattura di pagamento prodotta in atti;
richiama il contenuto della comparsa conclusionale;
contesta l'ammissibilità e la rilevanza delle avverse istanze istruttorie;
chiede che il giudice tenga la causa a decisione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nicoletta Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12001 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017, promossa da nato a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
Perdasdefogu nella via G. Verdi ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv.
Maria Vittoria Carta, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione, opponente contro
in persona del rappresentante legale, p.i. con sede in Nuoro ed CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Macciotta, che lo rappresenta e difende per procura alle liti in atti, opposto
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente: nella memoria 183/1: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione, previo accertamento dei fatti così come narrati nella superiore espositiva:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione, previo accertamento dei fatti così come narrati nella superiore espositiva:
1) In via preliminare/pregiudiziale:
a) Accertare e dichiarare la nullità e/o annullamento, inefficacia , invalidità, inesistenza dell'ingiunzione di pagamento n. 11888/2017, prot. 72162 DG, del 16.11.2017, emessa -ex art. C.F._2
2, primo comma, R.D. 14.4.1910, nr. 639 e art. 229 dlgs 19.02.1998 n. 51 -da Ufficio di CP_1
Cagliari, Viale Diaz,116.
pagina 2 di 13
2)In subordine:
b)accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria indicata e azionata con
l'ingiunzione di pagamento n. 11888/2017, prot. SM/RL 72162 DG, del 16.11.2017, emessa -ex art. 2, primo comma, R.D. 14.4.1910, nr. 639 e art. 229 dlgs 19.02.1998 n. 51 -da Abbanoa SpA Uffico di
Cagliari, Viale Diaz, 116..
3) In via ulteriormente subordinata e nel meritoe nella denegata ipotesi in cui si ritenga di non accogliere le domande formulate nel in via preliminare/pregiudiziale e in subordine:
c) accertare i fatti di cui alla superiore espositiva e per l'effetto rigettare in quanto infondata in fatto e diritto la domanda formulata dalla con l'ingiunzione di pagamento pagamento Parte_2
n. 11888/2017, prot. , del 16.11.2017, emessa -ex art. 2, primo comma, R.D. C.F._3
14.4.1910, nr. 639 e art. 229 dlgs 19.02.1998 n. 51 -da Viale Diaz, Parte_3
116.
4)In via di ulteriore, ulteriore subordine nel merito, nella denegata ipotesi –invero non creduta –si ritenga di non accogliere le domande formulate nei precedenti punti:
d)accertare i fatti di cui alla superiore espositiva e per l'effetto -accertata la esatta quantificazione dei consumi e corretta applicazionedelle tariffe in eccedenza, in applicazione delle regole indicate nella
Carta dei Servizi e nel Regolamento di volta in volta vigente, decurtate le somme già corrisposte dal
Signor nel periodo intercorrente tra il 2006 e il 2016, e decurtate le somme maturate nel Parte_1
quinquennio antecedente per intervenuta prescrizione–e per l'effetto dichiarare il signor Parte_1
tenuto al pagamento della minor somma che verrà determinata in corso di causa;
5) In ogni caso:
e)revocare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento n. 11888/2017, prot. SM/RL
DG, del 16.11.2017, emessa -ex art. 2, primo comma, R.D. 14.4.1910, nr. 639 e art. 229 dlgs C.F._4
19.02.1998 n. 51 -da Uffico di Cagliari, Viale Diaz, 116. CP_1
f)Accertare e dichiarare la nullità e/a annullamento, inefficacia , invalidità, inesistenza
Cod dell'ingiunzione di pagamento n. 11888/2017, prot. 72162 del 16.11.2017, e tutti gli atti C.F._2 presupposti e per l'effetto rigettare la domanda;
g) con vittoria di spese e onorari del giudizio.”. nelle note conclusionali autorizzate: “voglia il Tribunale, disattesa ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa e conclusione:
A) in via subordinata istruttoria: nella denegata ipotesi in cui non si ritenga di accogliere le eccezioni preliminare e pregiudiziali di cui ai successivi punti B), C), D) e F), per le ragioni puntualmente
pagina 3 di 13 esposte, senza inversione degli oneri probatori, si insiste per l'ammissione della prova testimoniale e dell'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'opposta, così come dedotti e capitolati nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, cpc, depositata nell'interesse dell'opponente, disporre
l'integrazione della Ctu, e/o il richiamo a chiarimenti del Ctu nominato, volta a chiarire e verificare
l'incidenza dei lavori di manutenzione straordinaria alla condotta idrica con chiusura e con slaccio del contatore, nella misurazione e rilevazione di un consumo anomalo.
B) In via preliminare/pregiudiziale:per le ragioni esposte nella superiore espositiva e nell'atto di citazione in opposizione, nella prima memoria ex art. 183, VI, comma, cpc: accertare e dichiarare la nullità e/a annullamento, inefficacia , invalidità, inesistenza dell'ingiunzione di pagamento n.
11888/2017, prot. SM/RL 72162 DG, del 16.11.2017, emessa - ex art. 2, primo comma, R.D. 14.4.1910, nr. 639 e art. 229 dlgs 19.02.1998 n. 51 - da Viale Diaz, 116. Parte_3
C) In subordine: per le ragioni esposte nella superiore espositiva e nell'atto di citazione in opposizione, nella prima memoria ex art. 183, VI, comma, cpc accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria indicata e azionata con l'ingiunzione di pagamento n.
11888/2017, prot. SM/RL 72162 DG, del 16.11.2017, emessa - ex art. 2, primo comma, R.D. 14.4.1910, nr. 639 e art. 229 dlgs 19.02.1998 n. 51 - da Cagliari, Viale Diaz, 116; Parte_3
D) In via ulteriormente subordinata e nel merito e nella denegata ipotesi in cui si ritenga di non accogliere le domande formulate, in via preliminare/pregiudiziale e in subordine: accertare i fatti di cui alla superiore espositiva, e all'espositiva dell'atto di citazione in opposizione e nelle memoria ex art. 183, VI comma, nr. 1, cpc e per l'effetto rigettare in quanto infondata in fatto e diritto la domanda formulata dalla con l'ingiunzione di pagamento n. 11888/2017, prot. Parte_2 C.F._2
72162 DG, del 16.11.2017, emessa - ex art. 2, primo comma, R.D. 14.4.1910, nr. 639 e art. 229 dlgs
19.02.1998 n. 51 - da Uffico di Cagliari, Viale Diaz, 116. CP_1
E) In via di ulteriore, ulteriore subordine nel merito, nella denegata ipotesi – invero non creduta – in cui si ritenga di non accogliere le domande formulate nei precedenti punti: accolta la subordinata istruttoria, e accertare i fatti di cui alla superiore espositiva e indicati nell'atto di citazione in opposizione, e nella memoria 183, VI comma, nr. 1, cpc e per l'effetto - accertata la esatta quantificazione dei consumi e corretta applicazione delle tariffe in eccedenza, in applicazione delle regole indicate nella Carta del Servizio idrico integrato e nel Regolamento idrico integrato, di volta in volta vigente, decurtate le somme già corrisposte dal Signor nel periodo intercorrente tra Parte_1
il 2006 e il 2016, e decurtate le somme maturate nel quinquennio antecedente per intervenuta prescrizione – e per l'effetto dichiarare il signor tenuto al pagamento della minor somma Parte_1
che verrà determinata in corso di causa;
pagina 4 di 13 E) In ogni caso:
- revocare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento n. 11888/2017, prot.
SM/RL 72162 DG, del 16.11.2017, emessa - ex art. 2, primo comma, R.D. 14.4.1910, nr. 639 e art. 229 dlgs 19.02.1998 n. 51 - da Abbanoa SpA Uffico di Cagliari, Viale Diaz, 116.
- Accertare e dichiarare la nullità e/a annullamento, inefficacia , invalidità, inesistenza dell'ingiunzione di pagamento n. 11888/2017, prot. SM/RL 72162 DG, del 16.11.2017, e tutti gli atti presupposti e per l'effetto rigettare la domanda;
F) con vittoria di spese e onorari del giudizio.”
Nell'interesse dell'opposta: “voglia il Tribunale, contrariis reiectis,
Nel merito, in via principale: in forza delle considerazioni giuridiche e di fatto che precedono, e per i motivi esposti nel contesto della superiore narrativa, dichiarare infondata e/o non provata l'opposizione proposta e, per l'effetto, rigettarla integralmente condannando l'opponente al pagamento delle somme portate dall'ingiunzione di pagamento opposta;
Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il giudice dovesse comunque accertare in corso di causa la sussistenza di un minor credito vantato da parte di in ragione del titolo opposto, si insiste fin da ora CP_1 affinché l'adito Giudice, previa revoca dell'ingiunzione fiscale opposta e previo accertamento delle somme non contestate, Voglia condannare l'odierna opponente al pagamento della somma dovuta nella misura che verrà accertata.
In ogni caso,
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio secondo le vigenti tariffe, oltre agli accessori di legge, e delle spese per la consulenza tecnica d'ufficio”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il signor ha proposto tempestiva Parte_1
opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 11888/2017 prot. SM/RL 72162DG, del 16.11.2017 emessa ex art. 2, primo comma, R.D. 14 aprile 2010, n. 639 e art. 229, d lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, dalla società quale Gestore del Servizio Idrico integrato sulla base della fattura n. CP_1
5301730173444 del 29 aprile 2017, con scadenza il 23 giugno 2017, relativa al contratto di somministrazione n. 1900-35092997, codice utente n. 36175253.
Si è costituita la società contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto. CP_1
La causa, istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
pagina 5 di 13 1) Eccezione di nullità e/o annullabilità, inefficacia, invalidità, inesistenza dell'ingiunzione di pagamento n. 11888/2017, prot. SM/RL 72162 DG, del 16.11.2017, emessa -ex art. 2, primo comma, R.D. 14.4.1910, nr. 639 e art. 229 d. lgs. 19.02.1998 n. 51 -da Ufficio di CP_1
Cagliari, Viale Diaz, 116
L'opponente ha eccepito l'illegittimità e/o nullità della procedura di recupero del credito azionata da ai sensi del R.D. n. 639/1910 e ss.mm. con conseguente inesistenza e/o nullità di un CP_1
valido titolo esecutivo, poiché non emesso da una persona giuridica pubblica in senso soggettivo.
L'eccezione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
A prescindere dalla natura o meno di ente pubblico di questa - in quanto società per azioni a CP_1
partecipazione pubblica - è legittimata ad emettere ingiunzioni di pagamento e a procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi dell'art. 17, commi 3-bis e 3-ter D. Lgs. 46/1999, avendo ottenuto la prevista autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
In ogni caso, è una società in house e può ricorrere alla procedura di cui al R.D. del 1910 per CP_1
il recupero dei propri crediti anche derivanti da entrate di diritto privato (cfr. tra le altre Cass. civ. Sez.
I, 11-04-2016, n. 7076; Cass. civ. Sez. Unite, 25-05-2009, n. 11992, Cass. civ. Sez. I, 25-08-2004, n.
16855.).
Sotto questo profilo è possibile osservare che è una società a responsabilità limitata costituita CP_1
nel 2005 in seguito alla fusione di tutti i distributori pubblici di acqua precedentemente attivi in
Sardegna. Il capitale di Abbanoa è detenuto per l'85% circa dai comuni sardi e per il 15% circa dalla e la società soddisfa tutti i criteri previsti per la qualifica di società in house Controparte_2
(partecipazione pubblica, controllo analogo e maggioranza (80%) delle attività detenute dall'autorità pubblica di controllo).
2) Istanze istruttorie
E' opportuno partire dall'esame delle istanze istruttorie formulate dall'opponente nella memoria 183/2
e reiterate nelle note conclusionali autorizzate.
L'interrogatorio formale del rappresentante legale della società è inammissibile. CP_1
Questo giudice ritiene di dover aderire all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità laddove afferma che “la natura strumentale dell'interrogatorio formale, in quanto diretto a provocare la confessione giudiziale il cui effetto probatorio ha la sua base giuridica e logica nella conoscenza che il confidente ha del fatto che ne costituisce l'oggetto, comporta la sua inammissibilità ogni volta che sia da escludere che il fatto rientri nella diretta conoscenza dell'interrogando” (Cassazione civile , sez. II,
14 dicembre 1988 , n. 6816).
Quanto alla prova per testi, i capi da 1 a 12 riguardano circostanze già provate documentalmente.
pagina 6 di 13 I capi dal 13 al 17 sono diretti a dimostrare che, a causa dell'esecuzione di lavori nella condotta idrica comunale, si sarebbe verificato il passaggio di aria che avrebbe determinato la rilevazione, da parte del contatore, di consumi in realtà inesistenti.
Part I lavori sulle condotte erano stati eseguiti intorno al 2012 quando l'utenza del signor era servita dal contatore n. 511238, sostituito il 7 giugno 2014.
Come è stato rilevato nell'ordinanza del 18 maggio 2021, il contatore n. 511238 ha registrato dal 31 dicembre 2006 al 7 giugno 2014 consumi per 129 metri cubi.
Detti consumi non presentano anomalie, a differenza dei consumi registrati a far data dal 7 giugno 2014 dal nuovo contatore matricola n. 12TA030280.
L'elevato importo della fattura in contestazione è stato infatti determinato dai consumi rilevati dal secondo contatore nel periodo dal 7 giugno 2014 al 30 marzo 2017.
In un periodo inferiore a tre anni il nuovo contatore ha rilevato consumi per ben 4008 metri cubi, ben superiori ai consumi di 129 metri cubi rilevato nell'arco di circa otto anni dal precedente contatore.
Non vi sono quindi elementi per ritenere che i consumi rilevati in data precedente al 7 giugno 2014 siano anomali.
Per questo motivo è superflua la prova orale dedotta nei capi da 13 a 17, perché non ci sono elementi per ritenere che i lavori eseguiti sulle condotte comunali abbiano falsato la rilevazione da parte del contatore.
Per lo stesso motivo è superfluo il capo 18 riguardante il motivo della sostituzione del contatore.
Come si è detto, i consumi rilevati dal primo contatore non risultano anomali e non c'è motivo di ritenere che fosse guasto.
Per tutti i motivi esposti non è necessario richiamare il consulente tecnico d'ufficio.
3) Eccezione di prescrizione
L'eccezione di prescrizione non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata.
L'articolo 2948 n. 4 del Codice civile stabilisce che “si prescrivono in cinque anni (…)gli interessi
e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” .
Il prezzo della somministrazione di energia pagato annualmente o a scadenze inferiori l'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, e deve, ritenersi, pertanto incluso nella previsione dell'articolo 2948 n. 4 c.c. con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del relativo credito.
Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
pagina 7 di 13 Nel caso in esame, si tratta del diritto del fornitore a ottenere il corrispettivo per la somministrazione della fornitura idrica. Il termine di prescrizione non può decorrere dalla data del consumo;
il fornitore non può far valere il suo diritto dalla data del consumo ma solo dal giorno successivo alla scadenza della fattura. La scadenza della fattura è un termine per il pagamento stabilito nell'interesse del debitore, e pertanto il fornitore non può far valere il suo diritto prima della scadenza di tale termine;
per esempio, il fornitore non potrebbe agire in giudizio per il pagamento prima della scadenza di detto termine. Ne deriva che il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere prima della scadenza di tale termine.
Avuto riguardo alla data di scadenza della fattura, 23 giugno 2017, non è decorso il termine di cinque anni tra la data di scadenza della fattura e la data di notifica dell'ingiunzione, il 29 novembre 2017.
4) Nel merito
L'ingiunzione di pagamento opposta si basa sulla fattura n. 5301730173444 del 29 aprile 2017, con scadenza il 23 giugno 2017, relativa al contratto di somministrazione idrica n. 1900-35092997, codice utente n. 36175253, per l'importo di € 13.728,52.
Si tratta di una fattura di conguaglio basata sui consumi effettivamente rilevati dalla lettura del contatore.
Com'è noto, legittimamente il Gestore del Servizio idrico integrato emette fatture in acconto basate su consumi presunti sulla base dei consumi precedenti e fattura a saldo o a conguaglio sulla base dei consumi rilevati tramite la lettura del contatore.
Le fatture in acconto non sono oggetto di causa.
Solo per completezza espositiva è opportuno osservare che le fatture in acconto recavano l'indicazione del contatore n. 511238 anche per il periodo successivo alla sua sostituzione, fino al 2016, perché erano emesse sulla base di consumi presunti ricavati dalla media dei consumi rilevati da quel contatore.
Il fatto che il Gestore non effettui le letture con la periodicità prescritta dalla Carta del S.I.I. e dal
Regolamento del S.I.I., non esonera l'utente dall'obbligo di pagamento del corrispettivo.
In questo caso, è incontroverso che il signor ha regolarmente ricevuto la fornitura Parte_1 dell'acqua dalla società ma è contestata la quantificazione del credito. CP_1
Come è stato rilevato nell'ordinanza del 18 maggio 2021, nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità e, in caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi
(ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di prova che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con pagina 8 di 13 una diligente custodia dell'impianto ovvero di avere diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi.
La fattura contraddistinta dal numero 2017000530173444 del 29 aprile 2017 è una bolletta di conguaglio relativa al periodo dal 31 dicembre 2006 al 30 marzo 2017.
La predetta fattura si basa sulle seguenti letture: lettura iniziale al 31 dicembre 2006 di mc 3979, lettura di sostituzione del contatore matricola n. 511238 al 7 giugno 2014 di mc 4108, lettura di colloco del contatore matricola n. 12TA030280 alla stessa data di mc 0, lettura al 30 novembre 2015 di mc 3361, lettura al 11 marzo 2016 di mc 3517, lettura al 1 agosto 2016 di mc 3517, lettura al 1° dicembre 2016 di mc 3981 e lettura al 30 marzo 2017 di mc 4008;
In un arco temporale di circa otto anni, dal 31 dicembre 2006 al 7 giugno 2014, sono stati rilevati consumi per mc 129, mentre nel più breve arco temporale (inferiore a tre anni) dal 7 giugno 2014 al 30 marzo 2017 sono stati rilevati consumi per ben 4008 mc.
I consumi rilevati tramite la lettura del contatore n. 511238 non risultano anomali.
Attraverso la consulenza tecnica d'ufficio è stato dimostrato che il contatore matricola n. 12TA030280 era regolarmente funzionante.
La rilevazione di consumi per 4008 metri cubi nell'arco di un triennio non dipende quindi da un cattivo funzionamento del contatore.
Il Gestore del Servizio idrico ha quindi adempiuto all'onere di provare che il contatore era regolarmente funzionante.
Da parte sua, l'utente non ha invece dimostrato che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di avere diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi.
In mancanza di tale prova deve, pertanto, essere affermato l'obbligo in capo all'attore per il pagamento dei consumi effettivamente misurati, anche se esorbitanti rispetto ai propri consumi medi, seppur nei limiti di seguito indicati.
Tanto premesso, va, infatti, ulteriormente osservato che nel caso in esame sono risultate fondate le doglianze dell'attore riguardanti il mancato rispetto da parte della società delle norme del CP_1
Regolamento, che impongono al gestore l'obbligo di emettere le fatture sui consumi con cadenza bimestrale e altresì di porre a base delle stesse letture effettive effettuate almeno due volte l'anno.
pagina 9 di 13 Il Regolamento del Servizio idrico integrato prevede effettivamente che “Il Gestore emette le fatture con periodicità indicata nella Carta del Servizio Idrico Integrato, garantendo il riscontro degli eventuali consumi presunti con un numero di letture non inferiore a due volte all'anno”.
Il punto 6.1. della Carta del Servizio Idrico Integrato dispone, inoltre: “Il Gestore effettua la lettura periodica dei contatori delle utenze idriche attraverso il sistema del “telecontrollo”. Nelle more dell'entrata a regime della “telelettura” rimarrà in vigore il sistema di “lettura tradizionale” con periodicità di almeno due volte l'anno”.
Infine l'art. B 35.1, II comma, del regolamento sancisce l'obbligo per il gestore di “evidenziare in fattura eventuali consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente”
Deve certamente escludersi che il mancato rispetto delle modalità temporali di rilevazione effettiva dei consumi da parte del gestore, ovvero la mancata fatturazione con cadenza bimestrale, ovvero ancora la violazione dell'obbligo di segnalazione in fattura e dell'ulteriore obbligo, sancito dalla Carta dei servizi (che costituisce anch'essa parte integrante del Regolamento), di predisporre procedure per la rilevazione e la segnalazione dei consumi anomali, possano comportare l'assoluta inesigibilità dell'obbligazione di pagamento dei consumi rilevati.
Peraltro, non vi è dubbio che occorra valutare complessivamente il rapporto sinallagmatico alla luce del principio di correttezza e buona fede oggettiva che regola l'esecuzione dei contratti (art. 1375 c.c.) e porre a raffronto i reciproci diritti e doveri delle parti del rapporto.
Accanto agli obblighi gravanti sul gestore, prima richiamati, debbono essere, dunque, analizzate le ulteriori disposizioni del Regolamento che delineano oneri ed obblighi anche a carico dell'utente.
In particolare, in perfetta sintonia con i principi generali, in regolamento prevede:
- l'onere per l'utente di “verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie o consumi eccessivi di acqua derivanti da perdite occulte a valle del contatore stesso”(art.
B35.1, comma II);
- l'onere per l'utente di “ tenere sotto controllo i propri consumi abituali senza attendere il ricevimento della fattura” (art. B35.1, comma II);
- che l'utente debba “accertare le cause della mancata ricezione della fattura e chiedere il duplicato al fine di evitare l'applicazione di mora e di interessi per ritardato pagamento” (art. B16, III comma ).
Si tratta pertanto di valutare quale peso debba essere attribuito, nell'ambito di un rapporto che prevede oneri e obblighi a carico di entrambe le parti, ai doveri gravanti su ciascuna delle parti stesse.
In particolare si tratta di valutare quale valore attribuire nel caso in esame, caratterizzato dall'omessa lettura dei consumi effettivi per un lunghissimo periodo (dal 7 giugno 2014 al 30 marzo 2017, per quasi tre anni) e dall'esistenza di consumi effettivi spropositati rispetto a quelli medi registrati nel periodo pagina 10 di 13 precedente, ai gravi inadempimenti imputabili alla società specie con riferimento CP_1 all'obbligo, di fondamentale importanza per una corretta esecuzione del contratto di somministrazione, di effettuazione delle letture comprovanti i consumi reali almeno due volte all'anno, di procedere alla fatturazione bimestrale, e di “evidenziare in fattura eventuali consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente .
Occorre, in sostanza stabilire se, avendo lo stesso gestore contribuito causalmente, con il proprio grave inadempimento, a far crescere a dismisura i consumi e a rendere spropositata la morosità, il credito debba essere proporzionalmente ridotto, in misura del contributo causale fornito dallo stesso gestore alla causazione dei consumi anomali.
Ritiene questo giudice che la risposta, nel caso di specie, non possa che essere positiva, essendo innegabile che il gestore, omettendo per lungo tempo (quasi tre anni) letture e fatturazioni regolari, e violando l'obbligo di segnalare tempestivamente all'utente l'abnormità dei consumi registrati, abbia contribuito causalmente in maniera determinante a far lievitare il proprio credito fino a farlo diventare di importo assolutamente sproporzionato rispetto ai consumi medi del precedente periodo.
Ritiene pertanto questo giudice che debba procedersi ad un'adeguata diminuzione dell'entità di detto credito in proporzione all'accertata gravità della condotta colposa del gestore in relazione allo smisurato ampliamento delle ragioni creditorie.
Non vi è dubbio, infatti, che la situazione di grave patologia del rapporto di somministrazione verificatasi in ragione delle gravi violazioni imputabili allo stesso gestore (omissione di lettura e di fatturazione per anni), non solo assuma un significato prevalente rispetto alla violazione degli obblighi pur gravanti sull'utente (e dei quali prima si è dato conto), ma abbiano in concreto contribuito in maniera determinante all'accumulo della morosità.
A tale proposito, appare anche utile ricordare che la regolarità delle letture, necessarie per l'accertamento dei reali consumi, e della conseguente fatturazione, trova giustificazione non solo in relazione all'interesse del gestore al puntuale pagamento dei corrispettivi dovuti, ma sono altresì funzionali alla realizzazione dell'interesse dell'utente a tenere sotto controllo i propri consumi e ad avere tempestiva consapevolezza delle eventuali anomalie degli stessi, anche al fine di individuare carenze del proprio impianto, responsabili di perdite d'acqua, spesso non percepibili in quanto occulte.
Non vi è dubbio, pertanto, che il gestore del servizio idrico nel caso in esame abbia concorso ad aggravare la situazione debitoria dell'utente, per avere colposamente omesso di segnalargli tempestivamente gli anomali consumi. Anomali consumi che agevolmente avrebbe potuto rilevare se avesse adempiuto l'obbligo, imposto dalle disposizioni di cui al Regolamento idrico integrato, di pagina 11 di 13 effettuare le letture due volte l'anno e che ben avrebbe potuto segnalare se avesse adempiuto l'obbligo, sempre a suo carico, di regolare fatturazione.
In ragione dell'incidenza causale della condotta inadempiente di in relazione al verificarsi CP_1 dei consumi anomali registrati dall'utenza in questione, il credito vantato dalla stessa deve essere ridotto in ragione della metà.
Per tutte le ragioni esposte, in parziale accoglimento della domanda attrice e in parziale accoglimento della domanda proposta in via riconvenzionale dalla società convenuta, l'ingiunzione di pagamento impugnata deve essere revocata e il credito di deve essere accertato nella misura di euro CP_1
6.864,26, e il signor deve essere condannato al pagamento della predetta somma, oltre Parte_1
interessi in misura legale dalla data della sentenza al saldo.
Sussistono giusti motivi, in ragione della reciproca soccombenza, per disporre la parziale compensazione in ragione della metà delle spese processuali. In considerazione del criterio della soccombenza, l'attore deve essere condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione, in favore della parte convenuta, della restante metà delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.
Ripartisce le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate, nella misura del cinquanta per cento a carico di ciascuna parte, ferma restando la solidarietà nei confronti del c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. Rigetta l'eccezione di nullità e/o annullabilità, inefficacia, invalidità, inesistenza dell'ingiunzione di pagamento n. 11888/2017, prot. 72162 DG, del 16.11.2017, emessa -ex art. C.F._2
2, primo comma, R.D. 14.4.1910, nr. 639 e art. 229 d. lgs. 19.02.1998 n. 51 -da Ufficio CP_1
di Cagliari, Viale Diaz, 116;
2. Rigetta le istanze istruttorie dell'opponente;
3. Rigetta l'eccezione di prescrizione;
4. Revoca l'ingiunzione di pagamento n. 11888/2017, prot. SM/RL 72162 DG, del 16.11.2017 per le ragioni di cui al punto 4 della parte motiva;
5. Accerta il credito della società nei confronti del singor per il titolo per CP_1 Parte_1 cui è causa nella misura di € 6.864,26;
6. Per l'effetto, condanna il signor al pagamento in favore della società di Parte_1 CP_1
€ 6.864,26 oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo;
7. Compensa le spese di lite nella misura della metà;
8. Condanna il signor lai alla rifusione in favore della società delle spese di lite Pt_1 CP_1 nella misura della restante metà, che liquida in € 2.538,50, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a.
pagina 12 di 13 come per legge;
9. Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate, a carico delle parti nella misura del cinquanta per cento ciascuno, ferma restando la solidarietà in favore del c.t.u.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cagliari, 15 gennaio 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
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