Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 03/02/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 362/2019
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott. Alessandro Liprino consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 362/2019 R.G.A.C. vertente tra
(p.i. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Gulisano (c.f. ), elettivamente domiciliato C.F._1
in Lamezia Terme (CZ) alla via C. Colombo, 9
appellante principale e appellata incidentale
e
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa
Lombardo (c.f. , elettivamente domiciliata presso C.F._2
l'Ufficio Affari Legali dell' in Reggio Calabria (RC) alla via Sant'Anna II CP_2
tronco
appellata principale e appellante incidentale
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda di parte appellante
Con atto d'appello notificato il 19.4.2019, l Parte_2 ha chiesto la riforma dell'ordinanza del 19.3.2019, comunicata il 21.3.2019, con cui il Tribunale di Reggio Calabria, a definizione del giudizio iscritto al n.
3710/2018 R.G., ha rigettato la domanda di condanna dell'
[...]
- previo accertamento della nullità parziale dei Controparte_1
contratti dalle parti stipulati, ex d.lgs n. 502/1992, per gli anni 2014, 2015 e
2016 - al pagamento di € 182.473,90 (a titolo di rimborso delle prestazioni specialistiche dall'Istituto accreditato rese in extra budget), oltre agli interessi al tasso di mora, nonché la domanda subordinata (in caso di accertamento della nullità totale dei contratti) di condanna dell' a corrispondere CP_2 un'indennità, ex art. 2041 c.c., di € 182.473,90 oltre interessi al tasso moratorio.
L'appellante impugna il provvedimento nella parte in cui - disattendendo il giudicato amministrativo formatosi in ordine all'illegittimità delle delibere con cui, per gli anni 2014, 2015 e 2016, la Regione Calabria ha fissato un tetto massimo di spesa per il rimborso delle prestazioni rese dai privati in regime di accreditamento - ha ritenuto non rimborsabili all'Istituto accreditato le prestazioni specialistiche erogate oltre il limite del budget assegnatogli.
2 Corte d'Appello
L'appellante censura, inoltre, il provvedimento nella parte in cui, ritenendo la sussistenza di un valido titolo contrattuale, non ha riconosciuto l'ingiustificato arricchimento in capo all' per le prestazioni erogate in extra budget dal CP_2
soggetto accreditato.
L'appellante insiste, pertanto, in tutte le domande spiegate in primo grado.
- Difese dell'appellata
Il 7.10.2019 si è costituita l Controparte_1
(contumace in primo grado), eccependo il difetto della giurisdizione ordinaria in favore di quella amministrativa;
nel merito ha chiesto il rigetto del gravame siccome infondato.
L'appellata ha dedotto la non definitività delle sentenze del TAR Calabria che hanno annullato le delibere regionali determinative il tetto massimo di spesa a carico del servizio sanitario regionale, l'efficacia inter partes dell'eventuale giudicato amministrativo (i cui effetti, pertanto, non si estendono all' Pt_2
appellante siccome estraneo al contraddittorio nei relativi giudizi), il divieto per le parti di derogare alle disposizioni relative al tetto di spesa rimborsabile siccome dirette a tutelare interessi pubblicistici, l'inapplicabilità al rapporto degli interessi al tasso di mora.
***
1.- Sul difetto di giurisdizione
1. L'appellata (parte contumace in primo grado) censura, con riferimento alle domande avversarie, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del T.A.R. di Catanzaro.
2. La doglianza è inammissibile.
Secondo indirizzo consolidato, «allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa» (Cass. civ. n. 4891/2018;
Cass. civ. n. 2605/2018; Cass. civ., sez. un., n. 13799/2012; Cass. civ., sez. un., n. 2067/2011).
3 Corte d'Appello
Il Tribunale, siccome ha deciso nel merito la controversia, ha implicitamente accertato l'esistenza della giurisdizione ordinaria.
La doglianza dell'appellata (pur se formalmente qualificata come eccezione)
è da qualificarsi appello incidentale, essendo inequivoca la richiesta di modificare la sentenza nella parte riguardante la giurisdizione.
Ciò puntualizzato, l'appello incidentale è inammissibile poiché tardivamente proposto.
L' , infatti, si è costituita in giudizio il 7.10.2019, Controparte_1 quindi oltre il termine decadenziale ex artt. 166 e 343 c.p.c. (siccome l'udienza di comparizione è stata fissata in citazione il 17.10.2019 ed è stata differita, ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4, c.p.c., al 21.10.2019).
2.- Sul rimborso delle prestazioni extra budget
1. L'appellante censura il mancato riconoscimento del diritto ad ottenere dall' l'integrale corrispettivo delle prestazioni erogate Controparte_3
negli anni 2014, 2015 e 2016 - in regime di accreditamento con il servizio sanitario - oltre il budget messo a disposizione della Regione, per un totale di
€ 182.473,90
L'Istituto deduce, a sostegno del credito, la nullità delle clausole contrattuali fissanti il tetto di spesa rimborsabile dal sistema sanitario, siccome derivanti da delibere illegittime (come tali ritenute dal giudice amministrativo).
2. Il motivo è infondato.
L'appellante ha stipulato con l , per gli anni 2014, Controparte_3
2015 e 2016, contratti ex art. 8 quinquies d.lgs n. 502/1992, con cui l'Istituto accreditato con la Regione Calabria è stato autorizzato ad erogare agli utenti prestazioni sanitarie, di tipo specialistico, rimborsabili dal sistema sanitario regionale entro il tetto di spesa fissato con delibera amministrativa, a fronte di un corrispettivo determinato secondo le tariffe vigenti (all. 1 ricorso).
La Regione Calabria - in esecuzione delle delibere n. 68/2014, n. 140/2015 e n. 25/2016 (con cui sono stati fissati i limiti massimi di finanziamento delle risorse assegnabili per gli anni 2014, 2015 e 2016 alle strutture private accreditate con il SSR per l'erogazione di prestazioni specialistiche) - ha assegnato all'appellante il seguente budget (al netto del ticket sanitario che
4 Corte d'Appello
resta a carico dell'utenza): a) € 389.013,48 per il 2014; b) € 375.203 per il
2015; c) € 365.000 per il 2016.
L'appellante ha erogato prestazioni specialistiche per € 499.287,62 per l'anno
2014, € 440.077,35 per il 2015, € 372.325,51 per il 2016 (v. fatture allegate al ricorso introduttivo).
A fronte delle predette prestazioni, l Controparte_1
- quale soggetto obbligato ai sensi della L.R. n. 24/2008 - ha
[...] corrisposto all'ente privato, per ciascuna annualità, soltanto le prestazioni rese intra budget.
Le delibere con cui sono stati fissati i tetti di spesa per gli anni 2014, 2015 e
2016 sono state annullate dal , rispettivamente, con le Controparte_4
sentenze n. 1373/2016, n. 1613/2016 e n. 2525/2016 (all. 3 ricorso introduttivo).
Le suindicate circostanze sono documentate e non contestate.
3.1. L'appellante deduce il venir meno dei limiti al diritto al corrispettivo integrale delle prestazioni, in ragione della nullità della clausola contrattuale determinativa del budget annuale messo a disposizione all' . Pt_2
Il vizio, secondo l'appellante, deriva dall'annullamento in sede giudiziale - con efficacia di giudicato - delle presupposte delibere regionali che hanno ripartito, tra gli istituti accreditati con il SSR, le risorse pubbliche destinate all'erogazione delle prestazioni sanitarie e hanno fissato, quindi, i tetti massimi di spesa a carico del sistema sanitario.
3.2. L'assunto non è condivisibile.
In tema di attività sanitaria resa in regime di accreditamento, l'annullamento del provvedimento amministrativo determinante il tetto di spesa non fa sorgere in capo alla struttura accreditata il diritto al corrispettivo integrale per tutte le prestazioni erogate extra-budget.
Invece fa sorgere in capo all'amministrazione l'obbligo di procedere ad una nuova determinazione dei criteri di remunerazione delle prestazioni extra- budget.
Prima della determinazione dei criteri, in capo alla struttura accreditata è configurabile una situazione giuridica di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.
5 Corte d'Appello
Alla luce dell'art. 8 quinquies del d.lgs n. 502/1999 - introdotto dall'art. 79 del decreto legge n. 113/2008 - la remunerazione delle prestazioni presuppone la fissazione autoritativa del tetto di spesa, poiché espressione del potere di programmazione della Regione diretto a bilanciare l'interesse al contenimento della spesa pubblica in base alle risorse in concreto disponibili con l'esigenza di assicurare agli assistiti adeguate prestazioni sanitarie (ex plurimis Cass. civ. n. 468/2022; Consiglio di Stato, n. 3274/2017).
Il provvedimento amministrativo determinativo dei criteri di determinazione della remunerazione delle prestazioni extrabudget costituisce elemento essenziale della fattispecie costitutiva del diritto alla remunerazione delle prestazioni extra-budget.
Quindi la determinazione dei criteri di remunerazione è uno dei fatti costitutivi
(e non è fatto impeditivo) del diritto alla remunerazione. In mancanza di tale determinazione non è ravvisabile in capo alla struttura accreditata il diritto soggettivo alla remunerazione delle prestazioni extra-budget. Né il contratto individuale tra struttura accreditata e Controparte_1
può prevedere diversamente, trattandosi di norme imperative che
[...]
fissano limiti inderogabili.
Di conseguenza dal giudicato amministrativo formatosi – secondo l'appellante
– in ordine all'illegittimità delle delibere regionali (determinative dei limiti di spesa per gli anni 2014, 2015 e 2016) non consegue il perfezionamento della fattispecie costitutiva del diritto soggettivo alla remunerazione delle prestazioni erogate extra-budget.
La domanda principale dell'appellante va rigettata.
3.- Sull'azione di ingiustificato arricchimento
1. L'appellante censura la sentenza nella parte in cui, nel riconoscere la validità dei contratti di accreditamento, ha rigettato la subordinata domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c.
2. Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 2042 c.c., «l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito».
6 Corte d'Appello
La natura sussidiaria è ravvisabile quando è esclusa in via definitiva l'esperibilità di un'altra azione.
Nella fattispecie in esame tale presupposto non è sussistente, in quanto non può ritenersi esclusa in via definitiva l'esperibilità dell'azione contrattuale.
Per quanto prima detto, infatti, la situazione è ancora in fieri, in quanto dopo il giudicato amministrativo deve essere adottato un nuovo provvedimento discrezionale della Regione Calabria, avente ad oggetto la determinazione dei criteri di determinazione della remunerazione delle prestazioni extra-budget.
Una volta emesso tale provvedimento sorgerà in capo alla struttura accreditata il diritto soggettivo alla remunerazione secondo i criteri fissati dalla
Regione Calabria.
Non sussiste quindi il presupposto della residualità.
La domanda ex art. 2041 c.c. dunque non può essere accolta.
Il motivo d'appello va pertanto rigettato.
4.- Spese processuali
In considerazione dell'inammissibilità dell'appello incidentale, si reputa equo compensare per 1/3 le spese processuali del secondo grado, ponendo a carico dell'appellante la restante parte, che si liquida – sulla base del d.m. n.
55/2014, aggiornato dal d.m. n. 147/2022, tenendo conto dei parametri minimi, attesa la bassa complessità dell'attività difensiva svolta nelle varie fasi
– in complessivi € 4.773,33, oltre al rimborso delle spese generali del 15% sull'imponibile, iva e c.p. come per legge, in favore della parte appellata.
5.- Doppio del contributo unificato
In considerazione del rigetto dell'appello principale e dell'inammissibilità di quello incidentale, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre darne atto al fine di verificare l'obbligo degli appellanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
p.q.m.
7 Corte d'Appello
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal
[...]
nei confronti dell' Parte_1 [...]
e sull'appello incidentale formulato Controparte_1 dall' , disattesa ogni contraria Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello incidentale;
- rigetta l'appello principale;
- compensa per 1/3 le spese processuali del secondo grado, che liquida in €
4.773,33, oltre al rimborso delle spese generali del 15% sull'imponibile, iva e c.p. come per legge, in favore della parte appellata;
- dà atto di avere emesso una pronuncia di rigetto dell'appello principale e di inammissibilità dell'appello incidentale, ai fini della verifica dell'obbligo degli appellanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 31.1.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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