Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 25/03/2026, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01408/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01802/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LOa
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1802 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Iannello, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1
per l'annullamento
del decreto Prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 23/05/2024, di rigetto dell’istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare presentata in favore del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. RT LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19 luglio 2024, -OMISSIS- -OMISSIS-, cittadino -OMISSIS-, ha chiesto l’annullamento del decreto di cui in epigrafe, deducendone l’illegittimità per violazione della normativa di settore e difetto di istruttoria.
In particolare, il ricorrente ha evidenziato di avere svolto attività lavorativa fino al 30 maggio del 2024, a fronte di un’istanza presentata in data 21 giugno 2020 dal datore di lavoro, con un reddito idoneo ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, o quanto meno ai fini del rilascio di un titolo per attesa occupazione.
Si è costituito in giudizio con memoria di stile il Ministero convenuto e la Sezione ha respinto la proposta domanda cautelare “ in relazione alla contestata fittizietà del rapporto di lavoro oggetto della domanda di emersione ”.
La causa è stata infine trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 18 marzo 2026.
Dagli atti emerge che, con riferimento alla domanda di emersione di altro lavoratore con lo stesso datore di lavoro, la Terza Sezione di questo Tribunale ha obbligato la Prefettura di -OMISSIS- al riesame della posizione dello straniero, in sede cautelare, e che l’amministrazione procedente ha successivamente rilasciato all’interessato permesso di soggiorno (cfr. ordinanza cautelare n. -OMISSIS- e decreto presidenziale n. -OMISSIS- di sopravvenuta carenza di interesse, come emessi all’interno della causa R.G. n. -OMISSIS-).
In particolare, il Tribunale ha rilevato, con riferimento alla vicenda coinvolgente anche l’odierno interessato, che “ soltanto due domande di emersione sarebbero state da considerarsi valide, con disconoscimento delle restanti ”, e che risultava non vi fosse stato “ alcun vaglio procedimentale, né in sede di istruttoria, né tanto meno in punto di motivazione, della effettiva posizione amministrativa del datore di lavoro del ricorrente ”.
Ne consegue che risulta attendibile anche l’affermazione contenuta nell’odierno ricorso, peraltro non contraddetta dalla difesa erariale, secondo cui il cittadino straniero avrebbe effettivamente svolto attività lavorativa presso il sig. -OMISSIS- fino al maggio del 2024.
Il Collegio deve pertanto accogliere il ricorso, re melius perpensa, in ragione della carenza di istruttoria che vizia l’atto impugnato, non emergendo al contrario, in atti, elementi dai quali emerga la fittizietà del rapporto di lavoro oggetto della domanda di emersione, anche in relazione al parallelo procedimento giurisdizionale chiusosi favorevolmente all’istanza dello straniero avente identica posizione dell’odierno ricorrente.
Il provvedimento impugnato è in definitiva da annullare, con obbligo dell’amministrazione procedente di riesaminare l’istanza dell’interessato, mentre sussistono gravi ragioni per compensare le spese del giudizio tra le parti, in ragione della peculiarità della questione esaminata.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la LOa (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altro soggetto ivi nominato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI DA US, Presidente
RT LO, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT LO | RI DA US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.