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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/12/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
La Corte di Appello di Salerno, I Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone di: dr.ssa MA Balletti Presidente dr.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dr.ssa MA Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 955/2025 R.G. avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza n. 38/2025, pubblicata in data 9.06.2025, con la quale il Tribunale di Salerno ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società vertente CP_1
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e CP_1 difesa dall'avv. Ugo Bisogno
– Reclamante
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dagli avv.ti DE La TA e MA RI La TA
-Reclamata
NONCHÉ
in persona del Controparte_3 curatore, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Pierri
-Reclamata
1 Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 2 luglio 2025, la società in CP_1 persona del legale rapp.te p.t., ha proposto reclamo avverso la sentenza n. 38/2025 del Tribunale di Salerno che, su istanza della Controparte_2 in persona del legale rapp.te p.t., ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della reclamante, ritenendone sussistenti i presupposti.
Ha dedotto la reclamante tre motivi di gravame, così rubricati: I) assenza di un credito certo, liquido ed esigibile;
II) violazione e falsa applicazione degli articoli 2 lettera c), 268, 269 e 270 CCII -
Contraddittorietà ed ingiustizia della sentenza impugnata – Assenza dello stato di insolvenza;
III) violazione e falsa applicazione degli artt.
2 e 121 C.C.I.I. – Assenza di una valutazione prospettica e dinamica della attività commerciale della – Difetto di motivazione. CP_1
Instaurato il contraddittorio, con distinti atti, si sono costituiti la società
in persona del legale rapp.te p.t., e la Controparte_2 [...]
in persona del curatore, chiedendo il Controparte_3 rigetto del reclamo e la conferma della sentenza impugnata.
Sostituita l'udienza fissata per la data del 23 ottobre 2025 con il deposito di note scritte, con provvedimento del 6.11.2025 la Corte ha riservato la decisione della causa.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, la società reclamante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto accertato incidentalmente il credito della società istante, la pari ad Controparte_2 euro 1.013.774,91.
Evidenzia che la società ricorrente ha agito in virtù di un credito non oggetto di un preventivo accertamento giudiziale, fondato esclusivamente su fatture relative a noleggio e manutenzione ordinaria
2 e straordinaria di automezzi, arbitrariamente quantificato, credito da porsi in compensazione con quello spettante alla reclamante nell'ipotesi di risoluzione dei contratti di noleggio in forza dei quali sono state emesse parte delle fatture poste a fondamento del ricorso.
Deduce che detti contratti debbano essere qualificati come “leasing traslativo”, pertanto, alla loro risoluzione, in applicazione della disciplina di cui all'art. 1526 c.c., conseguirebbe il diritto della alla CP_1 restituzione dei canoni eccedenti il corrispettivo per il solo godimento del bene.
Considerata, dunque, la necessità di compensare le somme dovute alla per la restituzione dei veicoli e di calcolare la rivalutazione CP_1
e gli interessi sulle somme dovute, la reclamante sostiene che il credito della non poteva essere oggetto dell'accertamento in via Controparte_2 incidentale da parte del Tribunale adito per la dichiarazione dell'apertura della liquidazione giudiziale, dovendo essere invece accertato nell'ambito di un giudizio a cognizione piena.
Censura, pertanto, la decisione impugnata perché il Tribunale ha ritenuto incidentalmente accertata la sussistenza e l'ammontare del credito, senza considerare le eccezioni formulate dalla resistente, utilizzando, peraltro, tale presunto inadempimento quale elemento di prova dello stato di insolvenza.
La censura è infondata.
Va opportunamente rammentato, in conformità ai principi reiteratamente affermati dalla Suprema Corte, che la legittimazione a presentare il ricorso per l'avvio della procedura di liquidazione giudiziale
è disciplinata dalle stesse regole che si applicavano al ricorso per il fallimento.
In particolare, l'articolo 37, comma 2, del Codice della crisi e dell'insolvenza (C.C.I.I.) stabilisce che la domanda di apertura della
3 liquidazione giudiziale va proposta mediante ricorso presentato, tra gli altri, da uno o più creditori. Tale disposizione è sostanzialmente identica a quella prevista dall'articolo 6, comma 1, della legge fallimentare, secondo cui il fallimento poteva essere dichiarato su ricorso di uno o più creditori.
La legittimazione a proporre la domanda di liquidazione giudiziale spetta, dunque, come per il fallimento, al "creditore", ossia colui che in giudizio deduca e dimostri di vantare nei confronti del debitore una pretesa, anche non pecuniaria, rimasta in tutto o in parte insoddisfatta.
Non è richiesto che il credito vantato dal ricorrente sia stato accertato definitivamente da una sentenza o che risulti da un titolo esecutivo.
La giurisprudenza di legittimità afferma, ormai da tempo risalente, che anche un credito contestato, illiquido, soggetto a termine non scaduto o a condizione sospensiva non ancora avveratasi attribuisce comunque al titolare la legittimazione a chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale, analogamente a quanto avveniva per la procedura fallimentare (Cass. SU n. 1521/2013; Cass. n. 6306/2014; Cass. n.
11421/2014; Cass. n. 21022/ 2013).
In mancanza di un provvedimento giudiziale definitivo che abbia accertato tali aspetti, il tribunale non può negare a priori la legittimazione del ricorrente, ma deve valutare, sulla base delle prove e degli elementi portati dalle parti, nonché degli aspetti rilevabili d'ufficio, la probabile esistenza stessa del credito in via incidentale e sommaria perché l'accertamento della sussistenza del credito resta, dunque, nell'ambito della fase preliminare all'apertura della liquidazione, come mero presupposto della legittimazione del creditore.
Nel caso di specie, oltre alle fatture prodotte dal creditore, dagli atti emerge la sottoscrizione di due scritture private in data 16 luglio 2024, con le quali la società resistente ha riconosciuto il debito indicato in
4 alcune delle fatture prodotte dalla ricorrente e, segnatamente, per euro
247.285,72, oltre interessi moratori per euro 23.500,00, nonché per euro 750.120,21, oltre interessi moratori per euro 38.000,00.
A ciò si aggiunge la documentazione attestante le note di sollecito del
23 ottobre 2024 e del 13 novembre 2024, con cui il creditore invitava la debitrice a presentare il piano di rientro relativamente al credito di euro
750.120,21, oltre interessi e, successivamente, a corrispondere in unica soluzione la residua somma relativamente all'altro credito riconosciuto, oggetto di un piano di rientro, a seguito della decadenza dal beneficio del termine per mancato pagamento della terza rata.
Tali circostanze, puntualmente valorizzate nella sentenza impugnata, non risultano specificamente censurate dalla reclamante che si limita a contestare la natura del rapporto contrattuale e la quantificazione del credito, senza negare la sottoscrizione delle scritture ricognitive né la ricezione delle note di sollecito.
Quanto alla pretesa creditoria opposta in compensazione dalla reclamante, l'eccezione è del tutto priva di rilevanza ai fini che qui rilevano.
Quello che, ad avviso della reclamante, dovrebbe essere opposto in compensazione al credito preteso dal creditore, è un credito insussistente all'attualità perché manca anche il presupposto per la sua ipotetica configurabilità, non risultando che i contratti intercorsi tra le parti siano stati risolti o che sia in corso un giudizio volto all'accertamento della sussistenza dei presupposti per la risoluzione;
e ciò a prescindere dalla considerazione che la disposizione invocata, contenuta nell'art. 1526 c.c., a seguito della entrata in vigore della
L.124/2017, non può essere applicata in via analogica ai contratti di leasing traslativo, anche se stipulati prima della entrata in vigore di detta legge (cfr. ex multis: Cass. n. 8980/2019).
5 Il motivo va, pertanto, rigettato.
Con il secondo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente perché strettamente connessi tra loro, la reclamante deduce la violazione degli artt. 2, 121, 268, 269 e 270 C.C.I.I., lamentando che il Tribunale ha ritenuto sussistente lo stato di insolvenza limitandosi a una valutazione statica della situazione patrimoniale, limitandosi a fotografare una situazione contingente, determinata da ritardi nei pagamenti delle
Pubbliche Amministrazioni e dal mancato rinnovo del DURC, circostanza temporanea e successivamente risolta.
Assume che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'insolvenza non si desume dal mero rapporto tra attivo e passivo, bensì dalla possibilità dell'impresa di adempiere regolarmente alle obbligazioni con mezzi ordinari, senza compromettere la continuità aziendale.
Denuncia la reclamante l'ingiustizia e la contraddittorietà della sentenza perché ha ritenuto la sussistenza dello stato di insolvenza senza considerare che la società che ha sempre operato nel CP_1 settore della raccolta rifiuti con affidamenti pubblici, garantendo la retribuzione di 91 dipendenti e mantenendo una struttura patrimoniale solida, ha attraversato una crisi di liquidità determinata da ritardi nei pagamenti delle PA e dal conseguente mancato rinnovo del DURC, elemento imprescindibile per la partecipazione a gare e per l'incasso dei corrispettivi. Tale situazione, lungi dal costituire insolvenza strutturale,
è stata temporanea, come dimostrato dal successivo ripristino della regolarità contributiva.
Lamenta che il Tribunale ha compiuto un'errata valutazione dei bilanci depositati, senza considerare che da essi si desume un volume d'affari di euro 3.000.000 (2021), di euro 4.800.000 (2022) e di euro 3.600.000
(2023) nonché un attivo patrimoniale, all'anno 2023, di euro 3.917.209
e un utile d'esercizio al 31.12.2024 di euro 42.663,90.
6 Evidenzia di possedere un parco automezzi di 41 veicoli di proprietà, privi di gravami, e di un immobile di 632 mq, libero da ipoteche, con valore di mercato rilevante, a dimostrazione della solidità patrimoniale e la capacità di generare reddito.
Assume che i procedimenti esecutivi pendenti a suo carico riguardano importi marginali (euro 20.789,14) e sono in fase di estinzione;
inoltre, la società non è indebitata con il ceto bancario ed ha sempre operato con regolarità nei pagamenti, salvo ritardi fisiologici legati alla crisi temporanea.
Erroneamente, prosegue la reclamante, il Tribunale ha ritenuto la mancata disponibilità del come indice dell'insolvenza ed evidenzia Pt_1 che esso è stato regolarizzato e valido sino a maggio 2025.
Quanto ai debiti nei confronti dell'IO, deduce che il relativo carico è stato ridotto da euro 925.837,99 a euro 862.609,72; i debiti, inoltre, sono stati quasi tutti rateizzati.
La doglianza è infondata.
L'art. 2, comma 1, lett. b), C.C.I.I. intende per insolvenza “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Come già correttamente osservato dal Tribunale, l'insolvenza non consiste quindi- per espressa definizione normativa - nell'impossibilità definitiva di adempiere alle obbligazioni, ma nell'incapacità di soddisfarle
“regolarmente”, ovvero con la continuità, speditezza, tempestività ordinariamente proprie della c.d. “correntezza” commerciale, e facendo ricorso alle ordinarie fonti produttive e reddituali della gestione societaria.
La Cassazione ha affermato , sebbene con riguardo all'art. 5 della legge fallimentare del 1942, ma il principio è perfettamente applicabile anche
7 alla nuova disciplina dettata dal Codice delle Imprese e dell'insolvenza, che “Ai fini della dichiarazione di fallimento di una società non in liquidazione, l'accertamento dello stato di insolvenza è desumibile, più che dal rapporto tra attivo e passivo, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa. (Nella specie
è stata, fra l'altro, ritenuta irrilevante, al fine di escludere lo stato di dissesto dell'impresa, la circostanza che la stessa avesse in precedenza concluso un piano attestato di risanamento contenente un programma di vendite immobiliari inadempiuto).” (Cass n. 30284/2022).
Ha altresì ritenuto che “Ai fini della dichiarazione di fallimento, costituiscono indizi esteriori dell'insolvenza, gli elementi sintomatici che esprimono lo stato di impotenza funzionale e non transitoria dell'impresa
a soddisfare le proprie obbligazioni, secondo una tipicità - desumibile dai dati dell'esperienza economica - rivelatrice dell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa medesima (prima fra tutte
l'estinzione dei debiti), nonché dell'impossibilità di essa di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio.” (Cass. n. 6978/2019).
Ebbene, osserva la Corte, il giudice di primo grado è stato adito dalla che a fondamento del ricorso ha posto una pretesa Controparte_2 creditoria di euro 1.158.942,71, di cui euro 1.013.744, 91, come appena verificato anche da questa Corte nell'esaminare la prima doglianza, è un credito oggetto di espresso riconoscimento da parte della reclamante,
8 rimasto inadempiuto, nonostante gli espressi solleciti formulati dal creditore.
Nella decisione impugnata il Tribunale ha ritenuto sussistente lo stato di insolvenza nei confronti della reclamante evidenziando che a suo carico, oltre al rilevante debito nei confronti del creditore istante, è emersa una debitoria erariale superiore a euro 1.000.000,00, di cui soltanto euro
200.000,00 ammessa alla rateizzazione, oltre l'esistenza di protesti per euro 14.800,00.
Ha altresì rilevato il giudice di prime cure che con “riguardo all'elenco dei creditori depositato dalla resistente, non sono stati forniti, in questa sede, elementi idonei e sufficienti a sostenere l'effettivo recupero delle somme dovute all'odierna debitrice e, in ogni caso, dagli atti del fascicolo non emergerebbe l'instaurazione di azioni volte al recupero di tali crediti né risulta possibile determinare con certezza il quantum degli stessi.
In ordine, poi, alla certificazione si apprende che la stessa risulta Pt_1 in scadenza (maggio 2025)”.
Ad avviso di questa Corte le argomentazioni difensive della reclamante non consentono di superare le valutazioni del giudice di prima istanza in merito alla sussistenza dello stato di insolvenza in capo alla CP_1
Deve innanzitutto escludersi che il Tribunale abbia compiuto valutazione dell'insolvenza sulla base di un'analisi statica del patrimonio sociale, essendo tale addebito da muoversi proprio alla società reclamante nella parte in cui lamenta che il giudice di primo grado “si è limitata a fare un mero riepilogo delle passività, senza nemmeno analizzare l'attivo” (così
a pag. 10 del reclamo).
Il Tribunale ha dato conto, con motivazione ampia e coerente, degli elementi sintomatici dell'insolvenza, conformemente ai criteri elaborati dalla giurisprudenza richiamata, quali la pluralità e entità degli inadempimenti, anche di rilevanti debiti tributari, la levata di protesti, la
9 mancanza regolarità contributiva che aveva portato alla sospensione del
DURC che, pur successivamente, rilasciato, avrebbe avuto scadenza nel maggio 2025, la mancanza di riscontro della consistenza dei crediti e della loro effettiva esigibilità.
È errato l'assunto per cui la società non verserebbe in una condizione di insolvenza ma di una temporanea crisi di liquidità.
Come ben evidenziato dalla difesa della curatela della Liquidazione
Giudiziale e come ricavabile dai documenti prodotti e richiamati dalla stessa reclamante, (v. attestazione esposizione all'11.02.2025, CP_4 per euro 862.609,72, all. 17 della produzione di primo grado), la condizione della società è caratterizzata da ingenti debiti scaduti rimasti insoluti.
Infatti, oltre al debito riconosciuto nei confronti del creditore istante, esiste ancora una consistente debitoria nei confronti dell'IO, neanche contestata, rimasta inadempiuta a causa della difficoltà economico- finanziaria, esplicitamente ammessa dalla reclamante.
Vero è che le istanze di rateizzazione sono state accolte per circa euro
250.000,00 (v. produzione primo grado della All. 24, 25 e CP_1
26) e non per euro 200.000,00, come affermato dal Tribunale, resta però il fatto che per la restante parte del debito, la più consistente, è stata fatta solo una richiesta di rateizzazione, peraltro, in epoca successiva all'udienza camerale dinanzi al Tribunale, durante i termini concessi per il deposito delle note autorizzate (v. all. 28,29,30 e 31).
Si osserva che la possibilità di rateizzazione delle somme dovute all'Agenzia delle Entrate non assume rilievo ai fini della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dato che questa circostanza non è idonea a elidere il debito verso l'IO e ad escludere la sussistenza di uno stato di insolvenza.
10 Nella specie, la richiesta di rateizzazione inoltrata dalla CP_1 all'Agenzia delle Entrate, accolta solo per parte della debitoria, equivale alla implicita ammissione, ad opera della reclamante, del mancato puntuale pagamento periodico dei tributi all'IO e, quindi, costituisce un ulteriore indice della incapacità della società di adempiere con regolarità le proprie obbligazioni.
Inoltre, ai piani di rateizzazione dei debiti tributari non va riconosciuta alcuna rilevanza, essendo onere della società insolvente di provare di essere in grado di far fronte all'esposizione debitoria al netto della definizione premiale (Cass. n. n.9029 /2020) e, in merito, la reclamante non ha allegato l'intervenuto pagamento anche di una sola rata né utilmente indicato a quali liquidità, realizzabili in termini ragionevoli, intende far ricorso per provvedere all'estinzione dei debiti rateizzati.
La circostanza che sia stata estinta la posizione debitoria nei confronti dell' finalizzata all'emissione del DURC e che, come rilevato dal Pt_2 primo giudice, sarebbe comunque scaduto nel maggio 2025, non appare, di per sé, argomento utile a privare di efficacia dimostrativa dello stato di insolvenza tutte le circostanze valorizzate dal primo giudice e qui riesaminate alla luce delle censure proposte.
Va rammentato, quanto alla evidenziata esistenza di attivo in capo alla reclamante, che nella valutazione dello stato di insolvenza di una società operativa, come la non vale ad escludere lo stato di CP_1 insolvenza, sia la consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare riconducibile al debitore, quand'anche l'attivo risulti superiore al passivo, allorquando detti beni non siano agevolmente liquidabili o la cui liquidazione risulterebbe incompatibile con la permanenza dell'impresa sul mercato e con il puntuale adempimento di obbligazioni già contratte (v. Cass. n. 5736/1993; Cass. n. 8656/1992), sia,
11 analogamente, la sussistenza di crediti verso terzi di non pronta e certa realizzazione.
E allora, alcuna rilevanza assume l'esistenza nel patrimonio della società di un parco automezzi adibiti all'esercizio dell'attività di impresa per la raccolta di rifiuti di valore, asserito, di euro 376.000,00, nonché di un immobile, libero da gravami, adibito a sede operativa;
detti beni, oltre a non essere di pronta liquidabilità, qualora alienati, comporterebbero la disgregazione dell'azienda e, dunque, l'impossibilità di continuare l'attività per il reperimento delle risorse utili al pagamento dei debiti contratti per il suo esercizio.
Inoltre, l'asserita esistenza dei crediti vantati dalla nei CP_1 confronti della PA quale solido attivo, che a dire della reclamante consentirebbe di superare la “crisi di liquidità”, attivo che a mente del reclamo sarebbe pari a circa euro 1.476.434,62, qualora effettivamente sussistenti in detta misura, non esclude l'insolvenza poiché ciò che rileva a detto fine è la disponibilità di liquidità immediata o di credito per adempiere alle obbligazioni scadute (Cass. n. 29913/2018; Cass. n.
2830/2001).
La difesa basata sui ritardi della PA nei pagamenti e che avrebbero comportato una crisi, temporanea, di liquidità, conferma invece l'ardua esigibilità di tali crediti, che non ne consente il celere smobilizzo e l'utilizzo per i pagamenti dei debiti correnti;
ciò si evince anche dall'elenco prodotto dalla (v. all. 13) da cui risulta che alcuni CP_1 di essi risalgono agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.
Va ribadito che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b), CCII, l'insolvenza consiste nell'impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali, e va accertata in termini oggettivi, prescindendo dalle cause che l'hanno determinata.
12 La Suprema Corte ha chiarito che resta irrilevante ogni indagine sull'imputabilità delle cause del dissesto o sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa (Cass. n. 23993/2022).
E comunque, osserva la Corte, anche se per ipotesi l'attivo patrimoniale fosse effettivamente più consistente e solido (cosa che non emerge nella specie), ciò non escluderebbe l'insolvenza, oggettivamente manifestata dalla incapacità della di adempiere con continuità e CP_1 regolarità, ormai da anni, ai debiti tributari, e da molti mesi ai debiti riconosciuti che, come quello esistente con il creditore istante (avente ad oggetto il noleggio e la manutenzione degli automezzi per la raccolta dei rifiuti), sono stati contratti proprio per l'esercizio dell'attività di impresa da essa svolta;
addirittura la società non è stata in grado di estinguere con regolarità debiti di non rilevante entità nei confronti dei dipendenti che, come fatto rilevare dalla stessa reclamante, hanno dovuto agire in via esecutiva per recuperare le proprie spettanze.
A fronte di tali evidenze, irrilevanti appaiono le considerazioni sul volume d'affari prospettato nell'atto di reclamo;
infatti l'andamento del valore della produzione negli anni 2021,2022 e 2023 non è indice della capacità della società, emergendo una esposizione debitoria nell'ultimo bilancio depositato (2023) pari ad euro 3.200.158,00; senza contare, ad ulteriore conferma della sussistenza dello stato di insolvenza, che neanche risulta approvato, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura di esercizio, il bilancio 2024, non essendo a ciò ostativa la pendenza del giudizio di primo grado volto all'accertamento dello stato di insolvenza.
E che l'incapacità della reclamante sia strutturale, nel senso che sono venute meno le condizioni di liquidità e di credito necessarie all'esercizio dell'attività d'impresa, trova conferma nel fatto che, come comprovato dalla Curatela, sono state proposte, allo stato, oltre 160 domande di
13 ammissione al passivo per un ammontare complessivo di euro
2.827.681,56, di cui euro 2.455.121,93 in privilegio.
Va notato che fra questi, oltre all'ingentissima debitoria nei confronti dell'IO e dell' figurano i crediti di molti dipendenti e fornitori, CP_5
a comprova dell'incapacità strutturale della società di provvedere con gli ordinari mezzi agli adempimenti delle obbligazioni contratte proprio nell'esercizio dell'attività di impresa.
Inoltre, l'esistenza di una liquidità di euro 191.246,00, riportata nel bilancio 2023 (neanche riscontrabile), una crescita esponenziale del carico debitorio negli anni che vanno dal 2020 al 2023 nonché una perdita di esercizio negli anni 2022 e 2023, come desumibile dai bilanci depositati dalla reclamante, sono circostanze che smentiscono nei fatti la asserita “temporaneità” della crisi di liquidità e corroborano il convincimento di questa Corte in merito all'esistenza di una crisi di liquidità grave e non meramente contingente e transitoria, tale da non consentire il regolare soddisfacimento delle obbligazioni che la società ha assunto.
Il reclamo va pertanto rigettato e la sentenza impugnata, non posta in discussione quanto all'accertata sussistenza anche dei requisiti dimensionali, confermata.
Le spese seguono la soccombenza della reclamante e si liquidano, in favore di ciascuna parte costituita, come in dispositivo in applicazione dei parametri introdotti con D.M. 55/2014, come aggiornati con D.M.
147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia
(cfr. Cass. n. 6508/2004).
Sussistono gli estremi per la duplicazione del contributo unificato, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater DPR 115/2002.
Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'art. 51 comma 15 CCII, secondo alinea, in base al quale “In caso di società o enti il giudice
14 dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e in caso positivo lo condanna in solido con la società o ente al pagamento delle spese dell'intero processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115”.
Avendo riguardo al contenuto dei motivi di reclamo con il quale viene dedotta l'inesistenza dei presupposti del fallimento in palese contrasto con quanto emerge dalla documentazione dalla stessa prodotta e di quella presa in considerazione dal Tribunale nonché con i consolidati orientamenti giurisprudenziali formatisi sotto il vigore della legge fallimentare in merito alla valutazione dei presupposti del fallimento
(rimasti sostanzialmente immutati dalla normativa prevista dal CCII), si ravvisa mala fede o quanto meno colpa grave nel proporre il reclamo, sicché il legale rappresentante va condannato in solido con la società rappresentata a rifondere le spese sopportate dalla controparte costituita e va posto a suo carico, sempre in solido con la società, il doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
- respinge il reclamo e per l'effetto conferma integralmente l'impugnata sentenza n.38/2025 del Tribunale di Salerno dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale a carico della in CP_1 persona del legale rappresentante p.t.;
- condanna la società reclamante, in solido col rappresentante legale, a rifondere, in favore di ciascuno dei resistenti costituiti, delle spese di lite del presente grado, liquidate in euro 4.900,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e
15 c.n.p.a, con distrazione, quanto alla costituita agli avv.ti Controparte_2
DE La TA e MA RI La TA;
- dichiara la sussistenza degli estremi per il raddoppio contributo unificato, a carico, in solido, della società reclamante e del suo legale rappresentante ex art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002, come modificato dalla l. 228/2012.
Così deciso in Salerno il 20 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa MA Elena Del Forno dott.ssa MA Balletti
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
La Corte di Appello di Salerno, I Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone di: dr.ssa MA Balletti Presidente dr.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dr.ssa MA Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 955/2025 R.G. avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza n. 38/2025, pubblicata in data 9.06.2025, con la quale il Tribunale di Salerno ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società vertente CP_1
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e CP_1 difesa dall'avv. Ugo Bisogno
– Reclamante
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dagli avv.ti DE La TA e MA RI La TA
-Reclamata
NONCHÉ
in persona del Controparte_3 curatore, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Pierri
-Reclamata
1 Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 2 luglio 2025, la società in CP_1 persona del legale rapp.te p.t., ha proposto reclamo avverso la sentenza n. 38/2025 del Tribunale di Salerno che, su istanza della Controparte_2 in persona del legale rapp.te p.t., ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della reclamante, ritenendone sussistenti i presupposti.
Ha dedotto la reclamante tre motivi di gravame, così rubricati: I) assenza di un credito certo, liquido ed esigibile;
II) violazione e falsa applicazione degli articoli 2 lettera c), 268, 269 e 270 CCII -
Contraddittorietà ed ingiustizia della sentenza impugnata – Assenza dello stato di insolvenza;
III) violazione e falsa applicazione degli artt.
2 e 121 C.C.I.I. – Assenza di una valutazione prospettica e dinamica della attività commerciale della – Difetto di motivazione. CP_1
Instaurato il contraddittorio, con distinti atti, si sono costituiti la società
in persona del legale rapp.te p.t., e la Controparte_2 [...]
in persona del curatore, chiedendo il Controparte_3 rigetto del reclamo e la conferma della sentenza impugnata.
Sostituita l'udienza fissata per la data del 23 ottobre 2025 con il deposito di note scritte, con provvedimento del 6.11.2025 la Corte ha riservato la decisione della causa.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, la società reclamante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto accertato incidentalmente il credito della società istante, la pari ad Controparte_2 euro 1.013.774,91.
Evidenzia che la società ricorrente ha agito in virtù di un credito non oggetto di un preventivo accertamento giudiziale, fondato esclusivamente su fatture relative a noleggio e manutenzione ordinaria
2 e straordinaria di automezzi, arbitrariamente quantificato, credito da porsi in compensazione con quello spettante alla reclamante nell'ipotesi di risoluzione dei contratti di noleggio in forza dei quali sono state emesse parte delle fatture poste a fondamento del ricorso.
Deduce che detti contratti debbano essere qualificati come “leasing traslativo”, pertanto, alla loro risoluzione, in applicazione della disciplina di cui all'art. 1526 c.c., conseguirebbe il diritto della alla CP_1 restituzione dei canoni eccedenti il corrispettivo per il solo godimento del bene.
Considerata, dunque, la necessità di compensare le somme dovute alla per la restituzione dei veicoli e di calcolare la rivalutazione CP_1
e gli interessi sulle somme dovute, la reclamante sostiene che il credito della non poteva essere oggetto dell'accertamento in via Controparte_2 incidentale da parte del Tribunale adito per la dichiarazione dell'apertura della liquidazione giudiziale, dovendo essere invece accertato nell'ambito di un giudizio a cognizione piena.
Censura, pertanto, la decisione impugnata perché il Tribunale ha ritenuto incidentalmente accertata la sussistenza e l'ammontare del credito, senza considerare le eccezioni formulate dalla resistente, utilizzando, peraltro, tale presunto inadempimento quale elemento di prova dello stato di insolvenza.
La censura è infondata.
Va opportunamente rammentato, in conformità ai principi reiteratamente affermati dalla Suprema Corte, che la legittimazione a presentare il ricorso per l'avvio della procedura di liquidazione giudiziale
è disciplinata dalle stesse regole che si applicavano al ricorso per il fallimento.
In particolare, l'articolo 37, comma 2, del Codice della crisi e dell'insolvenza (C.C.I.I.) stabilisce che la domanda di apertura della
3 liquidazione giudiziale va proposta mediante ricorso presentato, tra gli altri, da uno o più creditori. Tale disposizione è sostanzialmente identica a quella prevista dall'articolo 6, comma 1, della legge fallimentare, secondo cui il fallimento poteva essere dichiarato su ricorso di uno o più creditori.
La legittimazione a proporre la domanda di liquidazione giudiziale spetta, dunque, come per il fallimento, al "creditore", ossia colui che in giudizio deduca e dimostri di vantare nei confronti del debitore una pretesa, anche non pecuniaria, rimasta in tutto o in parte insoddisfatta.
Non è richiesto che il credito vantato dal ricorrente sia stato accertato definitivamente da una sentenza o che risulti da un titolo esecutivo.
La giurisprudenza di legittimità afferma, ormai da tempo risalente, che anche un credito contestato, illiquido, soggetto a termine non scaduto o a condizione sospensiva non ancora avveratasi attribuisce comunque al titolare la legittimazione a chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale, analogamente a quanto avveniva per la procedura fallimentare (Cass. SU n. 1521/2013; Cass. n. 6306/2014; Cass. n.
11421/2014; Cass. n. 21022/ 2013).
In mancanza di un provvedimento giudiziale definitivo che abbia accertato tali aspetti, il tribunale non può negare a priori la legittimazione del ricorrente, ma deve valutare, sulla base delle prove e degli elementi portati dalle parti, nonché degli aspetti rilevabili d'ufficio, la probabile esistenza stessa del credito in via incidentale e sommaria perché l'accertamento della sussistenza del credito resta, dunque, nell'ambito della fase preliminare all'apertura della liquidazione, come mero presupposto della legittimazione del creditore.
Nel caso di specie, oltre alle fatture prodotte dal creditore, dagli atti emerge la sottoscrizione di due scritture private in data 16 luglio 2024, con le quali la società resistente ha riconosciuto il debito indicato in
4 alcune delle fatture prodotte dalla ricorrente e, segnatamente, per euro
247.285,72, oltre interessi moratori per euro 23.500,00, nonché per euro 750.120,21, oltre interessi moratori per euro 38.000,00.
A ciò si aggiunge la documentazione attestante le note di sollecito del
23 ottobre 2024 e del 13 novembre 2024, con cui il creditore invitava la debitrice a presentare il piano di rientro relativamente al credito di euro
750.120,21, oltre interessi e, successivamente, a corrispondere in unica soluzione la residua somma relativamente all'altro credito riconosciuto, oggetto di un piano di rientro, a seguito della decadenza dal beneficio del termine per mancato pagamento della terza rata.
Tali circostanze, puntualmente valorizzate nella sentenza impugnata, non risultano specificamente censurate dalla reclamante che si limita a contestare la natura del rapporto contrattuale e la quantificazione del credito, senza negare la sottoscrizione delle scritture ricognitive né la ricezione delle note di sollecito.
Quanto alla pretesa creditoria opposta in compensazione dalla reclamante, l'eccezione è del tutto priva di rilevanza ai fini che qui rilevano.
Quello che, ad avviso della reclamante, dovrebbe essere opposto in compensazione al credito preteso dal creditore, è un credito insussistente all'attualità perché manca anche il presupposto per la sua ipotetica configurabilità, non risultando che i contratti intercorsi tra le parti siano stati risolti o che sia in corso un giudizio volto all'accertamento della sussistenza dei presupposti per la risoluzione;
e ciò a prescindere dalla considerazione che la disposizione invocata, contenuta nell'art. 1526 c.c., a seguito della entrata in vigore della
L.124/2017, non può essere applicata in via analogica ai contratti di leasing traslativo, anche se stipulati prima della entrata in vigore di detta legge (cfr. ex multis: Cass. n. 8980/2019).
5 Il motivo va, pertanto, rigettato.
Con il secondo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente perché strettamente connessi tra loro, la reclamante deduce la violazione degli artt. 2, 121, 268, 269 e 270 C.C.I.I., lamentando che il Tribunale ha ritenuto sussistente lo stato di insolvenza limitandosi a una valutazione statica della situazione patrimoniale, limitandosi a fotografare una situazione contingente, determinata da ritardi nei pagamenti delle
Pubbliche Amministrazioni e dal mancato rinnovo del DURC, circostanza temporanea e successivamente risolta.
Assume che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'insolvenza non si desume dal mero rapporto tra attivo e passivo, bensì dalla possibilità dell'impresa di adempiere regolarmente alle obbligazioni con mezzi ordinari, senza compromettere la continuità aziendale.
Denuncia la reclamante l'ingiustizia e la contraddittorietà della sentenza perché ha ritenuto la sussistenza dello stato di insolvenza senza considerare che la società che ha sempre operato nel CP_1 settore della raccolta rifiuti con affidamenti pubblici, garantendo la retribuzione di 91 dipendenti e mantenendo una struttura patrimoniale solida, ha attraversato una crisi di liquidità determinata da ritardi nei pagamenti delle PA e dal conseguente mancato rinnovo del DURC, elemento imprescindibile per la partecipazione a gare e per l'incasso dei corrispettivi. Tale situazione, lungi dal costituire insolvenza strutturale,
è stata temporanea, come dimostrato dal successivo ripristino della regolarità contributiva.
Lamenta che il Tribunale ha compiuto un'errata valutazione dei bilanci depositati, senza considerare che da essi si desume un volume d'affari di euro 3.000.000 (2021), di euro 4.800.000 (2022) e di euro 3.600.000
(2023) nonché un attivo patrimoniale, all'anno 2023, di euro 3.917.209
e un utile d'esercizio al 31.12.2024 di euro 42.663,90.
6 Evidenzia di possedere un parco automezzi di 41 veicoli di proprietà, privi di gravami, e di un immobile di 632 mq, libero da ipoteche, con valore di mercato rilevante, a dimostrazione della solidità patrimoniale e la capacità di generare reddito.
Assume che i procedimenti esecutivi pendenti a suo carico riguardano importi marginali (euro 20.789,14) e sono in fase di estinzione;
inoltre, la società non è indebitata con il ceto bancario ed ha sempre operato con regolarità nei pagamenti, salvo ritardi fisiologici legati alla crisi temporanea.
Erroneamente, prosegue la reclamante, il Tribunale ha ritenuto la mancata disponibilità del come indice dell'insolvenza ed evidenzia Pt_1 che esso è stato regolarizzato e valido sino a maggio 2025.
Quanto ai debiti nei confronti dell'IO, deduce che il relativo carico è stato ridotto da euro 925.837,99 a euro 862.609,72; i debiti, inoltre, sono stati quasi tutti rateizzati.
La doglianza è infondata.
L'art. 2, comma 1, lett. b), C.C.I.I. intende per insolvenza “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Come già correttamente osservato dal Tribunale, l'insolvenza non consiste quindi- per espressa definizione normativa - nell'impossibilità definitiva di adempiere alle obbligazioni, ma nell'incapacità di soddisfarle
“regolarmente”, ovvero con la continuità, speditezza, tempestività ordinariamente proprie della c.d. “correntezza” commerciale, e facendo ricorso alle ordinarie fonti produttive e reddituali della gestione societaria.
La Cassazione ha affermato , sebbene con riguardo all'art. 5 della legge fallimentare del 1942, ma il principio è perfettamente applicabile anche
7 alla nuova disciplina dettata dal Codice delle Imprese e dell'insolvenza, che “Ai fini della dichiarazione di fallimento di una società non in liquidazione, l'accertamento dello stato di insolvenza è desumibile, più che dal rapporto tra attivo e passivo, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa. (Nella specie
è stata, fra l'altro, ritenuta irrilevante, al fine di escludere lo stato di dissesto dell'impresa, la circostanza che la stessa avesse in precedenza concluso un piano attestato di risanamento contenente un programma di vendite immobiliari inadempiuto).” (Cass n. 30284/2022).
Ha altresì ritenuto che “Ai fini della dichiarazione di fallimento, costituiscono indizi esteriori dell'insolvenza, gli elementi sintomatici che esprimono lo stato di impotenza funzionale e non transitoria dell'impresa
a soddisfare le proprie obbligazioni, secondo una tipicità - desumibile dai dati dell'esperienza economica - rivelatrice dell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa medesima (prima fra tutte
l'estinzione dei debiti), nonché dell'impossibilità di essa di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio.” (Cass. n. 6978/2019).
Ebbene, osserva la Corte, il giudice di primo grado è stato adito dalla che a fondamento del ricorso ha posto una pretesa Controparte_2 creditoria di euro 1.158.942,71, di cui euro 1.013.744, 91, come appena verificato anche da questa Corte nell'esaminare la prima doglianza, è un credito oggetto di espresso riconoscimento da parte della reclamante,
8 rimasto inadempiuto, nonostante gli espressi solleciti formulati dal creditore.
Nella decisione impugnata il Tribunale ha ritenuto sussistente lo stato di insolvenza nei confronti della reclamante evidenziando che a suo carico, oltre al rilevante debito nei confronti del creditore istante, è emersa una debitoria erariale superiore a euro 1.000.000,00, di cui soltanto euro
200.000,00 ammessa alla rateizzazione, oltre l'esistenza di protesti per euro 14.800,00.
Ha altresì rilevato il giudice di prime cure che con “riguardo all'elenco dei creditori depositato dalla resistente, non sono stati forniti, in questa sede, elementi idonei e sufficienti a sostenere l'effettivo recupero delle somme dovute all'odierna debitrice e, in ogni caso, dagli atti del fascicolo non emergerebbe l'instaurazione di azioni volte al recupero di tali crediti né risulta possibile determinare con certezza il quantum degli stessi.
In ordine, poi, alla certificazione si apprende che la stessa risulta Pt_1 in scadenza (maggio 2025)”.
Ad avviso di questa Corte le argomentazioni difensive della reclamante non consentono di superare le valutazioni del giudice di prima istanza in merito alla sussistenza dello stato di insolvenza in capo alla CP_1
Deve innanzitutto escludersi che il Tribunale abbia compiuto valutazione dell'insolvenza sulla base di un'analisi statica del patrimonio sociale, essendo tale addebito da muoversi proprio alla società reclamante nella parte in cui lamenta che il giudice di primo grado “si è limitata a fare un mero riepilogo delle passività, senza nemmeno analizzare l'attivo” (così
a pag. 10 del reclamo).
Il Tribunale ha dato conto, con motivazione ampia e coerente, degli elementi sintomatici dell'insolvenza, conformemente ai criteri elaborati dalla giurisprudenza richiamata, quali la pluralità e entità degli inadempimenti, anche di rilevanti debiti tributari, la levata di protesti, la
9 mancanza regolarità contributiva che aveva portato alla sospensione del
DURC che, pur successivamente, rilasciato, avrebbe avuto scadenza nel maggio 2025, la mancanza di riscontro della consistenza dei crediti e della loro effettiva esigibilità.
È errato l'assunto per cui la società non verserebbe in una condizione di insolvenza ma di una temporanea crisi di liquidità.
Come ben evidenziato dalla difesa della curatela della Liquidazione
Giudiziale e come ricavabile dai documenti prodotti e richiamati dalla stessa reclamante, (v. attestazione esposizione all'11.02.2025, CP_4 per euro 862.609,72, all. 17 della produzione di primo grado), la condizione della società è caratterizzata da ingenti debiti scaduti rimasti insoluti.
Infatti, oltre al debito riconosciuto nei confronti del creditore istante, esiste ancora una consistente debitoria nei confronti dell'IO, neanche contestata, rimasta inadempiuta a causa della difficoltà economico- finanziaria, esplicitamente ammessa dalla reclamante.
Vero è che le istanze di rateizzazione sono state accolte per circa euro
250.000,00 (v. produzione primo grado della All. 24, 25 e CP_1
26) e non per euro 200.000,00, come affermato dal Tribunale, resta però il fatto che per la restante parte del debito, la più consistente, è stata fatta solo una richiesta di rateizzazione, peraltro, in epoca successiva all'udienza camerale dinanzi al Tribunale, durante i termini concessi per il deposito delle note autorizzate (v. all. 28,29,30 e 31).
Si osserva che la possibilità di rateizzazione delle somme dovute all'Agenzia delle Entrate non assume rilievo ai fini della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dato che questa circostanza non è idonea a elidere il debito verso l'IO e ad escludere la sussistenza di uno stato di insolvenza.
10 Nella specie, la richiesta di rateizzazione inoltrata dalla CP_1 all'Agenzia delle Entrate, accolta solo per parte della debitoria, equivale alla implicita ammissione, ad opera della reclamante, del mancato puntuale pagamento periodico dei tributi all'IO e, quindi, costituisce un ulteriore indice della incapacità della società di adempiere con regolarità le proprie obbligazioni.
Inoltre, ai piani di rateizzazione dei debiti tributari non va riconosciuta alcuna rilevanza, essendo onere della società insolvente di provare di essere in grado di far fronte all'esposizione debitoria al netto della definizione premiale (Cass. n. n.9029 /2020) e, in merito, la reclamante non ha allegato l'intervenuto pagamento anche di una sola rata né utilmente indicato a quali liquidità, realizzabili in termini ragionevoli, intende far ricorso per provvedere all'estinzione dei debiti rateizzati.
La circostanza che sia stata estinta la posizione debitoria nei confronti dell' finalizzata all'emissione del DURC e che, come rilevato dal Pt_2 primo giudice, sarebbe comunque scaduto nel maggio 2025, non appare, di per sé, argomento utile a privare di efficacia dimostrativa dello stato di insolvenza tutte le circostanze valorizzate dal primo giudice e qui riesaminate alla luce delle censure proposte.
Va rammentato, quanto alla evidenziata esistenza di attivo in capo alla reclamante, che nella valutazione dello stato di insolvenza di una società operativa, come la non vale ad escludere lo stato di CP_1 insolvenza, sia la consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare riconducibile al debitore, quand'anche l'attivo risulti superiore al passivo, allorquando detti beni non siano agevolmente liquidabili o la cui liquidazione risulterebbe incompatibile con la permanenza dell'impresa sul mercato e con il puntuale adempimento di obbligazioni già contratte (v. Cass. n. 5736/1993; Cass. n. 8656/1992), sia,
11 analogamente, la sussistenza di crediti verso terzi di non pronta e certa realizzazione.
E allora, alcuna rilevanza assume l'esistenza nel patrimonio della società di un parco automezzi adibiti all'esercizio dell'attività di impresa per la raccolta di rifiuti di valore, asserito, di euro 376.000,00, nonché di un immobile, libero da gravami, adibito a sede operativa;
detti beni, oltre a non essere di pronta liquidabilità, qualora alienati, comporterebbero la disgregazione dell'azienda e, dunque, l'impossibilità di continuare l'attività per il reperimento delle risorse utili al pagamento dei debiti contratti per il suo esercizio.
Inoltre, l'asserita esistenza dei crediti vantati dalla nei CP_1 confronti della PA quale solido attivo, che a dire della reclamante consentirebbe di superare la “crisi di liquidità”, attivo che a mente del reclamo sarebbe pari a circa euro 1.476.434,62, qualora effettivamente sussistenti in detta misura, non esclude l'insolvenza poiché ciò che rileva a detto fine è la disponibilità di liquidità immediata o di credito per adempiere alle obbligazioni scadute (Cass. n. 29913/2018; Cass. n.
2830/2001).
La difesa basata sui ritardi della PA nei pagamenti e che avrebbero comportato una crisi, temporanea, di liquidità, conferma invece l'ardua esigibilità di tali crediti, che non ne consente il celere smobilizzo e l'utilizzo per i pagamenti dei debiti correnti;
ciò si evince anche dall'elenco prodotto dalla (v. all. 13) da cui risulta che alcuni CP_1 di essi risalgono agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.
Va ribadito che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b), CCII, l'insolvenza consiste nell'impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali, e va accertata in termini oggettivi, prescindendo dalle cause che l'hanno determinata.
12 La Suprema Corte ha chiarito che resta irrilevante ogni indagine sull'imputabilità delle cause del dissesto o sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa (Cass. n. 23993/2022).
E comunque, osserva la Corte, anche se per ipotesi l'attivo patrimoniale fosse effettivamente più consistente e solido (cosa che non emerge nella specie), ciò non escluderebbe l'insolvenza, oggettivamente manifestata dalla incapacità della di adempiere con continuità e CP_1 regolarità, ormai da anni, ai debiti tributari, e da molti mesi ai debiti riconosciuti che, come quello esistente con il creditore istante (avente ad oggetto il noleggio e la manutenzione degli automezzi per la raccolta dei rifiuti), sono stati contratti proprio per l'esercizio dell'attività di impresa da essa svolta;
addirittura la società non è stata in grado di estinguere con regolarità debiti di non rilevante entità nei confronti dei dipendenti che, come fatto rilevare dalla stessa reclamante, hanno dovuto agire in via esecutiva per recuperare le proprie spettanze.
A fronte di tali evidenze, irrilevanti appaiono le considerazioni sul volume d'affari prospettato nell'atto di reclamo;
infatti l'andamento del valore della produzione negli anni 2021,2022 e 2023 non è indice della capacità della società, emergendo una esposizione debitoria nell'ultimo bilancio depositato (2023) pari ad euro 3.200.158,00; senza contare, ad ulteriore conferma della sussistenza dello stato di insolvenza, che neanche risulta approvato, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura di esercizio, il bilancio 2024, non essendo a ciò ostativa la pendenza del giudizio di primo grado volto all'accertamento dello stato di insolvenza.
E che l'incapacità della reclamante sia strutturale, nel senso che sono venute meno le condizioni di liquidità e di credito necessarie all'esercizio dell'attività d'impresa, trova conferma nel fatto che, come comprovato dalla Curatela, sono state proposte, allo stato, oltre 160 domande di
13 ammissione al passivo per un ammontare complessivo di euro
2.827.681,56, di cui euro 2.455.121,93 in privilegio.
Va notato che fra questi, oltre all'ingentissima debitoria nei confronti dell'IO e dell' figurano i crediti di molti dipendenti e fornitori, CP_5
a comprova dell'incapacità strutturale della società di provvedere con gli ordinari mezzi agli adempimenti delle obbligazioni contratte proprio nell'esercizio dell'attività di impresa.
Inoltre, l'esistenza di una liquidità di euro 191.246,00, riportata nel bilancio 2023 (neanche riscontrabile), una crescita esponenziale del carico debitorio negli anni che vanno dal 2020 al 2023 nonché una perdita di esercizio negli anni 2022 e 2023, come desumibile dai bilanci depositati dalla reclamante, sono circostanze che smentiscono nei fatti la asserita “temporaneità” della crisi di liquidità e corroborano il convincimento di questa Corte in merito all'esistenza di una crisi di liquidità grave e non meramente contingente e transitoria, tale da non consentire il regolare soddisfacimento delle obbligazioni che la società ha assunto.
Il reclamo va pertanto rigettato e la sentenza impugnata, non posta in discussione quanto all'accertata sussistenza anche dei requisiti dimensionali, confermata.
Le spese seguono la soccombenza della reclamante e si liquidano, in favore di ciascuna parte costituita, come in dispositivo in applicazione dei parametri introdotti con D.M. 55/2014, come aggiornati con D.M.
147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia
(cfr. Cass. n. 6508/2004).
Sussistono gli estremi per la duplicazione del contributo unificato, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater DPR 115/2002.
Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'art. 51 comma 15 CCII, secondo alinea, in base al quale “In caso di società o enti il giudice
14 dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e in caso positivo lo condanna in solido con la società o ente al pagamento delle spese dell'intero processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115”.
Avendo riguardo al contenuto dei motivi di reclamo con il quale viene dedotta l'inesistenza dei presupposti del fallimento in palese contrasto con quanto emerge dalla documentazione dalla stessa prodotta e di quella presa in considerazione dal Tribunale nonché con i consolidati orientamenti giurisprudenziali formatisi sotto il vigore della legge fallimentare in merito alla valutazione dei presupposti del fallimento
(rimasti sostanzialmente immutati dalla normativa prevista dal CCII), si ravvisa mala fede o quanto meno colpa grave nel proporre il reclamo, sicché il legale rappresentante va condannato in solido con la società rappresentata a rifondere le spese sopportate dalla controparte costituita e va posto a suo carico, sempre in solido con la società, il doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
- respinge il reclamo e per l'effetto conferma integralmente l'impugnata sentenza n.38/2025 del Tribunale di Salerno dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale a carico della in CP_1 persona del legale rappresentante p.t.;
- condanna la società reclamante, in solido col rappresentante legale, a rifondere, in favore di ciascuno dei resistenti costituiti, delle spese di lite del presente grado, liquidate in euro 4.900,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e
15 c.n.p.a, con distrazione, quanto alla costituita agli avv.ti Controparte_2
DE La TA e MA RI La TA;
- dichiara la sussistenza degli estremi per il raddoppio contributo unificato, a carico, in solido, della società reclamante e del suo legale rappresentante ex art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002, come modificato dalla l. 228/2012.
Così deciso in Salerno il 20 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa MA Elena Del Forno dott.ssa MA Balletti
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