CASS
Sentenza 24 novembre 2023
Sentenza 24 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/2023, n. 47193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47193 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TI NG, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/07/2022 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. Francesco Petrelli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 47193 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 19/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 04/07/2022, la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza pronunciata in data 20/09/2021 dal Tribunale di Brescia, con la quale, TI NG, all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile, nella qualità di titolare dell'impresa individuale "TI Pubblicità di TI NG" del reato di cui all'art. 4 d.lgs 74/2000 e condannato alla pena di anni uno di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione TI NG, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla prova dell'entità del reddito complessivo di ammontare superiore a quello effettivo con superamento della soglia di punibilità e dell'elemento psicologico. Argomenta che la Corte territoriale aveva offerto una motivazione carente e censurabile in ordine al motivo di gravame relativo all'esistenza di "costi" evincibile dalle fatture passive relative all'anno di imposta 2013 in relazione ad acquisti effettuati per il complessivo importo di euro 64.000,00; in particolare erano illogiche le seguenti affermazioni;
le fatture non erano state indicate dalla società emittente- Sp Outdoor s.r.I.- nelle dichiarazioni fiscali e la società era stata cancellata dal registro delle imprese il 24.11.2013; il registro Iva prodotto non proveniva dalla società emittente e l'imputato era amministratore della società in questione;
l'ammontare delle fatture si discostava dall'ammontare medio degli ultimi cinque anni della società emittente, priva di dipendenti;
era rimasto indimostrato il pagamento delle fatture da parte della ditta dell'imputato; infine, la Corte di appello aveva omesso di valutare il contenuto delle visure societarie delle due entità giuridiche che dimostrava l'oggettiva complementarietà degli scopi sociali. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 4 d.lgs 74/2000, argomentando che la Corte territoriale aveva affermato che la documentazione contabile offerta dalla difesa al fine di dimostrare i maggiori costi sopportati dall'impresa dell'imputato, per l'importo complessivo di euro 640,000 non era idonea a provarne l'inerenza rispetto all'attività imprenditoriale svolta;
la non inerenza degli elementi passivi reali e la non deducibilità , al contrario, non erano elementi rilevanti ai fini della sussistenza del reato contestato, come disposto dal comma 1-bis dell'art. 4 d.lgs 74/2000. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 4 d.lgs 74/2000 e vizio di motivazione, lamentando che i Giudici di appello avevano ritenuto inesistenti i costi allegati con argomentazioni prive di giustificazione;
inoltre, nè la sentenza di primo grado nè quella di appello avevano argomentato in ordine all'elemento soggettivo del reato 2 Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 133 cod.pen. nonchè 131-bis cod.pen, lamentando che la Corte di appello non aveva motivato in ordine all'entità della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
inoltre, era stata omessa la valutazione della ricorrenza della tenuità del fatto, emergendo una condotta non abituale e non particolarmente dannosa o pericolosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 motivi primo, secondo e terzo, che si trattano congiuntamente perché oggettivamente connessi, sono inammissibili e, comunque, manifestamente infondati. La Corte territoriale ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 4 d.lgs 74/2000, rimarcando come, sulla base delle risultanze istruttorie (accertamento della Guardia di Finanza sul S base dei dati contabili forniti dalla stessa impresa individuale dell'imputato confrontati con quelli del cd. spesonnetro e con le fatture reperite dai relativi clienti) fosse comprovata (e pacificamente ammessa) l'omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2014 di ricavi pari ad euro 444.675,00; ha, poi, disatteso la doglianztk difensiva avente ad oggetto la mancata considerazione dei costi desumibili dalle fatture passive emesse dalla Sp Outdoor s.r.l. relative all'anno di imposta 2013, evidenziando plurimi elementi fattuali, emergenti dalle risultanze istruttorie, che comprovavano l'inesistenza di tali costi (p. 5 della sentenza impugnata). A fronte di tale adeguato e logico percorso argomentativo, il ricorrente propone censure generiche perché prive di confronto critico con le argomentazioni dei Giudici di appello, nonchè orientate a sollecitare una rivalutazione del quadro probatorio, preclusa in sede di legittimità. E', poi, inammissibile la censura con la quale si lamenta l'omessa motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, perché questione non posta con i motivi di appello. Va richiamato l'orientamento costante di questa Corte (Sez. U. 30.6.99, Piepoli, Rv. 213.981) secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione; non possono, quindi, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (Sez.3, n.16610 del 24/01/2017, Rv.269632), tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez.2, n.6131 del 29/01/2016, Rv.266202), ipotesi che non ricorre nella specie. 3 3. Il terzo motivo di ricorso è in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile. E' manifestamente infondata la censura relativa alla motivazione posta a giustificazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'entità della pena irrogata. Con riferimento al primo aspetto, va osservato che la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato _la concessione delle circostanze attenuanti generiche sul rilievo del difetto%menti valorizzabili in senso positivo per l'imputato ed anzi, emergendo, quale elemento ostativo, la non corretta condotta processuale. Deve ricordarsi che l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (così Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241); ne consegue che è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez.3, n.44071 del 25/09/2014, Rv.260610; Sez. 1,n.39566 del 16/02/2017, Rv.270986). Quanto all'entità della pena, la Corte territoriale ha richiamato "l'elevato disvalore del fatto" con riguardo all'entità dell'imposta evasa, ritenendo, pertanto, congrua la pena irrogata. Il trattamento sanzionatorio è, quindi sorretto da adeguata e logica motivazione. Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena;
e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. E', poi, inammissibile la censura avente ad oggetto l'omessa la valutazione della ricorrenza di un'ipotesi di particolare tenuità del fatto ai sensi del'art. 131 bis cod.pen., non essendo stata tale questione sollevata con i motivi di appello ed emergendo, comunque, dalla motivazione della sentenza impugnata una valutazione del fatto in termini di elevato disvalore. 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al 4 pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/10/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. Francesco Petrelli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 47193 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 19/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 04/07/2022, la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza pronunciata in data 20/09/2021 dal Tribunale di Brescia, con la quale, TI NG, all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile, nella qualità di titolare dell'impresa individuale "TI Pubblicità di TI NG" del reato di cui all'art. 4 d.lgs 74/2000 e condannato alla pena di anni uno di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione TI NG, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla prova dell'entità del reddito complessivo di ammontare superiore a quello effettivo con superamento della soglia di punibilità e dell'elemento psicologico. Argomenta che la Corte territoriale aveva offerto una motivazione carente e censurabile in ordine al motivo di gravame relativo all'esistenza di "costi" evincibile dalle fatture passive relative all'anno di imposta 2013 in relazione ad acquisti effettuati per il complessivo importo di euro 64.000,00; in particolare erano illogiche le seguenti affermazioni;
le fatture non erano state indicate dalla società emittente- Sp Outdoor s.r.I.- nelle dichiarazioni fiscali e la società era stata cancellata dal registro delle imprese il 24.11.2013; il registro Iva prodotto non proveniva dalla società emittente e l'imputato era amministratore della società in questione;
l'ammontare delle fatture si discostava dall'ammontare medio degli ultimi cinque anni della società emittente, priva di dipendenti;
era rimasto indimostrato il pagamento delle fatture da parte della ditta dell'imputato; infine, la Corte di appello aveva omesso di valutare il contenuto delle visure societarie delle due entità giuridiche che dimostrava l'oggettiva complementarietà degli scopi sociali. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 4 d.lgs 74/2000, argomentando che la Corte territoriale aveva affermato che la documentazione contabile offerta dalla difesa al fine di dimostrare i maggiori costi sopportati dall'impresa dell'imputato, per l'importo complessivo di euro 640,000 non era idonea a provarne l'inerenza rispetto all'attività imprenditoriale svolta;
la non inerenza degli elementi passivi reali e la non deducibilità , al contrario, non erano elementi rilevanti ai fini della sussistenza del reato contestato, come disposto dal comma 1-bis dell'art. 4 d.lgs 74/2000. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 4 d.lgs 74/2000 e vizio di motivazione, lamentando che i Giudici di appello avevano ritenuto inesistenti i costi allegati con argomentazioni prive di giustificazione;
inoltre, nè la sentenza di primo grado nè quella di appello avevano argomentato in ordine all'elemento soggettivo del reato 2 Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 133 cod.pen. nonchè 131-bis cod.pen, lamentando che la Corte di appello non aveva motivato in ordine all'entità della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
inoltre, era stata omessa la valutazione della ricorrenza della tenuità del fatto, emergendo una condotta non abituale e non particolarmente dannosa o pericolosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 motivi primo, secondo e terzo, che si trattano congiuntamente perché oggettivamente connessi, sono inammissibili e, comunque, manifestamente infondati. La Corte territoriale ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 4 d.lgs 74/2000, rimarcando come, sulla base delle risultanze istruttorie (accertamento della Guardia di Finanza sul S base dei dati contabili forniti dalla stessa impresa individuale dell'imputato confrontati con quelli del cd. spesonnetro e con le fatture reperite dai relativi clienti) fosse comprovata (e pacificamente ammessa) l'omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2014 di ricavi pari ad euro 444.675,00; ha, poi, disatteso la doglianztk difensiva avente ad oggetto la mancata considerazione dei costi desumibili dalle fatture passive emesse dalla Sp Outdoor s.r.l. relative all'anno di imposta 2013, evidenziando plurimi elementi fattuali, emergenti dalle risultanze istruttorie, che comprovavano l'inesistenza di tali costi (p. 5 della sentenza impugnata). A fronte di tale adeguato e logico percorso argomentativo, il ricorrente propone censure generiche perché prive di confronto critico con le argomentazioni dei Giudici di appello, nonchè orientate a sollecitare una rivalutazione del quadro probatorio, preclusa in sede di legittimità. E', poi, inammissibile la censura con la quale si lamenta l'omessa motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, perché questione non posta con i motivi di appello. Va richiamato l'orientamento costante di questa Corte (Sez. U. 30.6.99, Piepoli, Rv. 213.981) secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione; non possono, quindi, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (Sez.3, n.16610 del 24/01/2017, Rv.269632), tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez.2, n.6131 del 29/01/2016, Rv.266202), ipotesi che non ricorre nella specie. 3 3. Il terzo motivo di ricorso è in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile. E' manifestamente infondata la censura relativa alla motivazione posta a giustificazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'entità della pena irrogata. Con riferimento al primo aspetto, va osservato che la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato _la concessione delle circostanze attenuanti generiche sul rilievo del difetto%menti valorizzabili in senso positivo per l'imputato ed anzi, emergendo, quale elemento ostativo, la non corretta condotta processuale. Deve ricordarsi che l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (così Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241); ne consegue che è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez.3, n.44071 del 25/09/2014, Rv.260610; Sez. 1,n.39566 del 16/02/2017, Rv.270986). Quanto all'entità della pena, la Corte territoriale ha richiamato "l'elevato disvalore del fatto" con riguardo all'entità dell'imposta evasa, ritenendo, pertanto, congrua la pena irrogata. Il trattamento sanzionatorio è, quindi sorretto da adeguata e logica motivazione. Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena;
e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. E', poi, inammissibile la censura avente ad oggetto l'omessa la valutazione della ricorrenza di un'ipotesi di particolare tenuità del fatto ai sensi del'art. 131 bis cod.pen., non essendo stata tale questione sollevata con i motivi di appello ed emergendo, comunque, dalla motivazione della sentenza impugnata una valutazione del fatto in termini di elevato disvalore. 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al 4 pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/10/2023