Cass. civ., sez. I, ordinanza 11/12/2024, n. 31849
CASS
Ordinanza 11 dicembre 2024

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Nelle controversie conseguenti al mancato riconoscimento della protezione internazionale o speciale, l'art. 127-ter c.p.c. è applicabile solo in quanto compatibile con il procedimento di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 ed agli artt. 737 e ss. c.p.c. e, pertanto, ove sia stata disposta la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ed i termini a tal fine assegnati siano decorsi senza che nessuna parte abbia provveduto all'incombente, il giudice non può disporre la cancellazione della causa dal ruolo, dichiarando l'estinzione del processo, ma deve decidere nel merito, poiché l'esito estintivo non è compatibile con il procedimento dettato per il riconoscimento della protezione internazionale, restando esclusa la possibilità di una pronuncia di improcedibilità per disinteresse alla definizione o di non luogo a provvedere, ovvero di rinvio della trattazione, salvo che, in tale ultimo caso, non vi sia una irregolarità della notificazione.

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  • 2Cassazione civile e Tribunali di merito
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  • 3Anno 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 11/12/2024, n. 31849
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31849
Data del deposito : 11 dicembre 2024

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