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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 3305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3305 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3305/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PEZZULLO ROSA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17949/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259033450763000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1171/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: (accogliersi il ricorso)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto indirizzato all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Campania, Ricorrente_1, ha proposto ricorso avverso sollecito di pagamento n. 07120259033450763000, notificato in data 08.10.2025 per mancato pagamento della Tassa auto relativa all'anno 2017, per euro 395,17 per veicolo di proprietà della ricorrente. La richiesta di pagamento è pari ad € 395,91 comprensiva di interessi, sanzioni ed altri oneri. La cartella esattoriale contenente l'avviso di accertamento della detta violazione, per quanto concerne il veicolo de quo, sarebbe stata notificata, a quanto si apprende nella detta comunicazione, in data 16.01.2025.
Deduce la ricorrente la nullità del sollecito di pagamento per violazione dell'art.7 co. 1 l. 212/2000 – omessa allegazione atto presupposto;
nullità dell'intimazione di pagamento per omessa e/o irregolare notifica della cartella esattoriale preposta;
prescrizione della pretesa contributiva vantata dalla Regione Campania;
eliminazione interessi, sanzione e spese di procedura atteso che la ricorrente non mai ricevuto alcunchè, se non il sollecito di pagamento n. 07120259033450763000.
Non si sono costituite le resistenti .
All'odierna udienza, questo Giudice monocratico ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Ed invero, la ricorrente, nel costituirsi non ha dato prova della notifica del ricorso alle parti resistenti, in dispregio del disposto dell'art. 22 del D.Lgvo 546/1992, a termini del quale il ricorrente entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso a pena d'inammissibilità deposita nella segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado l'originale del ricorso notificato .
In proposito giova richiamare il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di contenzioso tributario, il ricorrente - ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, richiamato dall'art. 53, comma secondo - deve depositare, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria (oggi Corte di giustizia) adita, l'originale del ricorso notificato o copia dello stesso, unitamente a copia della ricevuta, se la notifica è avvenuta a mezzo posta (o tramite PEC). Il deposito della ricevuta ha la funzione di consentire il riscontro della tempestività della costituzione in giudizio del ricorrente (cfr. Sez. 5, n. 8664 del 15/04/2011).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile . Nulla per spese .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PEZZULLO ROSA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17949/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259033450763000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1171/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: (accogliersi il ricorso)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto indirizzato all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Campania, Ricorrente_1, ha proposto ricorso avverso sollecito di pagamento n. 07120259033450763000, notificato in data 08.10.2025 per mancato pagamento della Tassa auto relativa all'anno 2017, per euro 395,17 per veicolo di proprietà della ricorrente. La richiesta di pagamento è pari ad € 395,91 comprensiva di interessi, sanzioni ed altri oneri. La cartella esattoriale contenente l'avviso di accertamento della detta violazione, per quanto concerne il veicolo de quo, sarebbe stata notificata, a quanto si apprende nella detta comunicazione, in data 16.01.2025.
Deduce la ricorrente la nullità del sollecito di pagamento per violazione dell'art.7 co. 1 l. 212/2000 – omessa allegazione atto presupposto;
nullità dell'intimazione di pagamento per omessa e/o irregolare notifica della cartella esattoriale preposta;
prescrizione della pretesa contributiva vantata dalla Regione Campania;
eliminazione interessi, sanzione e spese di procedura atteso che la ricorrente non mai ricevuto alcunchè, se non il sollecito di pagamento n. 07120259033450763000.
Non si sono costituite le resistenti .
All'odierna udienza, questo Giudice monocratico ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Ed invero, la ricorrente, nel costituirsi non ha dato prova della notifica del ricorso alle parti resistenti, in dispregio del disposto dell'art. 22 del D.Lgvo 546/1992, a termini del quale il ricorrente entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso a pena d'inammissibilità deposita nella segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado l'originale del ricorso notificato .
In proposito giova richiamare il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di contenzioso tributario, il ricorrente - ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, richiamato dall'art. 53, comma secondo - deve depositare, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria (oggi Corte di giustizia) adita, l'originale del ricorso notificato o copia dello stesso, unitamente a copia della ricevuta, se la notifica è avvenuta a mezzo posta (o tramite PEC). Il deposito della ricevuta ha la funzione di consentire il riscontro della tempestività della costituzione in giudizio del ricorrente (cfr. Sez. 5, n. 8664 del 15/04/2011).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile . Nulla per spese .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.