Art. 7.
Le disposizioni di cui agli articoli 219 e 220 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , non si applicano all'esercizio ferroviario, per il quale valgono le norme emanate dalle aziende esercenti.
Le disposizioni di cui agli articoli 219 e 220 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , non si applicano all'esercizio ferroviario, per il quale valgono le norme emanate dalle aziende esercenti.