Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 16/05/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2398/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2398/2025 vertente tra: TRA
, , con l'avv. SILVESTRI Parte_1 C.F._1
ALEX;
- RICORRENTE E
, con l'avv. MORELLINI ELISA;
CP_1 C.F._2
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
PREMESSA
con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p..c, le parti hanno chiesto recepirsi le condizioni tra loro concordate per l'affidamento della prole nonché per gli ulteriori profili economici attinenti al loro mantenimento;
il decreto di fissazione udienza è stato comunicato a mezzo PEC al Pubblico Ministero, il quale è stato così messo in condizione di intervenire nel presente giudizio (Cass. 10894/2005); le parti non hanno richiesto la comparizione personale nel termine di legge e hanno concordato le condizioni che di seguito si trascrivono: « 1) in ragione del trasferimento di residenza del figlio minore unitamente Per_1 alla madre, nel confermare quanto convenuto in punto ad affido condiviso a entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre, attualmente in provincia di Taranto - le parti concordano per modalità di visita padre/ figlio 'libere', senza giorni infra-settimanali o week-end prefissati, in considerazione della distanza geografica al momento esistente;
2) In ogni caso, ulteriori o diversi periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, anche nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto della volontà del medesimo.
3) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi.
4) Quanto al mantenimento del figlio minore - anche in considerazione Per_1 del maggior tempo che il figlio trascorrerà con la madre e quindi dei maggiori oneri di cura e mantenimento a carico di quest'ultima - le parti convengono che il SI.
[...]
corrisponderà alla SI.ra , a far data dal mese di maggio 2025, Pt_1 CP_1 entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento a favore del figlio , l'importo di euro 710,00 mensili, da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge.
5) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio - così come stabilito in sede di divorzio e come indicate nel vigente Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia, che si richiama e da intendersi qui integralmente riportato - saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuna, così come quelle relative all'eventuale frequenza universitaria, ad attività sportive, ricreative e ludiche, e verranno rimborsate entro il mese successivo rispetto alla presentazione dei giustificativi di spesa (e con il preventivo accordo nei casi in cui occorra).
6) Le spese concernenti i periodi di vacanza trascorsi dal figlio con ciascun genitore saranno a carico esclusivo del genitore stesso, salvo diversi e specifici accordi scritti fra le parti.
7) Le parti acconsentono al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio nell'interesse del figlio minore.
8) Ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Fragagnano di procedere all'annotazione della sentenza.
9) Disporsi la revoca dell'assegnazione della casa familiare/coniugale e del mobilio in essa contenuto, di proprietà di entrambi i ricorrenti, sita in Castelnovo ne' Monti (RE), Via Gioachino Olmi n. ½.
10) Le spese del presente procedimento saranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.»;
Ritenuto che: tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità; anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
le condizioni concordate tra i genitori sono rispondenti all'interesse della prole e che l'accordo va, pertanto, interamente recepito;
non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti nel ricorso congiunto così come sopra trascritte. Nulla per le spese.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 13/05/2025 .
IL GIUDICE REL. Lorenzo Meoli
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli