Sentenza 21 marzo 2001
Massime • 1
Anche nel procedimento camerale, in difetto di diversa previsione di legge, opera la regola per cui il giudice del reclamo deve decidere nel merito, pure se riscontri vizi nel procedimento, in ossequio al principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione, fatte salve, tuttavia, le ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., tra cui, l'ipotesi di violazione del contraddittorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2001, n. 4037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4037 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO CORDA - Presidente -
Dott. VINCENZO FERRO - Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RO IO AN, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato RO FRANCESCO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO DITTA CA NT EN S.n.c. di CA LA e CA GO, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 149, presso l'avvocato SERGIO FIDENZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE OLIVIERI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso il decreto del Tribunale di NAPOLI, emesso il 02/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2000 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il resistente, l'Avvocato OLIVIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del secondo e quinto motivo;
l'assorbimento degli altri motivi del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NN NC RO restava aggiudicataria di un immobile nella vendita all'incanto disposta dal giudice delegato del fallimento della s.n.c. IT TE OR NE, dichiarato dal Tribunale di Napoli. La vendita era stata disposta con ordinanza del 15 gennaio 1998, nella quale si prevedeva che fossero a carico dell'aggiudicatario le spese per la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni delle ipoteche gravanti sui beni venduti.
Con decreto del 4 giugno 1998 il giudice delegato trasferiva il bene all'aggiudicataria e poneva le spese di cui sopra a carico della curatela fallimentare. Successivamente, dietro istanza del curatore, il giudice delegato disponeva la convocazione dell'aggiudicataria, per l'udienza del 10 dicembre 1998, per la correzione di errore materiale;
della fissazione di tale udienza veniva data comunicazione telefonica all'avv. Francesco RO. L'aggiudicataria non compariva all'udienza ed il decreto del 4 giugno 1998 veniva modificato con decreto del 10 dicembre 1998, con cui il giudice delegato poneva a carico dell'aggiudicataria, anziché della curatela fallimentare, le spese di cancellazione di iscrizioni e trascrizioni gravanti sull'immobile aggiudicato.
Avverso detto decreto NN NC RO proponeva reclamo che il Tribunale di Napoli, con decreto in data 8 marzo 1999, rigettava osservando, per quanto qui interessa ed in relazione ad una dedotta violazione del contraddittorio, che, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., il giudice può ordinare forme particolari di notificazione quando lo consiglino esigenze di celerità. Nella specie era stata seguita la via di una convocazione telefonica, come era attestato in calce al provvedimento di convocazione e come aveva confermato lo stesso avv. RO, il quale aveva riconosciuto di avere ricevuto, alle ore 17.00 del 26 novembre 1998, una telefonata di convocazione da parte di un funzionario della cancelleria. La doglianza dell'avv. RO di non avere potuto prendere visione degli atti per il tramite di professionisti all'uopo delegati era rimasta sfornita di prova. In ogni caso lo stesso avvocato avrebbe potuto personalmente dedurre che gli era stato impedito l'esercizio del diritto di difesa ed avrebbe potuto così ottenere copia del provvedimento di comparizione e, occorrendo, un rinvio dell'udienza. L'avv. RO aveva, invece, preferito inoltrare per posta una richiesta di chiarimenti, destinata a pervenire dopo molti giorni all'ufficio fallimentare. Infine, la deduzione dell'avv. RO sul dubbio che la telefonata di convocazione provenisse da un "buontempone" era capziosa, tenuto conto della specificità dei riferimenti ad una pratica effettivamente trattata. Nel merito il Tribunale riteneva infondata la doglianza.
Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione NN NC RO, deducendo dodici motivi. Il fallimento della s.n.c. IT TE OR NE resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Devono essere esaminati, per primi e congiuntamente, il secondo ed il quinto motivo attinenti alla regolarità del contraddittorio. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione del diritto di difesa e violazione del contraddittorio;
in particolare, si duole che il Tribunale abbia ritenuto idoneo ad instaurare un contraddittorio nei confronti dell'aggiudicataria, innanzi al giudice delegato, un avviso telefonico con il quale si comunicava la convocazione innanzi alla sezione fallimentare del Tribunale di Napoli, senza specificare l'oggetto della convocazione, rivolto ad un avvocato che all'epoca non era costituito per l'aggiudicataria innanzi alla detta sezione fallimentare.
Con il quinto motivo, logicamente connesso, si deduce la violazione dell'art. 354 c.p.c. in quanto il Tribunale avrebbe dovuto rilevare l'inesistenza o la nullità della convocazione per l'udienza del 10 dicembre 1998 ed avrebbe dovuto rimettere gli atti al giudice delegato.
I motivi sono fondati. Invero, un avviso telefonico ad un legale che non abbia ricevuto mandato a rappresentare la parte non può integrare in alcun modo, neppure come speciale forma ordinata dal giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c., gli estremi di una notificazione alla parte interessata. L'identità del cognome, eventualmente per parentela con la parte, ed anche l'eventuale assistenza nella partecipazione alla gara e nelle fasi anteriori e successive non possono, evidentemente, consentire di riferire alla parte una notificazione rivolta ad un legale che non ha titolo giuridico per rappresentarla. La notificazione, pertanto, deve ritenersi inesistente. Alla inesistenza della notificazione ed al conseguente svolgimento, in violazione del contraddittorio, del procedimento ex art. 287 c.p.c. consegue la necessità, indipendentemente dalla applicabilità o meno alla fattispecie di tale procedimento, di rimettere gli atti al giudice delegato affinché, con il rispetto del contraddittorio nei confronti di NN NC RO, provveda sull'istanza del curatore in ordine all'onere delle spese di cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni.
Infatti, anche nel procedimento camerale, in difetto di diversa previsione di legge, opera la regola per cui il giudice del reclamo deve decidere nel merito, pure se riscontri vizi del procedimento, in ossequio al principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione, fatte salve, tuttavia, le ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., tra cui, appunto, l'ipotesi di violazione del contraddittorio che ricorre nella specie (Cass. 2 aprile 1985, n. 2260). Il provvedimento impugnato ed il decreto del 10 dicembre 1998 devono essere, pertanto, cassati con rinvio al giudice delegato del fallimento della s.n.c. IT TE OR NE.
Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il secondo ed il quinto motivo di ricorso;
dichiara assorbiti gli altri motivi;
cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti;
cassa il decreto del 10 dicembre 1998;
rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli, in persona del giudice delegato del fallimento della s.n.c. IT TE OR NE. Condanna il predetto fallimento al rimborso delle spese di giudizio liquidate, quanto agli onorari, in lire 2.000.000 e quanto agli esborsi in lire 377.300=.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 12 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2001