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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 3129/2024 promossa congiuntamente dai coniugi
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Ennio Rancan
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2
dall'Avv. Elisa Cecchetto
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_1
Tribunale di Vicenza
In punto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: “1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato in RO il 30.5.2009, ordinando all'ufficiale dello stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza;
2) Affidamento e Visite ai minori
i figli minori e tutti minorenni, vengono affidati in via esclusiva alla Per_1 Per_2
Signora che assumerà tutte le decisioni maggiormente significative Parte_1
1 per la prole, di qualunque natura esse siano.
I figli abiteranno presso la madre, nell'abitazione in via Volpiana di Sotto, 15
RO (Vi)
Il padre potrà vedere i figli ogni qual volta lo vorrà e comunque in base alle esigenze ed agli impegni dei figli con riguardo a quelle dell'altro coniuge.
Solo in caso di divergenze, il padre potrà vedere i figli secondo i seguenti tempi e modi: il Sig. farà visita ai figli portandoli con se, Parte_2
a) tutti i mercoledì pomeriggio e due fine settimana alterni al mese, dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
b) Una settimana durante le vacanze natalizie comprensiva, ad anni alterni, del giorno di Natale o Capodanno;
c) Tre giorni durante le vacanze pasquali comprensivi, ad anni alterni, del giorno di
Pasqua o di Pasquetta;
d) Tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, avendo cura di indicare tempestivamente le date di tali settimane alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
e) Per le altre festività e per il giorno del compleanno si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
Il tutto compatibilmente con le esigenze di salute, scolastiche e ricreative dei figli medesimi ed assecondando possibilmente i loro desideri, nonché avendo cura di fare in modo che nei periodi su indicati i fratelli possono stare insieme presso lo stesso genitore.
3) Per contribuire al mantenimento ordinario dei figli minori ed il Per_1 Per_2 GN verserà alla GNa , entro il giorno 15 di Parte_2 Parte_1 ogni mese, per ciascun figlio, l'importo di euro 150,00 mensili, con decorrenza dalla data di omologa della separazione consensuale, per un importo complessivo di euro
300,00 (trecento//00).
L'assegno mensile sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Il pagamento avverrà mediante bonifico sulle coordinate bancarie
[...]. Le spese straordinarie necessarie per l'interesse dei figli, per le quali ci si richiama ai criteri stabiliti nel protocollo di intesa sul processo
2 civile attualmente vigente presso il Tribunale di Vicenza, che le parti dichiarano di conoscere, e che deve intendersi parte integrante del presente accordo, verranno sostenute per l'50% della GNa e il 50% del GN . Pt_1 Parte_2
4) I coniugi dichiarano di non voler nulla per il rispettivo mantenimento, essendo autosufficienti;
5) si dà atto che l'originaria abitazione coniugale è stata lasciata dai coniugi
6) Le parti si danno reciproco assenso al rinnovo/rilascio del passaporto o del documento valido per espatrio per sé e per i figli minori,
7) spese legali interamente compensate”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23.8.2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in RO (Vi) in data 30.5.2009, chiarendo che dal matrimonio erano nati i figli in data 13.3.2009 ed in Per_1 Per_2 data 30.6.2007. Per il procedimento veniva fissata ex art. 127ter c.p.c. l'udienza del
31.10.2024 dinnanzi al Relatore.
Con ordinanza resa il 4.11.2024, il Giudice Relatore, evidenziato che nel ricorso si chiedeva la cessazione degli effetti civili (e non lo scioglimento, pur emergendo dai documenti che il matrimonio era stato contratto in sede civile), che le parti non avevano esplicitato la volontà di non riconciliarsi e che veniva previsto l'affido esclusivo dei figli minori, senza chiarirne le ragioni, fissava l'udienza del 5.12.2024, per la puntualizzazione dell'accordo.
A detta udienza, sulle ragioni dell'affido esclusivo le parti chiarivano di aver optato per tale modalità in quanto i figli abitano con la madre in RO (Vi). Il padre è residente invece ad NO (Vi) e la sua attività lavorativa di piccolo imprenditore edile considerato anche il lavoro della madre, pure imprenditrice, non consente ai genitori di coordinarsi in maniera rapida per tutte le possibili decisioni riguardanti i figli. I coniugi insistevano quindi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
3 Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con il decreto di omologa dell'1.12.2022 e il deposito del ricorso;
- le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affido esclusivo dei figli in favore della madre, per le ragioni che le parti hanno chiarito in udienza, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 [...]
in RO (Vi) il 30.5.2009 alle condizioni in epigrafe riportate;
Parte_2
ii) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a
4 margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Pietro Mussolino al n 1, parte II, serie C, anno
2009:
iii) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del
2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio dell'11 febbraio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 3129/2024 promossa congiuntamente dai coniugi
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Ennio Rancan
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2
dall'Avv. Elisa Cecchetto
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_1
Tribunale di Vicenza
In punto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: “1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato in RO il 30.5.2009, ordinando all'ufficiale dello stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza;
2) Affidamento e Visite ai minori
i figli minori e tutti minorenni, vengono affidati in via esclusiva alla Per_1 Per_2
Signora che assumerà tutte le decisioni maggiormente significative Parte_1
1 per la prole, di qualunque natura esse siano.
I figli abiteranno presso la madre, nell'abitazione in via Volpiana di Sotto, 15
RO (Vi)
Il padre potrà vedere i figli ogni qual volta lo vorrà e comunque in base alle esigenze ed agli impegni dei figli con riguardo a quelle dell'altro coniuge.
Solo in caso di divergenze, il padre potrà vedere i figli secondo i seguenti tempi e modi: il Sig. farà visita ai figli portandoli con se, Parte_2
a) tutti i mercoledì pomeriggio e due fine settimana alterni al mese, dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
b) Una settimana durante le vacanze natalizie comprensiva, ad anni alterni, del giorno di Natale o Capodanno;
c) Tre giorni durante le vacanze pasquali comprensivi, ad anni alterni, del giorno di
Pasqua o di Pasquetta;
d) Tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, avendo cura di indicare tempestivamente le date di tali settimane alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
e) Per le altre festività e per il giorno del compleanno si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
Il tutto compatibilmente con le esigenze di salute, scolastiche e ricreative dei figli medesimi ed assecondando possibilmente i loro desideri, nonché avendo cura di fare in modo che nei periodi su indicati i fratelli possono stare insieme presso lo stesso genitore.
3) Per contribuire al mantenimento ordinario dei figli minori ed il Per_1 Per_2 GN verserà alla GNa , entro il giorno 15 di Parte_2 Parte_1 ogni mese, per ciascun figlio, l'importo di euro 150,00 mensili, con decorrenza dalla data di omologa della separazione consensuale, per un importo complessivo di euro
300,00 (trecento//00).
L'assegno mensile sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Il pagamento avverrà mediante bonifico sulle coordinate bancarie
[...]. Le spese straordinarie necessarie per l'interesse dei figli, per le quali ci si richiama ai criteri stabiliti nel protocollo di intesa sul processo
2 civile attualmente vigente presso il Tribunale di Vicenza, che le parti dichiarano di conoscere, e che deve intendersi parte integrante del presente accordo, verranno sostenute per l'50% della GNa e il 50% del GN . Pt_1 Parte_2
4) I coniugi dichiarano di non voler nulla per il rispettivo mantenimento, essendo autosufficienti;
5) si dà atto che l'originaria abitazione coniugale è stata lasciata dai coniugi
6) Le parti si danno reciproco assenso al rinnovo/rilascio del passaporto o del documento valido per espatrio per sé e per i figli minori,
7) spese legali interamente compensate”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23.8.2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in RO (Vi) in data 30.5.2009, chiarendo che dal matrimonio erano nati i figli in data 13.3.2009 ed in Per_1 Per_2 data 30.6.2007. Per il procedimento veniva fissata ex art. 127ter c.p.c. l'udienza del
31.10.2024 dinnanzi al Relatore.
Con ordinanza resa il 4.11.2024, il Giudice Relatore, evidenziato che nel ricorso si chiedeva la cessazione degli effetti civili (e non lo scioglimento, pur emergendo dai documenti che il matrimonio era stato contratto in sede civile), che le parti non avevano esplicitato la volontà di non riconciliarsi e che veniva previsto l'affido esclusivo dei figli minori, senza chiarirne le ragioni, fissava l'udienza del 5.12.2024, per la puntualizzazione dell'accordo.
A detta udienza, sulle ragioni dell'affido esclusivo le parti chiarivano di aver optato per tale modalità in quanto i figli abitano con la madre in RO (Vi). Il padre è residente invece ad NO (Vi) e la sua attività lavorativa di piccolo imprenditore edile considerato anche il lavoro della madre, pure imprenditrice, non consente ai genitori di coordinarsi in maniera rapida per tutte le possibili decisioni riguardanti i figli. I coniugi insistevano quindi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
3 Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con il decreto di omologa dell'1.12.2022 e il deposito del ricorso;
- le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affido esclusivo dei figli in favore della madre, per le ragioni che le parti hanno chiarito in udienza, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 [...]
in RO (Vi) il 30.5.2009 alle condizioni in epigrafe riportate;
Parte_2
ii) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a
4 margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Pietro Mussolino al n 1, parte II, serie C, anno
2009:
iii) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del
2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio dell'11 febbraio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
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