Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 27/06/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 72/22 R.G. di appello avverso la sentenza n. 309/21 del Tribunale di Isernia, pubblicata in data 4/8/2021 nell'ambito del procedimento n. 1537/13 R.G., tra
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(IS) alla via Porta Guglielmi n. 25, C.F. , rappresentato e difeso, C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Lara Capitanio del Foro di Cassino (FR) (C.F.
) con studio in Piedimonte S. Germano (FR) e Rosa Fantauzzi, del Foro di C.F._2
Isernia (C.F. ), con studio Venafro (IS) alla via S. Ormisda n. 1 e con loro C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo Studio Pesaturo in Venafro (IS) al C.so Campano n. 51 appellante e
in persona del sindaco pt., rappresentato e difeso per mandato a margine, Controparte_1 dall'avv. Antonio Caranci, con studio a Venafro c.so Campano n. 51, appellato
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 20/3/25, assegnando alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ha agito nei confronti del per Parte_2 Controparte_1 ottenere il risarcimento dei danni materiali e morali subiti in seguito ad un infortunio, verificatosi il
3/8/12. Ha sostenuto che quel giorno era alla guida di una bicicletta ed, a causa di una buca presente lungo la carreggiata, cadde riportando svariate lesioni.
Con sentenza n. 309/21 il Tribunale di Isernia ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da
[...]
escludendo la responsabilità dell'ente. Ha altresì condannato l'attore al Parte_2 pagamento delle spese processuali. ha proposto appello avverso la sentenza, ribadendo la responsabilità del Pt_2 Controparte_1
e chiedendo perciò la riforma della sentenza. Ha sostenuto che percorresse la strada comunale Pt_2
(via Acquedotto) “in maniera estremamente prudente e con velocità moderata”, finendo “con la ruota anteriore della sua bicicletta in una buca ivi presente, non visibile e non segnalata, cadendo rovinosamente a terra”. Ha ritenuto provata la dinamica del sinistro, in quanto non contestata dal e desumibile dalla deposizione del teste . Ha altresì affermato che le prove testimoniali CP_1 Tes_1 avessero provato che la buca non era segnalata e quindi non era visibile.
Si è costituito in giudizio il , eccependo la inammissibilità dell'impugnazione per Controparte_1 aspecificità e, nel merito, chiedendo il rigetto dell'appello.
1) Eccezione di inammissibilità
L'impugnazione è pienamente conforme ai canoni di forma e contenuto prescritti dall'art. 342 c.p.c.
La formulazione dei motivi di appello è sufficientemente specifica.
Va quindi respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellato.
2) Ricostruzione della dinamica del sinistro
Dalle prove testimoniali, acquisite nel giudizio di primo grado, emerge con chiarezza che , Pt_2 mentre percorreva via Acquedotto, ubicata nel centro abitato di Venafro, a bordo della sua bici, cadde e si infortunò. Il sinistro si verificò il giorno 3/8/12 alle ore 14,30 circa. Il teste ha infatti dichiarato di abitare in prossimità del luogo del sinistro. Mentre era a casa udì Tes_1 un “lamento” e perciò uscì per vedere cosa fosse successo. Notò “a terra”; “qualche metro Pt_2 più avanti c'era una bici a terra”. L'uomo spiegò di essere caduto dalla bici a causa di una buca.
Presentava delle “escoriazioni al ginocchio e lamentava dolore al polso”. Il teste, constatate le ferite, chiese l'intervento del 118.
Gli altri testi nulla hanno riferito in merito alla dinamica del sinistro, non avendo assistito all'incidente.
Le circostanze riferite consentono di ritenere provata la caduta dalla bicicletta di , lungo il Pt_2 tratto di strada denominata via Acquedotto. L'uomo era a terra, dolorante e la sua bicicletta era poco più avanti, sempre adagiata a terra. Le lesioni riportate nell'immediatezza, descritte da , sono Tes_1 pienamente compatibili con la dinamica del sinistro.
Il rapporto redatto dal personale del servizio 118 conferma tali circostanze, in quanto evidenzia un politrauma prodotto dalla caduta da una bicicletta.
E' certo quindi che cadde dalla sua bici mentre percorreva via Acquedotto. Pt_2
I mezzi di prova non consentono tuttavia di individuare il punto esatto in cui perse il controllo Pt_2 del velocipede. Il teste non assistette al sinistro. Ha semplicemente riferito quanto Tes_1 sommariamente affermato dall'infortunato (attore nel giudizio di primo grado) nell'immediatezza del fatto, aggiungendo che la “buca effettivamente era presente”. Analoga deposizione hanno reso i testi e , i quali si sono limitati ad esporre quanto appreso da soltanto Tes_2 Testimone_3 Pt_2 dopo l'accaduto. Si tratta di deposizioni de relato actoris, peraltro estremamente generiche. Come statuito dal giudice di legittimità, “in tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa” (Sez. 1, Sentenza n. 569 del 15/01/2015; idem Sez. 1, Ordinanza n. 4530 del 20/2/2025).
Per le medesime ragioni anche la testimonianza di è irrilevante. Tes_4
Dunque non è affatto dimostrato che cadde dalla bici a causa di una buca esistente nel fondo Pt_2 stradale. La circostanza è stata espressamente contestata dal anche nel giudizio di primo CP_1 grado. E' provata soltanto la caduta a terra del malcapitato.
Questa sola considerazione vale a ritenere infondata la pretesa risarcitoria dell'appellante.
Ugualmente dirimenti, ai fini della decisione della causa, sono le considerazioni in merito allo stato dei luoghi.
Risolutivi sono i documenti fotografici prodotti da . Evidenziano un tratto di strada Pt_2 caratterizzato da un fondo stradale fortemente dissestato. La originaria pavimentazione in pietra risultava rimossa su ampie superfici, ricoperte solo da pietrisco. Ciò creava pericolosi avvallamenti lungo il tratto di strada. Il dissesto stradale era talmente diffuso ed evidente che era chiaramente ed immediatamente percepibile da un qualsiasi avveduto utente della strada.
I documenti fotografici sono molto più rappresentativi dello stato dei luoghi rispetto alle testimonianze raccolte in udienza. I testi esaminati, lungi dal descrivere dettagliatamente lo stato del fondo stradale, esprimono valutazioni del tutto personali circa la visibilità o meno della presunta buca.
Non riferiscono fatti, come prescritto dall'art. 244 c.p.c., ma esprimono valutazioni. Il testimone è chiamato a descrivere fatti obiettivi e non a compiere una attività di giudizio e valutazione, preclusa al teste e perciò irrilevante (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 13693 del 31/7/2012).
Come statuito dal giudice di legittimità, “la responsabilità ex articolo 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa" (Cass. n. 15761/2016). “Ad integrare la responsabilità e' necessario (e sufficiente) che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode e' del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 c.c. (ex multis, Cass. n. 4476/2011) […] Ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, Cass. n.
12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno;
resta dunque fermo che, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'articolo 2051 c.c; tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante;
è pacifico - come detto - che il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o
"teatro" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex articolo 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile” (per tutte
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018).
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, come rilevato nel paragrafo precedente, non è provato il nesso di derivazione causale del danno dalla cosa, non essendo stato dimostrato che il ciclista cadde a causa di una presunta buca esistente sul fondo stradale.
Inoltre, anche a voler (erroneamente) sostenere il contrario, l'istruzione probatoria ha evidenziato la concreta possibilità per l'utente di percepire e prevedere con la ordinaria diligenza la situazione di pericolo, che risultava evidente e che escludeva la configurabilità dell'insidia. Deve perciò escludersi la sussistenza di un nesso di causa, dovendosi individuare nella incauta condotta del danneggiato la causa da sola idonea a produrre l'evento e ad interrompere qualunque rapporto con la condizione della strada. “La responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo” (da ultimo Sez. 3, Ordinanza n. 8450 del 31/3/2025).
Va conseguentemente rigettato l'appello.
Le spese processuali, analiticamente liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 72/22 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata il 25/2/22 da Parte_1
nei confronti di , avverso la sentenza n. 309/21 del Tribunale di Isernia
[...] Controparte_1 in composizione monocratica, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
1) dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma
1 quater, D.p.r. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 26/6/2025
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Maria Grazia d'Errico)