Ordinanza cautelare 25 novembre 2020
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 28/03/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00498/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01334/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1334 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Sticchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, 9;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione presso Corte d'Appello di Lecce per l’esame di Avvocato - Sessione 2019, II^ Sottocommissione presso la Corte d'Appello di Catania per l’esame di Avvocato - Sessione 2019, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Commissione presso il Ministero della Giustizia per l’esame di Avvocato - Sessione 2019, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa concessione di idonea tutela cautelare,
- del provvedimento, comunicato in data 7 agosto 2020, con il quale la Seconda Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Catania correggeva gli elaborati scritti redatti dal ricorrente, provenienti dalla Corte di Appello di Lecce per l'esame di abilitazione alla professione di Avvocato (Sessione anno 2019), e dei giudizi analitici e sintetici ivi indicati con i quali ha valutato insufficienti (con il punteggio di 25, 26 e 28, per complessivi punti 79) i tre elaborati scritti relativi ai pareri di diritto civile, diritto penale e l’atto giudiziario in materia penale, determinando la non ammissione del ricorrente alla prova orale degli esami medesimi, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale e, in particolare, del verbale della Seconda Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Catania del 2/07/2020 e della relativa motivazione con cui è stata ritenuta insufficiente la prova di esame scritto sostenuta dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione presso Corte d'Appello di Lecce per l’esame di Avvocato - Sessione 2019 e della II^ Sottocommissione presso la Corte d'Appello di Catania per l’esame di Avvocato - Sessione 2019;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Avv. M. Conte, in sostituzione dell'Avv. L. Sticchi, per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato G.C. Matteo per le Amministrazioni statali resistenti.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso ritualmente notificato il 30 ottobre 2020 e depositato in giudizio il 10 novembre 2020, il ricorrente ha impugnato l’epigrafato provvedimento, comunicato in data 7 agosto 2020, con il quale la Seconda Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Catania correggeva gli elaborati scritti redatti dal predetto, provenienti dalla Corte di Appello di Lecce per l'esame di abilitazione alla professione di Avvocato (Sessione anno 2019), e i giudizi analitici e sintetici ivi indicati con i quali ha valutato insufficienti (con il punteggio di 25, 26 e 28, per complessivi punti 79) i tre elaborati scritti relativi ai pareri di diritto civile, diritto penale e l’atto giudiziario in materia penale, determinando la non ammissione del ricorrente alla prova orale degli esami medesimi, nonché ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale e, in particolare, il verbale della Seconda Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Catania del 2/07/2020 e la relativa motivazione con cui è stata ritenuta insufficiente la prova di esame scritto sostenuta dal ricorrente.
1.1. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
I.- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. SVIAMENTO DI POTERE.
PERPLESSITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE
REGOLANO LA DISCREZIONALITÀ TECNICA.
II. - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
ECCESSO DI POTERE PER APPARENTE MOTIVAZIONE. ILLOGICITÀ E
IRRAGIONEVOLEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
III. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI STABILITI DALL’ART. 17-BIS, R.D. 37/1934 E DALL’ART. 6 DEL D.M. 11.6.2019. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
1.2. Il 13 novembre 2020 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce per le Amministrazioni intimate.
1.3. Con ordinanza cautelare n. 752/2020, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 24 novembre 2020, questo Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, proposta in via incidentale dalla parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso non appare assistito dal necessario fumus boni iuris, in quanto: I) in sede di impugnazione degli atti riguardanti l’ammissione alle prove orali degli esami di abilitazione alla professione di Avvocato i tempi (asseritamente ridotti) di correzione degli elaborati scritti sono, di per sé, privi di significato, in quanto non è possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di una maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto proprio il giudizio contestato dalla parte ricorrente (T.A.R. Lazio, Roma, I Sezione, 11/10/2017, n. 10185); II) premesso - in linea generale - che la norma transitoria di cui all’art. 49 della Legge n. 247/2012 esclude - allo stato - l’applicazione dell’art. 46, comma 5, della stessa Legge (cfr. anche Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 20 settembre 2017, n. 7), sicchè i provvedimenti della Commissione esaminatrice degli aspiranti Avvocati (che rilevano l’inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all’esame orale) vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, cit., n. 7/2017), nel caso di specie, la II Sottocommissione presso la Corte d’Appello di Catania, come emerge dal verbale n. -OMISSIS-, non si è auto-vincolata ad applicare, all’esame di cui si discorre, le predette regole tecniche dettate dall’art. 46, comma 5, L. 247/2012, ma solo nel senso “di esprimere il giudizio con voto e, nell'eventualità di valutazione insufficiente od annullamento di compiti, di motivare succintamente ed in maniera essenziale” i compiti dei candidati; il che, nella specie, è avvenuto con la motivazione (non solo numerica) esternata per tutti e tre gli elaborati ritenuti insufficienti (“tutti e tre gli elaborati presentano una forma grammaticale scorretta e scarsa padronanza del lessico italiano e giuridico; mancano di chiarezza e logicità e dimostrano scarsa conoscenza degli istituti giuridici trattati affrontati in maniera approssimativa e incoerente rispetto alle tracce”), che appare adeguata (oltreché coerente rispetto ai criteri generali predisposti dalla Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia per l’esame di Stato per la sessione del 2019) e non viziata da erroneità o irragionevolezza. Peraltro, alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale prevalente e condivisibile, al Giudice Amministrativo è preclusa un’analisi particolareggiata del giudizio tecnico formulato dalla Commissione per gli esami di Avvocato poiché le valutazioni della stessa sono espressione di discrezionalità tecnica, come tale insindacabile salvo che per manifesta erroneità (rilevabile “ictu oculi”) o palese illogicità. La condivisibilità di tali (pur opinabili) valutazioni della Commissione è, in sostanza, una questione di puro merito, che potrebbe essere oggetto di giudizio solo oltrepassando gli stretti e condivisi confini che limitano il sindacato giurisdizionale sugli atti di esercizio di una discrezionalità tecnica particolarmente qualificata (violazione delle regole procedurali; vizio di eccesso di potere in particolari e definite ipotesi, riscontrabili dall’esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti, quali l’errore sui presupposti, il travisamento dei fatti, la manifesta illogicità o irragionevolezza. Cfr. ex multis, Consiglio di Stato, IV Sezione, 30/08/2018, n. 51117), apparendo, nel caso di specie, i contrapposti pareri pro-veritate esibiti dal ricorrente sostanzialmente irrilevanti al fine di confutare il giudizio discrezionale della Sottocommissione, spettando in via esclusiva a quest’ultima la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi; III) in sede di valutazione delle prove scritte, è sufficiente la verbalizzazione del voto complessivo risultante dalla somma dei singoli voti dichiarati e assegnati e non anche dei voti attribuiti da ogni singolo commissario (pur ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 del D.M. 11 giugno 2019 di indizione dell’esame di abilitazione di che trattasi)”.
1.4. Con specifico atto difensivo depositato l’11 marzo 2024 il ricorrente, dopo aver premesso di aver “ nelle more del giudizio, conseguito l’abilitazione per l’esercizio della professione forense, nella tornata di esami dell’anno 2020 ”, ha dichiarato “ di non avere più interesse alla coltivazione del presente giudizio ” e ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare “ l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuto difetto di interesse alla sua definizione, con integrale compensazione delle spese di lite ”.
Alla pubblica udienza del 12 marzo 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2.1. Osserva il Collegio che, a seguito della sopravvenienza suindicata (rappresentata dalla dichiarazione espressa dal difensore del ricorrente con la citata memoria/istanza dell’11 marzo 2024), al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo, parte ricorrente, rilevato la sussistenza di residui profili di interesse alla decisione del ricorso.
Infatti, è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione.
In quest’ultimo caso, il Giudice - non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire - non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.
2.2. In definitiva, il ricorso, per le ragioni brevemente illustrate, deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono i presupposti di legge (anche tenuto conto che la difesa erariale non ha insistito per la condanna del ricorrente alle spese di lite) per disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO