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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/05/2025, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3586/2024 R.G. promossa da:
avv. MARCO, difeso ai sensi del disposto di cui all'art. 86 c.p.c. Pt_1
ricorrente contro
, contumace Controparte_1
convenuta
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 14.05.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss c.p.c., depositato il 22.3.2024, l'avv. Marco Navach ha chiesto la liquidazione dei compensi maturati per aver prestato la propria attività professionale in favore di in sede stragiudiziale. Il ricorrente, a sostegno della domanda, ha Controparte_1 allegato che: nel mese di aprile dell'anno 2023 veniva contattato dall'odierno convenuto il quale intendeva ottenere un parere in merito ad un contratto di locazione;
il rapporto tra le parti si articolava in cinque incontri all'esito dei quali veniva predisposta una nota del 3.5.2023 con cui venivano formalizzate al conduttore la disdetta dal contratto e la richiesta di adeguamento del canone;
definito l'incarico, il convenuto non provvedeva al pagamento dei compensi professionali maturati;
con nota a/r del 28.09.2023 veniva intimato alla stipulazione di una convenzione di Controparte_1 negoziazione assistita ex Legge 162/2014, ma invito rimaneva privo di riscontro.
Parte ricorrente ha, dunque, chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate
“Dare atto e dichiarare che l'Avvocato Marco Navach ha prestato in favore del predetto CP_1
nato a Polignano a [...] il giorno 02.04. 1970 ed ivi residente alla Via Martiri della
[...]
Resistenza nr. 21, tutte le attività dettagliatamente descritte ai numeri da 1) a 8) della narrativa in epigrafe del presente atto;
dichiarare, a seguito delle documentate richieste di pagamento, esso inadempiente nei confronti dell'Avvocato Marco Navach in ordine Controparte_1 all'obbligazione assunta;
condannare al pagamento delle competenze dovute al Controparte_1 ricorrente per l'attività espletata, nei limiti della competenza per valore dell'Ufficio adìto, quantificate in euro 1.985,00 oltre ad euro 297,75 per spese generali al 15% e ad euro 91,31 per CAP 4%, pari ad euro 2.374,06 o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre quelle relative al presente giudizio”. non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notificazione del Controparte_1
ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, motivo per il quale deve esserne dichiarata la contumacia.
All'esito della udienza celebrata il 14.5.2025 la causa, di natura documentale e matura per la decisione, è stata definita ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è meritevole di accoglimento.
In via preliminare deve darsi atto che il compenso dovuto al ricorrente non risulta determinato consensualmente in forma scritta, dovendosi quindi procedere alla liquidazione giudiziale [in tema di contratto d'opera intellettuale, il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività prestata a favore del cliente ha il solo onere di provare l'an del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione del suo compenso (cfr. Cass.
n. 9254/2006)].
L'avv. Navach ha prodotto in atti documentazione attestante l'attività espletata in favore del in sede stragiudiziale, che può ritenersi dimostrata. CP_1
Nello specifico sono stati versati in atti il contratto di locazione intercorso tra il convenuto e oggetto della prestazione resa dall'avv. Navach e la comunicazione di “disdetta – Parte_2 richiesta aggiornamento ISTAT” redatta dal ricorrente, ma recante firma del convenuto;
in calce a detto documento è annotato “archiviare il fascicolo, Monopoli 29.6.2023” con sottoscrizione del
CP_1
Il valore della controversia è pari ad euro 5.400,00, ossia ad una annualità del canone di locazione. Il mandato professionale si concludeva al termine dell'incarico il 29.6.2023 con conseguente applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 nella versione vigente a seguito delle modifiche apportate dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23.10.2022.
Ne consegue il riconoscimento in favore di parte ricorrente di euro1.985,00 a titolo di compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge.
Gli interessi legali sono dovuti dal deposito della presente decisione.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis, Cass. n.
11587/2015), quando insorge controversia tra l'avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con il provvedimento conclusivo del procedimento di cui all'art. 28 L. n. 794/1942 (ora art. 14 D. lgs. n. 150/2011), sicché è da quella data - e nei limiti di quanto liquidato dal giudice, e non da prima - che va riportata la decorrenza degli interessi.
Le spese del presente giudizio sono regolate secondo soccombenza e liquidate in applicazione dei parametri minimi di cui al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tab n. 2, finca n. 2) stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore Controparte_1 dell'avv. Marco Navach dell'importo di euro 1.985,00 a titolo di compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge ed oltre interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 125,00 Controparte_1
per esborsi documentati ed in euro 1.276,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 14.5.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3586/2024 R.G. promossa da:
avv. MARCO, difeso ai sensi del disposto di cui all'art. 86 c.p.c. Pt_1
ricorrente contro
, contumace Controparte_1
convenuta
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 14.05.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss c.p.c., depositato il 22.3.2024, l'avv. Marco Navach ha chiesto la liquidazione dei compensi maturati per aver prestato la propria attività professionale in favore di in sede stragiudiziale. Il ricorrente, a sostegno della domanda, ha Controparte_1 allegato che: nel mese di aprile dell'anno 2023 veniva contattato dall'odierno convenuto il quale intendeva ottenere un parere in merito ad un contratto di locazione;
il rapporto tra le parti si articolava in cinque incontri all'esito dei quali veniva predisposta una nota del 3.5.2023 con cui venivano formalizzate al conduttore la disdetta dal contratto e la richiesta di adeguamento del canone;
definito l'incarico, il convenuto non provvedeva al pagamento dei compensi professionali maturati;
con nota a/r del 28.09.2023 veniva intimato alla stipulazione di una convenzione di Controparte_1 negoziazione assistita ex Legge 162/2014, ma invito rimaneva privo di riscontro.
Parte ricorrente ha, dunque, chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate
“Dare atto e dichiarare che l'Avvocato Marco Navach ha prestato in favore del predetto CP_1
nato a Polignano a [...] il giorno 02.04. 1970 ed ivi residente alla Via Martiri della
[...]
Resistenza nr. 21, tutte le attività dettagliatamente descritte ai numeri da 1) a 8) della narrativa in epigrafe del presente atto;
dichiarare, a seguito delle documentate richieste di pagamento, esso inadempiente nei confronti dell'Avvocato Marco Navach in ordine Controparte_1 all'obbligazione assunta;
condannare al pagamento delle competenze dovute al Controparte_1 ricorrente per l'attività espletata, nei limiti della competenza per valore dell'Ufficio adìto, quantificate in euro 1.985,00 oltre ad euro 297,75 per spese generali al 15% e ad euro 91,31 per CAP 4%, pari ad euro 2.374,06 o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre quelle relative al presente giudizio”. non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notificazione del Controparte_1
ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, motivo per il quale deve esserne dichiarata la contumacia.
All'esito della udienza celebrata il 14.5.2025 la causa, di natura documentale e matura per la decisione, è stata definita ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è meritevole di accoglimento.
In via preliminare deve darsi atto che il compenso dovuto al ricorrente non risulta determinato consensualmente in forma scritta, dovendosi quindi procedere alla liquidazione giudiziale [in tema di contratto d'opera intellettuale, il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività prestata a favore del cliente ha il solo onere di provare l'an del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione del suo compenso (cfr. Cass.
n. 9254/2006)].
L'avv. Navach ha prodotto in atti documentazione attestante l'attività espletata in favore del in sede stragiudiziale, che può ritenersi dimostrata. CP_1
Nello specifico sono stati versati in atti il contratto di locazione intercorso tra il convenuto e oggetto della prestazione resa dall'avv. Navach e la comunicazione di “disdetta – Parte_2 richiesta aggiornamento ISTAT” redatta dal ricorrente, ma recante firma del convenuto;
in calce a detto documento è annotato “archiviare il fascicolo, Monopoli 29.6.2023” con sottoscrizione del
CP_1
Il valore della controversia è pari ad euro 5.400,00, ossia ad una annualità del canone di locazione. Il mandato professionale si concludeva al termine dell'incarico il 29.6.2023 con conseguente applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 nella versione vigente a seguito delle modifiche apportate dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23.10.2022.
Ne consegue il riconoscimento in favore di parte ricorrente di euro1.985,00 a titolo di compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge.
Gli interessi legali sono dovuti dal deposito della presente decisione.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis, Cass. n.
11587/2015), quando insorge controversia tra l'avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con il provvedimento conclusivo del procedimento di cui all'art. 28 L. n. 794/1942 (ora art. 14 D. lgs. n. 150/2011), sicché è da quella data - e nei limiti di quanto liquidato dal giudice, e non da prima - che va riportata la decorrenza degli interessi.
Le spese del presente giudizio sono regolate secondo soccombenza e liquidate in applicazione dei parametri minimi di cui al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tab n. 2, finca n. 2) stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore Controparte_1 dell'avv. Marco Navach dell'importo di euro 1.985,00 a titolo di compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge ed oltre interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 125,00 Controparte_1
per esborsi documentati ed in euro 1.276,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 14.5.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco