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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/04/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3042/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 6 dicembre 2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. con l'avv. Valeria Ratto (C.F. – PEC , C.F._2 Email_1 con studio in Como, Via Bellini n. 14 ed ivi elettivamente domiciliata e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con gli avvocati Annamaria Bernardini de Pace (C.F. – PEC C.F._4
e Andrea Prati (C.F. – PEC Email_2 C.F._5
, con studio in Milano, Via Cappuccini n. 19 ed ivi elettivamente domiciliato Email_3
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Como, in data 10 luglio 1995
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Como - anno 1995, atto n. 156, parte II, serie A)
SEPARAZIONE: separati con sentenza n. 442/2021 del Tribunale di Como in data 3 maggio 2021 con i seguenti figli maggiorenni economicamente indipendenti: Per_
- nata il [...]
- nata il [...] Per_2
con i seguenti figli maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] Tes_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 6 dicembre 2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. Revocare il provvedimento di assegnazione della casa coniugale sita in Como, Via Campo Garibaldi 1, in favore della sig.ra stante il venir meno della prevalente e stabile coabitazione del figlio Parte_1 presso la madre. Tes_1
2. Il Signor si obbliga a provvedere in via esclusiva all'integrale mantenimento di Controparte_1 Tes_1 maggiorenne ma non autonomo economicamente, sia quanto alle spese ordinarie che quanto al pagamento delle spese di cui al da Protocollo del Tribunale di Como di seguito trascritto e con la previsione espressa che padre e figlio concorderanno tra di loro, anche relativamente al regolamento dei relativi pagamenti,
l'opportunità di sostenere le spese straordinarie, salva l'eventualità di urgenza medica o di necessità grave e inderogabile:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residente all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby- sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Per_
3. Allo stesso modo, il sig. nella misura in cui le figlie ed , benché già autonome CP_1 Per_2 economicamente, avessero bisogno di un supporto economico, il sig. si obbliga a provvedere in via CP_1 esclusiva alle loro eventuali esigenze di mantenimento, sia per spese ordinarie sia per spese straordinarie, prendendo direttamente accordi con le figlie.
4. Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente indipendenti e autosufficienti e rinunciano ad avanzare reciproca domanda di assegno divorzile.
5. Le parti si obbligano sin da ora a porre in essere tutte le attività ed iniziative, ivi inclusi gli eventuali lavori ed opere murarie, necessari per ripristinare la divisione della attuale abitazione familiare nelle due distinte originarie unità immobiliari rispettivamente di proprietà del sig. e della sig.ra Controparte_1 [...] adeguando catastalmente la nuova situazione di fatto a quella di diritto, così che ciascuna delle Parte_1 parti avrà la piena disponibilità dell'unità immobiliare di rispettiva proprietà, con suddivisione al 50% tra di loro dei relativi costi necessari, nessuno escluso.
Le parti inoltre prevedono che a ciascuna di loro sia attribuito diritto di prelazione per l'acquisto delle unità immobiliari dell'altro site in Como, Via Campo Garibaldi n. 1, nel caso in cui ciascuno di loro decidesse di provvedere alla alienazione. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di formale comunicazione da parte dell'interessato a mezzo raccomandata a/r.
6. Le parti si impegnano, in occasione dell'udienza, a rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio.
7. Le parti, con il rispetto delle presenti condizioni, si dichiarano reciprocamente soddisfatte nei loro diritti e dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra, per qualsiasi titolo, ragione o causa dipendente e non dalla loro precedente unione matrimoniale, anche se non espressamente dedotta in questo ricorso, avendo loro risolto ogni pregresso rapporto di natura economica e patrimoniale tra di loro.
8. Ciascuna delle parti terrà a proprio carico le spese dei propri difensori, con rinuncia dei legali ex art. 13 comma 8 L.P.F.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1
in data 10 luglio 1995, in Como (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Como - anno 1995, atto n. 156, parte II, serie A); 2. OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3. DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4. PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5. DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 17.4.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 6 dicembre 2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. con l'avv. Valeria Ratto (C.F. – PEC , C.F._2 Email_1 con studio in Como, Via Bellini n. 14 ed ivi elettivamente domiciliata e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con gli avvocati Annamaria Bernardini de Pace (C.F. – PEC C.F._4
e Andrea Prati (C.F. – PEC Email_2 C.F._5
, con studio in Milano, Via Cappuccini n. 19 ed ivi elettivamente domiciliato Email_3
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Como, in data 10 luglio 1995
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Como - anno 1995, atto n. 156, parte II, serie A)
SEPARAZIONE: separati con sentenza n. 442/2021 del Tribunale di Como in data 3 maggio 2021 con i seguenti figli maggiorenni economicamente indipendenti: Per_
- nata il [...]
- nata il [...] Per_2
con i seguenti figli maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] Tes_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 6 dicembre 2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. Revocare il provvedimento di assegnazione della casa coniugale sita in Como, Via Campo Garibaldi 1, in favore della sig.ra stante il venir meno della prevalente e stabile coabitazione del figlio Parte_1 presso la madre. Tes_1
2. Il Signor si obbliga a provvedere in via esclusiva all'integrale mantenimento di Controparte_1 Tes_1 maggiorenne ma non autonomo economicamente, sia quanto alle spese ordinarie che quanto al pagamento delle spese di cui al da Protocollo del Tribunale di Como di seguito trascritto e con la previsione espressa che padre e figlio concorderanno tra di loro, anche relativamente al regolamento dei relativi pagamenti,
l'opportunità di sostenere le spese straordinarie, salva l'eventualità di urgenza medica o di necessità grave e inderogabile:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residente all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby- sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Per_
3. Allo stesso modo, il sig. nella misura in cui le figlie ed , benché già autonome CP_1 Per_2 economicamente, avessero bisogno di un supporto economico, il sig. si obbliga a provvedere in via CP_1 esclusiva alle loro eventuali esigenze di mantenimento, sia per spese ordinarie sia per spese straordinarie, prendendo direttamente accordi con le figlie.
4. Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente indipendenti e autosufficienti e rinunciano ad avanzare reciproca domanda di assegno divorzile.
5. Le parti si obbligano sin da ora a porre in essere tutte le attività ed iniziative, ivi inclusi gli eventuali lavori ed opere murarie, necessari per ripristinare la divisione della attuale abitazione familiare nelle due distinte originarie unità immobiliari rispettivamente di proprietà del sig. e della sig.ra Controparte_1 [...] adeguando catastalmente la nuova situazione di fatto a quella di diritto, così che ciascuna delle Parte_1 parti avrà la piena disponibilità dell'unità immobiliare di rispettiva proprietà, con suddivisione al 50% tra di loro dei relativi costi necessari, nessuno escluso.
Le parti inoltre prevedono che a ciascuna di loro sia attribuito diritto di prelazione per l'acquisto delle unità immobiliari dell'altro site in Como, Via Campo Garibaldi n. 1, nel caso in cui ciascuno di loro decidesse di provvedere alla alienazione. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di formale comunicazione da parte dell'interessato a mezzo raccomandata a/r.
6. Le parti si impegnano, in occasione dell'udienza, a rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio.
7. Le parti, con il rispetto delle presenti condizioni, si dichiarano reciprocamente soddisfatte nei loro diritti e dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra, per qualsiasi titolo, ragione o causa dipendente e non dalla loro precedente unione matrimoniale, anche se non espressamente dedotta in questo ricorso, avendo loro risolto ogni pregresso rapporto di natura economica e patrimoniale tra di loro.
8. Ciascuna delle parti terrà a proprio carico le spese dei propri difensori, con rinuncia dei legali ex art. 13 comma 8 L.P.F.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1
in data 10 luglio 1995, in Como (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Como - anno 1995, atto n. 156, parte II, serie A); 2. OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3. DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4. PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5. DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 17.4.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao