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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 2469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2469 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2380/2023 R.G., avverso la sentenza n. 1001/2023, pronunziata dal Tribunale di Torre
Annunziata, pubblicata in data 06/04/2023, notificata in data
11.04.2023, pendente
TRA
(P.IVA ), con sede in Castellammare di Parte_1 P.IVA_1
Stabia (NA), alla via Privati n. 98, in persona del legale rapp.te p.t.,
, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Guida Parte_2
(C.F. , in virtù di procura in calce all'atto C.F._1
d'appello;
APPELLANTE
E
(P.IVA ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Castellammare di Stabia alla via Schito n. 19, in persona del titolare, , rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla CP_1
comparsa di costituzione, dagli avv.ti Nicola Cuomo, (C.F.
[...]
), e Annarita Moraldo (C.F. ); C.F._2 CodiceFiscale_3
APPELLATO
Oggetto: pagamento corrispettivo appalto.
Conclusioni:
per l'appellante: “Voglia Codesto Ecc.ma Corte di Appello provvedere:
1. Accogliere l'appello e in riforma della sentenza n. 1001/2023, pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata, nell'ambito del procedimento avente R.G. 5911/2019,
2. Rigettare la domanda proposta dalla di Izzo Controparte_1 CP_1
per i motivi esposti e per l'effetto,
3. Revocare il decreto ingiuntivo n. 894/2019 di cui al procedimento monitorio n. 6540/2018, pronunciato dal Tribunale di Torre Annunziata, per tutti i motivi esposti nella premessa che precede,
4. Condannare la alla ripetizione della Controparte_1
somma pari ad euro 12.455,64 in favore della pagati in Parte_1
virtù della provvisoria esecutorietà concessa ex art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi come per legge e dell'ulteriore somma pari ad euro 1.265,49 corrisposta in favore dell'Avv. Nicola Cuomo dichiaratosi antistatario,
5. In subordine condannare la in favore Controparte_1
della previa compensazione giudiziale, alla diversa somma Parte_1
pag. 2/15 di € 8.955,64, data dalla differenza tra l'importo di € 12.455,64 e
l'importo di € 3.500,00, quale somma dovuta alla di Controparte_1 [...]
per le prestazioni rese, nonché dell'ulteriore somma pari ad CP_1
euro 1.265,49 corrisposta in favore dell'Avv. Nicola Cuomo antistatario, oltre interessi legali come per legge.
6. Condannare la al pagamento delle Controparte_1
spese di lite e delle competenze professionali dei due gradi di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”;
per l'appellata: “1) rigettare l'appello previa ammissione, ove occorra, della prova testimoniale nonché della CTU come sopra richieste e articolate in comparsa di risposta (doc.A/1, punti 75-77);
2) condannare la società al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellata, di una somma sanzionatoria per responsabilità aggravata ex art 96 comma 3 c.p.c. da determinarsi equitativamente nonché delle spese e delle competenze professionali maggiorate del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. del presente giudizio di appello, con attribuzione agli avvocati, antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex artt. 633 c.p.c. la esponeva: di Controparte_1
operare nel campo dell'installazione e manutenzione degli impianti elettrici;
di aver eseguito (in subappalto) e completato nell'anno 2014 lavori di fornitura e posa in opera dell'impianto elettrico, del quadro elettrico generale e dell'impianto citofonico per due abitazioni private,
pag. 3/15 site in Castellammare di Stabia alla via Fossa Luna al primo piano e al piano terra, commissionati dalla (subappaltante) società edile “
[...]
per un corrispettivo di € 7.935,00; di non aver ricevuto il Parte_1
pagamento della fattura n. 2014/73 del 15.12.2014 di € 7.935,00, emessa per i suddetti lavori e regolarmente annotata nel registro vendite 2014.
In accoglimento del ricorso, l'adito Tribunale di Torre Annunziata emetteva il decreto ingiuntivo n. 894/2019, con il quale ingiungeva, alla di pagare il complessivo importo di euro Parte_1
10.740,50, di cui € 7.935,00 per sorta capitale ed € 2.805,00 per interessi nella misura di cui all'art. 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 maturati, oltre gli ulteriori interessi al medesimo tasso dalla data di emissione del provvedimento al soddisfo, oltre alle spese della procedura monitoria.
Avverso il predetto decreto, proponeva opposizione, Parte_1
con atto notificato in data 24/09/2019, non contestando il rapporto, ma eccependo che per i lavori indicati in ricorso era stato complessivamente pattuito un corrispettivo di euro 3.500,00, di cui euro 1.500,00 versati come acconto in data 26/02/2014, e di non aver versato il saldo per contestazioni in ordine ai lavori commissionati.
Concludeva chiedendo la revoca del monitorio.
Si costituiva che, contestando le avverse deduzioni, Controparte_1
sosteneva che, nel mese di dicembre 2014, subito dopo la sua emissione, consegnava a mano alla controparte la fattura n. 73/2014, nonché il consuntivo dei lavori di fornitura e posa in opera eseguiti,
pag. 4/15 con i relativi corrispettivi pattuiti. Deduceva di non avere mai ricevuto contestazioni né in ordine ai lavori, né in merito al corrispettivo.
Negava che le parti si fossero accordate per un corrispettivo di soli €
3.500,00 e di avere ricevuto un acconto di € 1.500,00, essendo detto pagamento riferibile al saldo dell'antecedente fattura n. 4 del 13 febbraio 2014, relativa a lavori diversi, eseguiti dalla ditta
[...]
su commissione dell'opponente, in relazione ad immobili CP_1
distinti da quelli indicati nel ricorso monitorio.
Il G.I., concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., ammetteva inizialmente le prove testimoniali articolate dalle parti.
Mutata frattanto la titolarità del ruolo, il G.I. subentrato nella stessa, con successiva ordinanza del 6.07.2021, accogliendo la richiesta dell'opposta, concedeva la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, revocava l'ordinanza ammissiva delle prove testimoniali, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'esito, pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “RIGETTA l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo n.
894/2019 emesso in data 20/06/2019 dal Tribunale di Torre
Annunziata, già dichiarato esecutivo in corso di causa.
- CONDANNA in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida, in
[...]
complessivi euro 2.800,00, oltre al rimborso forfettario spese generali,
pag. 5/15 IVA e CPA come per legge;
con attribuzione all'avv. Nicola Cuomo, anticipatario”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, notificatale in data 11.04.2023,
[...]
proponeva appello mediante atto tempestivamente Parte_1
notificato in 11/05/2023, nel rispetto del termine di cui all'art. 325
c.p.c., sollecitandone la riforma ed instando per l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
Con comparsa ritualmente depositata il 21.7.2023, si costituiva
[...]
resistendo al gravame e sollecitandone il rigetto. CP_1
Con ordinanza emessa in data 15.9.2023, all'esito della prima udienza sostituita dal deposito di note scritte, questa Corte fissava per la rimessione della causa in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c.,
l'udienza del 9.5.2025.
Quindi, depositate dalle parti le memorie ai sensi della suddetta norma, disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la sostituzione di tale udienza con il deposito di note scritte, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, era rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado osservava che, a fronte dell'allegazione operata dalla di avere eseguito lavori di fornitura e Controparte_1
posa in opera dell'impianto elettrico, del quadro elettrico generale e dell'impianto citofonico per due abitazioni site in Castellammare di pag. 6/15 Stabia alla via Fossa Luna commissionatigli, nel 2014, dalla Parte_1
per un corrispettivo di euro 7.935,00, come da fattura n. 73/2014,
[...]
l'opponente non aveva contestato l'esistenza del rapporto contrattuale, eccependo, tuttavia, che le parti si erano accordate per il minore importo di euro 3.500,00.
Quindi, il Giudice rilevava che, difettando la prova di un accordo sul prezzo, questo andava determinato sulla base dei prezzari ed evidenziava che l'opponente non aveva contestato la congruità della pretesa azionata in via monitoria rispetto ai prezzari, unicamente eccependo l'esistenza di un accordo circa un importo inferiore che, tuttavia, non risultava dimostrato.
Peraltro, osservava il Giudice, l'opposta, nella comparsa di costituzione, aveva specificamente indicato i lavori eseguiti e i singoli prezzi praticati, elencazione rispetto alla quale alcuna contestazione era stata articolata dall'opponente né in relazione alle voci delle opere, né dei prezzi, e, inoltre, con le memorie di cui all'art. 183 VI co. n. 2 c.p.c., aveva prodotto una perizia, da cui emergeva la conformità dei prezzi praticati al prezzario degli impianti elettrici allegato alla delibera della giunta regionale della Campania n. 713 del 31/12/2014.
§ 4.
Con un unico motivo, l'appellante impugnava la sentenza, sostenendo che, ferma la pacifica conclusione tra le parti di un accordo verbale per la realizzazione di un impianto elettrico presso un immobile in
Castellamare di Stabia, era sorta contestazione in relazione alla misura pag. 7/15 del compenso, avendo l'opponente dedotto che le parti si erano accordate per la minore somma di euro 3.500,00, laddove l'opposta deduceva l'esistenza di un accordo per l'importo di euro 7.935,00.
Tanto premesso, l'istante osservava che del preteso accordo controparte non aveva fornito alcuna prova, non potendo, a tal fine, rilevare né la fattura e la relativa annotazione nel libro IVA, in quanto documenti di formazione unilaterale, né il computo metrico e relativa perizia di parte, redatta nel 2020, dopo l'instaurazione del giudizio di opposizione, dal tecnico sulla base delle informazioni fornite dalla stessa Controparte_1
Siccome la prova del dedotto accordo sul prezzo, per l'importo di euro
7.935,00, non era stata raggiunta, aveva errato il Giudice nel ricostruire il patto, avente ad oggetto la misura del prezzo, valorizzando la perizia ed il computo metrico di parte, sia in quanto documenti di formazione unilaterale, sia perché oggetto di contestazione da parte di essa opponente.
Tra l'altro, diversamente da quanto affermato in sentenza, essa aveva tempestivamente contestato le avverse deduzioni circa il presunto elenco dei lavori eseguiti, come pure il computo metrico ed il suo contenuto, nonché la relazione del perito depositata dalla difesa della con la memoria ex art. 183 VI comma, II termine c.p.c., Controparte_1
rilevando che si trattava di un atto unilateralmente predisposto dalla medesima ditta successivamente all'intervenuto accordo negoziale, del tutto inconferente in relazione alle attività prestate per la realizzazione pag. 8/15 dell'impianto elettrico commissionato dalla reiterando Parte_1
tale contestazione sino alle memorie ex art. 190 c.p.c..
Quindi, il primo Giudice, una volta accertato che l'opposta non aveva provato la misura del corrispettivo, avrebbe dovuto ritenere inutilizzabili il computo metrico e la relazione peritale, revocare il decreto ingiuntivo opposto ed al più ritenere raggiunta la prova del prezzo pattuito dalle parti nella misura di € 3.500,00, trattandosi di importo non contestato dalla parte opponente.
§ 5.
L'appello è infondato.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Cassazione “L'art. 1657 codice civile prevede espressamente la possibilità per il giudice adito di determinare autonomamente il compenso dovuto all'appaltatore, quando le parti non riescano a dimostrare in giudizio l'entità di quanto pattuito .. in tema di appalto, il giudice, in deroga alla disposizione di carattere generale di cui all'art. 1346 codice civile, può determinare la misura del corrispettivo nell'ipotesi in cui le parti, pur avendolo pattuito, non ne hanno provato la differente misura rispettivamente dedotta, oppure quando l'appaltatore non abbia fornito la prova della congruità della somma richiesta, alla stregua della particolare natura e dell'entità dell'opera stessa" (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 11364 del 2006).
Nella specie, è evidente che alcuna delle parti aveva provato quanto rispettivamente dedotto in ordine alla misura del corrispettivo.
pag. 9/15 Né, invero, coglie nel segno l'assunto dell'appellante, perché il Giudice, per quantificare il costo dell'appalto, non ha affatto considerato la fattura prodotta dall'appaltatore, né tantomeno si è servito unicamente della perizia di parte, avendo, invece, valorizzato tale documento alla stregua delle ulteriori risultanze processuali ed alla luce delle difese svolte dall'opponente.
Infatti, il primo Giudice ha tenuto conto del prezzario degli impianti elettrici, allegato alla delibera della giunta regionale della Campania n.
713 del 31/12/2014, e della relazione giurata a firma del consulente tecnico di parte, p.i. , documenti che l'opposta aveva Persona_1
depositato nel giudizio unitamente alla memoria di cui all'art. 183 co. 6
n. 2 c.p.c., relazione dalla quale emergeva che l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti, come analiticamente riportato nell'allegato computo metrico, ascendeva finanche all'importo (ben maggiore di quello chiesto con il ricorso monitorio) € 15.570,38.
A fronte di tale ratio decidendi, non è, quindi, sufficiente obiettare che essa si fondi su atti privi di rilevanza probatoria in quanto di formazione unilaterale.
Infatti, il prezzario degli impianti elettrici risulta da una delibera della giunta regionale della Campania e costituisce un parametro oggettivo di riferimento, normalmente utilizzato nel campo degli appalti pubblici. Peraltro, come detto, nella specie, secondo la consulenza tecnica di parte, in base a tale fonte, il credito dell'appaltatore sarebbe stato finanche doppio rispetto a quello azionato in giudizio.
pag. 10/15 Tale notazione priva di consistenza le doglianze dell'appellante, circa la valenza assegnata dal Giudice alla perizia di parte, non avendo l'originaria opponente, né in primo grado, né in appello, addotto convincenti argomentazioni in grado di fare emergere la palese incongruità degli importi oggetto di domanda.
Né, invero, merita condivisione la deduzione dell'appellante, a mente della quale essa, in primo grado, aveva contestato le avverse deduzioni in ordine alla qualità e quantità dei lavori eseguiti.
Infatti, nella citazione di primo grado, l'opponente non aveva sollevato alcuna contestazione specifica in relazione alla quantità delle lavorazioni eseguite, avendo, invero, formulato una generica contestazione in ordine all'esecuzione delle opere, che, tuttavia, è stata finanche abbandonata nel successivo corso del giudizio e non riproposta con l'appello.
Del resto, a fronte della puntuale elencazione delle opere realizzate, contenuta nella comparsa di costituzione depositata dall'opposta,
l'opponente, nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., primo scritto difensivo successivo, nulla replicava al riguardo e, giova soggiungere, alcuna ulteriore deduzione difensiva sul punto operava nelle pure prodotte memorie ex art. 183 co. 6 nn. 2 e 3 c.p.c..
Deve, pertanto, ritenersi del tutto condivisibile l'affermazione del primo Giudice, a mente della quale l'opponente non aveva specificamente contestato le deduzioni dell'opposta, di cui pag. 11/15 all'elencazione contenuta nella comparsa di costituzione, né in relazione alle voci delle opere, né dei prezzi.
Discende da quanto osservato che pienamente legittimo si riveli, nella specie, il ricorso, operato dal Giudice, al potere di determinazione del corrispettivo disciplinato dall'art. 1657 c.c..
Infatti, per consolidata giurisprudenza, “il potere del giudice di determinare il corrispettivo dell'appalto, in base all'art.1657 c.c., se le parti non ne abbiano pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, e sempre che non possa farsi riferimento alle tariffe esistenti o agli usi, è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore, atteso che, in tal caso, questi deve provare l'entità e la consistenza delle opere stesse, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio che lo riguarda” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 26365 del
2022).
L'appello deve, pertanto, essere rigettato, al pari della domanda, avanzata dall'appellante, di ripetizione di quanto pagato in esecuzione del decreto ingiuntivo, cui in corso di causa veniva concessa la provvisoria esecuzione.
§ 6.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore della controparte, delle spese processuali del presente grado di giudizio.
pag. 12/15 La relativa liquidazione viene operata, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n.
19989 del 13/07/2021), con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, tenuto conto del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi per tutte le fasi, ad eccezione di quella di trattazione/istruttoria dell'appello, per la quale si giustifica l'applicazione dei minimi, tenuto conto della ridotta attività difensiva in concreto espletata in questo grado di giudizio.
Deve, poi, escludersi il riconoscimento dell'incremento del 30%, richiesto ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis D.M. n. 55/2014, in quanto i collegamenti ipertestuali, pure presenti negli scritti difensivi dell'appellata, non risultano attivi e non consentono, quindi, il raggiungimento della prevista finalità di agevolare la consultazione dei documenti da parte del Giudice.
Le spese processuali vanno, infine, distratte in favore degli avv.ti Nicola
Cuomo e Annarita Moraldo, dichiaratisi antistatari.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 13/15 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore dell'appellata, Parte_1
delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro
4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Nicola Cuomo e
Annarita Moraldo;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 12/05/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 14/15 pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2380/2023 R.G., avverso la sentenza n. 1001/2023, pronunziata dal Tribunale di Torre
Annunziata, pubblicata in data 06/04/2023, notificata in data
11.04.2023, pendente
TRA
(P.IVA ), con sede in Castellammare di Parte_1 P.IVA_1
Stabia (NA), alla via Privati n. 98, in persona del legale rapp.te p.t.,
, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Guida Parte_2
(C.F. , in virtù di procura in calce all'atto C.F._1
d'appello;
APPELLANTE
E
(P.IVA ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Castellammare di Stabia alla via Schito n. 19, in persona del titolare, , rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla CP_1
comparsa di costituzione, dagli avv.ti Nicola Cuomo, (C.F.
[...]
), e Annarita Moraldo (C.F. ); C.F._2 CodiceFiscale_3
APPELLATO
Oggetto: pagamento corrispettivo appalto.
Conclusioni:
per l'appellante: “Voglia Codesto Ecc.ma Corte di Appello provvedere:
1. Accogliere l'appello e in riforma della sentenza n. 1001/2023, pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata, nell'ambito del procedimento avente R.G. 5911/2019,
2. Rigettare la domanda proposta dalla di Izzo Controparte_1 CP_1
per i motivi esposti e per l'effetto,
3. Revocare il decreto ingiuntivo n. 894/2019 di cui al procedimento monitorio n. 6540/2018, pronunciato dal Tribunale di Torre Annunziata, per tutti i motivi esposti nella premessa che precede,
4. Condannare la alla ripetizione della Controparte_1
somma pari ad euro 12.455,64 in favore della pagati in Parte_1
virtù della provvisoria esecutorietà concessa ex art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi come per legge e dell'ulteriore somma pari ad euro 1.265,49 corrisposta in favore dell'Avv. Nicola Cuomo dichiaratosi antistatario,
5. In subordine condannare la in favore Controparte_1
della previa compensazione giudiziale, alla diversa somma Parte_1
pag. 2/15 di € 8.955,64, data dalla differenza tra l'importo di € 12.455,64 e
l'importo di € 3.500,00, quale somma dovuta alla di Controparte_1 [...]
per le prestazioni rese, nonché dell'ulteriore somma pari ad CP_1
euro 1.265,49 corrisposta in favore dell'Avv. Nicola Cuomo antistatario, oltre interessi legali come per legge.
6. Condannare la al pagamento delle Controparte_1
spese di lite e delle competenze professionali dei due gradi di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”;
per l'appellata: “1) rigettare l'appello previa ammissione, ove occorra, della prova testimoniale nonché della CTU come sopra richieste e articolate in comparsa di risposta (doc.A/1, punti 75-77);
2) condannare la società al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellata, di una somma sanzionatoria per responsabilità aggravata ex art 96 comma 3 c.p.c. da determinarsi equitativamente nonché delle spese e delle competenze professionali maggiorate del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. del presente giudizio di appello, con attribuzione agli avvocati, antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex artt. 633 c.p.c. la esponeva: di Controparte_1
operare nel campo dell'installazione e manutenzione degli impianti elettrici;
di aver eseguito (in subappalto) e completato nell'anno 2014 lavori di fornitura e posa in opera dell'impianto elettrico, del quadro elettrico generale e dell'impianto citofonico per due abitazioni private,
pag. 3/15 site in Castellammare di Stabia alla via Fossa Luna al primo piano e al piano terra, commissionati dalla (subappaltante) società edile “
[...]
per un corrispettivo di € 7.935,00; di non aver ricevuto il Parte_1
pagamento della fattura n. 2014/73 del 15.12.2014 di € 7.935,00, emessa per i suddetti lavori e regolarmente annotata nel registro vendite 2014.
In accoglimento del ricorso, l'adito Tribunale di Torre Annunziata emetteva il decreto ingiuntivo n. 894/2019, con il quale ingiungeva, alla di pagare il complessivo importo di euro Parte_1
10.740,50, di cui € 7.935,00 per sorta capitale ed € 2.805,00 per interessi nella misura di cui all'art. 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 maturati, oltre gli ulteriori interessi al medesimo tasso dalla data di emissione del provvedimento al soddisfo, oltre alle spese della procedura monitoria.
Avverso il predetto decreto, proponeva opposizione, Parte_1
con atto notificato in data 24/09/2019, non contestando il rapporto, ma eccependo che per i lavori indicati in ricorso era stato complessivamente pattuito un corrispettivo di euro 3.500,00, di cui euro 1.500,00 versati come acconto in data 26/02/2014, e di non aver versato il saldo per contestazioni in ordine ai lavori commissionati.
Concludeva chiedendo la revoca del monitorio.
Si costituiva che, contestando le avverse deduzioni, Controparte_1
sosteneva che, nel mese di dicembre 2014, subito dopo la sua emissione, consegnava a mano alla controparte la fattura n. 73/2014, nonché il consuntivo dei lavori di fornitura e posa in opera eseguiti,
pag. 4/15 con i relativi corrispettivi pattuiti. Deduceva di non avere mai ricevuto contestazioni né in ordine ai lavori, né in merito al corrispettivo.
Negava che le parti si fossero accordate per un corrispettivo di soli €
3.500,00 e di avere ricevuto un acconto di € 1.500,00, essendo detto pagamento riferibile al saldo dell'antecedente fattura n. 4 del 13 febbraio 2014, relativa a lavori diversi, eseguiti dalla ditta
[...]
su commissione dell'opponente, in relazione ad immobili CP_1
distinti da quelli indicati nel ricorso monitorio.
Il G.I., concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., ammetteva inizialmente le prove testimoniali articolate dalle parti.
Mutata frattanto la titolarità del ruolo, il G.I. subentrato nella stessa, con successiva ordinanza del 6.07.2021, accogliendo la richiesta dell'opposta, concedeva la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, revocava l'ordinanza ammissiva delle prove testimoniali, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'esito, pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “RIGETTA l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo n.
894/2019 emesso in data 20/06/2019 dal Tribunale di Torre
Annunziata, già dichiarato esecutivo in corso di causa.
- CONDANNA in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida, in
[...]
complessivi euro 2.800,00, oltre al rimborso forfettario spese generali,
pag. 5/15 IVA e CPA come per legge;
con attribuzione all'avv. Nicola Cuomo, anticipatario”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, notificatale in data 11.04.2023,
[...]
proponeva appello mediante atto tempestivamente Parte_1
notificato in 11/05/2023, nel rispetto del termine di cui all'art. 325
c.p.c., sollecitandone la riforma ed instando per l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
Con comparsa ritualmente depositata il 21.7.2023, si costituiva
[...]
resistendo al gravame e sollecitandone il rigetto. CP_1
Con ordinanza emessa in data 15.9.2023, all'esito della prima udienza sostituita dal deposito di note scritte, questa Corte fissava per la rimessione della causa in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c.,
l'udienza del 9.5.2025.
Quindi, depositate dalle parti le memorie ai sensi della suddetta norma, disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la sostituzione di tale udienza con il deposito di note scritte, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, era rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado osservava che, a fronte dell'allegazione operata dalla di avere eseguito lavori di fornitura e Controparte_1
posa in opera dell'impianto elettrico, del quadro elettrico generale e dell'impianto citofonico per due abitazioni site in Castellammare di pag. 6/15 Stabia alla via Fossa Luna commissionatigli, nel 2014, dalla Parte_1
per un corrispettivo di euro 7.935,00, come da fattura n. 73/2014,
[...]
l'opponente non aveva contestato l'esistenza del rapporto contrattuale, eccependo, tuttavia, che le parti si erano accordate per il minore importo di euro 3.500,00.
Quindi, il Giudice rilevava che, difettando la prova di un accordo sul prezzo, questo andava determinato sulla base dei prezzari ed evidenziava che l'opponente non aveva contestato la congruità della pretesa azionata in via monitoria rispetto ai prezzari, unicamente eccependo l'esistenza di un accordo circa un importo inferiore che, tuttavia, non risultava dimostrato.
Peraltro, osservava il Giudice, l'opposta, nella comparsa di costituzione, aveva specificamente indicato i lavori eseguiti e i singoli prezzi praticati, elencazione rispetto alla quale alcuna contestazione era stata articolata dall'opponente né in relazione alle voci delle opere, né dei prezzi, e, inoltre, con le memorie di cui all'art. 183 VI co. n. 2 c.p.c., aveva prodotto una perizia, da cui emergeva la conformità dei prezzi praticati al prezzario degli impianti elettrici allegato alla delibera della giunta regionale della Campania n. 713 del 31/12/2014.
§ 4.
Con un unico motivo, l'appellante impugnava la sentenza, sostenendo che, ferma la pacifica conclusione tra le parti di un accordo verbale per la realizzazione di un impianto elettrico presso un immobile in
Castellamare di Stabia, era sorta contestazione in relazione alla misura pag. 7/15 del compenso, avendo l'opponente dedotto che le parti si erano accordate per la minore somma di euro 3.500,00, laddove l'opposta deduceva l'esistenza di un accordo per l'importo di euro 7.935,00.
Tanto premesso, l'istante osservava che del preteso accordo controparte non aveva fornito alcuna prova, non potendo, a tal fine, rilevare né la fattura e la relativa annotazione nel libro IVA, in quanto documenti di formazione unilaterale, né il computo metrico e relativa perizia di parte, redatta nel 2020, dopo l'instaurazione del giudizio di opposizione, dal tecnico sulla base delle informazioni fornite dalla stessa Controparte_1
Siccome la prova del dedotto accordo sul prezzo, per l'importo di euro
7.935,00, non era stata raggiunta, aveva errato il Giudice nel ricostruire il patto, avente ad oggetto la misura del prezzo, valorizzando la perizia ed il computo metrico di parte, sia in quanto documenti di formazione unilaterale, sia perché oggetto di contestazione da parte di essa opponente.
Tra l'altro, diversamente da quanto affermato in sentenza, essa aveva tempestivamente contestato le avverse deduzioni circa il presunto elenco dei lavori eseguiti, come pure il computo metrico ed il suo contenuto, nonché la relazione del perito depositata dalla difesa della con la memoria ex art. 183 VI comma, II termine c.p.c., Controparte_1
rilevando che si trattava di un atto unilateralmente predisposto dalla medesima ditta successivamente all'intervenuto accordo negoziale, del tutto inconferente in relazione alle attività prestate per la realizzazione pag. 8/15 dell'impianto elettrico commissionato dalla reiterando Parte_1
tale contestazione sino alle memorie ex art. 190 c.p.c..
Quindi, il primo Giudice, una volta accertato che l'opposta non aveva provato la misura del corrispettivo, avrebbe dovuto ritenere inutilizzabili il computo metrico e la relazione peritale, revocare il decreto ingiuntivo opposto ed al più ritenere raggiunta la prova del prezzo pattuito dalle parti nella misura di € 3.500,00, trattandosi di importo non contestato dalla parte opponente.
§ 5.
L'appello è infondato.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Cassazione “L'art. 1657 codice civile prevede espressamente la possibilità per il giudice adito di determinare autonomamente il compenso dovuto all'appaltatore, quando le parti non riescano a dimostrare in giudizio l'entità di quanto pattuito .. in tema di appalto, il giudice, in deroga alla disposizione di carattere generale di cui all'art. 1346 codice civile, può determinare la misura del corrispettivo nell'ipotesi in cui le parti, pur avendolo pattuito, non ne hanno provato la differente misura rispettivamente dedotta, oppure quando l'appaltatore non abbia fornito la prova della congruità della somma richiesta, alla stregua della particolare natura e dell'entità dell'opera stessa" (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 11364 del 2006).
Nella specie, è evidente che alcuna delle parti aveva provato quanto rispettivamente dedotto in ordine alla misura del corrispettivo.
pag. 9/15 Né, invero, coglie nel segno l'assunto dell'appellante, perché il Giudice, per quantificare il costo dell'appalto, non ha affatto considerato la fattura prodotta dall'appaltatore, né tantomeno si è servito unicamente della perizia di parte, avendo, invece, valorizzato tale documento alla stregua delle ulteriori risultanze processuali ed alla luce delle difese svolte dall'opponente.
Infatti, il primo Giudice ha tenuto conto del prezzario degli impianti elettrici, allegato alla delibera della giunta regionale della Campania n.
713 del 31/12/2014, e della relazione giurata a firma del consulente tecnico di parte, p.i. , documenti che l'opposta aveva Persona_1
depositato nel giudizio unitamente alla memoria di cui all'art. 183 co. 6
n. 2 c.p.c., relazione dalla quale emergeva che l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti, come analiticamente riportato nell'allegato computo metrico, ascendeva finanche all'importo (ben maggiore di quello chiesto con il ricorso monitorio) € 15.570,38.
A fronte di tale ratio decidendi, non è, quindi, sufficiente obiettare che essa si fondi su atti privi di rilevanza probatoria in quanto di formazione unilaterale.
Infatti, il prezzario degli impianti elettrici risulta da una delibera della giunta regionale della Campania e costituisce un parametro oggettivo di riferimento, normalmente utilizzato nel campo degli appalti pubblici. Peraltro, come detto, nella specie, secondo la consulenza tecnica di parte, in base a tale fonte, il credito dell'appaltatore sarebbe stato finanche doppio rispetto a quello azionato in giudizio.
pag. 10/15 Tale notazione priva di consistenza le doglianze dell'appellante, circa la valenza assegnata dal Giudice alla perizia di parte, non avendo l'originaria opponente, né in primo grado, né in appello, addotto convincenti argomentazioni in grado di fare emergere la palese incongruità degli importi oggetto di domanda.
Né, invero, merita condivisione la deduzione dell'appellante, a mente della quale essa, in primo grado, aveva contestato le avverse deduzioni in ordine alla qualità e quantità dei lavori eseguiti.
Infatti, nella citazione di primo grado, l'opponente non aveva sollevato alcuna contestazione specifica in relazione alla quantità delle lavorazioni eseguite, avendo, invero, formulato una generica contestazione in ordine all'esecuzione delle opere, che, tuttavia, è stata finanche abbandonata nel successivo corso del giudizio e non riproposta con l'appello.
Del resto, a fronte della puntuale elencazione delle opere realizzate, contenuta nella comparsa di costituzione depositata dall'opposta,
l'opponente, nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., primo scritto difensivo successivo, nulla replicava al riguardo e, giova soggiungere, alcuna ulteriore deduzione difensiva sul punto operava nelle pure prodotte memorie ex art. 183 co. 6 nn. 2 e 3 c.p.c..
Deve, pertanto, ritenersi del tutto condivisibile l'affermazione del primo Giudice, a mente della quale l'opponente non aveva specificamente contestato le deduzioni dell'opposta, di cui pag. 11/15 all'elencazione contenuta nella comparsa di costituzione, né in relazione alle voci delle opere, né dei prezzi.
Discende da quanto osservato che pienamente legittimo si riveli, nella specie, il ricorso, operato dal Giudice, al potere di determinazione del corrispettivo disciplinato dall'art. 1657 c.c..
Infatti, per consolidata giurisprudenza, “il potere del giudice di determinare il corrispettivo dell'appalto, in base all'art.1657 c.c., se le parti non ne abbiano pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, e sempre che non possa farsi riferimento alle tariffe esistenti o agli usi, è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore, atteso che, in tal caso, questi deve provare l'entità e la consistenza delle opere stesse, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio che lo riguarda” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 26365 del
2022).
L'appello deve, pertanto, essere rigettato, al pari della domanda, avanzata dall'appellante, di ripetizione di quanto pagato in esecuzione del decreto ingiuntivo, cui in corso di causa veniva concessa la provvisoria esecuzione.
§ 6.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore della controparte, delle spese processuali del presente grado di giudizio.
pag. 12/15 La relativa liquidazione viene operata, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n.
19989 del 13/07/2021), con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, tenuto conto del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi per tutte le fasi, ad eccezione di quella di trattazione/istruttoria dell'appello, per la quale si giustifica l'applicazione dei minimi, tenuto conto della ridotta attività difensiva in concreto espletata in questo grado di giudizio.
Deve, poi, escludersi il riconoscimento dell'incremento del 30%, richiesto ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis D.M. n. 55/2014, in quanto i collegamenti ipertestuali, pure presenti negli scritti difensivi dell'appellata, non risultano attivi e non consentono, quindi, il raggiungimento della prevista finalità di agevolare la consultazione dei documenti da parte del Giudice.
Le spese processuali vanno, infine, distratte in favore degli avv.ti Nicola
Cuomo e Annarita Moraldo, dichiaratisi antistatari.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 13/15 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
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a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore dell'appellata, Parte_1
delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro
4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Nicola Cuomo e
Annarita Moraldo;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 12/05/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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