Art. 20.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere nell'esercizio 1962-63, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicitari successivamente alla presentazione del bilancio di previsione dell'esercizio stesso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere nell'esercizio 1962-63, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicitari successivamente alla presentazione del bilancio di previsione dell'esercizio stesso.