Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/03/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Antonio Ruffino, all'udienza del 20/02/2025, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11739 / 2023 r.g. proposta da
in persona del legale rappr.te p.t., nonché da Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. VINCENZO MILANO, giusta procura in atti;
Parte_4
-parte opponente / attrice-
contro in persona del legale rappr.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONIO MASIELLO, giusta procura in atti;
-parte opposta / convenuta-
CONCLUSIONI
La parte opposta ha concluso come da verbale di udienza del 20/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- I debitori opponenti (e precisamente, la quale debitrice principale, Parte_1
nonché e quali garanti) hanno impugnato il Parte_2 Parte_3 Parte_4
precetto in rinnovazione ad essi notificato in data 02/10/2023 dalla
[...]
, avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva di €81.171,00, Controparte_1 dovuta in forza del decreto ingiuntivo n. 4368/2022 reso dal Tribunale di Bari in data 14/12/2022, in forza di contratto di finanziamento chirografario concluso tra la BPPB e la in data Parte_1
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A fondamento dell'opposizione, gli intimati hanno dedotto vuoi la mancata indicazione del calcolo della somma precettata, vuoi la nullità del mutuo posto a base dell'azione monitoria, definita con il sopra menzionato decreto ingiuntivo.
Hanno concluso gli opponenti in via preliminare per la sospensione e, nel merito, per l'accertamento della nullità/inefficacia dell'atto di precetto, nonché dell'insussistenza del debito nei confronti della
BPPB ovvero delle minori somme dovute in virtù del contratto di finanziamento, previa compensazione con quanto già versato da essi debitori, vinte le spese (atto di citazione notificato il
12/10/2023).
I.2.- L'opposta contestando Controparte_1
l'ammissibilità e la fondatezza, ha concluso per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese
(comparsa di risposta depositata il 28/11/2023)
I.3.- Rigettata l'istanza di sospensione ex art. 615, co. 1, c.p.c., è stata disposta, anche su sollecitazione della difesa degli opponenti, la mediazione delegata ai sensi dell'art. 5, co. 2, d. lgs. n.
28/2010, con l'assegnazione del relativo termine (ord. 11/4/2024).
All'udienza del 07/11/2024, assenti gli opponenti, la Difesa della Banca opposta ha rappresentato che nessuna domanda di mediazione era stata proposta dagli attori. Pertanto, in assenza di attività istruttoria, la causa è pervenuta all'udienza del 20/02/2025, nella quale, sulle conclusioni precisate come a verbale dalla sola parte opposta comparsa, viene discussa oralmente e decisa, con differimento del deposito, ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co., c.p.c.
II.- Premessa la negativa valutazione dei motivi sui quali è costruita l'opposizione al precetto
(inammissibili sia per la parte in cui contestano in termini assolutamente generici la violazione di imprecisate “norme sulla trasparenza dei rapporti contrattuali-bancari” nel calcolo delle somme oggetto di intimazione, sia per la parte in cui mirano a porre in discussione il contenuto decisorio del titolo giudiziale definitivo azionato dalla creditrice: nel senso della radicale inammissibilità di tal genere di motivi, cfr. ex multis Cass. nn. 12251/2007 e 22402/2008), che, formulata in sede di delibazione dell'istanza di sospensione (v. ord. 11/4/2024), è rimasta insuperata dalle inesistenti difese svolte dagli opponenti nel seguito del processo, viene in evidenza la circostanza che, in esito alla pronuncia cautelare, è stato assegnato alle parti il termine per la presentazione della domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 5, co. 2, d. lgs. n. 28/2010 (c.d. mediazione delegata).
Secondo tale norma, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il cui difetto può essere rilevato anche d'ufficio dal giudice (la questione di rito
2 è stata, peraltro, espressamente sollevata dalla difesa dell'opposta nella prima udienza successiva: verb. ud. 07/11/2024).
Nella specie, è pacifico e incontestato che la mediazione non sia stata esperita, senza peraltro che sia stato allegato, né tanto meno comprovato alcun motivo ipoteticamente idoneo a giustificare l'omissione.
Ne consegue, come per norma, l'improcedibilità della domanda giudiziale di accertamento negativo delle ragioni di credito della Banca opposta/intimante, avanzata dagli opponenti/intimati.
III.- Le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. n. 55/2014,
come aggiornati dal d.m. n. 147/2022.
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati ai minimi di tariffa tenendo conto della natura della causa, dell'entità dell'attività difensiva svolta e della modesta difficoltà delle questioni trattate:
Scaglione: da € 52.000,01 a € 260.000,00
Parte_5
Studio 2.552,00 -30% 1.786,40
Introduttiva 1.628,00 -30% 1.139,60
Istruttoria 5.670,00 -50% 2.853,00
Decisoria 4.253,00 -50% 2.126,50
TOTALE
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 12/10/2023, da Parte_1
e altri nei confronti di disattesa
[...] Controparte_1
ogni contraria istanza, così provvede:
a) DICHIARA improcedibile l'opposizione;
b) CONDANNA gli opponenti, in solido, a rifondere la parte opposta delle spese del presente giudizio, che liquida in €7.905,50, per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali
(15%), IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Masiello,
procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Bari, 19/03/2025
Il Giudice – Antonio Ruffino
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