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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/04/2025, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4634/2024 R.G. promossa da:
, con il Parte_1 patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato
opponente contro avv. PANNOLI DOMENICO CLAUDIO, avv. CHIMIENTI VITO, difesi ex art. 86 c.p.c. opposti
CONCLUSIONI come da note depositate per l'udienza del 16.04.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato l' Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 711/2024 del 14/03/2024, emesso dal
Tribunale di Bari all'esito del giudizio monitorio n. 2426/2024 RG, notificato il 14.03.2024, con cui le veniva ingiunto il pagamento dell'importo di euro 40.233,52 in favore dell'avv. Domenico Claudio
Pannoli e di euro 33.133,29 in favore dell'avv. Vito Chimienti a titolo di compensi per l'attività professionale espletata in favore del dott. nei seguenti giudizi: Tribunale di Parte_2
Ravenna, n. 344/2017 RG;
Corte di Appello di Bologna, n. 1516/2018 RG;
Tribunale di Bari, n.
5364/2017 RG. L'avv. Pannoli e l'avv. Chimienti rappresentavano, in sede monitoria, che gli eredi del dott.
avevano rinunciato alla eredità del congiunto con conseguente devoluzione di tutti i beni Parte_2
ereditari, ope legis, allo Stato.
A sostegno della opposizione parte opponente ha allegato che: a seguito del decesso del dott.
e della rinuncia all'eredità da parte dei chiamati di quest'ultimo, gli avvocati Pannoli e Parte_2
Chimienti, in qualità di persone interessate alla conservazione della massa ereditaria, in data
16.09.2022, presentavano dinanzi al Tribunale di Bari ricorso per la nomina del curatore dell'eredità giacente;
con decreto del 30.09.2022 (R.G. n. 4870/2022) il Tribunale di Bari rigettava il ricorso sulla scorta della seguente motivazione: “verificato che per stessa allegazione dei ricorrenti tutti i chiamati all'eredità vi hanno rinunciato, dal che ne conseguirebbe il perfezionamento della devoluzione allo
Stato;
considerato che
pertanto difetta un presupposto indefettibile per la nomina del curatore trattandosi piuttosto – per stessa allegazione della parte istante – di eredità cd. vacante e non giacente”; con nota prot. n. 18848 del 03.11.2022, l' Parte_1
richiedeva al Tribunale di Bari la trasmissione di copia del fascicolo al fine di
[...]
porre in essere gli eventuali atti conseguenziali, senza ottenere riscontro;
con nota prot. n. 5337 del
29.03.2023 l' chiedeva al Tribunale Parte_1 di Bari la nomina di “un curatore che provveda ad una completa ricognizione del patrimonio mobiliare ed immobiliare del defunto e al pagamento di tutte le pendenze del de cuius, affinché all'Amministrazione Statale giungano eventuali beni liberi da ogni gravame e/o beni mobili residuali”; con provvedimento del 05.09.2023 veniva dichiarata l'inammissibilità del ricorso presentato dall' [“per la nomina di un curatore occorre che l'eredità sia Controparte_1 qualificabile come giacente laddove nel caso di specie l'eredità della defunta risulta già devoluta allo stesso Stato;
considerato che
la devoluzione dell'eredità allo Stato comporta l'acquisto ope legis dei beni ereditari, a prescindere dall'esistenza di passività: sicché non trova conforto normativo la pretesa del Demanio di ottenere una “completa ricognizione del patrimonio” con il previo pagamento dei debiti ereditari e con il trasferimento dei beni liberi da gravami”]; con ulteriore ricorso ex art. 528 c.c. ed artt. 781 e ss. c.p.c., depositato in data 27.02.2024, il
[...]
chiedeva al Tribunale di Bari la nomina di un curatore Controparte_2 dell'eredità giacente di;
il Tribunale di Bari, I sezione civile, con provvedimento Parte_2 del 12.03.2024, ritenuti ricorrenti i presupposti di cui all'art. 528 c.c. dichiarata giacente l'eredità di e nominava curatore della stessa l'avv. Adele Renna. Parte_2
Sulla scorta della eccepita ricostruzione fattuale l' ha eccepito il proprio Parte_1 difetto di legittimazione passiva [“ (…) quanto deriva da devoluzioni ex art. 586 c.c., nel momento in cui queste si formalizzano, non entrano nel patrimonio delle Direzioni Regionali dell' Parte_1 bensì direttamente nel conto patrimoniale dello Stato (…) Infatti, l'
[...] [...]
, nello svolgimento delle attività ad essa attribuite sul Controparte_3 territorio di relativa competenza, agisce in nome e per conto del ”] deducendo, Controparte_4 altresì: “ stante la pendenza di un procedimento di eredità giacente (…)l'eredità relitta non può ancora dirsi validamente acquisita dallo Stato”. Parte opponente ha, infine, confutato il diritto azionato dagli opposti “non avendo gli stessi comprovato la capienza dell'eredità giacente per il suddetto credito (…) Com'è noto, infatti, lo Stato, ai sensi dell'art. 586 c.c., risponde solo dei debiti ereditari intra vires, ossia entro il valore dei beni pervenuti dall'eredità, onde è specifico onere di chi intende ottenere il pagamento comprovare che le somme richieste non superino il valore della massa ereditaria”.
L ha chiesto, dunque, la revoca del decreto opposto con vittoria di spese Parte_1
di lite.
Con comparsa depositata il 01.10.2024 si sono costituiti in giudizio l'avv. Pannoli e l'avv.
Chimienti i quali hanno dato atto di aver spiegato intervento volontario il 24.05.2024 nel procedimento introdotto dal e di aver rappresentato, in quella sede, che il Controparte_2
si sarebbe già dovuto ritenere erede ad ogni effetto di legge (n.991/2024 R.G.); con Pt_1
provvedimento del 7.7.2024 veniva revocato il provvedimento di apertura della eredità giacente. Gli opposti hanno contestato l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla
[...]
ed allegato di essere intervenuti nella procedura rubricata Parte_1
al n. 306/2021 R.G.E. nel corso della quale i beni pignorati del dott. venivano alienati Parte_2 con un ricavato di €.560.000,00; come rinvenibile dal progetto di distribuzione delle somme disponibili del 10.6.2024: “dalla somma ricavata dalla vendita degli immobili pignorati venivano soddisfatti integralmente tutti i crediti vantati dal creditore procedente e dai creditori tempestivamente intervenuti. La somma residua, pari a €.105.324,77, viene accantonata ex art. 510
c.p.c. per il tempo necessario, affinché i creditori chirografari tardivi, Avvocati Domenico Claudio
Pannoli e Vito Chimienti, possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni dalla data di esecutività del presente progetto di distribuzione, come da istanza datata 30/04/2024 depositata dai menzionati creditori in data 02/05/2024 (…) la restante parte della somma residua, dopo l'ulteriore distribuzione in favore dei menzionati creditori chirografari tardivi (Avvocati Domenico Claudio Pannoli e Vito Chimienti), ovvero dopo che sia decorso il termine di tre anni sopra indicato, sarà consegnata agli eredi del debitore esecutato ovvero in favore della Stato nell'ipotesi di eredità vacante”. Con provvedimento del 10.7.2024 detto progetto di divisione veniva dichiarato esecutivo.
Gli opposti hanno chiesto il rigetto della opposizione con vittoria delle spese di lite. Con ordinanza resa il 20.11.2024, rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. essendo il giudizio di pronta soluzione, è stata formulata alle parti proposta ex art. 185 bis c.p.c. a cui non è conseguita la definizione del giudizio.
In assenza di richieste istruttorie, stante anche il mancato deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa, di natura documentale, è stata definita all'esito della udienza celebrata il
16.4.2024 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Ora, è documentalmente provato che nel caso in esame si sia pervenuti alla delazione successiva dello Stato essendo venuta meno, per intervenuta rinunzia dei chiamati, la delazione diretta (cfr. C.
n. 5082/2006).
La delazione in favore dello Stato è stata, da ultimo, accertata con decreto reso il 7.7.2024
[“ritenuto che i diritti di credito vadano fatti valere nei confronti dello Stato che, ope legis, è già divenuto titolare del patrimonio relitto, tanto più che il provvedimento di rigetto non risulta impugnato”].
L'acquisto da parte dello Stato opera automaticamente. La necessarietà dell'acquisto comporta l'esclusione della facoltà di rinuncia e la limitazione di responsabilità per i debiti ereditari, espressamente prevista dall'art. 586 c. 2 c.c.
Tanto premesso è fondata l'eccezione preliminare sollevata dalla . Controparte_5
La eredità di è stata devoluta, come prescritto dall'art. 586 c.c., allo Stato. Parte_2
In virtù della “Convenzione Erogazione dei Servizi Immobiliari e Gestione del Patrimonio dello
Stato” 2017-2019, attuativa del D. Lgs.300/1999, art. 59, all' è stata devoluta Parte_1
l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, al fine di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego anche attraverso strumenti societari. L'allegato A riporta analiticamente, in 7 sezioni, tutte le attribuzioni dell'ente.
L'articolo 1, comma 1008, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha, altresì, affidato all'
[...]
: “la gestione e la valorizzazione, in aggiunta alle funzioni gia' esercitate in ordine agli Parte_1
immobili, dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonché dei diritti e dei beni immateriali”, relativamente ai beni devoluti allo Stato a seguito di eredità vacanti di cui all'articolo
586 del codice civile.
La “Convenzione Erogazione dei Servizi Immobiliari e Gestione del Patrimonio dello Stato” per il triennio 2024 – 2026 ha attuato le previsioni della Legge di Bilancio 2021.
Ora, il giudizio sui beni devoluti allo Stato non può che essere intentato nei confronti della
- e non della direzione regionale della stessa - dal momento che il Ministero Parte_1
della Economia e delle Finanze ha dismesso, con la legge del 1999, anche la funzione di organo rappresentativo dello Stato ai fini giudiziali.
Da quanto premesso consegue l'accoglimento della opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo n. 711/2024.
Si reputano ricorrenti i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite e ciò in quanto la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 586 c.c. e la effettiva capienza dell'attivo ereditario sono circostanze da ritenersi appurate all'esito del giudizio di merito.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_6
e, per l'effetto, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n.
[...]
711/2024;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 16.4.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4634/2024 R.G. promossa da:
, con il Parte_1 patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato
opponente contro avv. PANNOLI DOMENICO CLAUDIO, avv. CHIMIENTI VITO, difesi ex art. 86 c.p.c. opposti
CONCLUSIONI come da note depositate per l'udienza del 16.04.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato l' Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 711/2024 del 14/03/2024, emesso dal
Tribunale di Bari all'esito del giudizio monitorio n. 2426/2024 RG, notificato il 14.03.2024, con cui le veniva ingiunto il pagamento dell'importo di euro 40.233,52 in favore dell'avv. Domenico Claudio
Pannoli e di euro 33.133,29 in favore dell'avv. Vito Chimienti a titolo di compensi per l'attività professionale espletata in favore del dott. nei seguenti giudizi: Tribunale di Parte_2
Ravenna, n. 344/2017 RG;
Corte di Appello di Bologna, n. 1516/2018 RG;
Tribunale di Bari, n.
5364/2017 RG. L'avv. Pannoli e l'avv. Chimienti rappresentavano, in sede monitoria, che gli eredi del dott.
avevano rinunciato alla eredità del congiunto con conseguente devoluzione di tutti i beni Parte_2
ereditari, ope legis, allo Stato.
A sostegno della opposizione parte opponente ha allegato che: a seguito del decesso del dott.
e della rinuncia all'eredità da parte dei chiamati di quest'ultimo, gli avvocati Pannoli e Parte_2
Chimienti, in qualità di persone interessate alla conservazione della massa ereditaria, in data
16.09.2022, presentavano dinanzi al Tribunale di Bari ricorso per la nomina del curatore dell'eredità giacente;
con decreto del 30.09.2022 (R.G. n. 4870/2022) il Tribunale di Bari rigettava il ricorso sulla scorta della seguente motivazione: “verificato che per stessa allegazione dei ricorrenti tutti i chiamati all'eredità vi hanno rinunciato, dal che ne conseguirebbe il perfezionamento della devoluzione allo
Stato;
considerato che
pertanto difetta un presupposto indefettibile per la nomina del curatore trattandosi piuttosto – per stessa allegazione della parte istante – di eredità cd. vacante e non giacente”; con nota prot. n. 18848 del 03.11.2022, l' Parte_1
richiedeva al Tribunale di Bari la trasmissione di copia del fascicolo al fine di
[...]
porre in essere gli eventuali atti conseguenziali, senza ottenere riscontro;
con nota prot. n. 5337 del
29.03.2023 l' chiedeva al Tribunale Parte_1 di Bari la nomina di “un curatore che provveda ad una completa ricognizione del patrimonio mobiliare ed immobiliare del defunto e al pagamento di tutte le pendenze del de cuius, affinché all'Amministrazione Statale giungano eventuali beni liberi da ogni gravame e/o beni mobili residuali”; con provvedimento del 05.09.2023 veniva dichiarata l'inammissibilità del ricorso presentato dall' [“per la nomina di un curatore occorre che l'eredità sia Controparte_1 qualificabile come giacente laddove nel caso di specie l'eredità della defunta risulta già devoluta allo stesso Stato;
considerato che
la devoluzione dell'eredità allo Stato comporta l'acquisto ope legis dei beni ereditari, a prescindere dall'esistenza di passività: sicché non trova conforto normativo la pretesa del Demanio di ottenere una “completa ricognizione del patrimonio” con il previo pagamento dei debiti ereditari e con il trasferimento dei beni liberi da gravami”]; con ulteriore ricorso ex art. 528 c.c. ed artt. 781 e ss. c.p.c., depositato in data 27.02.2024, il
[...]
chiedeva al Tribunale di Bari la nomina di un curatore Controparte_2 dell'eredità giacente di;
il Tribunale di Bari, I sezione civile, con provvedimento Parte_2 del 12.03.2024, ritenuti ricorrenti i presupposti di cui all'art. 528 c.c. dichiarata giacente l'eredità di e nominava curatore della stessa l'avv. Adele Renna. Parte_2
Sulla scorta della eccepita ricostruzione fattuale l' ha eccepito il proprio Parte_1 difetto di legittimazione passiva [“ (…) quanto deriva da devoluzioni ex art. 586 c.c., nel momento in cui queste si formalizzano, non entrano nel patrimonio delle Direzioni Regionali dell' Parte_1 bensì direttamente nel conto patrimoniale dello Stato (…) Infatti, l'
[...] [...]
, nello svolgimento delle attività ad essa attribuite sul Controparte_3 territorio di relativa competenza, agisce in nome e per conto del ”] deducendo, Controparte_4 altresì: “ stante la pendenza di un procedimento di eredità giacente (…)l'eredità relitta non può ancora dirsi validamente acquisita dallo Stato”. Parte opponente ha, infine, confutato il diritto azionato dagli opposti “non avendo gli stessi comprovato la capienza dell'eredità giacente per il suddetto credito (…) Com'è noto, infatti, lo Stato, ai sensi dell'art. 586 c.c., risponde solo dei debiti ereditari intra vires, ossia entro il valore dei beni pervenuti dall'eredità, onde è specifico onere di chi intende ottenere il pagamento comprovare che le somme richieste non superino il valore della massa ereditaria”.
L ha chiesto, dunque, la revoca del decreto opposto con vittoria di spese Parte_1
di lite.
Con comparsa depositata il 01.10.2024 si sono costituiti in giudizio l'avv. Pannoli e l'avv.
Chimienti i quali hanno dato atto di aver spiegato intervento volontario il 24.05.2024 nel procedimento introdotto dal e di aver rappresentato, in quella sede, che il Controparte_2
si sarebbe già dovuto ritenere erede ad ogni effetto di legge (n.991/2024 R.G.); con Pt_1
provvedimento del 7.7.2024 veniva revocato il provvedimento di apertura della eredità giacente. Gli opposti hanno contestato l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla
[...]
ed allegato di essere intervenuti nella procedura rubricata Parte_1
al n. 306/2021 R.G.E. nel corso della quale i beni pignorati del dott. venivano alienati Parte_2 con un ricavato di €.560.000,00; come rinvenibile dal progetto di distribuzione delle somme disponibili del 10.6.2024: “dalla somma ricavata dalla vendita degli immobili pignorati venivano soddisfatti integralmente tutti i crediti vantati dal creditore procedente e dai creditori tempestivamente intervenuti. La somma residua, pari a €.105.324,77, viene accantonata ex art. 510
c.p.c. per il tempo necessario, affinché i creditori chirografari tardivi, Avvocati Domenico Claudio
Pannoli e Vito Chimienti, possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni dalla data di esecutività del presente progetto di distribuzione, come da istanza datata 30/04/2024 depositata dai menzionati creditori in data 02/05/2024 (…) la restante parte della somma residua, dopo l'ulteriore distribuzione in favore dei menzionati creditori chirografari tardivi (Avvocati Domenico Claudio Pannoli e Vito Chimienti), ovvero dopo che sia decorso il termine di tre anni sopra indicato, sarà consegnata agli eredi del debitore esecutato ovvero in favore della Stato nell'ipotesi di eredità vacante”. Con provvedimento del 10.7.2024 detto progetto di divisione veniva dichiarato esecutivo.
Gli opposti hanno chiesto il rigetto della opposizione con vittoria delle spese di lite. Con ordinanza resa il 20.11.2024, rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. essendo il giudizio di pronta soluzione, è stata formulata alle parti proposta ex art. 185 bis c.p.c. a cui non è conseguita la definizione del giudizio.
In assenza di richieste istruttorie, stante anche il mancato deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa, di natura documentale, è stata definita all'esito della udienza celebrata il
16.4.2024 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Ora, è documentalmente provato che nel caso in esame si sia pervenuti alla delazione successiva dello Stato essendo venuta meno, per intervenuta rinunzia dei chiamati, la delazione diretta (cfr. C.
n. 5082/2006).
La delazione in favore dello Stato è stata, da ultimo, accertata con decreto reso il 7.7.2024
[“ritenuto che i diritti di credito vadano fatti valere nei confronti dello Stato che, ope legis, è già divenuto titolare del patrimonio relitto, tanto più che il provvedimento di rigetto non risulta impugnato”].
L'acquisto da parte dello Stato opera automaticamente. La necessarietà dell'acquisto comporta l'esclusione della facoltà di rinuncia e la limitazione di responsabilità per i debiti ereditari, espressamente prevista dall'art. 586 c. 2 c.c.
Tanto premesso è fondata l'eccezione preliminare sollevata dalla . Controparte_5
La eredità di è stata devoluta, come prescritto dall'art. 586 c.c., allo Stato. Parte_2
In virtù della “Convenzione Erogazione dei Servizi Immobiliari e Gestione del Patrimonio dello
Stato” 2017-2019, attuativa del D. Lgs.300/1999, art. 59, all' è stata devoluta Parte_1
l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, al fine di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego anche attraverso strumenti societari. L'allegato A riporta analiticamente, in 7 sezioni, tutte le attribuzioni dell'ente.
L'articolo 1, comma 1008, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha, altresì, affidato all'
[...]
: “la gestione e la valorizzazione, in aggiunta alle funzioni gia' esercitate in ordine agli Parte_1
immobili, dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonché dei diritti e dei beni immateriali”, relativamente ai beni devoluti allo Stato a seguito di eredità vacanti di cui all'articolo
586 del codice civile.
La “Convenzione Erogazione dei Servizi Immobiliari e Gestione del Patrimonio dello Stato” per il triennio 2024 – 2026 ha attuato le previsioni della Legge di Bilancio 2021.
Ora, il giudizio sui beni devoluti allo Stato non può che essere intentato nei confronti della
- e non della direzione regionale della stessa - dal momento che il Ministero Parte_1
della Economia e delle Finanze ha dismesso, con la legge del 1999, anche la funzione di organo rappresentativo dello Stato ai fini giudiziali.
Da quanto premesso consegue l'accoglimento della opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo n. 711/2024.
Si reputano ricorrenti i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite e ciò in quanto la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 586 c.c. e la effettiva capienza dell'attivo ereditario sono circostanze da ritenersi appurate all'esito del giudizio di merito.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_6
e, per l'effetto, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n.
[...]
711/2024;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 16.4.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco