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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/06/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 18 giugno 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5028/23 R.G. e vertente TRA
, (CF: , rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Rossana Miniello;
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.tante p.t., Controparte_1 rapp.ta e difesa dall'Avv. Vitale Di Gennaro;
in persona del legale rapp.tante p.t.; CP_2
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 31.07.23 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale deducendo di aver ricevuto, in data 8.07.23, intimazione di pagamento n. 02820239003215610000, notificatagli dall' , relativa, tra Controparte_1 le altre, all'avviso di addebito n. 32820190002512721000 (relativo a contributi IVS 2018 dell'importo di euro 1.228,60. A sostegno dell'opposizione deduceva l'omessa notifica dell'avviso di addebito, l'inefficacia dell'intimazione, nonché il vizio di motivazione delle stesse e, comunque, l'insussistenza del credito, in assenza di partita IVA;
concludeva chiedendo accertarsi l'illegittimità dell'intimazione. Vinte le spese. Evocato in giudizio, si costituiva l'Agente della Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, l'infondatezza del ricorso. La notifica ad veniva effettuata in data 11.09.23, presso la sede territoriale di Napoli, CP_2 che aveva emesso l'atto sotteso all'intimazione, sicchè con ordinanza del 20.05.24 il Tribunale assegnava termine perentorio di giorni 20 per effettuare la notifica ad CP_2 presso la sede legale. Nondimeno, parte ricorrente non provvedeva ad effettuare la notifica, limitandosi a chiedere termine per valutare l'adesione alla definizione agevolata. Considerata la natura documentale della controversia, essa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. IMPROCEDIBILITÀ VERSO CP_2
Il ricorso è improcedibile nei confronti di CP_2
Invero, la notifica telematica, effettuata in data 11.09.23, è nulla, in quanto violativa dell'art. 145 c.p.c. che prescrive la notifica alle persone giuridiche presso la sede legale. A fronte dell'assegnazione di termine di giorni 20 per la rinnovazione della notifica, parte ricorrente non si è in alcun modo attivata. Ne consegue che il ricorso è improcedibile verso l' , nei cui confronti Controparte_3 non risulta instaurato il contraddittorio. Nemmeno è possibile fare applicazione al caso di specie della modifica normativa introdotta dall'art. 25 L. 203/24 (cd. Collegato Lavoro), posto che all'epoca di effettuazione della notifica, essa non era ancora entrata in vigore. A ciò si aggiunga comunque, che il ricorrente risulta residente in [...], sicché a tutto voler concedere la notifica andava effettuata a Caserta. Il ricorso, allora, è parzialmente improcedibile. Va, in proposito, osservato che ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/99 (così come modificato con il d.l. 24.9.2002, n. 209, conv. in legge 22.11.2002, n. 265) “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”. Sono allora improcedibili le censure inerenti l'inesistenza dell'obbligazione, nonché l'omessa notifica dell'atto presupposto, trattandosi di avviso di addebito, dunque formato e notificato direttamente dall' CP_2
VIZIO DI MOTIVAZIONE Vanno, poi, rigettate le censure relative al vizio di motivazione. Invero l'atto impugnato (intimazione di pagamento) è completo di tutti gli elementi prescritti e necessari. Esso risulta redatto secondo il modello ministeriale. Per le ragioni esposte, dunque, il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 18.06.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
, (CF: , rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Rossana Miniello;
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.tante p.t., Controparte_1 rapp.ta e difesa dall'Avv. Vitale Di Gennaro;
in persona del legale rapp.tante p.t.; CP_2
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 31.07.23 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale deducendo di aver ricevuto, in data 8.07.23, intimazione di pagamento n. 02820239003215610000, notificatagli dall' , relativa, tra Controparte_1 le altre, all'avviso di addebito n. 32820190002512721000 (relativo a contributi IVS 2018 dell'importo di euro 1.228,60. A sostegno dell'opposizione deduceva l'omessa notifica dell'avviso di addebito, l'inefficacia dell'intimazione, nonché il vizio di motivazione delle stesse e, comunque, l'insussistenza del credito, in assenza di partita IVA;
concludeva chiedendo accertarsi l'illegittimità dell'intimazione. Vinte le spese. Evocato in giudizio, si costituiva l'Agente della Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, l'infondatezza del ricorso. La notifica ad veniva effettuata in data 11.09.23, presso la sede territoriale di Napoli, CP_2 che aveva emesso l'atto sotteso all'intimazione, sicchè con ordinanza del 20.05.24 il Tribunale assegnava termine perentorio di giorni 20 per effettuare la notifica ad CP_2 presso la sede legale. Nondimeno, parte ricorrente non provvedeva ad effettuare la notifica, limitandosi a chiedere termine per valutare l'adesione alla definizione agevolata. Considerata la natura documentale della controversia, essa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. IMPROCEDIBILITÀ VERSO CP_2
Il ricorso è improcedibile nei confronti di CP_2
Invero, la notifica telematica, effettuata in data 11.09.23, è nulla, in quanto violativa dell'art. 145 c.p.c. che prescrive la notifica alle persone giuridiche presso la sede legale. A fronte dell'assegnazione di termine di giorni 20 per la rinnovazione della notifica, parte ricorrente non si è in alcun modo attivata. Ne consegue che il ricorso è improcedibile verso l' , nei cui confronti Controparte_3 non risulta instaurato il contraddittorio. Nemmeno è possibile fare applicazione al caso di specie della modifica normativa introdotta dall'art. 25 L. 203/24 (cd. Collegato Lavoro), posto che all'epoca di effettuazione della notifica, essa non era ancora entrata in vigore. A ciò si aggiunga comunque, che il ricorrente risulta residente in [...], sicché a tutto voler concedere la notifica andava effettuata a Caserta. Il ricorso, allora, è parzialmente improcedibile. Va, in proposito, osservato che ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/99 (così come modificato con il d.l. 24.9.2002, n. 209, conv. in legge 22.11.2002, n. 265) “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”. Sono allora improcedibili le censure inerenti l'inesistenza dell'obbligazione, nonché l'omessa notifica dell'atto presupposto, trattandosi di avviso di addebito, dunque formato e notificato direttamente dall' CP_2
VIZIO DI MOTIVAZIONE Vanno, poi, rigettate le censure relative al vizio di motivazione. Invero l'atto impugnato (intimazione di pagamento) è completo di tutti gli elementi prescritti e necessari. Esso risulta redatto secondo il modello ministeriale. Per le ragioni esposte, dunque, il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 18.06.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli