Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 27/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 322/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 439/2023 del Tribunale di Genova promossa da:
e , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Tomaso Galletto, Parte_1 Parte_2
Ivano Cavanna e Antonio Bisignani, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in
Genova, via dei Santi Giacomo e Filippo 15/8, come da mandato in atti
Appellanti contro
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Controparte_1
Grazia Gandolfo e Anna Monti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Chiavari,
Via Nino Bixio 34/2, come da mandato in atti
Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli appellanti:
- previa integrale riforma della
Sentenza n. 439/2023 resa dal Tribunale di Genova in data 17 febbraio 2023 a definizione del procedimento iscritto al R.G. n. 8644/2021; - richiamate per quanto possa occorrere tutte le domande, eccezioni ed istanze anche istruttorie formulate nel corso del giudizio di primo grado dai ORi;
- accogliere le domande formulate dagli attori in primo grado e Pt_1 per l'effetto: o previo licenziamento di CTU in conformità alle istanze formulate dagli attori con la memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. in data 1.4.2022 e reiterate sia con la
Comparsa conclusionale del 13 gennaio 2023 sia con l'atto di Appello, da aversi qui per ritrascritte;
o disporre, previa eventuale CTU in caso di contestazione dei confini,
l'apposizione dei termini sul confine di diritto, corrispondente alla direttrice AB indicata alla pagina 12 della perizia allegata all' atto di citazione introduttivo del giudizio sub doc. n. 7, tra i mappali n. 392, 389 e 308 del foglio 23 del Catasto terreni del Comune di Sestri Levante di proprietà dei ORi e i mappali n. 390, 307 (corrispondente al mappale n. 711 Pt_1
del Catasto urbano di Sestri Levante) e 391 di proprietà del OR;
o Controparte_1 condannare il OR alla rimozione a sue spese, ai sensi dell'art. 936 Controparte_1
cod. civ., entro prefiggendo termine, delle opere realizzate al termine dei lavori di escavazione, canalizzazione idrica e di costruzione di una platea in cemento eseguiti dal OR a partire dall'8 settembre 2021 sui mappali n. 389 e 392 del foglio Controparte_1
23 del Catasto terreni del Comune di Sestri Levante di proprietà dei ORi;
o Pt_1 condannare ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. il OR al pagamento della Controparte_1
somma che risulterà di giustizia per ogni giorno di ritardo rispetto al termine prefissato per
l'esecuzione dell'obbligo di rimozione delle opere realizzate dal OR Controparte_1
sui mappali di proprietà dei ORi;
o accertare e dichiarare la responsabilità Pt_1
extracontrattuale in capo al OR per aver abusivamente occupato dal Controparte_1
1977 ad oggi, i mappali n. 392 e 389 del foglio 23 del Catasto terreni del Comune di Sestri
Levante di proprietà degli attori;
o conseguentemente ordinare al OR Controparte_1
la cessazione del comportamento illecito costituito dalla occupazione abusiva dei mappali di proprietà degli attori e per l'effetto ordinare la liberazione, entro prefiggendo termine, dei mappali abusivamente occupati dal OR (come previamente indicati) Controparte_1 ai sensi dell'art. 2058 cod. civ.; o condannare ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. il OR
[...]
al pagamento della somma che risulterà di giustizia per ogni giorno di ritardo CP_1 nell'esecuzione dell'obbligo di liberazione della proprietà illegittimamente occupata da quest'ultimo; o condannare il OR al risarcimento dei danni subiti dai Controparte_1 ORi e in conseguenza dell'occupazione abusiva dei mappali n. Pt_2 Parte_1
392 e 389, del foglio 23 del Catasto terreni del Comune di Sestri Levante, ad opera del OR a far data dal 7 giugno 1986 alla data della effettiva cessazione Controparte_1
della occupazione abusiva, da valutarsi in via equitativa dal Giudice ai sensi degli artt. 1226
e 2056 cod. civ. nell'importo che sarà ritenuto di giustizia, comunque non inferiore alla misura degli interessi legali di tempo in tempo vigenti sul valore della proprietà occupata, per ciascun anno di indebita occupazione, con rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata come per legge;
o condannare il OR alla restituzione Controparte_1 dell'importo complessivo di euro 16.115,95 pagato dai ORi in data 2 marzo Pt_1
2023, a titolo di spese di lite e di spese per lite temeraria ex art. 96 III comma c.p.c. liquidate dal Tribunale di Genova nel primo grado di giudizio, oltre interessi di legge dal pagamento ricevuto al saldo;
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato:
"Voglia la Corte d'Appello di Genova respingere integralmente in quanto inammissibile ed infondato per le ragioni in fatto e in diritto argomentate in narrativa l'appello proposto dai ORi e con atto notificato in data 24.03.2023, Parte_1 Parte_2
rigettandone ogni domanda nei confronti di , e, conseguentemente, Controparte_1
confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Genova n. 439/2023 pubblicata in data 20.02.2023 anche in punto condanna per temerarietà dell'azione ex art. 96 c.p.c.
Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 96 c.p.c. dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
condannandoli al pagamento di una somma equitativamente determinata da questa
[...]
Ill.ma Corte d'Appello per i motivi evidenziati in narrativa e quindi anche in ragione della pretestuosità dell'impugnazione proposta e della strumentale infondatezza dei motivi di appello. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio. In ogni caso, nella denegatissima e non creduta ipotesi di accoglimento delle avversarie istanze istruttorie si insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 n. 2 VI comma c.p.c. in data 4.4.2022 che qui si intendono integralmente richiamate".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio, dinanzi il Tribunale di Genova, chiedendo l'apposizione di Controparte_1
termini fisici ex art. 951 c.c. sul confine tra i mappali di proprietà degli attori ed i mappali di proprietà , con condanna al risarcimento, sia in forma specifica ex art. 2058 cod. CP_1 civ., sia per equivalente del danno conseguente all'occupazione abusiva dei mappali oggetto di causa, nonché alla rimozione, ai sensi dell'art. 936 c.c., delle opere realizzate al termine dei lavori illegittimamente eseguiti da sulla proprietà attorea. Controparte_1
Gli attori, a sostegno della domanda, deducevano che: -erano proprietari dei terreni iscritti al Catasto Terreni del Comune Sestri Levante alla Partita 5140, foglio 23, mappale 90, mappale 308 (già 89-d) e alla Partita 1494, foglio 23, mappale 91, per averli acquistati da in data 22.06.1974 con Atto di vendita redatto dal Notaio Persona_1 Persona_2
di Sestri Levante, iscritto alla Racc. n. 16.995 e Rep. n. 42.566 e registrato il 5.07.1974, n.
2030, Vol. 228; -a seguito del frazionamento approvato in data 13.07.1989, risultavano proprietari degli immobili descritti al Catasto o terreni di Sestri Levante al foglio 23, mappali n. 308, 392 (ex 308), 389 (ex. 91), 91 e 90; -i mappali n. 389 e 392 di loro proprietà confinavano ad ovest con i mappali n. 307, 390 e 391 di proprietà di ; - Controparte_1
entrambe le proprietà, contigue e prive di ogni delimitazione fisica, in origine appartenevano a per poi essere ereditate, per intercorsa divisione nel 1957 da Controparte_2 [...]
e ; - relativamente ai terreni oggetto di causa, si era sviluppata Per_3 Persona_1 nel tempo una controversia originata dalla sottoscrizione nel 1973, nell'ambito di una complessa operazione urbanistica, di “atti di sottomissione” tramite i quali le parti private si erano impegnate a cedere gratuitamente al alcuni terreni di loro Controparte_3
proprietà; - -con atto di citazione del 18.02.1991 il li citava in Controparte_3 giudizio per ottenere, ai sensi dell'art. 2932 c.c., oltre al risarcimento danni, il trasferimento in suo favore della proprietà dei mappali n. 90,389,91,392,308,390 e 391, in forza degli atti di sottomissione precedentemente sottoscritti;
- in quel giudizio e Pt_1 Parte_2 eccepivano da un lato la prescrizione dei diritti derivanti dagli atti di sottomissione e dall'altro avanzavano nei confronti di domanda di rivendica dei mappali 389 e Controparte_1
392; - a seguito ai pronuncia della Corte di Cassazione che confermava la decisione della
Corte d'Appello di Genova in ordine alla prescrizione dei diritti derivanti dagli atti di sottomissione fatti valere dal e rinviava alla Corte territoriale la Controparte_3
pronuncia sulla domanda di rivendica, la Corte di Appello di Genova con la sentenza n
459/2013 rigettava la domanda di rivendica per difetto di prova, non essendo stato prodotto in giudizio il titolo di proprietà; -nel 2013 gli attori quindi convenivano in giudizio
[...]
per ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'occupazione dei mappali n. 389 CP_1
e 392 da parte di quest'ultimo e la condanna del convenuto alla restituzione dei mappali ed al risarcimento dei danni;
-il convenuto resisteva chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità delle domande avversarie per violazione del ne bis in idem nonché per la prescrizione del diritto fatto valere dagli attori e, in via riconvenzionale,
l'accertamento della sua proprietà sui mappali n. 389 e 392 per intervenuta usucapione o, in subordine, per accessione invertita ex art. 938 c.c.; -il Tribunale di Genova, con sentenza non definitiva del 5.11.2015, dichiarava inammissibile la domanda di restituzione perché equiparata ad una rivendica, e, con sentenza definitiva n. 877/2017, rigettava per difetto del possesso ultraventennale dei mappali n. 389 e 392 la domanda di usucapione formulata da e per difetto del requisito della buona fede la domanda di accessione Controparte_1
invertita ex art. 938 c.c. dallo stesso proposta;
- la Corte di Appello di Genova, con sentenza del 27.01.2021, passata in giudicato, confermava la decisione adottata dal Giudice di prime cure;
- tuttora quindi permaneva l'occupazione abusiva dei mappali n. 389 e 392, di proprietà degli attori da parte del convenuto che, medio tempore, aveva provveduto a costruirvi una tettoia, una lunga cancellata e a sopraelevare un muro iniziando, a partire dall'
8 settembre 2021, ad eseguire sui mappali di proprietà attorea lavori di escavazione, di canalizzazione idrica e di costruzione di una platea con armatura e gittata di cemento, pur non avendone il titolo, non essendo né proprietario né titolare di un diritto reale minore sui terreni oggetto dell'intervento abusivo.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree Controparte_1
in quanto inammissibili e/o improcedibili, in particolare per violazione del principio ne bis in idem e per duplicazione della domanda di rivendica già formulata dagli attori nel 1991, sul cui rigetto si era già formato giudicato con la sentenza n. 459/2013 della Corte di Appello di
Genova. Quanto alla domanda di apposizione di termini ex art. 951 c.c., ne rilevava l'inammissibilità perché già coperta dal giudicato, e comunque l'infondatezza per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 951 c.c.
Il Tribunale, statuiva che la titolarità in capo agli attori dei mappali oggetto di causa era il presupposto per l'accoglimento di tutte le domande attoree, e la sua sussistenza era già stata esclusa dalla citata pronuncia n 459/2013 della Corte di Appello, in giudicato, che aveva rigettato, per difetto di prova, la domanda di rivendica formulata dagli attori nel 1991,
e dalla citata sentenza n. 146/2021 della Corte di Appello, che aveva rigettato, per violazione del ne bis in idem, la domanda restitutoria formulata dagli attori nel 2013. Rilevava, altresì, relativamente alla domanda di risarcimento del danno da occupazione abusiva, che aveva petitum e causa petendi identici alla domanda risarcitoria già formulata dagli attori sia nel giudizio introdotto nel 1991 sia in quello introdotto nel 2013. Pertanto, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Genova così statuiva: “1) dichiara
l'inammissibilità delle domande attoree;
2) condanna e al Parte_1 Parte_2
pagamento, in favore di , di una somma equitativamente determinata ai Controparte_1 sensi dell'art. 96 c.p.c. pari ad € 2.997,00; 3) condanna e Parte_1 Parte_2
a rifondere delle spese di causa che si liquidano in € 8.991,00 per Controparte_1 onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.”
Avverso la pronuncia proponevano appello e , i quali insistevano Pt_1 Parte_2 per l'accoglimento delle domande formulate in primo grado e, per l'effetto, domandavano, previa eventuale CTU in caso di contestazione dei confini, l'apposizione dei termini sul confine di diritto tra i mappali n. 392, 389 e 308 di loro proprietà e i mappali n. 390, 307 e
391 di proprietà di , con condanna dello stesso alla rimozione delle opere Controparte_1
realizzate sui mappali n. 389 e 392, nonché al pagamento della somma ritenuta di giustizia per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'obbligo di rimozione delle opere. Infine, domandavano accertare e dichiarare la occupazione abusiva dei mappali n. 392 e 389, con condanna della controparte alla cessazione del comportamento illecito e al relativo risarcimento dei danni, nonché alla restituzione dell'importo complessivo di € 16.115,95 pagato dagli appellanti a titolo di spese di lite e di spese per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., liquidate dal Tribunale di Genova.
In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado lamentando: 1)
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909, 832 e 948 c.c., per avere la sentenza affermato che sull'accertamento negativo della proprietà dei beni immobili oggetto di causa in capo ai ORi era sceso il giudicato costituito dalle precedenti statuizioni n. Pt_1
459/2013 e n. 146/2021 della Corte di Appello di Genova, 2) Violazione dell'art. 951 c.c., in quanto era affermata la mancanza dei presupposti necessari per l'accoglimento della domanda di apposizione dei termini, senza considerare il giudicato formatosi sulla titolarità dell'area da delimitare in capo agli attori per effetto del rigetto nel merito della domanda di usucapione e accessione invertita formulate da , e senza considerare Controparte_1
che il confine tra le proprietà risultava certo, stante la mancanza sul punto di contestazioni di controparte;
3) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 951, 2909, 2043 e 2058 c.c., per avere la sentenza affermato che la domanda per apposizione dei termini formulata dagli attori aveva assunto una connotazione petitoria a fronte della domanda di rilascio dei mappali, senza considerare che gli stessi si erano limitati a chiedere, da un lato,
l'apposizione di termini fisici sul confine tra le rispettive proprietà delle parti e, dall'altro, il risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., che costituiva domanda autonoma e diversa sia rispetto alla domanda ex art. 951 c.c. sia a quella ex art. 948 c.c.; 4) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 936, 2909, 2043 e 2058 c.c., per avere la sentenza affermato che la titolarità in capo agli attori dei mappali costituiva il presupposto per l'accoglimento di tutte le restanti domande attoree;
5) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 e 2043 c.c., per essersi affermato che la domanda risarcitoria era stata già rigettata dalla Corte di
Appello con le sentenze n.n. 459/2013 e 146/2021, senza tenere in considerazione il fatto che la riformulazione di detta domanda non era preclusa in quanto il rigetto, per ragioni di rito, costituiva mero giudicato formale;
6) la erroneità della condanna degli attori al pagamento delle spese di lite e al pagamento, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., di una somma pari a ¼ delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio chiedendo respingere integralmente l'appello Controparte_1
avversario perché inammissibile ed infondato con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado. Domandava inoltre accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 96 c.p.c. di e , condannandoli al pagamento di una somma Pt_2 Parte_1 equitativa ritenuta di giustizia anche in ragione della pretestuosità dell'impugnazione proposta e della strumentale infondatezza dei motivi di appello.
Con provvedimento del 22.1.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 21.01.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, l'appellato ha proposto eccezione di inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Secondo l'appellato, infatti, l'atto di appello non avrebbe specificato come l'appellante intendeva modificare la sentenza.
L'eccezione è infondata.
Nell'interpretazione dell'art. 342 c.p.c., la giurisprudenza ha affermato che “Gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 27199/17).
In sostanza, il requisito della specificità dei motivi dell'appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, al fine di inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Ciò è quanto fatto da parte appellante.
Questa, infatti, ha indicato le parti della sentenza impugnate e le ragioni per cui queste dovrebbero essere riformate. Inoltre, dal contesto dell'atto di appello è chiaramente evincibile quello che, a giudizio di parte appellante, avrebbe dovuto essere il contenuto della sentenza di primo grado: escludere la violazione del principio di ne bis in idem ed accogliere, in quanto provate, le domande volte ad ottenere, l'apposizione di termini, la restituzione dei mappali occupati con ogni consequenziale pronuncia restitutoria e risarcitoria. Non è, invece, necessario un'indicazione analitica o formale di tale modifica, con un progetto di sentenza alternativa: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Orbene, il Tribunale di Genova con l'impugnata statuizione ha dichiarato: l'inammissibilità delle domande attoree, affermando l'insussistenza dei presupposti per azionare la domanda dall'art. 951 cc;
che la domanda di apposizione ha carattere personale mentre quella formulata dagli attori ha carattere reale ed è petitoria, in quanto è contestata da parte dei l'occupazione sine titulo dei mappali 389 e 392 da parte del;
che la Pt_1 CP_1
titolarità dei mappali in causa in capo agli attori era esclusa dalla Corte di Appello di Genova che aveva emesso le sentenze n. 459/2013 e n. 146/2021 in giudicato e costituiva il presupposto di tutte le domanda attoree;
che, in particolare, anche il rigetto della domanda risarcitoria era oggetto delle sentenze definitive della Corte d'Appello n. 459/2013 e n.
146/2021. Con il primo motivo gli appellanti si dolgono del fatto che la declaratoria di inammissibilità delle domande attoree di primo grado sia erroneamente fondata sull'accertamento negativo della proprietà dei mappali n. 389 e 392 in capo ai in forza del giudicato di cui alle Pt_1
sentenze definitive n. 459/2013 e n. 146/2021 della Corte di Appello di Genova.
È ' dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909, 832 e 948 cod. civ. per non avere il Tribunale considerato che la Corte di Appello con la sentenza n 146/2021 aveva rigettato la domanda restitutoria degli attori con una pronuncia di rito (di inammissibilità per violazione del giudicato) che, in quanto tale, costituisce giudicato meramente formale; che anche con la sentenza n 459/2013 la Corte d'Appello aveva rigettato la domanda di rivendica formulata dagli attori con una pronuncia di rito, per difetto di legittimazione attiva in capo agli attori e, quindi, per difetto di una condizione la cui mancanza determina il rigetto della domanda per inammissibilità, con la conseguenze che anche in questo caso si era formato un giudicato meramente formale.
Inoltre, la sentenza n. 146/2021 pronunciando il rigetto nel merito delle domande di usucapione e accessione invertita formulate dal r , aveva determinato un CP_1
giudicato sostanziale implicito sulla proprietà dei terreni per cui è causa in capo ai . Pt_1
Ciò in quanto viceversa, ove i non fossero stati considerati proprietari formali, le Pt_1 domande lungi dall'essere rigettate, sarebbero state dichiarate inammissibili. Tale giudicato, in quanto successivo, prevaleva in ogni caso su quello del 2013.
Inoltre, la sentenza n. 146 del 2021 aveva statuito che per effetto di divisione nel 1957 i lotti
1 e 3 (dell'ultimo fanno parte i mappali oggetto di causa) venivano assegnati a
[...]
, dante causa degli odierni appellanti, mentre il lotto 1 veniva assegnato a Per_1 [...]
, dante causa dell'odierno appellato. Da ciò parte appellante derivava Per_3
l'intervenuto acquisto in capo agli odierni appellanti (aventi causa di ) dei Persona_1
mappali 389 e 392 del foglio 23 del N.C.T. del Comune di Sestri Levante.
Con riferimento a tale ultima considerazione deve anzitutto rilevarsi che in realtà nella pronuncia da ultimo citata si dava atto che i mappali 389 e 392 sono provenienti dai mappali
191-91/a e dai mappali 90-89d, individuandoli nei mappali oggetto di rivendica, domanda rigettata appunto dalla pronuncia n 459/2013.
Va altresì evidenziato che se il giudicato in ordine al mancato accoglimento della domanda restitutoria è in applicazione del principio del ne bis in idem (di cui alla sentenza 2013 della
Corte d'Appello), ciò che rileva è che il ne bis in idem è stato pronunciato proprio in ragione del fatto che la domanda diretta ad ottenere la consegna o il rilascio del bene deve essere qualificata come azione di rivendicazione e non di restituzione stante l'assenza di un titolo, non rinvenendosi invero un titolo venuto meno a seguito di pronunce giudiziali. Quindi la corretta applicazione del principio del ne bis in idem da parte del Tribunale deriva – secondo la pronuncia in giudicato – dall'inquadramento dell'azione come rivendica. Ne consegue, ancora una volta, che ciò che rileva è che vi è un giudicato di rigetto della formulata domanda di rivendica.
La citata sentenza del 2013 è un giudicato sostanziale perché riguarda una domanda di rivendica respinta in via definitiva per difetto di prova circa il titolo di proprietà.
Non erra parte appellata nell'asserire che la pronuncia ha esaminato e deciso la domanda nel merito;
ne consegue che, avendo contenuto decisorio sulla proprietà, il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della domanda di rivendica non ne consente la riproposizione.
Infine, dal rigetto della domanda di usucapione formulata dal non deriva il CP_1
giudicato implicito sulla proprietà dell'area in capo ai . Pt_1
La Suprema Corte (Cass n 19145/2017) ha infatti affermato: “Parimenti è fondato il quarto motivo, per la parte in cui i ricorrenti si sono doluti della violazione delle norme in tema di usucapione immobiliare. In proposito, effettivamente è incorsa in errore la corte d'appello nella parte della sentenza impugnata con cui ha statuito l'inammissibilità della domanda di accertamento dell'usucapione della striscia di terreno (in subordine rispetto alla proprietà per titolo), in quanto - a dire della corte locale – essa andrebbe fatta accertare nei confronti dei proprietari del bene che si ritiene usucapito. Tale principio non può essere condiviso in quanto si pone in contrasto con la disciplina normativa degli artt. 1158 ss. cod. civ. che, considerando l'usucapione come un modo d'acquisto della proprietà, consentono all'acquirente del diritto immobiliare per uso protratto nel tempo mediante possesso accompagnato dai requisiti legali di usufruire dell'intera gamma dei rimedi processuali posti a tutela del titolare dei diritti reali, tra i quali l'azione negatoria. In tal senso, la giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo Cass. 28/08/2015, n. 17270) ha ribadito che chi vanti l'acquisto a titolo originario per usucapione può chiederne l'accertamento nei confronti di chiunque contesti il diritto vantandone uno proprio. Ne discende che il soggetto avente legittimazione passiva rispetto all'azione in giudizio va individuato in relazione alla natura dell'azione stessa, e non già in base al titolo di acquisto del diritto reale. Se, dunque, nel più comune caso di azione di rivendicazione, questa Corte afferma che essa vada diretta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda (e non anche dei precedenti danti causa che non hanno veste di litisconsorti necessari - v. Cass. cit. anche per precedenti), ciò non significa che gli apparenti proprietari siano da evocare in giudizio (e peraltro essi soli, come opina la corte d'appello nel caso di specie) quando, invece, agisca in negatoria servitutis verso terzi chi sia nel possesso del fondo e faccia valere, come titolo d'acquisto valido a tutti gli effetti anche per l'esercizio di tale azione, l'usucapione. Anche in questo caso, come negli altri di azione negatoria, la legittimazione passiva spetterà a chi contesti il diritto dell'attore, che sia nel possesso del fondo e intenda dimostrarne l'acquisto a titolo originario. A differenza che nella rivendicazione, ovviamente, l'accertamento dell'usucapione ai fini della negatoria sarà correlato al riconoscimento della libertà del fondo in via primaria rispetto alla verifica della situazione dominicale.”
Conclusivamente il motivo è infondato sotto tutti i profili dedotti.
Con il secondo motivo di impugnazione si censura l'impugnata sentenza nel punto in cui il
Tribunale di Genova ha affermato che mancherebbero i presupposti necessari per l'accoglimento della domanda di apposizione dei termini. Al riguardo è dedotta la violazione dell'art. 951 cod. civ. perché la titolarità in capo agli attori dell'area da delimitare non costituisce un presupposto dell'azione ex art. 951 cod. civ.
L'assunto è privo di pregio, dal momento che si tratta di azione a tutela della proprietà, come dimostra la collocazione sistematica della norma all'interno del codice .
Ancora infondata è la considerazione che la titolarità dell'area da delimitare in capo agli attori sia incontestabile, a seguito del giudicato su di essa formatosi con la sentenza n.
146/2021 della Corte di Appello di Genova, per effetto del rigetto nel merito della domanda di usucapione e accessione invertita formulate dal OR , alla luce delle ragioni CP_1
di rigetto del primo motivo. Anche la riqualificazione quale azione di regolamento dei confini, secondo la prospettazione dell'appellante, nel caso in cui il confine tra due fondi contigui non risulti certo e determinato, resterebbe priva del presupposto, dal momento che anch'essa è azione a difesa della proprietà.
Ciò a prescindere dalla effettiva contestazione di parte appellata con riferimento alla perizia a firma del geom. datata 6.09.2021, le cui risultanze l'appellante indica quale idoneo Per_4 confine, e che nel presente grado di giudizio parte appellata contesta per l'assenza di parametri di misurazione utilizzati per delimitare il presunto confine, ovvero di riferimento alle mappe catastali.
Il motivo non trova pertanto accoglimento. Con il terzo motivo è censurata la ritenuta, da parte della sentenza appellata, connotazione petitoria della domanda di rilascio dei mappali;
è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 951, 2909, 2043 e 2058 cod. civ. poiché gli attori si sono limitati a chiedere, da un lato, l'apposizione di termini fisici sul confine tra le rispettive proprietà delle parti e, dall'altro, il risarcimento in forma specifica ex art. 2058 cod. civ. del danno conseguente all'occupazione abusiva dei mappali in causa da parte del OR , che costituisce CP_1
domanda autonoma e diversa sia rispetto alla domanda ex art. 951 cod. civ. sia a quella ex art. 948 cod. civ. In realtà ciò che rileva, è che peraltro non è oggetto di idonea contestazione
è che la qualificazione da parte del giudice di primo grado, deriva dalla contestata occupazione sine titulo dei mappali, cui è seguita anche la domanda di rilascio dei terreni.
All'evidenza non si tratta di allegazioni ricomprese nei presupposti di cui all'art. 951 cc .
L'azione ha invece natura personale perché l'attore, pur avendo tutto il diritto di apporre termini ai confini, chiede al giudice un provvedimento che obblighi il confinante a partecipare alle spese necessarie (Cass. civ. n. 9512/2014).
Ne consegue il rigetto del motivo.
Con il quarto motivo di impugnazione è censurata la statuizione secondo la quale la titolarità in capo agli attori dei mappali costituirebbe il presupposto per l'accoglimento di tutte le domande attoree. Al riguardo è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 936,
2909, 2043 e 2058 cod. civ.
Come osservato da parte appellata con il motivo è contestata la declaratoria di inammissibilità delle domande restitutorie risarcitorie avanzate, riproponendosi, di fatto anche per questo motivo, la tesi dell'erroneità dell'accertamento negativo della proprietà dei mappali 389 e 392 in capo ai . Su tale rilievo valgono le considerazioni già svolte, Pt_1 chiarendosi che in ogni caso la proprietà costituisce il presupposto per l'azionabilità della tutela, anche risarcitoria richiesta, in quando sempre collegata alla pretesa occupazione del suolo altrui.
Il motivo pertanto va rigettato.
Con il quinto motivo di impugnazione si censura la statuizione di primo grado secondo la quale la domanda risarcitoria sarebbe stata già rigettata dalla Corte di Appello di Genova con le sentenze, passate in giudicato, nn. 459/2013 e 146/2021. Al riguardo è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 e 2043 cod. civ. poiché la riformulazione nel presente giudizio della domanda risarcitoria non è preclusa, sia perché il rigetto, per ragioni di rito, della domanda risarcitoria di cui alla sentenza n. 146/2021 costituisce mero giudicato formale, sia perché la Corte di Appello nel 2013 aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria formulata dai ORi ; evidenzia altresì l'appellante che, Pt_1
comunque, il risarcimento del danno non sarebbe precluso per i danni verificatisi nel periodo successivo alla precisazione delle conclusioni davanti alla Corte di Appello nel 2013 sino ad oggi, poiché il giudicato di cui alla sentenza n. 459/2013, potrebbe eventualmente essersi formato solo sui danni verificatesi dal 1986 sino alla precisazione delle conclusioni davanti alla Corte di Appello appunto nel 2013.
Con il quinto motivo di appello, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per asserita violazione degli artt. 2909 e 2043 c.c. nella misura in cui è stata dichiarata inammissibile la pretesa risarcitoria avanzata dai in ragione dell'intervenuto Pt_1
giudicato formale e sostanziale.
Il motivo si basa ancora una volta sulla tesi dell'asserito giudicato formale di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 146/2021 e sulla a omessa pronuncia della
Corte d'Appello di Genova con la sentenza n. 459/2013 sulla domanda risarcitoria consequenziale alla domanda di rivendicazione, rigettata dalla Corte per difetto di prova della titolarità dei beni.
Orbene, la sentenza appellata ha affermato che: “la domanda di risarcimento del danno, con identici petitum e causa petendi, per l'asserita occupazione abusiva da parte del
dei mappali per cui è causa è già stata avanzata dagli attori nel giudizio di CP_1
rivendica della proprietà di cui alla comparsa di costituzione e risposta datata 7.06.1991, e poi, quale domanda consequenziale all'azione di restituzione, nel giudizio instaurato nel
2013, e, in entrambi casi, è stata respinta. Sul rigetto della domanda ha poi deciso in maniera definitiva la Corte d'Appello di Genova dapprima con la sentenza n. 459/2013 e, da ultimo, con la sentenza n. 146/2021, entrambe, come già detto, passate in giudicato”.
Il fatto generatore del preteso danno è unico e dato dall'asserito spossamento.
I due motivi sono pertanto assorbiti dal rigetto dei precedenti, dal momento che il mancato accertamento della fondatezza degli assunti dell'appellante esclude che sussista l'accertamento di in fatto idoneo a generare un danno risarcibile sia per equivalente sia in forma specifica. Con il sesto motivo di impugnazione si censura la pronuncia di condanna degli attori in primo grado al pagamento delle spese di lite e al pagamento, ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c., di una somma pari a ¼ delle spese di lite.
Sul punto si osserva che la liquidazione delle spese è avvenuta in base al criterio della soccombenza e come tale esente da censure.
Quanto alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. essa è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 22405 del 13 settembre
2018).
Nella fattispecie non sussistono invero i presupposti per la condanna di cui all'art. 96 III comma cpc, dal momento che non si ravvisa, alla luce della complessità della questione trattata e dei molteplici aspetti che essa involge, che la domanda svolta integri una condotta processuale idonea a determinare i presupposti per l'applicabilità della norma. In tal senso deve pertanto essere riformata la sentenza, con revoca della condanna di Parte_1
e al pagamento, in favore di , della somma Parte_2 Controparte_1 equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., pari ad € 2.997,00.
Essendo documentato, in quanto riconosciuto dalla controparte (all D alla citazione in appello), che i hanno provveduto al pagamento in favore del Pt_1 CP_1 dell'importo di euro 16.115,95 in esecuzione della pronuncia di primo grado, stante la revoca della condanna ex art. 96, III c cpc, deve essere ordinata la restituzione in favore degli appellanti dell'importo di € 2.997,00, percepito dall'appellato in esecuzione della condanna di cui all'art. 96 III c cpc. Le spese di lite del grado, che si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM
55/2014, aggiornato al DM 147/2022, seguono la precipua soccombenza dell'appellante nei confronti della parte appellata, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'impegno defensionale richiesto.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da e ed in Parte_1 Parte_2 parziale riforma della sentenza N. 439/2023 del Tribunale di Genova, revoca la condanna di e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2
, di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Controparte_1 pari ad € 2.997,00,
e per l'effetto dispone la restituzione di detta somma da parte di in favore Controparte_1
di e , Parte_1 Parte_2 rigetta per il resto l'appello proposto da e . Parte_1 Parte_2
Condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite del grado di appello in favore di parte appellata, che liquida in € 6000,00,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet, iva e cpa come per legge.
Genova, 23.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Laura Morello dott. Marcello Bruno