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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 7796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7796 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio
Alla udienza del 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6747/2025 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall' avv. LUIGI DE GENNARO e Parte_1
dall' avv. ALFONSO LEPERINO
contro
'Azienda Controparte_1
, in persona del Direttore Generale pro tempore, legale rappresentante pro
[...]
tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Maria Teresa NICOLETTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.3.2025, l'istante di cui in epigrafe chiedeva : Accertare e dichiarare - previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la “nozione europea di retribuzione” e, più precisamente: degli artt. 33, comma 1, e 86, commi 3 e 4, CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del
19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001; degli artt. 49, 94,
e 106, comma 2, CCNL del 2 novembre 2022 - il diritto della ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della
“indennità giornaliera di turno” per l'importo di € 4,49 dall'15 settembre 2022 al 31 dicembre 2022, ex art. 86, comma 3, CCNL 2016-2018, e per l'importo di € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi, ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021, e per
l'effetto Condannare genericamente l
[...]
, in persona del Direttore Controparte_2
Generale pro tempore, ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità giornaliera di turno” pari ad € 4,49 dall'1 settembre 2022 al 31 dicembre 2022, ex art. 86, commi 3, CCNL 2016-2018, e pari ad €
2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi, ex artt. 106, comma 2, CCNL
2019-2021, e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo complessivo da 1° settembre 2022 fino alla data di deposito del ricorso
Esponeva di essere dipendente della convenuta con contratto di Controparte_2
lavoro a tempo indeterminato, inquadrata nel profilo professionale di “Operatore Socio
Sanitario Categoria BS;
di aver reso una prestazione lavorativa articolata su tre turni secondo la seguente modulazione: mattina dalle 8:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20:00 alle 8:00, smonto e riposo;
che, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, di aver percepito la “indennità giornaliera di turno” - indicata nella busta paga con il codice 601 e con la descrizione “ – Parte_2
8700” -, nella misura di € 4,49 ai sensi dell'art. 86, comma 3, CCNL Comparto Sanità
2016 – 2018, fino al 31 dicembre 2022 e di € 2,07 dal 1° gennaio 2023 in poi, ai sensi dell'art. 106, comma 2, CCNL 2019-2021 – indicata in busta paga con il codice 606 e la descrizione “IND- ART. 106, CO.2”; che la retribuzione corrisposta Pt_2
dall'amministrazione per le giornate di ferie godute dal ricorrente sarebbe pari alla somma dello stipendio base tabellare e della indennità professionale specifica, c.d. IPS;
che, nella retribuzione per il periodo feriale, l'indennità giornaliera e quella di terapia intensiva non venivano computate.
Si costituiva l convenuta chiedendo con articolate Controparte_2
argomentazioni il rigetto del ricorso. Nel merito la domanda può essere accolta.
Va osservato che con riferimento alla medesima questione portata all'attenzione della scrivente sono, di recente, intervenute varie sentenze ( cfr. ex multis sent. n.4359/2025 dott.ssa , sent. n. 3032/2025 dott.ssa sent n 6484/25), che Persona_1 Per_2
hanno vagliato la identica questione oggetto del presente giudizio: il decisum appare certamente condivisibile e questo giudice ritiene, dunque, di prestare adesione al medesimo, come consentito dall'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo la previsione introdotta dall'art. 52, co. 5, della legge n. 69 del 2009.
Ci si riporta a quanto statuito dalla sentenza Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n.
13425, e dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. - 15/10/2020, n. 22401.
Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva
88/2003” per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, che ha sancito che “ Per ciò che riguarda, in particolare,
"l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri Persona_3
(punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C520/06, e altri, Persona_4
punto 58) e che “ Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto 21) Per_5
dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente Per_5
collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza LI e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali
"gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza LI e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza LI e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-
539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”. Ritenendosi , infine , in adesione al consolidato orientamento della Corte di Cassazione,a, “che l'interpretazione offerta dalla Corte di
Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della
Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicché “In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”. Tanto premesso, deve essere pertanto valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Viene pertanto in rilievo l'esame delle specifiche indennità indicate in ricorso ed escluse dal computo della retribuzione delle ferie godute dalla parte ricorrente. Va, in primo luogo, ritenuto che le predette indennità giornaliere e di turno risultano pacificamente erogate alla ricorrente con continuità nel periodo di causa, come documentato da fogli presenza e statini paga e non contestato specificamente dalla convenuta.
L'indennità di turno è regolata all'art. 86, co. 3, CCNL Comparto Sanità, il quale prevede che: “[…] Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie
B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente.
L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.”. L'indennità di terapia intensiva è regolata dall'art. 86, comma 6 del medesimo CCNL, il quale prevede: “Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13…”. Dall'analisi della fonte collettiva, ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, quanto della fonte collettiva, determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite. Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10– LI), secondo cui: “[…] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”. Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Inoltre, come precisato dalla Corte di
Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali.Al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo.
L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo.
L' indennità in questione presenta una stretta connessione con le mansioni svolte, quale infermiere professionale;
connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del CCNL sanità “Indennità per particolari condizioni di lavoro” e che, dunque, non consente l'adozione di un'interpretazione restrittiva come avallata dall'azienda convenuta. Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione (punto principale su cui muove la prospettazione di parte resistente), nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione.
Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - degli artt. 33, comma 1, e 86, comma 3 e comma 6, del CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del
19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001 - che escludono , o non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, per come interpretate dalla giurisprudenza eurounitaria, con conseguente nullità di esse.
Deve pertanto essere dichiarato il diritto delricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera di turno” per l'importo di € 4,49 dall' 1 aprile 2018 al 31 dicembre 2022 ex art. 86, comma
3, CCNL 2016-2018, e per l'importo di € 2,07 per il periodo dal 1° gennaio 2023 in poi ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara il diritto della parte ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera di turno” per l'importo di € 4,49 dall'15 settembre 2022 al 31 dicembre 2022, ex art. 86, comma 3,
CCNL 2016-2018, e per l'importo di € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi, ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021, e per l'effetto condanna l'azienda
[...]
, in persona Controparte_1
del Direttore Generale pro tempore, ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità giornaliera di turno” pari ad € 4,49 dall'1 settembre 2022 al 31 dicembre 2022, ex art. 86, commi 3, CCNL 2016-2018, e pari ad € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi, ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021, e a corrispondere alla ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo complessivo da 1° settembre 2022 fino alla data di deposito del ricorso
Condanna, altresì, l convenuta al pagamento delle spese di lite in Controparte_2
favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.450,00, oltre IVA, CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione.
Così deciso in data 29/10/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio
Alla udienza del 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6747/2025 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall' avv. LUIGI DE GENNARO e Parte_1
dall' avv. ALFONSO LEPERINO
contro
'Azienda Controparte_1
, in persona del Direttore Generale pro tempore, legale rappresentante pro
[...]
tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Maria Teresa NICOLETTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.3.2025, l'istante di cui in epigrafe chiedeva : Accertare e dichiarare - previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la “nozione europea di retribuzione” e, più precisamente: degli artt. 33, comma 1, e 86, commi 3 e 4, CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del
19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001; degli artt. 49, 94,
e 106, comma 2, CCNL del 2 novembre 2022 - il diritto della ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della
“indennità giornaliera di turno” per l'importo di € 4,49 dall'15 settembre 2022 al 31 dicembre 2022, ex art. 86, comma 3, CCNL 2016-2018, e per l'importo di € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi, ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021, e per
l'effetto Condannare genericamente l
[...]
, in persona del Direttore Controparte_2
Generale pro tempore, ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità giornaliera di turno” pari ad € 4,49 dall'1 settembre 2022 al 31 dicembre 2022, ex art. 86, commi 3, CCNL 2016-2018, e pari ad €
2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi, ex artt. 106, comma 2, CCNL
2019-2021, e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo complessivo da 1° settembre 2022 fino alla data di deposito del ricorso
Esponeva di essere dipendente della convenuta con contratto di Controparte_2
lavoro a tempo indeterminato, inquadrata nel profilo professionale di “Operatore Socio
Sanitario Categoria BS;
di aver reso una prestazione lavorativa articolata su tre turni secondo la seguente modulazione: mattina dalle 8:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20:00 alle 8:00, smonto e riposo;
che, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, di aver percepito la “indennità giornaliera di turno” - indicata nella busta paga con il codice 601 e con la descrizione “ – Parte_2
8700” -, nella misura di € 4,49 ai sensi dell'art. 86, comma 3, CCNL Comparto Sanità
2016 – 2018, fino al 31 dicembre 2022 e di € 2,07 dal 1° gennaio 2023 in poi, ai sensi dell'art. 106, comma 2, CCNL 2019-2021 – indicata in busta paga con il codice 606 e la descrizione “IND- ART. 106, CO.2”; che la retribuzione corrisposta Pt_2
dall'amministrazione per le giornate di ferie godute dal ricorrente sarebbe pari alla somma dello stipendio base tabellare e della indennità professionale specifica, c.d. IPS;
che, nella retribuzione per il periodo feriale, l'indennità giornaliera e quella di terapia intensiva non venivano computate.
Si costituiva l convenuta chiedendo con articolate Controparte_2
argomentazioni il rigetto del ricorso. Nel merito la domanda può essere accolta.
Va osservato che con riferimento alla medesima questione portata all'attenzione della scrivente sono, di recente, intervenute varie sentenze ( cfr. ex multis sent. n.4359/2025 dott.ssa , sent. n. 3032/2025 dott.ssa sent n 6484/25), che Persona_1 Per_2
hanno vagliato la identica questione oggetto del presente giudizio: il decisum appare certamente condivisibile e questo giudice ritiene, dunque, di prestare adesione al medesimo, come consentito dall'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo la previsione introdotta dall'art. 52, co. 5, della legge n. 69 del 2009.
Ci si riporta a quanto statuito dalla sentenza Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n.
13425, e dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. - 15/10/2020, n. 22401.
Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva
88/2003” per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, che ha sancito che “ Per ciò che riguarda, in particolare,
"l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri Persona_3
(punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C520/06, e altri, Persona_4
punto 58) e che “ Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto 21) Per_5
dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente Per_5
collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza LI e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali
"gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza LI e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza LI e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-
539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”. Ritenendosi , infine , in adesione al consolidato orientamento della Corte di Cassazione,a, “che l'interpretazione offerta dalla Corte di
Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della
Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicché “In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”. Tanto premesso, deve essere pertanto valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Viene pertanto in rilievo l'esame delle specifiche indennità indicate in ricorso ed escluse dal computo della retribuzione delle ferie godute dalla parte ricorrente. Va, in primo luogo, ritenuto che le predette indennità giornaliere e di turno risultano pacificamente erogate alla ricorrente con continuità nel periodo di causa, come documentato da fogli presenza e statini paga e non contestato specificamente dalla convenuta.
L'indennità di turno è regolata all'art. 86, co. 3, CCNL Comparto Sanità, il quale prevede che: “[…] Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie
B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente.
L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.”. L'indennità di terapia intensiva è regolata dall'art. 86, comma 6 del medesimo CCNL, il quale prevede: “Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13…”. Dall'analisi della fonte collettiva, ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, quanto della fonte collettiva, determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite. Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10– LI), secondo cui: “[…] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”. Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Inoltre, come precisato dalla Corte di
Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali.Al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo.
L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo.
L' indennità in questione presenta una stretta connessione con le mansioni svolte, quale infermiere professionale;
connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del CCNL sanità “Indennità per particolari condizioni di lavoro” e che, dunque, non consente l'adozione di un'interpretazione restrittiva come avallata dall'azienda convenuta. Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione (punto principale su cui muove la prospettazione di parte resistente), nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione.
Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - degli artt. 33, comma 1, e 86, comma 3 e comma 6, del CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del
19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001 - che escludono , o non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, per come interpretate dalla giurisprudenza eurounitaria, con conseguente nullità di esse.
Deve pertanto essere dichiarato il diritto delricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera di turno” per l'importo di € 4,49 dall' 1 aprile 2018 al 31 dicembre 2022 ex art. 86, comma
3, CCNL 2016-2018, e per l'importo di € 2,07 per il periodo dal 1° gennaio 2023 in poi ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara il diritto della parte ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera di turno” per l'importo di € 4,49 dall'15 settembre 2022 al 31 dicembre 2022, ex art. 86, comma 3,
CCNL 2016-2018, e per l'importo di € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi, ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021, e per l'effetto condanna l'azienda
[...]
, in persona Controparte_1
del Direttore Generale pro tempore, ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità giornaliera di turno” pari ad € 4,49 dall'1 settembre 2022 al 31 dicembre 2022, ex art. 86, commi 3, CCNL 2016-2018, e pari ad € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi, ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021, e a corrispondere alla ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo complessivo da 1° settembre 2022 fino alla data di deposito del ricorso
Condanna, altresì, l convenuta al pagamento delle spese di lite in Controparte_2
favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.450,00, oltre IVA, CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione.
Così deciso in data 29/10/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio