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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 10/04/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1176/2024, avente ad oggetto “opposizione preventiva ex articolo 617 c.p.c.”, riservata per la decisione all'udienza del 10.4.2025.
TRA
) con Parte_1 C.F._1
l'avvocato MANCUSI LUCIANA ( C.F._2
CONTRO
) Controparte_1 C.F._3
con l'avvocato ZULLINO FLORIANO ) C.F._4
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, le parti hanno discusso e concluso come da verbale in atti. All'esito, il Giudice ha riservato il deposito della sentenza come previsto dall'ultimo comma dell'articolo 281 sexies
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e
118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa
1 narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
Deve sin da subito osservarsi che l'avvenuto pagamento delle somme per le quali è stata preannunciata l'esecuzione col precetto qui opposto, non esclude l'interesse della controparte ad ottenere una sentenza che accerti l'infondatezza dell'opposizione: discende quale logico corollario che non potrà essere dichiarata, in casu, la cessazione della materia del contendere.
L'opposizione è infondata.
Con atto di citazione notificato il 27 settembre 2024, la SI.ra
[...]
ha proposto opposizione ex articolo 617, c.1, Parte_2
c.p.c., deducendo la nullità del precetto per difetto di notifica, perché eseguita, per il tramite dell'U.G., a mani proprie della debitrice e non in forma telematica presso il suo domicilio digitale.
La difesa opponente sostiene, infatti, che la notificazione del precetto per cui è causa sarebbe nulla per violazione delle disposizioni di cui alla legge 53/1994, come novellate dal d.lgs.
149/2022.
Con una seconda censura, l'opponente ha, inoltre, chiesto di accertare la nullità del precetto per difetto di rappresentanza, atteso che lo stesso sarebbe stato notificato a mezzo del procuratore legale, in forza di una procura alle liti soltanto enunciata ma non allegata.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Per il principio di tassatività, enunciato nell'art. 156, c. 1, c.p.c., “non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.”
2 L'articolo 160 c.p.c., a sua volta, predica che “la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data salva l'applicazione degli articoli 156 e 157 c.p.c.”
In virtù del principio dello scopo e della strumentalità delle forme, la nullità può essere pronunciata anche fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, solo quando l'atto manchi “dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo” (cfr. art. 156, c. 2, c.p.c.), benché sia sempre da escludere la pronuncia di nullità se l'atto, ancorché viziato, abbia raggiunto il suo scopo.
Venendo alla fattispecie portata all'attenzione del Tribunale, non esiste alcuna disposizione che commini la sanzione della nullità della notifica del precetto eseguita per il tramite dell'Ufficiale
Giudiziario a mani proprie dalla debitrice, solo perché quest'ultima sia titolare di un domicilio digitale risultante da un pubblico registro. Le disposizioni del d.lgs. 149/2022 non sanzionano, infatti, con la nullità la notifica fatta per mezzo dell'U.G. a mani proprie del destinatario, qualora lo stesso sia titolare di un domicilio telematico certificato: il contrario è tesi del tutto assurda. Peraltro, nella notificazione de qua non si riscontra alcuna violazione delle disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, né vi è alcuna incertezza circa la persona a cui è stata fatta e la data (cfr. art. 160 c.p.c.). La notifica, dunque, è assolutamente valida. Peraltro, quand'anche per absurdum si volesse predicare un'ipotesi di nullità, la stessa deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo (cfr. art. 156, c. 3, c.p.c.). La parte, infatti, presa contezza del precetto, è stata messa nelle condizioni di
3 poter esperire qualsivoglia difesa e di poter adempiere - come peraltro, poi, fatto - all'intimazione.
Con la seconda censura, parte opponente ha tentato di sostenere la nullità del precetto atteso che lo stesso sarebbe stato notificato da un legale in forza di una procura soltanto enunciata, ma non allegata.
La Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 8213/2012) ha affermato che il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 c.p.c., non costituisce "atto introduttivo di un giudizio" contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore "ad negotia".
Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto. Sulla base di tale principio, deve escludersi che sia affetto da illegittimità l'atto di precetto nel quale la procura sia stata solo richiamata e non allegata, trattandosi di adempimento non richiesto da alcuna norma di legge.
Nella specie, in maniera dirimente, si osserva, poi, che la procura di cui vi era l'enunciazione in precetto è stata depositata dall'opposta difesa con la comparsa di costituzione e risposta.
Alla luce di quanto detto, non potrà che essere disattesa l'opposizione.
2.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, stante la semplicità delle questioni trattate sia in fatto che in diritto, secondo i parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento individuabile sulla scorta del valore del credito opposto. In conformità a Cass. 30219/2023 saranno liquidate anche le spese di trattazione ed istruttoria.
Sussistono, infine, nel caso in esame, i presupposti della colpa grave idonea, ex articolo 96, c. 3, c.p.c., a determinare la condanna di chi abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave al pagamento di una somma equitativamente determinata.
In forza della disposizione contenuta nel comma terzo dell'articolo
96 c.p.c. (aggiunto dalla legge 69/2009), al giudice è attribuito il potere, in ogni caso e d'ufficio (senza che ciò costituisca violazione dei principi della domanda cfr. Cass. 30.7.2010 n. 17902), di condannare la parte interamente soccombente al pagamento, oltre che delle spese e degli onorari, anche di altra somma equitativamente determinata.
Nel caso di specie, si riscontra colpa grave in quanto parte opponente ha agito in giudizio senza quel minimo di diligenza che le avrebbe fatto agevolmente percepire l'ingiustizia e/o l'infondatezza delle proprie prospettazioni e delle proprie domande
(cfr. Cass.
2.4.2015 n. 6675). L'aver, infatti, tentato di far discendere, nel caso in esame, dalle nuove disposizioni di cui al d.lgs
149/2022 un'ipotesi di nullità non affatto contemplata, in palese spregio delle disposizioni di cui al decreto legislativo citato e agli articoli 156 e 160 c.p.c., tradisce un uso pretestuoso e distorto dello strumento processuale che merita di essere stigmatizzato proprio perché si appalesa pretestuoso, specie se si considera che costringe
5 ingiustamente l'altra parte a sostenere le spese di un processo che poteva essere evitato, ed anche perché contribuisce, in maniera infondata, ad appesantire i ruoli della Giustizia.
Si reputa equo quantizzare la condanna di cui al terzo comma dell'articolo 96 c.p.c. in un importo pari alla somma indicata a titolo di compensi per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da contro Parte_2
, ogni contraria istanza o eccezione Controparte_1
disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione; condanna alla rifusione delle spese di Parte_2
lite sostenute dalla controparte che si Controparte_1
liquidano in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge, che si distraggono in favore dell'avv. Floriano Zullino, dichiaratosi antistatario;
condanna al pagamento, ex articolo 96, Parte_3
c. 3, c.p.c., in favore di della somma Controparte_1
equitativamente determinata di euro 2.540,00.
Così deciso in Matera il 10 aprile 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1176/2024, avente ad oggetto “opposizione preventiva ex articolo 617 c.p.c.”, riservata per la decisione all'udienza del 10.4.2025.
TRA
) con Parte_1 C.F._1
l'avvocato MANCUSI LUCIANA ( C.F._2
CONTRO
) Controparte_1 C.F._3
con l'avvocato ZULLINO FLORIANO ) C.F._4
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, le parti hanno discusso e concluso come da verbale in atti. All'esito, il Giudice ha riservato il deposito della sentenza come previsto dall'ultimo comma dell'articolo 281 sexies
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e
118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa
1 narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
Deve sin da subito osservarsi che l'avvenuto pagamento delle somme per le quali è stata preannunciata l'esecuzione col precetto qui opposto, non esclude l'interesse della controparte ad ottenere una sentenza che accerti l'infondatezza dell'opposizione: discende quale logico corollario che non potrà essere dichiarata, in casu, la cessazione della materia del contendere.
L'opposizione è infondata.
Con atto di citazione notificato il 27 settembre 2024, la SI.ra
[...]
ha proposto opposizione ex articolo 617, c.1, Parte_2
c.p.c., deducendo la nullità del precetto per difetto di notifica, perché eseguita, per il tramite dell'U.G., a mani proprie della debitrice e non in forma telematica presso il suo domicilio digitale.
La difesa opponente sostiene, infatti, che la notificazione del precetto per cui è causa sarebbe nulla per violazione delle disposizioni di cui alla legge 53/1994, come novellate dal d.lgs.
149/2022.
Con una seconda censura, l'opponente ha, inoltre, chiesto di accertare la nullità del precetto per difetto di rappresentanza, atteso che lo stesso sarebbe stato notificato a mezzo del procuratore legale, in forza di una procura alle liti soltanto enunciata ma non allegata.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Per il principio di tassatività, enunciato nell'art. 156, c. 1, c.p.c., “non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.”
2 L'articolo 160 c.p.c., a sua volta, predica che “la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data salva l'applicazione degli articoli 156 e 157 c.p.c.”
In virtù del principio dello scopo e della strumentalità delle forme, la nullità può essere pronunciata anche fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, solo quando l'atto manchi “dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo” (cfr. art. 156, c. 2, c.p.c.), benché sia sempre da escludere la pronuncia di nullità se l'atto, ancorché viziato, abbia raggiunto il suo scopo.
Venendo alla fattispecie portata all'attenzione del Tribunale, non esiste alcuna disposizione che commini la sanzione della nullità della notifica del precetto eseguita per il tramite dell'Ufficiale
Giudiziario a mani proprie dalla debitrice, solo perché quest'ultima sia titolare di un domicilio digitale risultante da un pubblico registro. Le disposizioni del d.lgs. 149/2022 non sanzionano, infatti, con la nullità la notifica fatta per mezzo dell'U.G. a mani proprie del destinatario, qualora lo stesso sia titolare di un domicilio telematico certificato: il contrario è tesi del tutto assurda. Peraltro, nella notificazione de qua non si riscontra alcuna violazione delle disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, né vi è alcuna incertezza circa la persona a cui è stata fatta e la data (cfr. art. 160 c.p.c.). La notifica, dunque, è assolutamente valida. Peraltro, quand'anche per absurdum si volesse predicare un'ipotesi di nullità, la stessa deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo (cfr. art. 156, c. 3, c.p.c.). La parte, infatti, presa contezza del precetto, è stata messa nelle condizioni di
3 poter esperire qualsivoglia difesa e di poter adempiere - come peraltro, poi, fatto - all'intimazione.
Con la seconda censura, parte opponente ha tentato di sostenere la nullità del precetto atteso che lo stesso sarebbe stato notificato da un legale in forza di una procura soltanto enunciata, ma non allegata.
La Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 8213/2012) ha affermato che il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 c.p.c., non costituisce "atto introduttivo di un giudizio" contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore "ad negotia".
Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto. Sulla base di tale principio, deve escludersi che sia affetto da illegittimità l'atto di precetto nel quale la procura sia stata solo richiamata e non allegata, trattandosi di adempimento non richiesto da alcuna norma di legge.
Nella specie, in maniera dirimente, si osserva, poi, che la procura di cui vi era l'enunciazione in precetto è stata depositata dall'opposta difesa con la comparsa di costituzione e risposta.
Alla luce di quanto detto, non potrà che essere disattesa l'opposizione.
2.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, stante la semplicità delle questioni trattate sia in fatto che in diritto, secondo i parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento individuabile sulla scorta del valore del credito opposto. In conformità a Cass. 30219/2023 saranno liquidate anche le spese di trattazione ed istruttoria.
Sussistono, infine, nel caso in esame, i presupposti della colpa grave idonea, ex articolo 96, c. 3, c.p.c., a determinare la condanna di chi abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave al pagamento di una somma equitativamente determinata.
In forza della disposizione contenuta nel comma terzo dell'articolo
96 c.p.c. (aggiunto dalla legge 69/2009), al giudice è attribuito il potere, in ogni caso e d'ufficio (senza che ciò costituisca violazione dei principi della domanda cfr. Cass. 30.7.2010 n. 17902), di condannare la parte interamente soccombente al pagamento, oltre che delle spese e degli onorari, anche di altra somma equitativamente determinata.
Nel caso di specie, si riscontra colpa grave in quanto parte opponente ha agito in giudizio senza quel minimo di diligenza che le avrebbe fatto agevolmente percepire l'ingiustizia e/o l'infondatezza delle proprie prospettazioni e delle proprie domande
(cfr. Cass.
2.4.2015 n. 6675). L'aver, infatti, tentato di far discendere, nel caso in esame, dalle nuove disposizioni di cui al d.lgs
149/2022 un'ipotesi di nullità non affatto contemplata, in palese spregio delle disposizioni di cui al decreto legislativo citato e agli articoli 156 e 160 c.p.c., tradisce un uso pretestuoso e distorto dello strumento processuale che merita di essere stigmatizzato proprio perché si appalesa pretestuoso, specie se si considera che costringe
5 ingiustamente l'altra parte a sostenere le spese di un processo che poteva essere evitato, ed anche perché contribuisce, in maniera infondata, ad appesantire i ruoli della Giustizia.
Si reputa equo quantizzare la condanna di cui al terzo comma dell'articolo 96 c.p.c. in un importo pari alla somma indicata a titolo di compensi per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da contro Parte_2
, ogni contraria istanza o eccezione Controparte_1
disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione; condanna alla rifusione delle spese di Parte_2
lite sostenute dalla controparte che si Controparte_1
liquidano in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge, che si distraggono in favore dell'avv. Floriano Zullino, dichiaratosi antistatario;
condanna al pagamento, ex articolo 96, Parte_3
c. 3, c.p.c., in favore di della somma Controparte_1
equitativamente determinata di euro 2.540,00.
Così deciso in Matera il 10 aprile 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
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